Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2570 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo tra in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la mandataria Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_2 nluca Massimei Cessionaria/intervenuta ex art. 111 cpc/attrice in riassunzione Contro (già , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 n p
[...] Controparte_4
e rapprese Controparte_5 Parte_3
Opponenti Nonché
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ettore CP
Opposta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************** Con decreto n. 4997/2018, notificato il 11 – 12 – 16.01.2019, si ingiungeva alla società Parte_4
[... (oggi , in qualità di debitrice principale e alla società CP_1 Controparte_3 ché a , e Controparte_4 Controparte_5 Parte_3 nei limiti t so omma di € 170.802,53 a titolo di saldo debitore del c/c n. 120/556-7, acceso presso la filiale di Acquaviva delle Fonti della
. Controparte_7 ezzo pec in data 16.02.2019, la società (oggi Parte_4
, la società , e CP_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 spi e la Parte_3
Eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta, non avendo la banca prodotto il contratto di apertura di conto corrente, con conseguente nullità del rapporto bancario ai sensi dell'art. 117 TUB: a tal proposito, sostenevano che il documento prodotto a fondamento della richiesta monitoria e datato 03.06.2009 era, in realtà, il mero documento di sintesi relativo ad una diversa operazione di apertura di credito sul conto corrente, successiva di nove anni rispetto al conto corrente oggetto di giudizio. Asserivano, dunque, la mancanza di prova relativa alle pattuizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente, con conseguente restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di interessi, commissione di massimo scoperto, spese e valute.
la incompleta produzione documentale relativa agli e/c, mancando quelli del periodo dal 01.01.2004 al 31.03.2005 e che tanto impediva la corretta ricostruzione del rapporto dare- avere. Assumevano, quindi, un illegittimo addebito di € 37.718,15 a titolo di interessi, commissione di massimo scoperto e spese non pattuite, nonché € 16.341,02 a titolo di ulteriori commissioni e spese di istruttoria;
l'illegittimità degli addebiti effettuati sul c/c e relativi ad interessi e competenze girocontati dai conti anticipi n. 1790-5 e n. 1843-0 attesa la mancanza di pattuizioni circa le condizioni economiche afferenti ai predetti conti tecnici, nonché la produzione documentale sia dei contratti che degli e/c.; l'usura in tutti i trimestri, tranne che nel 1°, 3° e 4° del 2001, 1° e 4° del 2002, 1°, 2° e 4° del 2003, 2° del 2005 e 2°, 3° e 4° del 2009, l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in violazione dell'art. 120 TUB e della delibera CICR del 09.02.2000, della commissione di massimo scoperto, anche in difetto di valida pattuizione. Con comparsa del 15.05.2019 si costituiva in giudizio in qualità di cessionaria della CP
, originaria titol porto contrattuale oggetto di Controparte_7 tto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza della domanda;
contestava il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori, non potendo questi sollevare eccezioni inerenti il rapporto contrattuale garantito, spettando questa facoltà esclusivamente al debitore principale. Sosteneva di aver adempiuto all'onere probatorio, avendo sin dalla fase monitoria, ritualmente prodotto tutta la documentazione necessaria a dimostrare il credito ingiunto: precisava che il contratto prodotto dalla banca in sede monitoria e datato 03.06.2009 non era un mero documento di sintesi, ma una vera e propria rinegoziazione delle pattuizioni contenute nel contratto del 23.10.2000, debitamente sottoscritto dalla debitrice principale;
inoltre, che il rapporto era sorto successivamente alla delibera CICR del 09.02.2000 e che rispettava le prescrizioni ivi contenute in tema di capitalizzazione trimestrale, essendo prevista la reciproca periodicità già nel contratto del 23.10.2000; in ogni caso, sia il contratto di c/c che il documento di sintesi depositato contenevano tutte le condizioni economiche, compresa quella relativa alla commissione di massimo scoperto, legittimamente pattuite. Depositava, ad integrazione della precedente documentazione, sia il contratto sottoscritto il 23.10.2000, che gli e/c del 2004 e del primo trimestre del 2005. Asseriva la legittimità dei tassi di interesse applicati e il relativo rispetto della normativa antiusura, contestando il calcolo effettuato da parte opponente, in quanto frutto di erronea sommatoria di voci tra loro disomogenee;
di avere periodicamente inviato gli e/c ricevuti dal debitore principale, senza che questi avesse sollevato alcuna contestazione e di avere regolarmente comunicato le variazioni contrattuali, nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 118 TUB. Concludeva chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto, evidenziando che nei confronti dei fideiussori era stato emesso altro decreto ingiuntivo a favore della Controparte_7
per un credito di € 63.104,87 e che la in da
[...] CP_8 iudiziale per la somma di € 368.770,71 in to ingiuntivo. Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, parte opponente chiedeva espressamente la restituzione degli importi illegittimamente trattenuti dalla banca opposta, o in subordine la compensazione degli stessi con quanto eventualmente dovuto all'istituto di credito. Con ordinanza del 20.06.2024, preso atto della intervenuta dichiarazione giudiziale della società (già , veniva dichiarata l'interruzione del giudizio. CP_1 Parte_4
de , già costituitasi quale cessionaria di di cui Parte_1 CP aveva chiesto l'estromissione iudizio associandosi a tutte le doma ezioni sollevate dalla cedente. Concessa la provvisoria esecuzione con ordinanza del 15.04.2021, esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, espletata ctu tecnico – contabile, la causa istruita con prove documentali chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. Preliminarmente, deve darsi atto che il giudizio non è stato, correttamente riassunto, anche nei confronti della società, debitrice principale, per cui vi è stata dichiarazione di liquidazione giudiziale;
invero, il ricorso in riassunzione veniva notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, solo nei confronti del difensore (sia pure comune per tutti gli originari opponenti) ai sensi dell'art. 170 cpc, e non anche in favore del curatore della liquidazione giudiziale ai sensi del disposto dell'art. 143 CCI. In parte qua, il giudizio deve dichiararsi estinto, non trattandosi di litisconsorzio facoltativo e la parte ha la facoltà di riassumere il processo nei confronti di alcuni soltanto delle originarie controparti, delimitando così ad essi la riattivazione del giudizio, che si estingue nei confronti degli altri. E comunque, se pur volessi ritenersi rituale, la dichiarazione giudiziale della società debitrice principale intervenuta medio tempore non consente di emettere sentenza di eventuale condanna a suo carico, dovendo il credito, qualora accertato, essere oggetto di ammissione al passivo, con conseguente improcedibilità della domanda di condanna, rilevabile d'ufficio. Sulla richiesta di estromissione della cedente è opportuno rilevare che in tema di CP procedimento civile, l'estromissione integra l enza del mutamento della situazione legittimante in capo all'estromittendo, dovuta ad una modificazione della domanda variamente verificatasi e realizza così l'uscita della parte dal processo in virtù di un provvedimento del Giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio dell'estromesso, previo consenso delle altre parti del giudizio (Tribunale Spoleto sez. I, 11/05/2021, n.324). Orbene, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale possono esserne estromessi. Invero, poiché la cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB ha realizzato una fattispecie di successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c., essa non determina una questione di legittimazione o di "legitimatio ad processum" - a differenza dell'ipotesi di successione a titolo universale - ma una questione di merito, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda (cfr. Cass. n. 18775/2017; n. 4334/2020): ai sensi dell'art. 111 c.p.c., infatti, il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata contro il cedente spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, indipendentemente dal fatto che egli sia intervenuto o meno nel processo. Ciò premesso, affinché possa pronunciarsi l'estromissione dell'alienante, in questo caso la CP
[...
è necessario che le parti vi consentano, consenso non prestato da parte opposta. iudizio, dunque, prosegue tra le parti originarie. Quanto alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva dei garanti, si deve osservare che in tema di contratti bancari, quando vengono sollevate questioni relative alla nullità, totale o parziale, dei rapporti bancari per violazione di norme imperative o eccezioni riconvenzionali c.d. impeditive o estintive, volte ad ottenere il rigetto della pretesa creditoria 'abusiva' avanzata in giudizio dalla Banca creditrice, va riconosciuto anche ai fideiussori -garanti l'interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.) e la legittimazione attiva (sotto forma di 'condizioni dell'azione') nel relativo giudizio, a maggior ragione se instaurato in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in solido tra le parti obbligate, nelle rispettive qualità . Ciò anche a prescindere dalla qualificazione del rapporto di garanzia personale sottostante e cioè a prescindere se si tratti di garanzia con l'accessorietà tipica della fideiussione o se essa sfoci nella atipicità del 'contratto autonomo di garanzia', per l'espressa pattuizione tra le parti non tanto di clausole di pagamento 'a prima richiesta' o 'a semplice richiesta scritta', quanto piuttosto della clausola 'senza eccezioni' e con meccanismo 'solve et repete' (Tribunale Pavia sez. III, 21/04/2021, n.550). La doglianza va, pertanto, rigettata. Ciò posto, è utile rammentare la nota regola per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore- opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posti a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. ex multis Cass. civ. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005). Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza della domanda incombe sul convenuto che, nella qualità di attore sostanziale, deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda. In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto rapporti bancari, l'istituto di credito, attore sostanziale, deve produrre in giudizio il contratto da cui deriva il proprio credito e gli altri documenti contabili che rilevano nel caso concreto. Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente, vanno anche prodotti gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti (cfr. ex multis Cass. civ. 9768/2012; n. 10692/2007; Trib. Roma n. 6103/2013). La giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, ha in più occasioni chiarito che
“la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (Cass. civ. n. 23313/2018; tra le altre, si vedano anche Cass. civ. n. 21092/2016; n. 4102/2018); “la banca che si dica creditrice deve produrre gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto, dando così integrale dimostrazione del credito vantato con riguardo alle afferenti risultanze, esattamente come accade a parti invertite per il correntista ove si tratti di azione di ripetizione da questi avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente” (cfr. ex multis Cass. civ. n. 9365/2018; n. 28945/2017 e n. 20693/2016). Nella specie l'opposta ha depositato il contratto di c/c sottoscritto il 23.10.2000, l'apertura di credito in c/c del 03.06.2009, gli e/c dall'apertura alla chiusura e le fideiussioni rilasciate dai garanti. Vi è, dunque, prova del credito. Circa la eccepita violazione della normativa antiusura giova ribadire che la S. Corte ha precisato che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG) e cioè al tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (Cass. Ord. n. 39898/2021). La Banca d'Italia, trimestralmente comunica i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) applicati dagli intermediari, rilevati su delega del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n.108/96, in base alle categorie omogenee di operazioni definite annualmente dal MEF stesso. I valori medi derivanti dalla rilevazione statistica periodica, corretti per le eventuali variazioni dei tassi sulle operazioni di politica monetaria successive al trimestre di riferimento, costituiscono la base per il calcolo dei “tassi soglia”. Questi ultimi rappresentano il limite oltre il quale gli interessi sono considerati “usurari”, da chiunque pretesi o incassati (art. 644, comma 3 del c.p., Legge n.108/1996, art.2). Secondo quanto statuito dalle S.U. della Corte di Cassazione, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori. Al fine di stabilire se vi è usura, si confronta il tasso pattuito per gli interessi moratori con il tasso soglia del decreto ministeriale vigente al momento della convenzione, calcolato tenendo conto della rilevazione statistica del tasso moratorio medio praticato dagli operatori, ove riportata nello stesso decreto ministeriale. Ove il decreto ministeriale non riporti il tasso moratorio medio, se ne prescinde in sede di confronto tra tasso convenuto e tasso soglia (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597). In ogni caso, tale omogeneità di applicazione della disciplina antiusura non comporta, tuttavia, la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi (Tribunale Bari sez. IV, 19/07/2022, n.2919). Peraltro, nel caso in cui venga accertata la natura usuraria dei soli interessi moratori, solo questi non saranno dovuti, rimanendo invece valida e vigente la clausola che stabilisce il tasso degli interessi corrispettivi, stante la rilevata autonomia funzionale dei due diversi interessi. Infatti, nel caso di accertata usurarietà degli interessi di mora si applica l'art. 1815, comma 2, c.c. (onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti), ma anche l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597). Orbene, il perito nominato, alle cui conclusioni si ritiene di aderire in quanto condivisibili, analizzando il contratto di apertura di c/c di corrispondenza n. 01/120/556-7 del 23.10.2000 (all. n. 7 fasc. opposta) ha accertato il mancato superamento del tasso soglia usura, essendo il c/c alla data di stipula del contratto privo di affidamento e risultando il tasso pattuito inferiore al tasso soglia del IV trimestre 2000, sia in ipotesi di aperture di credito entro £.10.000.000,00, sia in ipotesi di aperture di credito oltre £.10.000.000,00 (pag. 16 elaborato peritale). Parimenti sotto-soglia è risultata essere la commissione di massimo scoperto pattuita. Quanto al contratto di apertura di credito in c/c del 03.06.2009, relativo al contratto oggetto di giudizio, sì come risultante altresì documentalmente (all. n. 6 fasc. opposta), il ctu ha accertato anche in questo caso il mancato superamento del tasso soglia, atteso che il TEG calcolato del 12,66% è risultato inferiore al tasso soglia usura per le aperture di credito oltre €. 5.000,00, pari al 12,93%, in vigore nel II trimestre 2009. Sotto-soglia è risultata essere anche la commissione di massimo scoperto pattuita. Ciò posto, ai fini del ricalcolo il perito nominato ha considerato le valute applicate dalla banca per come pattuite nel contratto di c/c del 23.10.2000 e conformi al disposto di cui all'art. 120 TUB;
ha applicato i tassi di interesse nella misura pattuita, escludendo le variazioni sfavorevoli alla correntista, mancando in atti la comunicazione di cui all'art. 118 TUB da inviare preventivamente al cliente, anche in relazione al contratto del 03.06.2009. In proposito, infatti, il perito nominato, in risposta alle osservazioni di parte opposta, precisava che, benché in contratto risultasse approvata per iscritto la facoltà per la banca di variare in senso sfavorevole al cliente le condizioni economiche del conto, la banca non ha comunque prodotto alcuna “Proposta di modifica unilaterale del contratto” inviata preventivamente al correntista nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 TUB. Sul punto, infatti, è opportuno ribadire che nel contratto di conto corrente, il corretto esercizio dello ius variandi richiede sia la espressa pattuizione della clausola debitamente sottoscritta dalle parti, sia che le nuove condizioni vengano comunicate al cliente nel rispetto dell'art. 118 TUB, il quale stabilisce per quest'ultimo l'obbligo di esercitare il proprio diritto di recesso entro la data prevista dal contratto stesso (Tribunale Sondrio sez. I, 20/09/2021, n.333). Quanto alla capitalizzazione trimestrale, il consulente l'ha correttamente espunta dal ricalcolo, non avendo riscontrato l'espressa approvazione per iscritto da parte del cliente della clausola di capitalizzazione degli interessi, richiesta dall'art. 6 della delibera CICR del 09/02/2000, pur in presenza in contratto della reciproca periodicità. In riferimento alla commissione di massimo scoperto, il ctu in accoglimento delle osservazioni del ctp di parte opposta, l'ha applicata per il periodo 30.06.2009 – 30.06.2010 secondo quanto pattuito nel contratto del 03.06.2009, escludendola per il resto, essendo indicata nel contratto del 23.10.2000 esclusivamente la percentuale ma non la modalità di calcolo. Infatti, deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale (Cassazione civile sez. I, 20/06/2022, n.19825). Sono stati, altresì esclusi, dal ricalcolo sia il corrispettivo sull'accordato, applicato dal III trimestre 2009 in sostituzione della cms, sia la commissione di istruttoria veloce, applicata dal IV trimestre 2012, in quanto entrambe non regolarmente pattuite. In risposta alle osservazioni di parte opposta, il ctu precisava che per la commissione disponibilità fondi, ritenuta legittima dalla banca, dalla documentazione in atti non è stato possibile verificare le modalità di calcolo né che queste siano rispettose delle disposizioni di cui alla l. n. 2/2009. Non è stato, altresì, possibile verificare se la suddetta commissione sia stata applicata nel limite massimo dello 0,5% previsto dall'art. 117 TUB (pag. 8 e 9 risposta alle osservazioni). Nel contratto di c/c analizzato risultano pattuite le spese di gestione del conto. Si ritiene, dunque, di aderire alla prima ipotesi di ricalcolo effettuata dal ctu, secondo cui alla data del passaggio a sofferenza del c/c, il 12.02.2016, risulta un saldo a debito della correntista pari ad
€ 144.178,10. Alla luce di quanto fin qui esposto, l'opposizione va accolta per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dei soli fideiussori, attesa l'intervenuta liquidazione giudiziale della società debitrice principale, al pagamento della somma rideterminata dal ctu, in favore della cessionaria costituitasi che riassumeva il giudizio, in Parte_1 sostituzione dell'originaria senza ch e sollevate eccezione sulla sua CP legittimazione e proseguire i Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base della somma rideterminata, con spese di ctu definitivamente a carico della parte soccombente. Le spese di lite, dunque, vanno liquidate in favore della cessionaria Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 16.02.2019 avverso il decreto ingiuntivo n. 4997/2018 notificato il 11 - 12 - 16.01.2019, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4997/2019; 2. CONDANNA la società , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
nei li t o re Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la mandataria Pt_1 Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., della so Parte_2 enzionali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo;
3. DICHIARA improcedibile la domanda di condanna nei confronti della società (già CP_1
in liquidazione giudiziale;
Parte_4 A la società , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 al pag el Parte_3 Parte_1 te p.t., e per essa la mandataria in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lit rso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge;
5. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 19.12.2022, definitivamente a carico di parte soccombente. Bari, 17/04/2025
Il Giudice Assunta Napoliello