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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1101/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3691/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Ufficio Tributi 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525130 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento 525130 del 10.07.2025, notificata a mezzo pec in data 19.07.2025, con cui SOGET ha chiesto, per il Comune di Corigliano
Rossano, la somma di € 444,09 per omesso pagamento IMU 2014, per i seguenti motivi: intervenuta prescrizione, atteso che ET non ha mai notificato alcuna cartella o avviato alcun pignoramento;
omessa notifica della cartella IMU per l'anno 2014, con conseguente nullità dell'atto impugnato e di tutti gli atti ad esso prodromici;
omessa e carente motivazione, perchè non riporta neppure i dati catastali degli immobili sottoposti a tassazione nonché i dati relativi alle superfici per le quali è richiesto il pagamento del tributo e tanto preclude la possibilità di individuare l'immobile interessato, atteso che essa ricorrente è proprietaria al 100% di un appartamento destinato ad abitazione di residenza, Indirizzo_1, ed al 50% di un altro appartamento, Indirizzo_2, peraltro ceduto a terzo in comodato d'uso giusta dichiarazione di Nominativo_1 risalente al 2007 depositata presso il Comune di Corigliano.
ET ha resistito all'opposizione, precisando che la pretesa di cui all'atto impugnato si riferisce al fabbricato sub 14.
Il comune di cui in epigrafe non si è costituito.
La Corte all'udienza del 19/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta documentalmente dimostrato, attraverso l'avviso di consegna della pec versato in atti da ET, che l'ingiunzione di pagamento n.3546455, sottostante l'intimazione impugnata, sia stata notificata in data
16/12/2023 alla ricorrente, la quale alcuna contestazione ha sollevato circa la regolarità di tale notifica.
Ciò premesso, l'eccezione di intervenuta prescrizione è inammissibile, poiché con tale doglianza ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento facendo valere un vizio della pretesa erariale e non anche un vizio proprio dell'intimazione.
Quest'ultima, infatti, facendo seguito all'avviso sopra menzionato, si esaurisce in una ingiunzione di pagamento della somma dovuta in base a determinati avvisi di accertamento e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D.Lgs. 1992/546, art.19, co 3 resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento (Cass. n.17937/2004). I vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e dell'ingiunzione non sono perciò deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultimo, eccettuato il caso in cui solo attraverso questo il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata. Tale ipotesi però non ricorre nel caso in esame, atteso che le cartelle sottostanti, come detto sopra, sono state regolarmente notificate.
Né può ritenersi che la predetta ripresa tributaria si sia prescritta successivamente alla notificazione dell'ingiunzione, atteso che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta effettuata in data 19/7/2025, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica dell'ingiunzione, eseguita in data 16/12/2023 non era decorso.
A tal fine, vale evidenziare che nella sentenza n. 23397 del 2016, le Sezioni Unite hanno affermato che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che ove non assoggettato a prescrizione breve, rimane quello prescrizionale ordinario.
Lamenta ancora la ricorrente l'omessa e carente motivazione dell'intimazione, perchè non riporta neppure i dati catastali degli immobili sottoposti a tassazione nonché i dati relativi alle superfici per le quali è richiesto il pagamento del tributo.
La censura non può trovare condivisione.
L'intimazione di pagamento, in quanto atto applicativo, non costituisce atto di accertamento ex novo, sicché non necessita di una specifica motivazione in quanto la presupposta pretesa fiscale è da intendersi già riconosciuta in un altro atto, la cui indicazione, pertanto, sostanzia la motivazione della intimazione.
Pertanto, l'intimazione di pagamento opposta, contenendo la precisa indicazione dell'atto su cui si fonda la pretesa erariale ed individuandolo nell'ingiunzione di pagamento n. 3546455, come detto sopra precedentemente notificata, deve ritenersi adeguatamente motivata.
