CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1162/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CAPPELLI PAOLA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 274/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
-Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9134/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210200250303000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 519/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 21 dicembre 2024 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale Roma III, Ricorrente_1 DO proponeva appello avverso la sentenza n. 9134/2024, depositata in data 9.7.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso riguardante la cartella di pagamento n. 097202102002503030, notificata in data 6.2.2023, con la quale l'Associazione_1 aveva richiesto la somma di euro 34.858,92 derivante da avviso di liquidazione n. 2021/001/SC/000000025, relativo ad imposta di registro su sentenza del Tribunale Civile di Velletri, sez. distaccata di Albano Laziale n. 25 del 16.1.2012. Tale sentenza era stata emessa nel giudizio avente ad oggetto la richiesta del Ricorrente_1 di ricalcolo di beni immobili oggetto di divisione consensuale in controversia ereditaria e con attribuzioni di conguagli in favore del fratello Ricorrente_1 AR. Dopo un complesso iter processuale il giudizio si era concluso con estinzione del giudizio in riassunzione dalla Corte di Cassazione per mancata rituale instaurazione del contraddittorio.
I Giudici di I grado avevano respinto la censura del Ricorrente_1 secondo il quale l'estinzione del giudizio in riassunzione aveva comportato l'estinzione in via definitiva di tutte le pronunce emesse nel complesso iter giudiziario, sul rilievo che la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione aveva reso definitiva la pretesa impositiva, che non poteva essere più contestata.
Con l'atto di appello il Ricorrente_1 chiedeva la riforma della sentenza impugnata, eccependo l'erronea valutazione in ordine alla carenza del presupposto impositivo e dell'interesse ad agire da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'erronea valutazione in merito alla rilevanza della sentenza della CTR
Lazio n. 736/2021, resa nel giudizio avente ad oggetto la pretesa impositiva e passata in giudicato, ma antecedente all'effetto estintivo, e in ordine alla mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma III che rilevava preliminarmente l'intervenuta cessazione della materia del contendere, facendo presente che, valutata la posizione del contribuente, alla luce di una più ampia istruttoria, aveva provveduto ad annullare in autotutela la cartella di pagamento oggetto del contezioso, e formulava richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'intervenuto annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio della cartella di pagamento oggetto del presente contenzioso, con emissione di provvedimento di sgravio.
Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Circa le spese di giudizio, si ravvisano i presupposti per la compensazione, tenuto conto che l'Ufficio ha emesso la cartella di pagamento a seguito della definitività dell'avviso di liquidazione dell'imposta emesso nei confronti del Ricorrente_1, relativo alla registrazione della sentenza n. 25 del 16.1.2012 del Tribunale Civile di Velletri, non corrisposta dal contribuente.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese del presente grado.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CAPPELLI PAOLA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 274/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
-Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9134/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210200250303000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 519/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 21 dicembre 2024 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale Roma III, Ricorrente_1 DO proponeva appello avverso la sentenza n. 9134/2024, depositata in data 9.7.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso riguardante la cartella di pagamento n. 097202102002503030, notificata in data 6.2.2023, con la quale l'Associazione_1 aveva richiesto la somma di euro 34.858,92 derivante da avviso di liquidazione n. 2021/001/SC/000000025, relativo ad imposta di registro su sentenza del Tribunale Civile di Velletri, sez. distaccata di Albano Laziale n. 25 del 16.1.2012. Tale sentenza era stata emessa nel giudizio avente ad oggetto la richiesta del Ricorrente_1 di ricalcolo di beni immobili oggetto di divisione consensuale in controversia ereditaria e con attribuzioni di conguagli in favore del fratello Ricorrente_1 AR. Dopo un complesso iter processuale il giudizio si era concluso con estinzione del giudizio in riassunzione dalla Corte di Cassazione per mancata rituale instaurazione del contraddittorio.
I Giudici di I grado avevano respinto la censura del Ricorrente_1 secondo il quale l'estinzione del giudizio in riassunzione aveva comportato l'estinzione in via definitiva di tutte le pronunce emesse nel complesso iter giudiziario, sul rilievo che la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione aveva reso definitiva la pretesa impositiva, che non poteva essere più contestata.
Con l'atto di appello il Ricorrente_1 chiedeva la riforma della sentenza impugnata, eccependo l'erronea valutazione in ordine alla carenza del presupposto impositivo e dell'interesse ad agire da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'erronea valutazione in merito alla rilevanza della sentenza della CTR
Lazio n. 736/2021, resa nel giudizio avente ad oggetto la pretesa impositiva e passata in giudicato, ma antecedente all'effetto estintivo, e in ordine alla mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma III che rilevava preliminarmente l'intervenuta cessazione della materia del contendere, facendo presente che, valutata la posizione del contribuente, alla luce di una più ampia istruttoria, aveva provveduto ad annullare in autotutela la cartella di pagamento oggetto del contezioso, e formulava richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'intervenuto annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio della cartella di pagamento oggetto del presente contenzioso, con emissione di provvedimento di sgravio.
Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Circa le spese di giudizio, si ravvisano i presupposti per la compensazione, tenuto conto che l'Ufficio ha emesso la cartella di pagamento a seguito della definitività dell'avviso di liquidazione dell'imposta emesso nei confronti del Ricorrente_1, relativo alla registrazione della sentenza n. 25 del 16.1.2012 del Tribunale Civile di Velletri, non corrisposta dal contribuente.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese del presente grado.