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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/10/2025, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12468/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Seconda Civile in persona della dottoressa IA Cristina Scarzella in funzione di giudice unico ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12468 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra:
(C.F: ), con l'avv. Chiara Frino Parte_1 CodiceFiscale_1
- attore -
e
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con gli avv.ti Davide Calcagnile e Giovanni Ferreri
- convenuti -
***
Ritenuto in fatto e in diritto
Con atto di citazione in data 09.12.2024 conveniva in giudizio la società Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di vederla Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della violazione, da parte di quest'ultima e nei suoi confronti, del disposto di cui all'art. 498 c.p.c., per non avere la società convenuta, nella sua veste di creditrice procedente nella procedura esecutiva per espropriazione immobiliare R.G.
545/2023 instaurata innanzi al Tribunale di Genova contro e Controparte_2 Controparte_3 avente ad oggetto gli immobili censiti in NCEU Comune di Genova, sezione Pegli – Voltri, al foglio
41, part. 191, sub. 92, cat. C6, e foglio 41, part. 191, sub. 5, cat. A3, notificato all'attore (titolare di un diritto di credito nei confronti di e garantito da ipoteca Controparte_2 Controparte_3 volontaria n. 5255/34551 per € 90.344,12, di cui € 60.344,12 per capitale, iscritta il 18.10.2018 sui pag. 1 medesimi immobili) l'avviso ai creditori iscritti di cui al menzionato articolo del codice di procedura civile.
Esponeva l'attore di avere appreso in maniera casuale della pendenza della procedura esecutiva e di avere constatato come i debitori avessero presentato rituale istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., accolta dal giudice dell'esecuzione con provvedimento in data 07.05.2024, dolendosi di come quanto occorso, in assenza di notificazione dell'avviso di cui all'art. 498 c.p.c., gli avesse precluso la possibilità di intervenire tempestivamente con conseguente mancata considerazione in sede di conversione anche della sua ragione di credito.
Lamentava inoltre l'attore ulteriori pregiudizi derivanti dall'omessa notificazione dell'avviso posta in essere dalla convenuta, per il cui risarcimento instava, identificati nella impossibilità di far valere il proprio diritto di credito sui beni garantiti da ipoteca in pendenza della procedura esecutiva sospesa con inevitabile sacrificio delle sue aspettative statisfattive, destinate a subire ritardi, ciò anche in ragione del fatto che i debitori non risultavano essere proprietari di altri beni immobili su cui rivalersi.
Quantificava pertanto il danno patrimoniale patito nella somma di € 60.344,12, corrispondenti all'ammontare del credito garantito, o nella maggiore o minor somma risultante all'esito del giudizio, eventualmente da valutarsi in via equitativa.
Si costituiva in giudizio con comparsa in data 18.03.2024, instando per il rigetto della domanda attorea, la società convenuta, documentando la cronologia dell'attività processuale svoltasi nella procedura esecutiva R.G. 545/2023 pendente innanzi al Tribunale di Genova ed osservando, in particolare, come nell'ambito della medesima non fosse stata disposta né la vendita né
l'assegnazione del compendio immobiliare pignorato, uniche attività processuali il cui espletamento in assenza di notificazione di avviso ex art. 498 c.p.c. sarebbe stato suscettibile di arrecare pregiudizio al creditore munito di un diritto di prelazione in considerazione del cosiddetto “effetto purgativo” della vendita forzata.
Osservava inoltre la convenuta come il lamentato danno da ritardo nel veder soddisfatta la pretesa creditoria conseguente alla disposta conversione del pignoramento non fosse comunque a lei addebitabile, vista l'inerzia manifestata dall'attore nell'agire in via autonoma contro i comuni debitori.
La causa, successivamente al deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.06.2025, veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di espletare attività istruttoria, con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. e concessione alle parti di termine per la redazione di note conclusive, effettivamente depositate solo dalla società convenuta il 21.07.2025. All'esito della pag. 2 discussione tenuta in data la causa è stata trattenuta in decisione esonerando le parti dal deposito di ulteriori note.
___________________
La domanda attorea è priva di fondamento giuridico e va pertanto rigettata, difettando nel caso di specie i presupposti dell'invocata responsabilità extracontrattuale a carico della società convenuta, in particolare il verificarsi del danno.
Come noto, infatti, affinché possa sorgere un obbligo risarcitorio ai sensi dell'art. 2043 c.c. devono concorrere gli elementi del fatto, e così il comportamento dell'uomo suscettibile di cagionare il danno, della illiceità del fatto stesso, della sua imputabilità al danneggiante, del dolo o della colpa di quest'ultimo, del nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso, nonché del danno vero e proprio, inteso come pregiudizio concretamente patito dalla vittima di un comportamento illecito.
Nel caso di specie l'attore invoca quale fonte di responsabilità extracontrattuale nei suoi confronti la mancata notificazione da parte della società convenuta, creditrice procedente nell'ambito di una procedura per espropriazione immobiliare instaurata contro comuni debitori e ed avente ad oggetto un compendio gravato da ipoteca iscritta a suo favore, dell'avviso ai creditori iscritti di cui all'art. 498 c.p.c., a mente del quale: “Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.
A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.
In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita”.
