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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1398/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Giuseppe Palermo) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv.ti Stefania Di Cato, Roberto Controparte_1 CP_2
Annovazzi e Mirella Arlotta) (avv. Sandra Misericordia) CP_3
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 26.3.2025, ore 13.40, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
CP_ lavoro, , e per sentire accogliere le seguenti domande “… Controparte_4 CP_3
dichiarare la parziale nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione alle cartelle di pagamento ed
agli avvisi di addebito indicati, per tutti i motivi suesposti…”.
Ha esposto che il 14/11/2024 esso ricorrente ha ricevuto dall' l'intimazione Controparte_1
di pagamento n. 080-2024-90072491-81-000, mediante la quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 29.267,85; che all'intimazione di pagamento suddetta sono state allegate una serie di cartelle esattoriali, tra cui le seguenti, relative a presunte omissioni contributive e CP_2 CP_3
CP_ 080-2013-00347868-92-000 (€ 1.714,80) anni 2011-2013; 380-2013-00014928-83-000 (€ 1.814,91) CP_3
anno 2009.
pagina 1 di 3 Ha dedotto che la cartella esattoriale e l'avviso di addebito non sono stati notificati e che, comunque,
successivamente, il credito si è estinto per prescrizione.
CP_ Si è costituito l' che ha dedotto e documentato di avere notificato l'avviso di addebito in data 26
agosto del 2023; si è poi costituita che ha dedotto e documentato di Controparte_4
avere notificato la cartella esattoriale recante le pretese dell' in data 5. 3.2014 e, CP_3
successivamente, interrotto i termini di prescrizione relativi alle suddette pretese degli enti di previdenza con: l'intimazione di pagamento 08020179011347982/000 notificata il 5/12/2017,
l'intimazione di pagamento 08020189002952792/000notificata il 9/3/2018, e poi l'intimazione di pagamento 08020219001844425/000 notificata il 26/01/2022.
Si è poi costituito l' che ha contestato la fondatezza nel merito dell'opposizione. CP_3
All'odierna udienza di discussione, parte ricorrente non è comparso mentre gli enti convenuti hanno chiesto che la causa fosse decisa con il rigetto del ricorso in opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese giudiziali.
Ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, la prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza matura con il decorso del termine di cinque anni e tale termine, stanti gli atti di intimazione medio tempore notificati, non risulta mai interamente decorso.
Il ricorso è, dunque, infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €1.100,00 e €5.200,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da respinge il Parte_1
ricorso e condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_4
che liquida nella misura di €1.750,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle
[...]
spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa;
al pagamento delle spese di lite in favore di liquidandole nella misura di €1.750,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle CP_2
spese generali nella misura del 15% dei compensi;
al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3
liquidandole nella misura di €1.750,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Perugia 26 marzo 2025
pagina 2 di 3 Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1398/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Giuseppe Palermo) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv.ti Stefania Di Cato, Roberto Controparte_1 CP_2
Annovazzi e Mirella Arlotta) (avv. Sandra Misericordia) CP_3
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 26.3.2025, ore 13.40, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
CP_ lavoro, , e per sentire accogliere le seguenti domande “… Controparte_4 CP_3
dichiarare la parziale nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione alle cartelle di pagamento ed
agli avvisi di addebito indicati, per tutti i motivi suesposti…”.
Ha esposto che il 14/11/2024 esso ricorrente ha ricevuto dall' l'intimazione Controparte_1
di pagamento n. 080-2024-90072491-81-000, mediante la quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 29.267,85; che all'intimazione di pagamento suddetta sono state allegate una serie di cartelle esattoriali, tra cui le seguenti, relative a presunte omissioni contributive e CP_2 CP_3
CP_ 080-2013-00347868-92-000 (€ 1.714,80) anni 2011-2013; 380-2013-00014928-83-000 (€ 1.814,91) CP_3
anno 2009.
pagina 1 di 3 Ha dedotto che la cartella esattoriale e l'avviso di addebito non sono stati notificati e che, comunque,
successivamente, il credito si è estinto per prescrizione.
CP_ Si è costituito l' che ha dedotto e documentato di avere notificato l'avviso di addebito in data 26
agosto del 2023; si è poi costituita che ha dedotto e documentato di Controparte_4
avere notificato la cartella esattoriale recante le pretese dell' in data 5. 3.2014 e, CP_3
successivamente, interrotto i termini di prescrizione relativi alle suddette pretese degli enti di previdenza con: l'intimazione di pagamento 08020179011347982/000 notificata il 5/12/2017,
l'intimazione di pagamento 08020189002952792/000notificata il 9/3/2018, e poi l'intimazione di pagamento 08020219001844425/000 notificata il 26/01/2022.
Si è poi costituito l' che ha contestato la fondatezza nel merito dell'opposizione. CP_3
All'odierna udienza di discussione, parte ricorrente non è comparso mentre gli enti convenuti hanno chiesto che la causa fosse decisa con il rigetto del ricorso in opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese giudiziali.
Ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, la prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza matura con il decorso del termine di cinque anni e tale termine, stanti gli atti di intimazione medio tempore notificati, non risulta mai interamente decorso.
Il ricorso è, dunque, infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €1.100,00 e €5.200,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da respinge il Parte_1
ricorso e condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_4
che liquida nella misura di €1.750,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle
[...]
spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa;
al pagamento delle spese di lite in favore di liquidandole nella misura di €1.750,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle CP_2
spese generali nella misura del 15% dei compensi;
al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3
liquidandole nella misura di €1.750,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Perugia 26 marzo 2025
pagina 2 di 3 Il giudice
Giampaolo Cervelli
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