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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 12342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12342 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36502/2019
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in composizione collegiale, composto dai magistrati: dr. Claudia Pedrelli -Presidente relatore dr. Alfredo Landi -Giudice dr. Tommaso Martucci -Giudice
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36502 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2019, promosso da
, rappresentato e difeso -in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in Parte_1 opposizione- dall'avv. Ferdinando Serapiglia, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo Email_1
-parte opponente- contro in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa -in forza di Controparte_1 procura speciale a rogito notaio in data 2.3.2018 n. 15.209, racc. n. 5.123- dall'avv. Persona_1
Alfonso Quintarelli, presso il cui studio in Roma, Carlo Mirabello 18, è elettivamente domiciliato;
-parte opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI IN GIUDIZIO: come in atti
pagina 1 di 15 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
in persona del suo l.r. proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
6053/2019 emesso in data 26.3.2019, su istanza dell'opposta, da questo Tribunale.
Con detto decreto ingiuntivo è stato intimato all'odierno opponente il pagamento di € 155.040,27, oltre interessi e spese del procedimento -quale fideiussore del debitore principale avendo Parte_2 quest'ultima maturato un saldo debitore nei confronti di Unipol Banca per il mancato adempimento delle obbligazioni da essa assunte in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato il 22.7.2008 da con la mutuante Unipol Banca s.p.a. per atto pubblico dal notaio di Parte_2 Persona_2
Roma, rep. 42240, racc. 4105. La cessionaria aveva infatti dedotto che le obbligazioni CP_1 restitutorie relative al pagamento delle rate di mutuo erano state garantite da in forza Parte_1 di fideiussione da egli sottoscritta il 17.7.2008.
non ha contestato il mancato pagamento ma a fondamento dell'opposizione ha Parte_1 dedotto:
1.che stante la sua qualifica di consumatore ed essendo residente in [...], il giudice adito era incompetente per territorio essendo il Tribunale di Velletri l'unico foro competente;
2.di non aver sottoscritto la suddetta fideiussione ed ha disconosciuto le quattro firme apposte a suo nome sulla stessa;
3.l'erroneità del credito azionato in quanto formulato genericamente nel complessivo importo ingiunto con il decreto ingiuntivo;
4.l'usurarietà originaria del tasso di mora contrattualmente convenuto in quanto superiore a quello soglia pubblicato dai decreti ministeriali nel trimestre di riferimento;
Par
5. che l' , individuato nella misura del 6,74 era in realtà inferiore e pari al 6,64;
6.che pertanto, in applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c. nessun interesse era dovuto, con restituzione di quelli già versati in esecuzione del piano di ammortamento, ciò tenuto conto che oggetto dell'ingiunzione non erano state solo le rate rimaste impagate ma anche gli interessi moratori;
7.la nullità del contratto di mutuo in quanto volativo dell'art. 38, d.gs. n. 385/1993 essendo l'importo del finanziamento di € 190.000, superiore alla percentuale dell'80% del valore dei beni costituiti in garanzia;
8.la nullità della fideiussione stipulata il 17.7.2008 in quanto violativa della legge n. 287/1990 essendo conforme alle clausole di “reviviscenza”, di “sopravvivenza” e di “rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 .c.c”, riportate nello schema ABI che la Banca d'Italia aveva censurato con il
Provvedimento n. 55 del 2005. pagina 2 di 15 L'opponente chiedeva pertanto disporsi la sospensione ex art. 649 c.c. dell'esecutività del decreto ingiuntivo n. 6053/2019, sussistendo i gravi motivi, considerati il disconoscimento delle firme e le ulteriori doglianze formulate.
Chiedeva, inoltre, declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma nonché accertarsi: che egli non si era mai costituito garante della banca mutuante, con conseguente non debenza dell'importo ingiunto;
che la fideiussione era nulla per violazione dell'art. 2, legge 287/1993; che il contratto di mutuo era nullo ex art. 38, d.lgs. n. 385/1993; accertarsi l'usurarietà del tasso debitore legato al parametro dell'Euribor 6 mesi e per l'effetto la rideterminazione del saldo eventualmente ancora dovuto, con applicazione del tasso legale o dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 T.U.B. il tutto con revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio, domandava il rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione CP_1 dell'esecuzione provvisoria concessa dal giudice del monitorio ex art. 642 c.p.c. Chiedeva, inoltre, il rigetto di tutte le domande avanzate da parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, denegata la concessione della sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c., il Giudice concedeva i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. Parte opponente chiedeva l'espletamento di CTU estimativa sul valore degli immobili e di CTU contabile che venivano disattese essendo la prima ininfluente ai fini del giudizio e la seconda esplorativa. Stante la natura documentale della causa, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.2.2025 e all'esito della stessa, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.
***
Parte opponente ha dedotto la non debenza alla controparte delle somme da corrispondere a titolo di interessi e rate di mutuo nell'ambito di un contratto di mutuo fondiario, per le doglianze sopra evidenziate.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'opponente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per territorio del giudice del monitorio e dell'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005 per violazione del foro inderogabile del consumatore assumendo di rivestire tale qualifica nel contratto di fideiussione oggetto di causa ed ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di Velletri, essendo egli residente a Marino.
L'eccezione di incompetenza territoriale per violazione del foro inderogabile del consumatore deve essere rigettata posto che dal contratto di fideiussione di cui è causa non emerge in alcun modo la sua pagina 3 di 15 qualifica di consumatore. Si evince, invece, dalla documentazione in atti, che ha Parte_1 sottoscritto nella qualità di legale rappresentante della debitrice principale il collegato Parte_2 contratto di mutuo del 22.7.2008, a garanzia del cui adempimento è stata prestata la fideiussione a firma di in proprio, (v. contratto di mutuo nel fascicolo monitorio). Parte_1
ha inoltre disconosciuto le quattro sottoscrizioni apposte a sua firma nel citato Parte_1 contratto di fideiussione.
Nella specie Unipol Banca, ha posto a fondamento della somma di ingiunta a con il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 6053/2019, il suddetto contratto di fideiussione, con il quale l'opponente si è costituito garante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale nei Parte_2 confronti di Unipol Banca “fino alla concorrenza dell'importo di € 285.000,00” per il mutuo ipotecario di € 190.000,00 dalla stessa erogato in forza di contratto stipulato il 22 luglio 2008, (v. contratto di fideiussione nel fascicolo monitorio).