La norma in questione persegue la finalità di garantire nel procedimento esecutivo il rispetto del principio della par condicio creditorum di cui all'art. 2741 c.c. che fa salve le cause legittime di prelazione, favorendo la partecipazione alla procedura esecutiva stessa dei creditori muniti di diritti prelazione risultanti da pubblici registri mediante intervento, ciò in considerazione dell'effetto purgativo della vendita forzata che consente all'acquirente di ottenere il bene libero da pesi e vincoli di qualsiasi natura.
Riguardo alle conseguenze giuridiche derivanti dalla mancata notifica dell'avviso di cui si discorre deve osservarsi come il termine di cinque giorni decorrenti dal pignoramento sia ritenuto non perentorio, con l'unica conseguenza che sino a che tale notifica non sia stata effettuata il giudice non potrà provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita (art. 498 c.p.c. ultimo comma).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. III, 23.02.2006, n. 4000, nonché, conforme, Cass.
Civ., Sez. III, 27.08.2014, n. 18336) ha statuito che: “costituisce principio pacifico nella
pag. 3 giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6999/1993, n. 2023/1994, n. 9394/2003) che l'art. 498
c.p.c., che prescrive di avvertire dell'espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti da pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al giudice dell'esecuzione di procedere all'assegnazione o alla vendita, non contiene alcuna sanzione di nullità insanabile per il caso in cui l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso, ma comporta che il creditore procedente è tenuto a rispondere, a norma dell'art.
2043 c.c., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un fatto illecito”.
Nel caso in esame, da una condotta omissiva astrattamente qualificabile come illecita in relazione alla vendita o assegnazione del bene, poichè posta in essere in violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica (mancata notificazione dell'avviso di cui all'art. 498 c.p.c.), e quindi dalla messa in atto di un comportamento da cui in astratto potrebbe discendere una responsabilità aquiliana, non è concretamente conseguito alcun danno in capo all'attore, creditore ipotecario, poiché con provvedimento in data 07.05.2024 il giudice dell'esecuzione accoglieva l'istanza di conversione del pignoramento presentata sostituendo al compendio pignorato una somma di denaro
(espressamente precisando, nell'ordinanza che disponeva la conversione, che: “… con l'avvenuto integrale versamento della predetta cifra, rimarrà liberata la piena proprietà del predetto bene, restando vincolata dal pignoramento, in sua vece, la somma predetta…”, doc. n. 8 di parte convenuta).
In assenza, pertanto, di un provvedimento di vendita o di assegnazione del bene, in esito al quale il creditore non avvisato (e non intervenuto) avrebbe perduto il proprio diritto di prelazione in conseguenza dell'effetto purgativo della vendita forzata di cui all'art. 586 c.p.c., non si è verificato alcun danno in capo all'attore, con conseguente insussistenza di responsabilità extracontrattuale a carico della convenuta.
L'attore, infatti, una volta che il debitore avrà proceduto al pagamento integrale della somma sostituita in sede di conversione con conseguente liberazione del bene pignorato ed estinzione della procedura esecutiva in corso, potrà autonomamente pignorare il compendio immobiliare e vedersi soddisfatto in maniera privilegiata rispetto ad altri eventuali creditori, atteso che le cause legittime di prelazione (e quindi l'ipoteca volontaria n. 5255/34551 iscritta il 18.10.2018 in suo favore) continuano a gravare sul bene liberato dal pignoramento per effetto della disposta conversione, non essendo da quest'ultima inficiate.
La mancata notificazione all'attore, da parte della società convenuta, dell'avviso di cui all'art. 498
c.p.c., pertanto, non ha leso il bene giuridico tutelato dalla norma in esame, e cioè il diritto del pag. 4 creditore titolare di un diritto di prelazione risultante da pubblici registri di intervenire nel procedimento esecutivo in corso al fine di soddisfarsi in maniera privilegiata e al fine di non subire le conseguenze pregiudizievoli che deriverebbero nei suoi confronti dalla vendita o dalla assegnazione del bene pignorato.
Le ulteriori ragioni di danno lamentate dall'attore (pregiudizio derivante dal ritardo nel veder soddisfatto il proprio credito derivante dalla necessità di attendere il compimento della rateazione disposta in sede di conversione ed estinzione della procedura esecutiva, prima di poterne promuovere un'altra su quello stesso compendio, non avendo i debitori altri beni immobili) non possono considerarsi risarcibili, sia perché comunque in ipotesi coperte dal riconoscimento degli interessi sulla parte capitale per il decorso del tempo, sia in considerazione della genericità e formulazione in via del tutto ipotetica in cui sono state prospettate.
La sussistenza di una omissione – priva come sopra detto di conseguenze dannose nei confronti dell'attore – giustifica la parziale compensazione delle spese di lite, in misura si un terzo;
i restanti due terzi per la soccombenza ex art. 91 c.p.c. sono poste a carico dell'attore, e sono liquidate secondo lo scaglione di riferimento del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, nei parametri minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva come in concreto svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- respinge la domanda attorea;
- dichiara parzialmente compensate le spese di lite in misura di un terzo
- dichiara tenuto e condanna l'attore alla rifusione in favore della convenuta dei restanti due terzi delle spese di lite, due terzi che liquida in € 4.701,3 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge .
Così deciso in Genova, 29.9.2025
Il Giudice
IA Cristina Scarzella
Minuta redatta dal GOP avv. Ilaria Sonnati in forza di delega ex art. 10 D.Lgs 116/2017
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