Dal punto di vista sistematico, va rilevato che l'ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910, qual è quella in esame, essendo stato il regio decreto espressamente richiamato nell'epigrafe dell'ingiunzione, costituisce un atto normalmente riferibile al creditore che svolge la stessa funzione che svolge la cartella in quanto atto prodromico all'esecuzione forzata (cass. s.u. 2005/10958, 2025/17640, 2024/24552) e che la legge consente il ricorso all'ingiunzione regolata dal citato R.D. n. 639 del 1910, non solo ai Comuni, ma anche ai concessionari, iscritti all'albo di cui al cit. art. 53, non essendovi ragione per limitare l'accesso allo strumento alle sole autorità amministrative, stante la mancata abrogazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma
2, e la formula univoca del D.L. n. 209 del 2002, art.
2-sexies (cass. 2017/ 26736, 2021/18104, 2023/25530).
Sempre dal punto di visto sistematico, va detto che l'ingiunzione di pagamento integra un atto tipico, la cui impugnabilità è contemplata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. i), che considera tale ogni atto per il quale la legge ne prevede l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie;
l'impugnabilità di tale atto, infatti, è espressamente prevista dall'art. 3 del citato R.D., che, per principio giurisprudenziale pacifico, pur stabilendo, sul piano generale, che l'opposizione si propone innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, non reca, in realtà, alcuna deroga alle norme regolatrici della giurisdizione nel vigente ordinamento giuridico (cass.2016/29).
Da tale affermazione, deriva che l'ingiunzione costituisce atto autonomamente impugnabile, la cui contestazione non è meramente facoltativa, ma rappresenta un preciso onere per il contribuente.
La mancata impugnazione di tale atto nei termini di legge, pertanto, determina la cristallizzazione della pretesa tributaria in esso contenuta, con la conseguente preclusione della possibilità di far valere in un momento successivo i vizi attinenti agli atti presupposti non notificati (come l'avviso di accertamento) o, come già rilevato, l'intervenuta prescrizione del credito maturata in data anteriore alla notifica dell'ingiunzione stessa.
Da ultimo, occorre evidenziare che il richiamo alle sentenze n.6434/2025 e 1055/2023 di questa corte non
è pertinente, atteso che i predetti pronunciamenti afferiscono ad atti di natura diversa (avvisi di accertamento) per i quali non valgono i principi espressi per l'atto impugnato nel presente giudizio.
Attesa la complessità della controversia, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3691/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Ufficio Tributi 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525130 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento 525130 del 10.07.2025, notificata a mezzo pec in data 19.07.2025, con cui SOGET ha chiesto, per il Comune di Corigliano
Rossano, la somma di € 444,09 per omesso pagamento IMU 2014, per i seguenti motivi: intervenuta prescrizione, atteso che ET non ha mai notificato alcuna cartella o avviato alcun pignoramento;
omessa notifica della cartella IMU per l'anno 2014, con conseguente nullità dell'atto impugnato e di tutti gli atti ad esso prodromici;
omessa e carente motivazione, perchè non riporta neppure i dati catastali degli immobili sottoposti a tassazione nonché i dati relativi alle superfici per le quali è richiesto il pagamento del tributo e tanto preclude la possibilità di individuare l'immobile interessato, atteso che essa ricorrente è proprietaria al 100% di un appartamento destinato ad abitazione di residenza, Indirizzo_1, ed al 50% di un altro appartamento, Indirizzo_2, peraltro ceduto a terzo in comodato d'uso giusta dichiarazione di Nominativo_1 risalente al 2007 depositata presso il Comune di Corigliano.
ET ha resistito all'opposizione, precisando che la pretesa di cui all'atto impugnato si riferisce al fabbricato sub 14.
Il comune di cui in epigrafe non si è costituito.
La Corte all'udienza del 19/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta documentalmente dimostrato, attraverso l'avviso di consegna della pec versato in atti da ET, che l'ingiunzione di pagamento n.3546455, sottostante l'intimazione impugnata, sia stata notificata in data
16/12/2023 alla ricorrente, la quale alcuna contestazione ha sollevato circa la regolarità di tale notifica.
Ciò premesso, l'eccezione di intervenuta prescrizione è inammissibile, poiché con tale doglianza ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento facendo valere un vizio della pretesa erariale e non anche un vizio proprio dell'intimazione.
