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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 304/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 304/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Sara Piccione ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 24 gennaio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Monteiasi (TA) in data 25 settembre 2002, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Monteiasi, Parte II, Serie A, N. 2, Anno 2002, e che dalla loro unione è nato il figlio in data 16 luglio 2006 a Cles (TN), maggiorenne e non economicamente Per_1
autosufficiente.
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di data 9 luglio 2011 di questo Tribunale, con udienza innanzi al
Presidente in data 23 giugno 2011, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza - la sig.ra è tornata in Puglia e risiede con il figlio a Monteiasi Pt_2
in Viale Degli Ulivi n. 18 -, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “1) i coniugi e Parte_1 Parte_2
sono autorizzati a vivere separatamente, ponendo la propria residenza ove
[...]
riterranno più opportuno nel mutuo e reciproco rispetto;
2) il figlio , nato il [...] a [...], divenuto Persona_2
maggiorenne, avrà collocazione prevalente presso la madre. Gli incontri padre – figlio avverranno su accordo tra le parti e compatibilmente sia con gli impegni di lavoro del sig. e sia con gli studi scolastici del figlio Di comune Pt_1 Per_1
accordo il figlio trascorrerà una festa natalizia ed una festa Pasquale col Per_1
sig. , e 15 giorni di vacanza in estate. Pt_1
3) Il sig. verserà alla signora Euro 250, 00 Parte_1 Parte_2
(duecentocinquanta/00), quale mantenimento mensile per il figlio Persona_2
tramite bonifico ogni 15 del mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT. Le spese extra, per come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Trento, sono suddivise al 50% tra i coniugi. Gli assegni unici saranno percepiti interamente da , in quanto maggiorenne, o in alternativa dalla signora , Persona_2 Pt_2
in quanto genitore convivente e presente nello stato di famiglia.
4) i coniugi hanno provveduto a dividersi ogni cosa già in passato e non hanno null'altro a pretendere reciprocamente. Per quanto non trascritto, ci si riporta all'accordo di separazione intervenuto a suo tempo tra le parti.
5) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
6) le spese legali si intendono compensate tra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
2 Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale (in data 23 giugno 2011), nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data 9 luglio 2011, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica quanto alle condizioni di natura economica, risultando le condizioni relative al mantenimento del figlio congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate in atti ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti. Nulla può, invece essere in questa sede disposto in punto di collocazione e regime di visita del figlio, essendo egli maggiorenne.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
) in Monteiasi (TA) in data 25 settembre 2002, trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monteiasi, Parte II, Serie A, N. 2,
Anno 2002, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte, ad eccezione delle condizioni in punto di collocazione e visite del figlio maggiorenne;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 304/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Sara Piccione ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 24 gennaio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Monteiasi (TA) in data 25 settembre 2002, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Monteiasi, Parte II, Serie A, N. 2, Anno 2002, e che dalla loro unione è nato il figlio in data 16 luglio 2006 a Cles (TN), maggiorenne e non economicamente Per_1
autosufficiente.
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di data 9 luglio 2011 di questo Tribunale, con udienza innanzi al
Presidente in data 23 giugno 2011, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza - la sig.ra è tornata in Puglia e risiede con il figlio a Monteiasi Pt_2
in Viale Degli Ulivi n. 18 -, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “1) i coniugi e Parte_1 Parte_2
sono autorizzati a vivere separatamente, ponendo la propria residenza ove
[...]
riterranno più opportuno nel mutuo e reciproco rispetto;
2) il figlio , nato il [...] a [...], divenuto Persona_2
maggiorenne, avrà collocazione prevalente presso la madre. Gli incontri padre – figlio avverranno su accordo tra le parti e compatibilmente sia con gli impegni di lavoro del sig. e sia con gli studi scolastici del figlio Di comune Pt_1 Per_1
accordo il figlio trascorrerà una festa natalizia ed una festa Pasquale col Per_1
sig. , e 15 giorni di vacanza in estate. Pt_1
3) Il sig. verserà alla signora Euro 250, 00 Parte_1 Parte_2
(duecentocinquanta/00), quale mantenimento mensile per il figlio Persona_2
tramite bonifico ogni 15 del mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT. Le spese extra, per come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Trento, sono suddivise al 50% tra i coniugi. Gli assegni unici saranno percepiti interamente da , in quanto maggiorenne, o in alternativa dalla signora , Persona_2 Pt_2
in quanto genitore convivente e presente nello stato di famiglia.
4) i coniugi hanno provveduto a dividersi ogni cosa già in passato e non hanno null'altro a pretendere reciprocamente. Per quanto non trascritto, ci si riporta all'accordo di separazione intervenuto a suo tempo tra le parti.
5) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
6) le spese legali si intendono compensate tra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
2 Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale (in data 23 giugno 2011), nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data 9 luglio 2011, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica quanto alle condizioni di natura economica, risultando le condizioni relative al mantenimento del figlio congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate in atti ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti. Nulla può, invece essere in questa sede disposto in punto di collocazione e regime di visita del figlio, essendo egli maggiorenne.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
) in Monteiasi (TA) in data 25 settembre 2002, trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monteiasi, Parte II, Serie A, N. 2,
Anno 2002, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte, ad eccezione delle condizioni in punto di collocazione e visite del figlio maggiorenne;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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