Ordinanza cautelare 7 ottobre 2021
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 25/06/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01075/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00723/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 723 del 2021, proposto da
VI GN, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Campanelli, Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Lombardo, Cristina Grua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'«Avviso per la presentazione delle richieste di iscrizione ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua italiana (polo di Torino e polo di Orbassano), del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese – one long-cycle degree programme in medicine and surgery (polo di Orbassano) ed in odontoiatria e protesi dentaria - a.a. 2021/2022» adottato dall'Università degli Studi di Torino con D.R. n. 2384/20201, prot. n. 324857 del 7 giugno 2021;
- degli atti concernenti la individuazione dell'offerta formativa a.a. 2021/2022 formati dall'Università degli Studi di Torino nonché di tutti gli atti concernenti la determinazione del fabbisogno annuale e la determinazione del numero dei posti disponibili;
- del Bando per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (Classe LM-41) e in odontoiatria e protesi dentaria (Classe LM-46) – Anno Accademico 2021/2022 adottato dall'Università degli Studi di Torino con D.R. n. 2815/2021, prot. 404177 del 1° luglio 2021;
- del Decreto Rettorale di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) – Anno Accademico 2021/2022 – Rettifica parziale definizione posti, adottato dall'Università degli Studi di Torino con D.R. 3193/2021, rep. N. 470213 del 23 luglio 2021;
- del Decreto Rettorale d'urgenza n. 3174 del 22 luglio 2021 concernente “Incremento potenziale formativo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM- 41 sede di Torino. A.A. 2021-2022” adottato dall'Università degli Studi di Torino;
- del Decreto Rettorale n. 4758 del 16 novembre 2018 avente ad oggetto “Regolamento didattico di Ateneo – Norme Comuni” dell'Università degli Studi di Torino;
- del Regolamento Didattico di Ateneo adottato dall'Università degli Studi di Torino;
- del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – coorte 2021 adottato dall'Università degli Studi di Torino;
- del Regolamento per i Trasferimenti in ingresso e per le iscrizioni con abbreviazioni di corso ad anni successivi al primo adottato dall'Università degli Studi di Torino;
- dello Statuto dell'Ateneo di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, s.m.i.;
- del Manifesto degli Studi 2021/2022 adottato dalla Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse della ricorrente:
- della graduatoria relativa all'Avviso ad anni di trasferimento successivi al primo a.a. 2021/2022 del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia non ancora pubblicata;
- del D.M. Mur n. 730 del 25 giugno 2021 recante le «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022», Allegato 2 punti 12, 13 e 14;
- del Decreto Ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021 “Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino;
Vista la nota del 16.6.2025, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, in vista della discussione alla odierna Udienza Pubblica del ricorso, il difensore della parte ricorrente, in data 16.6.2025, ha depositato atto di rinuncia al ricorso di 1 grado, notificato in pari data;
Rilevato che la rinuncia depositata in atti è rituale, ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.;
- che nulla opponendo le parti intimate, il Collegio non può che dare atto della citata rinuncia e conseguentemente dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto che le spese di giudizio possano formare oggetto di integrale compensazione fra le parti in considerazione della definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO