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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott. Anna Maria Torchia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1838/2023 RGAC, vertente
TRA
in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliato in San Giovanni in Fiore, via San Biagio, n. 33, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Astorino, che lo rappresenta e difende,
Attore in riassunzione-Appellante
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_2 C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e CP_3 C.F._3 CP_4
(C.F. , elettivamente domiciliati in Crotone, via Venezia, n.
[...] C.F._4
17, presso lo studio dell'avv. Salvatore Iannotta che li rappresenta e difende
Convenuti in riassunzione- Appellati sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il condominio ”: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Catanzaro, in funzione di Giudice di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione: quanto
agli appellati, sigg.ri nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 , nata a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._1 Controparte_2
e nato a [...] [...] Cod. Fisc. C.F._2 Controparte_3
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate:1.1. C.F._3
accertato e dichiarato che hanno realizzato, per come statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione con la ordinanza di rinvio n. RG 16469/2018 e n. racc. gen. 26424/2023, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento “contrattuale” del
Condominio ” lett. A e lett. C e quindi illegittimamente, a copertura Parte_1
del terrazzo di loro proprietà, una tettoia in legno marrone in sostituzione della esistente tenda in tessuto giallo sostenuta da assi in alluminio;
1.2. accertato e dichiarato che la illegittima realizzazione della tettoia in legno marrone ha pure determinato la violazione del decoro architettonico del condominio “ ” per essere in contrasto con Parte_1
gli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica ed all'architettura generale impressi dal costruttore;
condannarli, in solido, alla rimozione della medesima con ripristino dello status quo ante e, sempre in solido, condannarli al pagamento in favore del
[...]
della somma di euro 426,66, da questo indebitamente corrisposta al Parte_1
CTU Arch. Persona_1
Condannare i sigg.ri , e , in solido, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
al pagamento delle spese e competenze di lite relative al giudizio di cassazione, delle spese e competenze di lite relative al presente giudizio e delle spese e competenze di lite relative a tutti i precedenti gradi di giudizio per come sopra indicate con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Quanto all'avv. , condannarla alla restituzione in favore del condominio CP_4
“ ” in persona del suo amministratore pro tempore delle somme da Parte_1
questo ricevute, per spese e competenze, quale procuratore distrattario dei sigg.ri
, e relativamente al giudizio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di 1° grado innanzi al Tribunale di Crotone e di 2° grado alla Corte di Appello di
Catanzaro ammontanti complessivamente ad euro 4.521,81 col favore degli interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento al soddisfo e con condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. Per , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita rigettare l'atto di citazione in riassunzione in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge, da distrarre a favore del costituito procuratore, ex art. 93 c.p.c.”.
RILEVATO IN FATTO
1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il , con sede Parte_1
in località Santa Domenica (KR), conveniva in giudizio i condomini , Controparte_1
e esponendo che, nel 2005, questi ultimi Controparte_2 Controparte_3
avevano realizzato una tettoia di legno a copertura della propria veranda, in luogo dell'esistente tenda in tessuto giallo, così violando l'art. 13 del regolamento condominiale, a tenore del quale era vietata la realizzazione di modifiche di ogni specie alle unità immobiliari e alle relative pertinenze interne ed esterne.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano nel giudizio i condomini sopra citati argomentando in ordine alla necessità di mantenere la suddetta tettoia, stante la vetustà
della copertura della veranda preesistente, ormai usurata.
Espletata prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, la causa, all'udienza del 22 aprile 2013, era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 792 del 2013 del 12.9.2013, così pronunciava
<<1. Rigetta la domanda di parte attrice 2. Condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali sostenute dalle parti convenute, che liquida in complessivi euro
1.050,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, in distrazione del
procuratore anticipatario avv. Rita Procopi Caiazza 3. I costi di CTU vengono definitivamente posti a carico dell'attore, detratto l'eventuale acconto versato>>.
In particolare, il Tribunale, evidenziava che:
1) l'art. 13 del regolamento condominiale vietava la realizzazione di qualsiasi modifica alle unità immobiliari facenti parte del nonché alle relative pertinenze Parte_1
interne ed esterne nella misura in cui erano in grado di compromettere la stabilità del fabbricato nonché l'estetica ovvero l'omogeneità del villaggio nel suo complesso;
2) i principi sanciti in seno alla giurisprudenza di legittimità deponevano nel senso che la costruzione di una tettoia non costituiva opera suscettibile di integrare violazione delle norme regolamentari circa l'uso comune della cosa;
3) nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato, con esiti condivisibili, che <la tettoia per cui è causa non altera in modo visibile e significativo
la struttura e la complessiva armonia architettonica del villaggio, nonostante una colorazione diversa ma che può ritenersi compatibile con il contesto a cui appartiene e reputa, quindi, che non sia stata compromessa l'estetica e l'omogeneità del villaggio>>;
4) sulla base degli esiti della consulenza tecnica non erano emersi danni materiali ovvero una diminuzione del valore delle singole unità immobiliari che componevano il villaggio.
Pertanto, il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice che condannava al pagamento delle spese processuali, con distrazione, ponendo definitivamente a carico del il pagamento delle spese di ctu. Parte_1
2. Il giudizio di appello.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore.
[...]
