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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/09/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice relatore nel procedimento iscritto al n.r.g. 15683/2023, promosso da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. NALDI WILMER, CP_1 iciliato a Forlì, in via San Pellegrino n. 2, presso il difensore;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 ci di quest'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6; RESISTENTE
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 27.06.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione.
All'esito della discussione all'udienza del 1 luglio 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011 Con atto tempestivamente depositato il 29.11.2023 il ricorrente, cittadino del Senegal nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore della provincia di Forlì-Cesena del 09.11.2023, notificatogli il 10.11.2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale presentata il 3.10.2022.
Il provvedimento impugnato, che evidenzia l'esistenza di diversi precedenti penali a carico del ricorrente, si fonda sostanzialmente sul richiamo al parere sfavorevole reso dalla competente Commissione Territoriale, la quale ha rilevato quanto segue: «(..) l'istante, pur dichiarando di trovarsi in Italia da otto anni, non ha rappresentato una situazione di integrazione lavorativa o di effettivo inserimento sociale: la documentazione lavorativa allegata (relativa ad alcuna mensilità del 2022) non testimonia alcuna continuità lavorativa, non vengono prodotti documenti relativi a corsi di formazioni o attestati linguistici, né sono emersi altri legami culturali o familiari con il territorio. Si evidenzia peraltro che il richiedente ha riportato negli anni delle condanne per spaccio di sostanze stupefacenti. Tanto premesso, non risulta prodotta sufficiente documentazione idonea a dimostrare il percorso di integrazione necessario a fondare una tutela ex art. 8 CEDU» (cfr. diniego impugnato).
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio, culminato in una significativa stabilità lavorativa, nonché l'affievolimento dei suoi riferimenti affettivi in patria. Ha quindi chiesto nel presente procedimento, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il si è costituito per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo la reiezione Controparte_3 d All'udienza del 30.01.2024, fissata per la comparizione delle parti e per la discussione e decisione della domanda cautelare, il ricorrente ha dichiarato in lingua italiana: «D. Quando ha lasciato il Senegal e quando è arrivato in Italia? R. Sono partito dal Senegal nel 2014 e sono arrivato nello stesso anno. D. Da che zona del Senegal proviene? R. Da Touba. D. Ha dei familiari in Senegal? R. Ci sono mia madre e mio fratello. D. Aveva studiato in Senegal? R. Ho seguito 7-8 anni la scuola coranica. D. Ha contatti con loro? R. Si. D. Ha legami familiari in Italia? R. Mio zio e mio cugino. D. Vivete insieme? R. No, loro abitano a Civitella e io a Forlì. D. Quando è arrivato è stato ospite in una struttura di accoglienza? R. Si, in un posto vicino Torino. Sono rimasto lì per circa un anno. D. Poi come mai è andato via? R. Sono andato da mio zio a Civitella nel 2015 e poi dopo circa due anni mi sono trasferito a Forlì. D. Quando e dove ha fatto domanda di protezione internazionale? R. La prima volta appena sono arrivato, nel 2014, e mi è stata rigettata;
poi la seconda volta a Ravenna più o meno nel 2018, che è stata rigettata anche quella. Poi ho fatto domanda di sanatoria che è stata rigettata. D. Come mai aveva fornito due diversi nomi? R. Quando sono arrivato ero confuso e non ricordavo né il nome né la data di nascita. Poi ho avuto il passaporto e ho corretto le mie generalità. quando vive a Forlì? R. Dal 2017. Vivo con un mio amico. Paghiamo l'affitto Tes_1 insieme, 20 li pago io e 200 euro li paga lui. D. Quando ha iniziato a lavorare? R. Ho iniziato a lavorare quando mi sono trasferito da mio zio e ho lavorato in campagna senza contratto. Andavo a raccogliere olive a Palermo e poi in Calabria a raccogliere mandarini. D. Quando ha avuto il primo lavoro in regola? R. Mi pare fosse il 2021, mi occupavo di caricare galline sui camion. L'ho fatto per circa un anno. Poi dal 2022 ho iniziato a lavorare in questa ditta di metalmeccanica. Adesso lavoro a tempo indeterminato. D. Ci sono altri precedenti penali rispetto a quelli indicati nel provvedimento del Questore? R. No. D. Sa qualcosa della sentenza del settembre 2017 ? R. Da quello che ne so, il reato è stato estinto per esito positivo della messa alla prova. D. E della condanna del 2021? R. Quella è diventata definitiva, credo l'abbia depositata il . D. CP_3 E' mai stato arrestato? E' stato in carcere? R. Mi hanno solo trattenuto il tempo nec r la celebrazione dell'udienza direttissima, sia nel 2017 che nel 2021. D. Vuole dire qualcosa su questi fatti di reato? R. Ho commesso questi fatti perché non riuscivo a trovare un lavoro che mi piaceva e dovevo in qualche modo andare avanti. D. Attualmente è in possesso della ricevuta della domanda di protezione speciale? R. No, me l'hanno ritirata in Questura.»