Il disconoscimento non può determinare le conseguenze sperate dall'opponente, essendo riferito ad un contratto, quello di fideiussione, la cui sottoscrizione da parte di in proprio, è pacificamente Pt_1 affermata nel successivo contratto di mutuo -stipulato per atto pubblico dal notaio di Persona_2
Roma, rep.42240, racc. 4105- sottoscritto dallo stesso nella qualità di legale rappresentante, che Pt_1 nell'occasione ha dichiarato: “con atto a parte è stata acquisita fideiussione da parte del signor
[...]
, nato a [...] il [...], , per un importo pari ad euro Parte_1 CodiceFiscale_1
285.000,00“, (v. art. 2, lettera f) del contratto di mutuo fondiario).
La suddetta dichiarazione è contenuta in contratto la cui sottoscrizione da parte di Parte_1 quale “Amministratore Unico e legale rappresentante della società” mutuante non è mai Parte_2 stata contestata dall'opponente.
Rileva anche la coincidenza tra i due atti dell'importo di € 285.000,00 per il quale in proprio si è Pt_1 costituito fideiussore e la loro prossimità temporale. A seguito dell'ordinanza del 26.5.2020 che ha statuito quanto sopra, è stata rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. e parte opponente ha rinunciato al disconoscimento delle firme.
Nel merito, con riferimento alla rilevata nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust e alla legittimità del garante a proporre eccezioni sul rapporto garantito principale, occorre preliminarmente rilevare la natura della garanzia, ovvero accertare se la stessa configuri o meno una
“garanzia autonoma”.
Il contratto autonomo di garanzia, infatti, essendo privo del rapporto di accessorietà rispetto all'obbligazione principale -peculiare della fideiussione ex art. 1945 c.c.- non consente al fideiussore di pagina 4 di 15 opporre le eccezioni relative al rapporto principale che spettano unicamente al debitore principale. Sul punto, ritiene il Collegio che come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, al fine di poter qualificare il contratto di garanzia come autonomo, sia necessario l'inserimento nello stesso sia della previsione della clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta” che di quella “senza eccezioni”,
(c.f.r. Cass. S.U. n. 3947/2010), non essendo sufficiente che vi sia solo una di esse. Pertanto, essendo previsto nella garanzia oggetto di causa la sola clausola prevedente il “ pagamento immediato a semplice richiesta” (v. art. 6 della fideiussione nel fascicolo di parte opponente) deve ritenersi che si tratti di una fideiussione ordinaria ex art. 1936 e ss. c.c. e non di un “contratto autonomo di garanzia”.
Stante il ritenuto vincolo di accessorietà vanno esaminate le contestazioni del fideiussore.
Ciò posto, passando all'esame delle contestazioni mosse al rapporto principale, l'opponente ha proposto plurime domande di nullità del contratto di mutuo e della fideiussione che sono di seguito esaminate.
1.Usurarietà dei tassi di interesse applicati, in particolare del tasso moratorio.
Sul punto deve preliminarmente considerarsi che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta “usura sopravvenuta”. Va richiamato al riguardo il recente arresto delle sezioni unite della Suprema Corte il quale ha statuito che, nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. S.U. n. 24675 del 19/10/2017).
In tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003). pagina 5 di 15 Rileva, tuttavia, il giudicante che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione del loro cumulo.
Si sono diffusi al riguardo due opposti orientamenti: il primo (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Milano
29.1.2015; Trib. Roma 7.5.2015; Trib. Rimini 6.2.2015; Trib. Vibo Valentia;
Trib. Brescia 24.11.2014;
Trib. Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata 1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso 12.11.2015;
Cass. Pen. 5689/2012) esclude l'applicabilità agli interessi di mora della normativa antiusura sulla base dei seguenti rilievi: gli artt. 1815, comma 2, c.c. e 644, comma 1, c.p. si riferiscono, rispettivamente, agli interessi “convenuti” e “in corrispettivo”, dunque valorizzano la fase fisiologica del rapporto (Trib.
Verona 12.9.2015); le Istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del tasso effettivo globale medio
(TEGM) non contemplano gli interessi di mora (c.d. principio di omogeneità di confronto), posto che la
L. n. 108/1996 esige la rilevazione comparata di “operazioni della stessa natura”; la mancanza di un tasso soglia ad hoc degli interessi moratori (cfr. Trib. Varese 26.4.2016 e Trib. Milano 28.4.2016); la diversa funzione degli interessi moratori - peraltro eventuali - aventi natura risarcitoria/sanzionatoria, rispetto agli interessi corrispettivi, aventi natura remunerativa (cfr. Trib. Treviso 12.11.2015, secondo cui gli interessi moratori non remunerano affatto il creditore dell'erogazione del credito, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita della disponibilità di somme di denaro che egli non ha accettato, ma che subisce per effetto dell'inadempimento del debitore e per un periodo di tempo non prevedibile); il TAEG di cui alle Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE non contempla gli interessi moratori.
Il secondo indirizzo ermeneutico esclude il tasso di mora dall'ambito di operatività della L. 108/1996, valorizzando il D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, che all'art. 17, comma 1, che ha novellato l'art. 1284, ult. co., c.c., prevedendo che il saggio degli interessi (di mora), dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, ove non sia pattuito dalle parti, è pari a quello previsto dal D.Lgs.
231/2002 in materia di transazioni commerciali e questo tasso, con riferimento a talune categorie di operazioni, quali i mutui, è spesso risultato superiore al tasso soglia: ne consegue, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, la liceità della pattuizione di un interesse di mora pari o anche superiore a quello di cui al D.Lgs. n. 231/2002, quindi superiore al tasso-soglia (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib.
Vibo Valentia 22.7.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Monza 3.3.2016; Trib. Varese 26.4.2016;
Trib. Milano 28.4.2016).
pagina 6 di 15 Prevale, tuttavia, in dottrina ed in giurisprudenza l'orientamento secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003,
350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è “plausibile l'assunto” che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia): il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è l'affermazione del “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” e la circostanza che “il ritardo colpevole … non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge” (così la Corte di cassazione nelle decisioni da ultimo citate).
Quest'ultimo orientamento, consolidatosi nella recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. 23192/2017), si fonda anche sui seguenti ulteriori argomenti:
a) la L. 28.2.2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. 108/1996, testualmente disciplina gli
“interessi … promessi o convenuti, a qualunque titolo”, quindi anche gli interessi moratori (depone in tale direzione anche la Relazione governativa al d.l. 394/2000);
b) l'art. 644 c.p. statuisce il “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” senza distinzioni tra tipologie di interessi;
c) i rischi dell'utilizzazione strumentale degli interessi moratori, se sottratti alla disciplina antiusura;
d)
l'irrazionalità di sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella patologica (mora).