L'appellante lamentava che il giudice di prime cure era pervenuto al rigetto della domanda sulla base di un'erronea interpretazione dell'art. 13 del regolamento condominiale, a tenore del quale “Ogni condomino è obbligato a non apportare modifiche di alcun genere alle unità immobiliari di sua proprietà ed alle relative pertinenze interne ed esterne, in particolare modifiche che possano compromettere in qualche modo la stabilità del fabbricato nonché l'estetica e/o l'omogeneità del Parte_1
nel suo complesso”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano nel giudizio , Controparte_1 CP_2
e che eccepivano, preliminarmente, l'improcedibilità
[...] Controparte_3
dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza.
All'udienza del 20 giugno 2017 la causa era assegnata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica. Con sentenza n. 2252 del 2017, emessa il 5 dicembre 2017, depositata in cancelleria il
21 dicembre 2017, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava la sentenza impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali, con distrazione.
In particolare, la Corte osservava : dall'appellante, che le norme di un regolamento di condominio contrattuale - aventi natura contrattuale, in quanto predisposte dall'unico originario proprietario dell'edificio ed accettate con i singoli atti di acquisto dai condomini, ovvero adottate in sede assembleare con il consenso unanimi di tutti i condomini - possono derogare o integrare la disciplina legale, essendo consentito all'autonomia privata di stipulare convenzioni che pongano nell' interesse comune limitazioni ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti condominiali , sia al contenuto del diritto dominicale sulle
porzioni di loro esclusiva proprietà, è altrettanto vero che il regolamento di condominio de quo, non contemplando una definizione più rigorosa del decoro architettonico di quella accolta dall'art. 1120 cod. civ. , non ha limitato le facoltà riconosciute al singolo condomino dalle norme codicistiche. Ed invero, l'installazione della tettoia non ha arrecato nocumento al decoro architettonico dello stabile, per come si evince dalla descrizione effettuata dal C.T.U. e dalla documentazione fotografica allegata, rattandosi di tettoia di forma semplice e lineare, come le linee architettoniche del fabbricato e,
per di più, in legno, materiale di per sé neutro che generalmente non compromette, come nel caso de quo, l'estetica e l'omogeneità delle costruzioni soprattutto in zone balneari>>
3. Il giudizio di Cassazione e la sentenza di annullamento con rinvio.
Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il
[...]
proponeva ricorso per cassazione. Parte_1
, svolgevano attività Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
difensiva.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 1435 del 2023 del 13.9.2023, accoglieva il secondo motivo di ricorso, con il quale era stata dedotta la “violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369, 1371, c.c. in relazione all'art. 13 del regolamento di condominio sotto il profilo della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, avendo il giudice di appello obliterato il senso letterale del testo dell'art. 13 del regolamento contrattuale”.
Il Supremo Collegio, in particolare, evidenziava che <La Corte d'appello ha infatti affermato che l'art. 13 del regolamento non ha limitato le facoltà CP_5
riconosciute al singolo condomino, così che, non avendo l'installazione recato nocumento al decoro architettonico dello stabile, andava confermato il rigetto della domanda del . L'affermazione della Corte si pone in contrasto con la lettera Parte_1
dell'art. 13 del regolamento condominiale che non soltanto dispone alla lettera a) che
“ogni condominio è obbligato a non apportare modifiche di alcun genere alle unità immobiliare di sua proprietà e alle relative pertinenze interne ed esterne, in particolare modiche che possano compromettere in qualche modo la stabilità del fabbricato nonché
l'estetica e/o l'omogeneità del nel suo complesso”, ma che alla lettera c) Parte_1
specifica – previsione del tutto trascurata dal giudice d'appello – che il “il tipo e i colori degli ombrelloni e delle tende delle terrazze dovranno essere uniformi, in base alla scelta eseguita a insindacabile giudizio della direzione dei lavori>>.
Sulla base di tali osservazioni, il Supremo Collegio così pronunciava: <La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo e assorbito il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione>>.
4. Il presente giudizio di rinvio.
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 Parte_1
riassumeva, ex art. 392 c.p.c., il giudizio dinanzi questa Corte, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
Il conveniva altresì nel presente giudizio di rinvio l'avv. , Parte_1 CP_4
difensore distrattario delle spese del primo e del secondo grado di giudizio delle quali chiedeva la restituzione.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 CP_2
, e chiedendo il rigetto dell'atto di
[...] Controparte_3 CP_4
riassunzione in quanto infondato in fatto e in diritto. Evidenziavano che quanto realizzato, pur alla luce delle osservazioni svolte dal Supremo
Collegio, non era, comunque, stato realizzato in violazione delle previsioni del regolamento condominiale giacché non incidente sul decoro architettonico.
Con specifico riguardo alla richiesta di restituzione delle somme pagate a titolo di spese del primo e del secondo grado di giudizio, , difensore distrattario, assumeva CP_4
il proprio difetto di legittimazione passiva1.
All'udienza del 15.10.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
1.Preliminarmente, deve evidenziarsi che è regolare la riassunzione del processo proposta, con atto di citazione, nel rispetto del termine di legge.
