Articolo 26 della Legge 2 gennaio 1989, n. 6
Articolo 25
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27 gennaio 1989
Art. 26. Modifica di norme 1. La lettera f) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776 , e' sostituita dalla seguente:
"f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell' articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;".
Nota all'articolo 26, comma 1:
- Il testo vigente dell' art. 2 della legge n. 91/1963 (Riordinamento del Club alpino italiano), come sostituito dall' art. 2 della legge n. 776/1985 (Nuove disposizioni sul Club alpino italiano), e da ultimo modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. - Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facolta' previste dallo statuto, e con le modalita' ivi stabilite:
a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprieta' del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attivita' alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera d);
f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell' articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;
g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
h) alla promozione di attivita' scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale".
- Per il testo dell' art. 11 della legge n. 217/1983 vedi precedente nota all'art. 10, comma 3.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1989
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