Quest'ultima, infatti, facendo seguito all'avviso sopra menzionato, si esaurisce in una ingiunzione di pagamento della somma dovuta in base a determinati avvisi di accertamento e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D.Lgs. 1992/546, art.19, co 3 resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento (Cass. n.17937/2004). I vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e dell'ingiunzione non sono perciò deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultimo, eccettuato il caso in cui solo attraverso questo il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata. Tale ipotesi però non ricorre nel caso in esame, atteso che le cartelle sottostanti, come detto sopra, sono state regolarmente notificate.
Né può ritenersi che la predetta ripresa tributaria si sia prescritta successivamente alla notificazione dell'ingiunzione, atteso che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta effettuata in data 19/7/2025, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica dell'ingiunzione, eseguita in data 16/12/2023 non era decorso.
A tal fine, vale evidenziare che nella sentenza n. 23397 del 2016, le Sezioni Unite hanno affermato che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che ove non assoggettato a prescrizione breve, rimane quello prescrizionale ordinario.
Lamenta ancora la ricorrente l'omessa e carente motivazione dell'intimazione, perchè non riporta neppure i dati catastali degli immobili sottoposti a tassazione nonché i dati relativi alle superfici per le quali è richiesto il pagamento del tributo.
La censura non può trovare condivisione.
L'intimazione di pagamento, in quanto atto applicativo, non costituisce atto di accertamento ex novo, sicché non necessita di una specifica motivazione in quanto la presupposta pretesa fiscale è da intendersi già riconosciuta in un altro atto, la cui indicazione, pertanto, sostanzia la motivazione della intimazione.
Pertanto, l'intimazione di pagamento opposta, contenendo la precisa indicazione dell'atto su cui si fonda la pretesa erariale ed individuandolo nell'ingiunzione di pagamento n. 3546455, come detto sopra precedentemente notificata, deve ritenersi adeguatamente motivata.
Dal punto di vista sistematico, va rilevato che l'ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910, qual è quella in esame, essendo stato il regio decreto espressamente richiamato nell'epigrafe dell'ingiunzione, costituisce un atto normalmente riferibile al creditore che svolge la stessa funzione che svolge la cartella in quanto atto prodromico all'esecuzione forzata (cass. s.u. 2005/10958, 2025/17640, 2024/24552) e che la legge consente il ricorso all'ingiunzione regolata dal citato R.D. n. 639 del 1910, non solo ai Comuni, ma anche ai concessionari, iscritti all'albo di cui al cit. art. 53, non essendovi ragione per limitare l'accesso allo strumento alle sole autorità amministrative, stante la mancata abrogazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma
2, e la formula univoca del D.L. n. 209 del 2002, art.
2-sexies (cass. 2017/ 26736, 2021/18104, 2023/25530).
Sempre dal punto di visto sistematico, va detto che l'ingiunzione di pagamento integra un atto tipico, la cui impugnabilità è contemplata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. i), che considera tale ogni atto per il quale la legge ne prevede l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie;
l'impugnabilità di tale atto, infatti, è espressamente prevista dall'art. 3 del citato R.D., che, per principio giurisprudenziale pacifico, pur stabilendo, sul piano generale, che l'opposizione si propone innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, non reca, in realtà, alcuna deroga alle norme regolatrici della giurisdizione nel vigente ordinamento giuridico (cass.2016/29).
Da tale affermazione, deriva che l'ingiunzione costituisce atto autonomamente impugnabile, la cui contestazione non è meramente facoltativa, ma rappresenta un preciso onere per il contribuente.
La mancata impugnazione di tale atto nei termini di legge, pertanto, determina la cristallizzazione della pretesa tributaria in esso contenuta, con la conseguente preclusione della possibilità di far valere in un momento successivo i vizi attinenti agli atti presupposti non notificati (come l'avviso di accertamento) o, come già rilevato, l'intervenuta prescrizione del credito maturata in data anteriore alla notifica dell'ingiunzione stessa.
Da ultimo, occorre evidenziare che il richiamo alle sentenze n.6434/2025 e 1055/2023 di questa corte non
è pertinente, atteso che i predetti pronunciamenti afferiscono ad atti di natura diversa (avvisi di accertamento) per i quali non valgono i principi espressi per l'atto impugnato nel presente giudizio.
Attesa la complessità della controversia, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese compensate.