Orbene, l'adito Collegio condivide quest'ultimo orientamento ed i principi su cui si fonda, nondimeno, la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di cumulo tra gli stessi. Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi.
Gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e
1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
L'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute non solo non può essere reputata illegittima (in quanto conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9/2/2000), ma nemmeno può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed pagina 7 di 15 autonomamente disciplinati. Al riguardo pare sufficiente osservare che i tassi medi che sono oggetto di rilevazione non comprendono interessi anatocistici e che sussiste una ovvia esigenza di uniformità fra dato in valutazione e parametro di riferimento.
In particolare, non è corretta la tesi secondo cui l'interesse di mora vada sommato a quello convenzionale e tale somma vada confrontata con il tasso soglia antiusura previsto per gli interessi convenzionali dalla legge n. 108 del 1996.
Del pari non è corretto che l'interesse moratorio, per sua natura superiore al tasso corrispettivo, sia confrontato con il tasso soglia antiusura previsto per gli interessi convenzionali dalla legge n. 108 del
1996.
Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.
Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza di merito che è infondata la modalità di conteggio del
“tasso effettivo di mora (T.E.MO.)”, posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi, (cfr. Trib. Milano, n.
11854 del 22 ottobre 2015; App. Milano, 20 gennaio 2015).
Non è in contrasto con tali principi l'ordinanza della Suprema Corte n. 23192/2017, di cui si riporta il contenuto motivazionale: “Considerato che:
1. l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che "se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" e ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre
2000, n. 394, convertito in I. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;
il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore;
2. il ricorso è manifestamente infondato;
come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità «è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere pagina 8 di 15 considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n.
5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso, (Cass. ord. 5598/2017 con principio già affermato da Cass. 14899/2000)”.
Ebbene, tale pronuncia, oltre a ribadire il principio ormai consolidatosi in dottrina ed in giurisprudenza, secondo cui gli interessi di mora soggiacciono alla disciplina antiusura, censura il ragionamento sotteso alla pronuncia del Tribunale nella parte in cui era stata apoditticamente esclusa l'usurarietà degli interessi per il solo fatto della non applicabilità del cumulo dei relativi tassi, dovendosi ritenere che la
Suprema Corte abbia evidenziato la necessità di verificare in concreto la usurarietà dei tassi d'interesse, ma ciò non implica che debba applicarsi il tasso soglia usura previsto per interessi corrispettivi al fine della verifica del superamento del c.d. tasso soglia del tasso moratorio.
Corrobora l'orientamento sopra espresso il punto 4) dei “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” del 2/7/2013, che costituisce un valido parametro interpretativo della disciplina antiusura, secondo cui i TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo, che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.
L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in cui è precisato che “i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.
Da ultimo con sentenza della Corte di cassazione a S.U. n. 19597/2020 gli interessi moratori sono sottoposti alla normativa dell'usura, la quale, ai sensi dell'art. 644 c.p. ha ad oggetto gli interessi pattuiti a qualunque titolo.
Nel presente giudizio, il contratto di mutuo prevede un tasso corrispettivo iniziale pari al 6,55 e un tasso maggiorato di tre punti per la determinazione del tasso moratorio, quindi pari al 9,55%.
pagina 9 di 15 Sul punto, con riferimento al terzo trimestre del 2008 (luglio- settembre 2008), da considerare risalendo il contratto di mutuo al 17.7.2008, il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per “i mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” prevede un tasso medio del 5,96% che aumentato della metà come prescritto dai citati decreti, determina un tasso soglia pari all'8,94% per il tasso corrispettivo che quindi, essendo stato nella specie pattuito al tasso di 6,55, non è usurario.
Stante la diversa natura degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi, il tasso moratorio da valutare ai fini dell'usurarietà non deve contenere i costi di natura corrispettiva (tasso effettivo moratorio) essendo esso comprensivo di tutti i danni derivanti dall'inadempimento.
Inoltre, il tasso soglia degli interessi moratori deve essere aumentato con un indice relativo all'ammontare medio delle pattuizioni relative agli interessi moratori indicati nel D.M. di riferimento,
(c.d. 2.1) al fine di garantire la comparazione con una consistenza omogenea di situazioni, (v. sent.
Tribunale di Roma XVII sezione r.g. 45728/2018 del 5.6.2023).
Ne consegue che applicati gli indici che precedono (tasso medio corrispettivo 5,96 aumentato della metà, 8,94 aumentato ai sensi del 2.1) determinano un tasso soglia degli interessi moratori superiori al
12%.
Ne consegue che il tasso moratorio pattuito, pari al 9,55% è notevolmente inferiore a quello soglia moratorio. Va quindi, rigettata la domanda dell'opponente sull'asserita usurarietà del tasso moratorio e di conseguenza, anche quella di ricalcolo di quanto dovuto dall'opponente con eliminazione degli interessi ex art. 1815 comma 2 c.c. essendo i tassi corrispettivo e moratorio al di sotto della soglia di rispettiva usurarietà.
2. Errata indicazione dell' . Pt_4
Par L'opponente ha dedotto l'erronea indicazione dell' dichiarato nel testo negoziale pari al 6,74% in quanto inferiore a quello effettivamente applicato pari al 6,64%.
Le previsioni di cui agli artt. 116 e 117 D.P.R. n. 385/1993 impongono alle Banche di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti.
In particolare, l'art. 116, comma 3, d.lgs. n. 385/1993 demanda l'individuazione degli obblighi informativi cui sono sottoposti gli istituti di credito, al CICR, il quale con delibera del 4.3.2003, ha rimesso alla Banca d'Italia l'individuazione dei contratti per i quali gli istituti di credito devono riportare espressamente l'indicatore sintetico di costo, indicandone il contenuto e i parametri di calcolo.
La Banca d'Italia con l'aggiornamento del 25.7.2003 ha introdotto la disciplina dell'ISC disponendo che il contratto e il "documento di sintesi" debbano riportare un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), per le seguenti pagina 10 di 15 categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: mutui;
anticipazioni bancarie;
altri finanziamenti.
La Banca d'Italia nel 2009 ha poi disposto che “Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni” sopra indicate.
Diversi sono stati gli orientamenti della giurisprudenza di merito sulle conseguenze della difformità tra Par l' indicato in contratto e quello effettivamente applicato.
Conformemente al più recente orientamento, condiviso dal Collegio, l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, in quanto svolge soltanto una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il Par costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non comporta un maggior onere del finanziamento -non ponendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario- e non comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 117, comma 6, d.lgs. n. 385/1993 (cfr. Trib.
Roma n.72029/2016 del 19 aprile 2017; Trib. Milano n. 10832 del 26.10.2017).
La recente giurisprudenza di merito ha ritenuto che non possa esservi la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nello specifico settore del credito al consumo, per il quale l'art. 125-bis, comma 6, d.lgs. 385/1993 dispone che qualora il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi -rispetto a quelli effettivamente computati nell' sono da considerarsi Pt_3 nulle.
Deve infatti ritenersi che qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra Par
e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, comma 6, d.lgs. 385/1993. Par E' dato pacifico che l'erronea indicazione dell' non determini alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse pattuito. Pertanto, la violazione dell'obbligo Par pubblicitario perpetrata dalla banca mediante l'erronea quantificazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo.
Alla luce dei principi di diritto sopra esposti è infondata e va disattesa la doglianza dell'opponente sul punto.
3. Asserita nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 co. 2, d.lgs. n. 385/1993.
Sul punto va richiamata la sentenza della Corte di cassazione S.U. n. 33719/2022, la quale prevede che pagina 11 di 15 “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2, del d.lgs. n. 385/1993, non costituisce un elemento essenziale del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della “vigilanza prudenziale”, in forza di norma non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto, che potrebbe condurre pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
La relativa domanda dell'opponente proposta in via principale è infondata e va rigettata.
4. Nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
L'opponente ha dedotto la nullità della fideiussione oggetto di causa in quanto riproduceva il contenuto delle tre clausole inserite nello schema dell'Associazione Bancaria Italiana (“ABI”) -finalizzato a disciplinare la prestazione della garanzia fornita da un soggetto fideiussore a beneficio di qualunque obbligazione presente e futura del debitore- che la Banca d'Italia, all'epoca con funzioni di tutela di garante della concorrenza nell'ambito creditizio, con il Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2025, aveva ritenuto contrarie all'art. 2, co. II, lett. a) L. n. 287/1990.
Nell'occasione l'ABI ha in particolare evidenziato che, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, l'adozione generalizzata da parte delle Banche dello schema contrattuale ABI, derogatorio alla disciplina codicistica, determinava effetti distorsivi della concorrenza.
Deve richiamarsi, da ultimo, la pronuncia della Corte di cassazione S.U., (cfr Cass. S.U. n. 41994 del
30.12.2021) di cui questo Collegio condivide l'impostazione, la quale ha statuito che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle clausole che riproducano le tre (2, 6, 8) dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Deve rilevarsi che, sia il Provvedimento n. 55 del 2002, che di recente la sentenza della Corte di cassazione a S.U. n. 41994 del 30/12/2021, hanno preso in considerazione unicamente la fattispecie della “fideiussione omnibus”, non anche quella della “fideiussione specifica”.
pagina 12 di 15 Nella specie l'opponente ha invece, rilasciato all'Istituto di credito una “fideiussione specifica” e non una fideiussione omnibus, di talché l'approdo interpretativo sopra richiamato non può essere applicato essendo lo schema ABI citato riferibile solo al secondo tipo di fideiussione e non anche al primo.
La natura di fideiussione specifica emerge già dal testo della fideiussione oggetto di causa, in particolare, dall'intestazione della stessa quale “Fideiussione specifica limitata” e dalla circostanza che
è esplicitamente posta a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni verso la banca relative ad uno specifico contratto, il “mutuo ipotecario di € 190.000” stipulato il 22.7.2008.
Sul punto, come espresso da orientamento consolidato della Corte di cassazione, di cui si condivide
l'impostazione, “il portato anticoncorrenziale .. si rileva dal precipitato di tali clausole nello schema omnibus, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri” sul presupposto “che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti ha effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza di obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa” (c.f.r. da ultimo Cass. 21841/2024). Con detta pronuncia la Corte ha precisato che quanto affermato è del tutto coerente con quanto stabilito da tempo dalla giurisprudenza della Corte, dell'avviso che le singole deroghe di cui al Provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie”.
Ciò vale anche nel caso della clausola n. 5 della fideiussione oggetto di causa, la quale prevede che: “i diritti derivamenti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore medesimo
…entro i limiti previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”, (v. art. 5 della fideiussione in data 17.7.2008). Sul punto, infatti, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, nel caso di fideiussione specifica “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”, (c.f.r. Cass. 3989/2025;
28943/2017; Cass. 21867/2013). La Corte è quindi dell'avviso che “le singole deroghe di cui al provvedimento ABI, in sé considerate”, tra le quali la derogabilità dell'art. 1957 c.c. “non costituiscono clausole abusive o vessatorie”, (c.f.r. Cass.21841/2024).
pagina 13 di 15 Il preteso accertamento della nullità, stante la natura di fideiussione specifica non può, dunque, trovare alcun accoglimento in virtù della carenza del presupposto fondamentale necessario alla censura delle clausole di cui agli artt. 2, 5 e 6 della fideiussione de quo.
Ne consegue il rigetto delle domande di accertamento della nullità per lesione della normativa antitrust e di liberazione dei fideiussori, non essendo venuta meno, stante la natura di fideiussione specifica, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
5. nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'interesse pattuito e per l'utilizzo del parametro dell'Euribor per la fissazione del tasso variabile contrattuale.
L'Euribor è un tasso di interesse determinabile che riflette il costo dei prestiti interbancari in euro, utilizzato di frequente nei mercati internazionali del denaro.
Come già affermato in altre pronunce di questa XVII sezione specializzata in impresa, “il legittimo richiamo contrattuale ad un parametro determinato e determinabile quale l'Euribor fa sì che il tasso corrispettivo pattuito risulti puntualmente determinato, essendo i componenti dell'indice Euribor individuabili e determinabili”, (v. sentenza emessa il 5.6.2023 nel giudizio r.g.45728/2028, Giudice
Alfredo Landi).
Deve pertanto ritenersi l'infondatezza anche della eccezione di nullità del contratto di mutuo sul punto.
Stante l'impostazione che precede, restano assorbite le ulteriori questioni proposte.
Consegue a quanto sopra che l'opposizione deve essere integralmente rigettata e che va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e tengono conto della non necessità dell'attività istruttoria, trattandosi di causa documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta integralmente le domande di parte opponente e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6053/2019, n. r.g. 16209/2019, emesso dal Tribunale di Roma in data 26.3.2019;
-condanna l'opponente a rifondere le spese di lite che liquida in favore della parte opposta in complessivi € 9.100,00 per compenso professionale, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.9.2025.
Il Presidente relatore
Claudia Pedrelli pagina 14 di 15
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in composizione collegiale, composto dai magistrati: dr. Claudia Pedrelli -Presidente relatore dr. Alfredo Landi -Giudice dr. Tommaso Martucci -Giudice
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36502 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2019, promosso da
, rappresentato e difeso -in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in Parte_1 opposizione- dall'avv. Ferdinando Serapiglia, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo Email_1
-parte opponente- contro in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa -in forza di Controparte_1 procura speciale a rogito notaio in data 2.3.2018 n. 15.209, racc. n. 5.123- dall'avv. Persona_1
Alfonso Quintarelli, presso il cui studio in Roma, Carlo Mirabello 18, è elettivamente domiciliato;
-parte opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI IN GIUDIZIO: come in atti
pagina 1 di 15 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
in persona del suo l.r. proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
6053/2019 emesso in data 26.3.2019, su istanza dell'opposta, da questo Tribunale.
Con detto decreto ingiuntivo è stato intimato all'odierno opponente il pagamento di € 155.040,27, oltre interessi e spese del procedimento -quale fideiussore del debitore principale avendo Parte_2 quest'ultima maturato un saldo debitore nei confronti di Unipol Banca per il mancato adempimento delle obbligazioni da essa assunte in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato il 22.7.2008 da con la mutuante Unipol Banca s.p.a. per atto pubblico dal notaio di Parte_2 Persona_2
Roma, rep. 42240, racc. 4105. La cessionaria aveva infatti dedotto che le obbligazioni CP_1 restitutorie relative al pagamento delle rate di mutuo erano state garantite da in forza Parte_1 di fideiussione da egli sottoscritta il 17.7.2008.
non ha contestato il mancato pagamento ma a fondamento dell'opposizione ha Parte_1 dedotto:
1.che stante la sua qualifica di consumatore ed essendo residente in [...], il giudice adito era incompetente per territorio essendo il Tribunale di Velletri l'unico foro competente;
2.di non aver sottoscritto la suddetta fideiussione ed ha disconosciuto le quattro firme apposte a suo nome sulla stessa;
3.l'erroneità del credito azionato in quanto formulato genericamente nel complessivo importo ingiunto con il decreto ingiuntivo;
4.l'usurarietà originaria del tasso di mora contrattualmente convenuto in quanto superiore a quello soglia pubblicato dai decreti ministeriali nel trimestre di riferimento;
Par
5. che l' , individuato nella misura del 6,74 era in realtà inferiore e pari al 6,64;
6.che pertanto, in applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c. nessun interesse era dovuto, con restituzione di quelli già versati in esecuzione del piano di ammortamento, ciò tenuto conto che oggetto dell'ingiunzione non erano state solo le rate rimaste impagate ma anche gli interessi moratori;
7.la nullità del contratto di mutuo in quanto volativo dell'art. 38, d.gs. n. 385/1993 essendo l'importo del finanziamento di € 190.000, superiore alla percentuale dell'80% del valore dei beni costituiti in garanzia;
8.la nullità della fideiussione stipulata il 17.7.2008 in quanto violativa della legge n. 287/1990 essendo conforme alle clausole di “reviviscenza”, di “sopravvivenza” e di “rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 .c.c”, riportate nello schema ABI che la Banca d'Italia aveva censurato con il
Provvedimento n. 55 del 2005. pagina 2 di 15 L'opponente chiedeva pertanto disporsi la sospensione ex art. 649 c.c. dell'esecutività del decreto ingiuntivo n. 6053/2019, sussistendo i gravi motivi, considerati il disconoscimento delle firme e le ulteriori doglianze formulate.
Chiedeva, inoltre, declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma nonché accertarsi: che egli non si era mai costituito garante della banca mutuante, con conseguente non debenza dell'importo ingiunto;
che la fideiussione era nulla per violazione dell'art. 2, legge 287/1993; che il contratto di mutuo era nullo ex art. 38, d.lgs. n. 385/1993; accertarsi l'usurarietà del tasso debitore legato al parametro dell'Euribor 6 mesi e per l'effetto la rideterminazione del saldo eventualmente ancora dovuto, con applicazione del tasso legale o dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 T.U.B. il tutto con revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio, domandava il rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione CP_1 dell'esecuzione provvisoria concessa dal giudice del monitorio ex art. 642 c.p.c. Chiedeva, inoltre, il rigetto di tutte le domande avanzate da parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, denegata la concessione della sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c., il Giudice concedeva i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. Parte opponente chiedeva l'espletamento di CTU estimativa sul valore degli immobili e di CTU contabile che venivano disattese essendo la prima ininfluente ai fini del giudizio e la seconda esplorativa. Stante la natura documentale della causa, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.2.2025 e all'esito della stessa, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.
***
Parte opponente ha dedotto la non debenza alla controparte delle somme da corrispondere a titolo di interessi e rate di mutuo nell'ambito di un contratto di mutuo fondiario, per le doglianze sopra evidenziate.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'opponente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per territorio del giudice del monitorio e dell'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005 per violazione del foro inderogabile del consumatore assumendo di rivestire tale qualifica nel contratto di fideiussione oggetto di causa ed ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di Velletri, essendo egli residente a Marino.
L'eccezione di incompetenza territoriale per violazione del foro inderogabile del consumatore deve essere rigettata posto che dal contratto di fideiussione di cui è causa non emerge in alcun modo la sua pagina 3 di 15 qualifica di consumatore. Si evince, invece, dalla documentazione in atti, che ha Parte_1 sottoscritto nella qualità di legale rappresentante della debitrice principale il collegato Parte_2 contratto di mutuo del 22.7.2008, a garanzia del cui adempimento è stata prestata la fideiussione a firma di in proprio, (v. contratto di mutuo nel fascicolo monitorio). Parte_1
ha inoltre disconosciuto le quattro sottoscrizioni apposte a sua firma nel citato Parte_1 contratto di fideiussione.
Nella specie Unipol Banca, ha posto a fondamento della somma di ingiunta a con il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 6053/2019, il suddetto contratto di fideiussione, con il quale l'opponente si è costituito garante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale nei Parte_2 confronti di Unipol Banca “fino alla concorrenza dell'importo di € 285.000,00” per il mutuo ipotecario di € 190.000,00 dalla stessa erogato in forza di contratto stipulato il 22 luglio 2008, (v. contratto di fideiussione nel fascicolo monitorio).
Il disconoscimento non può determinare le conseguenze sperate dall'opponente, essendo riferito ad un contratto, quello di fideiussione, la cui sottoscrizione da parte di in proprio, è pacificamente Pt_1 affermata nel successivo contratto di mutuo -stipulato per atto pubblico dal notaio di Persona_2
Roma, rep.42240, racc. 4105- sottoscritto dallo stesso nella qualità di legale rappresentante, che Pt_1 nell'occasione ha dichiarato: “con atto a parte è stata acquisita fideiussione da parte del signor
[...]
, nato a [...] il [...], , per un importo pari ad euro Parte_1 CodiceFiscale_1
285.000,00“, (v. art. 2, lettera f) del contratto di mutuo fondiario).
La suddetta dichiarazione è contenuta in contratto la cui sottoscrizione da parte di Parte_1 quale “Amministratore Unico e legale rappresentante della società” mutuante non è mai Parte_2 stata contestata dall'opponente.
Rileva anche la coincidenza tra i due atti dell'importo di € 285.000,00 per il quale in proprio si è Pt_1 costituito fideiussore e la loro prossimità temporale. A seguito dell'ordinanza del 26.5.2020 che ha statuito quanto sopra, è stata rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. e parte opponente ha rinunciato al disconoscimento delle firme.
Nel merito, con riferimento alla rilevata nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust e alla legittimità del garante a proporre eccezioni sul rapporto garantito principale, occorre preliminarmente rilevare la natura della garanzia, ovvero accertare se la stessa configuri o meno una
“garanzia autonoma”.
Il contratto autonomo di garanzia, infatti, essendo privo del rapporto di accessorietà rispetto all'obbligazione principale -peculiare della fideiussione ex art. 1945 c.c.- non consente al fideiussore di pagina 4 di 15 opporre le eccezioni relative al rapporto principale che spettano unicamente al debitore principale. Sul punto, ritiene il Collegio che come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, al fine di poter qualificare il contratto di garanzia come autonomo, sia necessario l'inserimento nello stesso sia della previsione della clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta” che di quella “senza eccezioni”,
(c.f.r. Cass. S.U. n. 3947/2010), non essendo sufficiente che vi sia solo una di esse. Pertanto, essendo previsto nella garanzia oggetto di causa la sola clausola prevedente il “ pagamento immediato a semplice richiesta” (v. art. 6 della fideiussione nel fascicolo di parte opponente) deve ritenersi che si tratti di una fideiussione ordinaria ex art. 1936 e ss. c.c. e non di un “contratto autonomo di garanzia”.
Stante il ritenuto vincolo di accessorietà vanno esaminate le contestazioni del fideiussore.
Ciò posto, passando all'esame delle contestazioni mosse al rapporto principale, l'opponente ha proposto plurime domande di nullità del contratto di mutuo e della fideiussione che sono di seguito esaminate.
1.Usurarietà dei tassi di interesse applicati, in particolare del tasso moratorio.
Sul punto deve preliminarmente considerarsi che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta “usura sopravvenuta”. Va richiamato al riguardo il recente arresto delle sezioni unite della Suprema Corte il quale ha statuito che, nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. S.U. n. 24675 del 19/10/2017).
In tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003). pagina 5 di 15 Rileva, tuttavia, il giudicante che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione del loro cumulo.
Si sono diffusi al riguardo due opposti orientamenti: il primo (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Milano
29.1.2015; Trib. Roma 7.5.2015; Trib. Rimini 6.2.2015; Trib. Vibo Valentia;
Trib. Brescia 24.11.2014;
Trib. Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata 1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso 12.11.2015;
Cass. Pen. 5689/2012) esclude l'applicabilità agli interessi di mora della normativa antiusura sulla base dei seguenti rilievi: gli artt. 1815, comma 2, c.c. e 644, comma 1, c.p. si riferiscono, rispettivamente, agli interessi “convenuti” e “in corrispettivo”, dunque valorizzano la fase fisiologica del rapporto (Trib.
Verona 12.9.2015); le Istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del tasso effettivo globale medio
(TEGM) non contemplano gli interessi di mora (c.d. principio di omogeneità di confronto), posto che la
L. n. 108/1996 esige la rilevazione comparata di “operazioni della stessa natura”; la mancanza di un tasso soglia ad hoc degli interessi moratori (cfr. Trib. Varese 26.4.2016 e Trib. Milano 28.4.2016); la diversa funzione degli interessi moratori - peraltro eventuali - aventi natura risarcitoria/sanzionatoria, rispetto agli interessi corrispettivi, aventi natura remunerativa (cfr. Trib. Treviso 12.11.2015, secondo cui gli interessi moratori non remunerano affatto il creditore dell'erogazione del credito, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita della disponibilità di somme di denaro che egli non ha accettato, ma che subisce per effetto dell'inadempimento del debitore e per un periodo di tempo non prevedibile); il TAEG di cui alle Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE non contempla gli interessi moratori.
Il secondo indirizzo ermeneutico esclude il tasso di mora dall'ambito di operatività della L. 108/1996, valorizzando il D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, che all'art. 17, comma 1, che ha novellato l'art. 1284, ult. co., c.c., prevedendo che il saggio degli interessi (di mora), dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, ove non sia pattuito dalle parti, è pari a quello previsto dal D.Lgs.
231/2002 in materia di transazioni commerciali e questo tasso, con riferimento a talune categorie di operazioni, quali i mutui, è spesso risultato superiore al tasso soglia: ne consegue, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, la liceità della pattuizione di un interesse di mora pari o anche superiore a quello di cui al D.Lgs. n. 231/2002, quindi superiore al tasso-soglia (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib.
Vibo Valentia 22.7.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Monza 3.3.2016; Trib. Varese 26.4.2016;
Trib. Milano 28.4.2016).
pagina 6 di 15 Prevale, tuttavia, in dottrina ed in giurisprudenza l'orientamento secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003,
350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è “plausibile l'assunto” che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia): il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è l'affermazione del “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” e la circostanza che “il ritardo colpevole … non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge” (così la Corte di cassazione nelle decisioni da ultimo citate).
Quest'ultimo orientamento, consolidatosi nella recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. 23192/2017), si fonda anche sui seguenti ulteriori argomenti:
a) la L. 28.2.2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. 108/1996, testualmente disciplina gli
“interessi … promessi o convenuti, a qualunque titolo”, quindi anche gli interessi moratori (depone in tale direzione anche la Relazione governativa al d.l. 394/2000);
b) l'art. 644 c.p. statuisce il “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” senza distinzioni tra tipologie di interessi;
c) i rischi dell'utilizzazione strumentale degli interessi moratori, se sottratti alla disciplina antiusura;
d)
l'irrazionalità di sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella patologica (mora).
Orbene, l'adito Collegio condivide quest'ultimo orientamento ed i principi su cui si fonda, nondimeno, la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di cumulo tra gli stessi. Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi.
Gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e
1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
L'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute non solo non può essere reputata illegittima (in quanto conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9/2/2000), ma nemmeno può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed pagina 7 di 15 autonomamente disciplinati. Al riguardo pare sufficiente osservare che i tassi medi che sono oggetto di rilevazione non comprendono interessi anatocistici e che sussiste una ovvia esigenza di uniformità fra dato in valutazione e parametro di riferimento.
In particolare, non è corretta la tesi secondo cui l'interesse di mora vada sommato a quello convenzionale e tale somma vada confrontata con il tasso soglia antiusura previsto per gli interessi convenzionali dalla legge n. 108 del 1996.
Del pari non è corretto che l'interesse moratorio, per sua natura superiore al tasso corrispettivo, sia confrontato con il tasso soglia antiusura previsto per gli interessi convenzionali dalla legge n. 108 del
1996.
Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.
Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza di merito che è infondata la modalità di conteggio del
“tasso effettivo di mora (T.E.MO.)”, posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi, (cfr. Trib. Milano, n.
11854 del 22 ottobre 2015; App. Milano, 20 gennaio 2015).
Non è in contrasto con tali principi l'ordinanza della Suprema Corte n. 23192/2017, di cui si riporta il contenuto motivazionale: “Considerato che:
1. l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che "se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" e ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre
2000, n. 394, convertito in I. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;
il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore;
2. il ricorso è manifestamente infondato;
come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità «è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere pagina 8 di 15 considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n.
5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso, (Cass. ord. 5598/2017 con principio già affermato da Cass. 14899/2000)”.
Ebbene, tale pronuncia, oltre a ribadire il principio ormai consolidatosi in dottrina ed in giurisprudenza, secondo cui gli interessi di mora soggiacciono alla disciplina antiusura, censura il ragionamento sotteso alla pronuncia del Tribunale nella parte in cui era stata apoditticamente esclusa l'usurarietà degli interessi per il solo fatto della non applicabilità del cumulo dei relativi tassi, dovendosi ritenere che la
Suprema Corte abbia evidenziato la necessità di verificare in concreto la usurarietà dei tassi d'interesse, ma ciò non implica che debba applicarsi il tasso soglia usura previsto per interessi corrispettivi al fine della verifica del superamento del c.d. tasso soglia del tasso moratorio.
Corrobora l'orientamento sopra espresso il punto 4) dei “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” del 2/7/2013, che costituisce un valido parametro interpretativo della disciplina antiusura, secondo cui i TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo, che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.
L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in cui è precisato che “i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.
Da ultimo con sentenza della Corte di cassazione a S.U. n. 19597/2020 gli interessi moratori sono sottoposti alla normativa dell'usura, la quale, ai sensi dell'art. 644 c.p. ha ad oggetto gli interessi pattuiti a qualunque titolo.
Nel presente giudizio, il contratto di mutuo prevede un tasso corrispettivo iniziale pari al 6,55 e un tasso maggiorato di tre punti per la determinazione del tasso moratorio, quindi pari al 9,55%.
pagina 9 di 15 Sul punto, con riferimento al terzo trimestre del 2008 (luglio- settembre 2008), da considerare risalendo il contratto di mutuo al 17.7.2008, il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per “i mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” prevede un tasso medio del 5,96% che aumentato della metà come prescritto dai citati decreti, determina un tasso soglia pari all'8,94% per il tasso corrispettivo che quindi, essendo stato nella specie pattuito al tasso di 6,55, non è usurario.
Stante la diversa natura degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi, il tasso moratorio da valutare ai fini dell'usurarietà non deve contenere i costi di natura corrispettiva (tasso effettivo moratorio) essendo esso comprensivo di tutti i danni derivanti dall'inadempimento.
Inoltre, il tasso soglia degli interessi moratori deve essere aumentato con un indice relativo all'ammontare medio delle pattuizioni relative agli interessi moratori indicati nel D.M. di riferimento,
(c.d. 2.1) al fine di garantire la comparazione con una consistenza omogenea di situazioni, (v. sent.
Tribunale di Roma XVII sezione r.g. 45728/2018 del 5.6.2023).
Ne consegue che applicati gli indici che precedono (tasso medio corrispettivo 5,96 aumentato della metà, 8,94 aumentato ai sensi del 2.1) determinano un tasso soglia degli interessi moratori superiori al
12%.
Ne consegue che il tasso moratorio pattuito, pari al 9,55% è notevolmente inferiore a quello soglia moratorio. Va quindi, rigettata la domanda dell'opponente sull'asserita usurarietà del tasso moratorio e di conseguenza, anche quella di ricalcolo di quanto dovuto dall'opponente con eliminazione degli interessi ex art. 1815 comma 2 c.c. essendo i tassi corrispettivo e moratorio al di sotto della soglia di rispettiva usurarietà.
2. Errata indicazione dell' . Pt_4
Par L'opponente ha dedotto l'erronea indicazione dell' dichiarato nel testo negoziale pari al 6,74% in quanto inferiore a quello effettivamente applicato pari al 6,64%.
Le previsioni di cui agli artt. 116 e 117 D.P.R. n. 385/1993 impongono alle Banche di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti.
In particolare, l'art. 116, comma 3, d.lgs. n. 385/1993 demanda l'individuazione degli obblighi informativi cui sono sottoposti gli istituti di credito, al CICR, il quale con delibera del 4.3.2003, ha rimesso alla Banca d'Italia l'individuazione dei contratti per i quali gli istituti di credito devono riportare espressamente l'indicatore sintetico di costo, indicandone il contenuto e i parametri di calcolo.
La Banca d'Italia con l'aggiornamento del 25.7.2003 ha introdotto la disciplina dell'ISC disponendo che il contratto e il "documento di sintesi" debbano riportare un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), per le seguenti pagina 10 di 15 categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: mutui;
anticipazioni bancarie;
altri finanziamenti.
La Banca d'Italia nel 2009 ha poi disposto che “Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni” sopra indicate.
Diversi sono stati gli orientamenti della giurisprudenza di merito sulle conseguenze della difformità tra Par l' indicato in contratto e quello effettivamente applicato.
Conformemente al più recente orientamento, condiviso dal Collegio, l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, in quanto svolge soltanto una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il Par costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non comporta un maggior onere del finanziamento -non ponendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario- e non comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 117, comma 6, d.lgs. n. 385/1993 (cfr. Trib.