Con ordinanza del 3.2.2024 è stata concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e il processo è stato rinviato per la discussione all'udienza del 01.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto suddetto termine, il Giudice ha riferito la causa al Collegio per la decisione.
*** Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, trattandosi di domanda presentata in data 3.10.2022 (cfr. provvedimento impugnato).
L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8», Corte di cassazione Sez. 6-1, Ordinanza Interlocutoria n. 28316/2020). A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le «ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020» possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto). Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo e l'autonomia abitativa, dimostrando l'esistenza di una solida vita privata in Italia. Dalla documentazione in atti si rileva, infatti, che egli, giunto nel 2014, ha presentato tempestivamente domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione di Bologna- Sezione di Forlì-Cesena; tale decisione è stata appellata in primo grado, con esito negativo. Nel 2018 ha proposto istanza reiterata di protezione internazionale, anch'essa rigettata dalla competente Commissione di Bologna-Sezione di Forlì-Cesena, la quale non ha ravvisato neppure i presupposti per la concessione della protezione per motivi umanitari. Il 18/11/2021 ha poi tentato nuovamente di regolarizzarsi presentando richiesta di emersione ai sensi del D.L. 34/2020, ma la domanda è stata rigettata con provvedimento del Questore di Forlì-Cesena del 9/11/2023. Ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa “in nero” in agricoltura in Sicilia ed in Calabria (cfr. verbale ud. 31.01.2024: «Ho iniziato a lavorare quando mi sono trasferito da mio zio e ho lavorato in campagna senza contratto. Andavo a raccogliere olive a Palermo e poi in Calabria a raccogliere mandarini»), svolgendo regolare attività lavorativa solo per un breve periodo nel 2020; dal 2022 ha poi a lavorare, proseguendo nel corso degli anni con continuità. Dal 1.7.2023 è assunto con contratto a tempo indeterminato (cfr. trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato). I redditi percepiti (nel 2020 circa € 50,00; nel 2022 circa 12.900,00; nel 2023 circa € 18.300,00; nel 2024 circa € 20.000,00 e, fino al marzo 2025, circa € 4.800,00) attestano un evidente consolidamento delle condizioni economiche del ricorrente, il quale ha inoltre dimostrato l'autonomia abitativa: invero, ha spiegato di godere di un immobile in forza di un contratto di locazione (cfr. ricevuta di presentazione adempimenti successivi per contratti di locazione e affitto di immobili e liquidazione imposte;
contratto di locazione ad uso abitativo). A ciò si aggiunga che il ricorrente ha dato prova di aver ormai acquisito una piena padronanza della lingua italiana, avendo egli colloquiato con il Tribunale in italiano senza l'ausilio di interprete (cfr. verbale udienza del 30.01.2024).
Deve a questo punto darsi atto tuttavia che a carico dell'istante risultano alcuni precedenti penali. Al riguardo, dal certificato del casellario giudiziale in atti può evincersi che il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 22.12.2022, in parziale riforma della sentenza emessa in data 22.09.2017 dal Tribunale in composizione monocratica di Bologna, per il reato di cui all'art. 81 c.p. e 73 co. 5 D.P.R. 309/1990, commesso in data 21.09.2017, alla pena di mesi 6 di reclusione e di 2.000,00 euro di multa, con applicazione della sospensione condizionale della pena. Inoltre, è stato condannato con sentenza della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 03.03.2022, confermata dalla Cassazione con provvedimento del 17.11.2022, alla pena di mesi 8 di reclusione e ad euro 1.600,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990 per fatti commessi nel 2021. Ciò premesso, a parere del Tribunale tali precedenti non possono giustificare di per sé indice di una pericolosità attuale del ricorrente: da un lato, infatti, le condotte delittuose risalgono agli anni 2017 e 2021, dunque ormai in epoca risalente nel tempo e, dall'altro, tali precedenti sono tutti stati commessi in un periodo in cui l'istante non e' riuscito, nonostante i numerosi tentativi, a regolarizzarsi sul territorio ed era dunque privo di regolare permesso di soggiorno. Inoltre dal 2022 – anno in cui il ricorrente ha iniziato a svolgere regolare attività lavorativa – non ha perpetrato alcun tipo di attività criminale, proseguendo con continuità nello svolgimento di regolare attività lavorativa.
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 9.7.2025. Si comunichi.
Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice relatore nel procedimento iscritto al n.r.g. 15683/2023, promosso da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. NALDI WILMER, CP_1 iciliato a Forlì, in via San Pellegrino n. 2, presso il difensore;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 ci di quest'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6; RESISTENTE
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 27.06.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione.
All'esito della discussione all'udienza del 1 luglio 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011 Con atto tempestivamente depositato il 29.11.2023 il ricorrente, cittadino del Senegal nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore della provincia di Forlì-Cesena del 09.11.2023, notificatogli il 10.11.2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale presentata il 3.10.2022.
Il provvedimento impugnato, che evidenzia l'esistenza di diversi precedenti penali a carico del ricorrente, si fonda sostanzialmente sul richiamo al parere sfavorevole reso dalla competente Commissione Territoriale, la quale ha rilevato quanto segue: «(..) l'istante, pur dichiarando di trovarsi in Italia da otto anni, non ha rappresentato una situazione di integrazione lavorativa o di effettivo inserimento sociale: la documentazione lavorativa allegata (relativa ad alcuna mensilità del 2022) non testimonia alcuna continuità lavorativa, non vengono prodotti documenti relativi a corsi di formazioni o attestati linguistici, né sono emersi altri legami culturali o familiari con il territorio. Si evidenzia peraltro che il richiedente ha riportato negli anni delle condanne per spaccio di sostanze stupefacenti. Tanto premesso, non risulta prodotta sufficiente documentazione idonea a dimostrare il percorso di integrazione necessario a fondare una tutela ex art. 8 CEDU» (cfr. diniego impugnato).
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio, culminato in una significativa stabilità lavorativa, nonché l'affievolimento dei suoi riferimenti affettivi in patria. Ha quindi chiesto nel presente procedimento, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il si è costituito per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo la reiezione Controparte_3 d All'udienza del 30.01.2024, fissata per la comparizione delle parti e per la discussione e decisione della domanda cautelare, il ricorrente ha dichiarato in lingua italiana: «D. Quando ha lasciato il Senegal e quando è arrivato in Italia? R. Sono partito dal Senegal nel 2014 e sono arrivato nello stesso anno. D. Da che zona del Senegal proviene? R. Da Touba. D. Ha dei familiari in Senegal? R. Ci sono mia madre e mio fratello. D. Aveva studiato in Senegal? R. Ho seguito 7-8 anni la scuola coranica. D. Ha contatti con loro? R. Si. D. Ha legami familiari in Italia? R. Mio zio e mio cugino. D. Vivete insieme? R. No, loro abitano a Civitella e io a Forlì. D. Quando è arrivato è stato ospite in una struttura di accoglienza? R. Si, in un posto vicino Torino. Sono rimasto lì per circa un anno. D. Poi come mai è andato via? R. Sono andato da mio zio a Civitella nel 2015 e poi dopo circa due anni mi sono trasferito a Forlì. D. Quando e dove ha fatto domanda di protezione internazionale? R. La prima volta appena sono arrivato, nel 2014, e mi è stata rigettata;
poi la seconda volta a Ravenna più o meno nel 2018, che è stata rigettata anche quella. Poi ho fatto domanda di sanatoria che è stata rigettata. D. Come mai aveva fornito due diversi nomi? R. Quando sono arrivato ero confuso e non ricordavo né il nome né la data di nascita. Poi ho avuto il passaporto e ho corretto le mie generalità. quando vive a Forlì? R. Dal 2017. Vivo con un mio amico. Paghiamo l'affitto Tes_1 insieme, 20 li pago io e 200 euro li paga lui. D. Quando ha iniziato a lavorare? R. Ho iniziato a lavorare quando mi sono trasferito da mio zio e ho lavorato in campagna senza contratto. Andavo a raccogliere olive a Palermo e poi in Calabria a raccogliere mandarini. D. Quando ha avuto il primo lavoro in regola? R. Mi pare fosse il 2021, mi occupavo di caricare galline sui camion. L'ho fatto per circa un anno. Poi dal 2022 ho iniziato a lavorare in questa ditta di metalmeccanica. Adesso lavoro a tempo indeterminato. D. Ci sono altri precedenti penali rispetto a quelli indicati nel provvedimento del Questore? R. No. D. Sa qualcosa della sentenza del settembre 2017 ? R. Da quello che ne so, il reato è stato estinto per esito positivo della messa alla prova. D. E della condanna del 2021? R. Quella è diventata definitiva, credo l'abbia depositata il . D. CP_3 E' mai stato arrestato? E' stato in carcere? R. Mi hanno solo trattenuto il tempo nec r la celebrazione dell'udienza direttissima, sia nel 2017 che nel 2021. D. Vuole dire qualcosa su questi fatti di reato? R. Ho commesso questi fatti perché non riuscivo a trovare un lavoro che mi piaceva e dovevo in qualche modo andare avanti. D. Attualmente è in possesso della ricevuta della domanda di protezione speciale? R. No, me l'hanno ritirata in Questura.»
Con ordinanza del 3.2.2024 è stata concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e il processo è stato rinviato per la discussione all'udienza del 01.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto suddetto termine, il Giudice ha riferito la causa al Collegio per la decisione.
*** Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, trattandosi di domanda presentata in data 3.10.2022 (cfr. provvedimento impugnato).
L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8», Corte di cassazione Sez. 6-1, Ordinanza Interlocutoria n. 28316/2020). A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le «ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020» possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto). Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo e l'autonomia abitativa, dimostrando l'esistenza di una solida vita privata in Italia. Dalla documentazione in atti si rileva, infatti, che egli, giunto nel 2014, ha presentato tempestivamente domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione di Bologna- Sezione di Forlì-Cesena; tale decisione è stata appellata in primo grado, con esito negativo. Nel 2018 ha proposto istanza reiterata di protezione internazionale, anch'essa rigettata dalla competente Commissione di Bologna-Sezione di Forlì-Cesena, la quale non ha ravvisato neppure i presupposti per la concessione della protezione per motivi umanitari. Il 18/11/2021 ha poi tentato nuovamente di regolarizzarsi presentando richiesta di emersione ai sensi del D.L. 34/2020, ma la domanda è stata rigettata con provvedimento del Questore di Forlì-Cesena del 9/11/2023. Ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa “in nero” in agricoltura in Sicilia ed in Calabria (cfr. verbale ud. 31.01.2024: «Ho iniziato a lavorare quando mi sono trasferito da mio zio e ho lavorato in campagna senza contratto. Andavo a raccogliere olive a Palermo e poi in Calabria a raccogliere mandarini»), svolgendo regolare attività lavorativa solo per un breve periodo nel 2020; dal 2022 ha poi a lavorare, proseguendo nel corso degli anni con continuità. Dal 1.7.2023 è assunto con contratto a tempo indeterminato (cfr. trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato). I redditi percepiti (nel 2020 circa € 50,00; nel 2022 circa 12.900,00; nel 2023 circa € 18.300,00; nel 2024 circa € 20.000,00 e, fino al marzo 2025, circa € 4.800,00) attestano un evidente consolidamento delle condizioni economiche del ricorrente, il quale ha inoltre dimostrato l'autonomia abitativa: invero, ha spiegato di godere di un immobile in forza di un contratto di locazione (cfr. ricevuta di presentazione adempimenti successivi per contratti di locazione e affitto di immobili e liquidazione imposte;
contratto di locazione ad uso abitativo). A ciò si aggiunga che il ricorrente ha dato prova di aver ormai acquisito una piena padronanza della lingua italiana, avendo egli colloquiato con il Tribunale in italiano senza l'ausilio di interprete (cfr. verbale udienza del 30.01.2024).
Deve a questo punto darsi atto tuttavia che a carico dell'istante risultano alcuni precedenti penali. Al riguardo, dal certificato del casellario giudiziale in atti può evincersi che il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 22.12.2022, in parziale riforma della sentenza emessa in data 22.09.2017 dal Tribunale in composizione monocratica di Bologna, per il reato di cui all'art. 81 c.p. e 73 co. 5 D.P.R. 309/1990, commesso in data 21.09.2017, alla pena di mesi 6 di reclusione e di 2.000,00 euro di multa, con applicazione della sospensione condizionale della pena. Inoltre, è stato condannato con sentenza della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 03.03.2022, confermata dalla Cassazione con provvedimento del 17.11.2022, alla pena di mesi 8 di reclusione e ad euro 1.600,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990 per fatti commessi nel 2021. Ciò premesso, a parere del Tribunale tali precedenti non possono giustificare di per sé indice di una pericolosità attuale del ricorrente: da un lato, infatti, le condotte delittuose risalgono agli anni 2017 e 2021, dunque ormai in epoca risalente nel tempo e, dall'altro, tali precedenti sono tutti stati commessi in un periodo in cui l'istante non e' riuscito, nonostante i numerosi tentativi, a regolarizzarsi sul territorio ed era dunque privo di regolare permesso di soggiorno. Inoltre dal 2022 – anno in cui il ricorrente ha iniziato a svolgere regolare attività lavorativa – non ha perpetrato alcun tipo di attività criminale, proseguendo con continuità nello svolgimento di regolare attività lavorativa.
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 9.7.2025. Si comunichi.
Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso