Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/06/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 1045/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr.ssa Francescamaria Piruzza Giudice relatore dr. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1045/2024 R.G. tra
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Enza Pamela Nastasi, giusta procura allegata al ricorso (PEC:
); Email_1
ricorrente
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Maria Cristina Sciuto, giusta mandato allegata alla memoria di costituzione
(PEC: ); Email_2
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1.Con ricorso depositato in data 02/07/2024 , premettendo di avere Parte_1
contratto in data 7.03.1983 in Castelvetrano matrimonio concordatario con CP_1
, trascritto nei registri del suddetto Comune dell'anno 1983, atto n. 4, parte I;
che
[...]
dall'unione coniugale sono nati tre figli: il 31.08.1985, Persona_1 Per_2
, il 17.02.1988, , il 30.08.1994, ormai maggiorenni ed
[...] Persona_3
autonomi economicamente;
che i coniugi hanno vissuto un matrimonio felice fino a quando, in seguito ad un litigio tra il ricorrente e il figlio , il rapporto tra le parti Per_2
si è incrinato;
che il ricorrente decideva di allontanarsi dalla casa coniugale per un paio di settimane;
che successivamente i coniugi riprendevano la convivenza presso la casa coniugale;
che tuttavia la resistente cambiava atteggiamento nei confronti del marito;
che a Giugno 2023 la resistente decideva di andare via da casa recandosi presso la dimora estiva sita in Selinunte;
che prima di lasciare la casa coniugale la resistente svuotava la cassaforte;
che dal giorno delle nozze del figlio i coniugi hanno cessato ogni Per_2
contatto e la resistente ha rifiutato categoricamente ogni forma di comunicazione con il ricorrente;
che la resistente conveniva giudizio il coniuge denunciando lo spoglio del possesso della casa coniugale;
che a fine novembre 2023 il ricorrente lasciava la casa coniugale;
che il ricorrente, non potendosi economicamente permettere una locazione immobiliare, era stato costretto ad effettuare dei lavori di ristrutturazione di un immobile dallo stesso da sempre utilizzato come studio professionale sito in Partanna, ove attualmente vive;
che il ricorrente non percepisce più guadagni dall'attività professionale poiché in pensione percependo soltanto una pensione di 800,00 euro circa mensili mentre che la resistente percepisce una pensione di € 1.900,00 mensili, ha chiesto al
Tribunale:
- in via preliminare e principale, obbligare la resistente a corrispondere al marito un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 500,00,
- in via preliminare e subordinata che il Tribunale adotti i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis 22, cpc;
Nel merito, ha chiesto:
2 - pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla moglie;
- obbligare la resistente a corrispondere mensilmente al marito la somma di euro
500,00.
2.In data 21/09/2024 la resistente si è costituita in giudizio aderendo Controparte_1
alla domanda di separazione avanzata dal ricorrente e deducendo che la crisi coniugale è stata causata esclusivamente dai reiterati comportamenti contra legem ed in violazione delle norme di cui all'art 143 c.c. da parte del ricorrente che hanno condotto alla definitiva rottura dell'unione matrimoniale;
che gli stessi vivono già da anni in una vera e propria separazione di fatto;
che contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il coniuge ha cospicua disponibilità e liquidità economica;
che il coniuge risulta ancora iscritto all'albo professionale potendo svolgere attività professionale e di consulenza;
che stante la proficua capacità lavorativa, nessuna somma a titolo di assegno di mantenimento può essere riconosciuto al ricorrente, ha chiesto:
- preliminarmente, il rigetto della richiesta di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.;
- nel merito aderendo alla domanda di separazione dei coniugi, rigettare, la domanda di addebito della separazione in capo alla resistente;
- rigettare la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili in favore del ricorrente.
Il tutto con vittoria delle spese e compensi professionali.
3.Con ordinanza del 12/11/2024 il Giudice formulava ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa:
“art.1) nessuna assegnazione della casa familiare;
art.2) obbligo per la di versare €150,00 al mese al a titolo di CP_1 Pt_1 assegno per il mantenimento del coniuge;
art.3) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda, eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
art.4) compensazione delle spese di lite.
3 All'udienza del 17/02/2025 le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice e i procuratori hanno chiesto che la causa venga posta in decisione sulle condizioni concordate come da proposta conciliativa.
Il Pubblico Ministero è stato notiziato della procedura mediante invio degli atti in data
11/07/2024.
Tanto chiarito il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti a seguito dell'accettazione della proposta giudiziale formulata.
In considerazione della natura e dell'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Partanna il 3.2.1955 e , nata a [...] il [...], Controparte_1
alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti, sulla base della proposta conciliativa formulata giudizialmente ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., richiamato in parte motiva;
2. compensa le spese tra le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di
Marsala, il 12.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo
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