Roma n.72029/2016 del 19 aprile 2017; Trib. Milano n. 10832 del 26.10.2017).
La recente giurisprudenza di merito ha ritenuto che non possa esservi la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nello specifico settore del credito al consumo, per il quale l'art. 125-bis, comma 6, d.lgs. 385/1993 dispone che qualora il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi -rispetto a quelli effettivamente computati nell' sono da considerarsi Pt_3 nulle.
Deve infatti ritenersi che qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra Par
e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, comma 6, d.lgs. 385/1993. Par E' dato pacifico che l'erronea indicazione dell' non determini alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse pattuito. Pertanto, la violazione dell'obbligo Par pubblicitario perpetrata dalla banca mediante l'erronea quantificazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo.
Alla luce dei principi di diritto sopra esposti è infondata e va disattesa la doglianza dell'opponente sul punto.
3. Asserita nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 co. 2, d.lgs. n. 385/1993.
Sul punto va richiamata la sentenza della Corte di cassazione S.U. n. 33719/2022, la quale prevede che pagina 11 di 15 “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2, del d.lgs. n. 385/1993, non costituisce un elemento essenziale del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della “vigilanza prudenziale”, in forza di norma non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto, che potrebbe condurre pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
La relativa domanda dell'opponente proposta in via principale è infondata e va rigettata.
4. Nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
L'opponente ha dedotto la nullità della fideiussione oggetto di causa in quanto riproduceva il contenuto delle tre clausole inserite nello schema dell'Associazione Bancaria Italiana (“ABI”) -finalizzato a disciplinare la prestazione della garanzia fornita da un soggetto fideiussore a beneficio di qualunque obbligazione presente e futura del debitore- che la Banca d'Italia, all'epoca con funzioni di tutela di garante della concorrenza nell'ambito creditizio, con il Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2025, aveva ritenuto contrarie all'art. 2, co. II, lett. a) L. n. 287/1990.
Nell'occasione l'ABI ha in particolare evidenziato che, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, l'adozione generalizzata da parte delle Banche dello schema contrattuale ABI, derogatorio alla disciplina codicistica, determinava effetti distorsivi della concorrenza.
Deve richiamarsi, da ultimo, la pronuncia della Corte di cassazione S.U., (cfr Cass. S.U. n. 41994 del
30.12.2021) di cui questo Collegio condivide l'impostazione, la quale ha statuito che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle clausole che riproducano le tre (2, 6, 8) dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Deve rilevarsi che, sia il Provvedimento n. 55 del 2002, che di recente la sentenza della Corte di cassazione a S.U. n. 41994 del 30/12/2021, hanno preso in considerazione unicamente la fattispecie della “fideiussione omnibus”, non anche quella della “fideiussione specifica”.
pagina 12 di 15 Nella specie l'opponente ha invece, rilasciato all'Istituto di credito una “fideiussione specifica” e non una fideiussione omnibus, di talché l'approdo interpretativo sopra richiamato non può essere applicato essendo lo schema ABI citato riferibile solo al secondo tipo di fideiussione e non anche al primo.
La natura di fideiussione specifica emerge già dal testo della fideiussione oggetto di causa, in particolare, dall'intestazione della stessa quale “Fideiussione specifica limitata” e dalla circostanza che
è esplicitamente posta a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni verso la banca relative ad uno specifico contratto, il “mutuo ipotecario di € 190.000” stipulato il 22.7.2008.
Sul punto, come espresso da orientamento consolidato della Corte di cassazione, di cui si condivide
l'impostazione, “il portato anticoncorrenziale .. si rileva dal precipitato di tali clausole nello schema omnibus, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri” sul presupposto “che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti ha effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza di obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa” (c.f.r. da ultimo Cass. 21841/2024). Con detta pronuncia la Corte ha precisato che quanto affermato è del tutto coerente con quanto stabilito da tempo dalla giurisprudenza della Corte, dell'avviso che le singole deroghe di cui al Provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie”.
Ciò vale anche nel caso della clausola n. 5 della fideiussione oggetto di causa, la quale prevede che: “i diritti derivamenti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore medesimo
…entro i limiti previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”, (v. art. 5 della fideiussione in data 17.7.2008). Sul punto, infatti, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, nel caso di fideiussione specifica “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”, (c.f.r. Cass. 3989/2025;
28943/2017; Cass. 21867/2013). La Corte è quindi dell'avviso che “le singole deroghe di cui al provvedimento ABI, in sé considerate”, tra le quali la derogabilità dell'art. 1957 c.c. “non costituiscono clausole abusive o vessatorie”, (c.f.r. Cass.21841/2024).
pagina 13 di 15 Il preteso accertamento della nullità, stante la natura di fideiussione specifica non può, dunque, trovare alcun accoglimento in virtù della carenza del presupposto fondamentale necessario alla censura delle clausole di cui agli artt. 2, 5 e 6 della fideiussione de quo.
Ne consegue il rigetto delle domande di accertamento della nullità per lesione della normativa antitrust e di liberazione dei fideiussori, non essendo venuta meno, stante la natura di fideiussione specifica, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
5. nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'interesse pattuito e per l'utilizzo del parametro dell'Euribor per la fissazione del tasso variabile contrattuale.
L'Euribor è un tasso di interesse determinabile che riflette il costo dei prestiti interbancari in euro, utilizzato di frequente nei mercati internazionali del denaro.
Come già affermato in altre pronunce di questa XVII sezione specializzata in impresa, “il legittimo richiamo contrattuale ad un parametro determinato e determinabile quale l'Euribor fa sì che il tasso corrispettivo pattuito risulti puntualmente determinato, essendo i componenti dell'indice Euribor individuabili e determinabili”, (v. sentenza emessa il 5.6.2023 nel giudizio r.g.45728/2028, Giudice
Alfredo Landi).
Deve pertanto ritenersi l'infondatezza anche della eccezione di nullità del contratto di mutuo sul punto.
Stante l'impostazione che precede, restano assorbite le ulteriori questioni proposte.
Consegue a quanto sopra che l'opposizione deve essere integralmente rigettata e che va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e tengono conto della non necessità dell'attività istruttoria, trattandosi di causa documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta integralmente le domande di parte opponente e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6053/2019, n. r.g. 16209/2019, emesso dal Tribunale di Roma in data 26.3.2019;
-condanna l'opponente a rifondere le spese di lite che liquida in favore della parte opposta in complessivi € 9.100,00 per compenso professionale, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.9.2025.
Il Presidente relatore
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