1.1. Deve, poi, essere disattesa l'eccezione, sollevata da , concernente il CP_4
proprio difetto di legittimazione passiva.
Appare sufficiente, sul punto, richiamare l'insegnamento del Supremo Collegio secondo cui << L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito >> ( cfr. Cass. n. 6225/2022), con la conseguenza che l'avvocato distrattario, essendo personalmente obbligato alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza successivamente annullata è, anche nel giudizio di rinvio,
passivamente legittimato a fronte della domanda di ripetizione proposta dalla parte che ha eseguito il pagamento delle spese processuali.
2. Passando all'esame del merito, occorre avere riguardo alla pronuncia della Corte di
Cassazione che, con ordinanza n. 26424 del 2023, pubblicata il 13 settembre 2023, ha così posto in rilievo: <La Corte d'appello ha affermato che l'art. 13 del regolamento condominiale non ha limitato le facoltà riconosciute al singolo condomino, così che, non avendo l'installazione recato nocumento al decoro architettonico dello stabile, andava confermato il rigetto della domanda del Condominio. L'affermazione della Corte si pone in contrasto con la lettera dell'art. 13 del regolamento condominiale (riportato a pagg.
10 e 11 del ricorso), che non soltanto dispone alla lettera a) che “ogni condomino è obbligato a non apportare modifiche di alcun genere alle unità immobiliari di sua proprietà e alle relative pertinenze interne ed esterne, in particolare modifiche che possano compromettere in qualche modo la stabilità del fabbricato nonché l'estetica e/o
l'omogeneità del nel suo complesso”, ma che alla lettera c) specifica – Parte_1
previsione del tutto trascurata dal giudice d'appello – che “il tipo e i colori degli ombrelloni e delle tende delle terrazze dovranno essere uniformi, in base alla scelta eseguita a insindacabile giudizio della direzione dei lavori>>.
Ebbene, dal tenore letterale dell'art. 13 del regolamento di condominio - correttamente interpretato alla luce delle regole dell'ermeneutica contrattuale - emerge, da un lato, il divieto, involgente anche le proprietà esclusive, di realizzazione di opere incidenti sulla stabilità, sull'estetica e sulla omogeneità del “ ” e, dall'altro lato, Parte_1
l'imposizione di un vincolo di scelta in ordine ai materiali e alle colorazioni dei manufatti eventualmente realizzati dai singoli condomini nelle proprietà individuali.
L'opera realizzata dagli odierni convenuti in riassunzione deve, dunque, essere valutata alla luce del divieto imposto dal regolamento di condominio e non in base a risultanze di natura tecnica, involgenti questioni del tutto differenti. Ebbene, ad avviso del Collegio, la realizzazione della tettoia per cui è causa costituisce integrazione del divieto di cui all'art. 13, lett. a) e lett. c) 2.
In effetti, dall'elaborato tecnico peritale a firma dell'Ing. allegato in Persona_1
atti, rilevano le seguenti circostanze:
a) “le coperture delle verande sono state realizzate originariamente con strutture di alluminio e tende in tessuto, il cui colore varia a seconda dei lotti di appartenenza. Il colore delle tende del lotto in oggetto è il giallo”;
b) “le coperture delle verande del corpo E risultavano costituite in prevalenza da strutture in alluminio con tende gialle e da altre tettoie, tra quali quella realizzata dalla parte convenuta, con strutture in materiale e colorazioni diversi”;
c) “la tettoia in questione è di forma semplice e lineare così come le linee architettoniche del fabbricato. Il legno, materiale utilizzato per la costruzione della tettoia, è una soluzione tecnica valida (…)” (cfr., per tutte, p. 6 della citata consulenza, trafiletto n. 3).
Ora, non è dubbio, avuto riguardo alle evidenziate risultanze ed a quanto disposto delle lettere a) e c) dell'art. 13 del regolamento di condominio, che la tettoia dei
- realizzata in legno anziché in acciaio e in colorazione non Parte_2
corrispondente a quella gialla dominante - costituisca opera realizzata in contrasto con le prescrizioni del regolamento, senza che possa attribuirsi rilievo alla non incidenza della tettoia sull'estetica del o alla validità della soluzione tecnica. Parte_1
Né assume rilevanza la circostanza della persistenza di altri manufatti con struttura e colore diversi, non consentendo, l'evidenziata situazione di fatto, di superare l'oggettiva integrazione del divieto sancito dal regolamento rispetto alla realizzazione della tettoia oggetto della presente controversia.
Pertanto, essendo “la sentenza di primo grado definitivamente assorbita e sostituita da quella cassata, sia in caso di riforma che in caso di conferma da parte del giudice di appello (cfr. Cass., Sez. lav., 8/07/2013, n. 16934; Cass., Sez. III, 7/02/ 2013, n. 2955;
9/03/2001, n. 3475), il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito (c.d. giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione delle precedenti fasi di merito, ma una nuova ed autonoma fase del processo, che, pur essendo soggetta, per motivi di rito, alla medesima disciplina del procedimento di primo o di secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, interviene direttamente a statuire sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass., Sez. II, 31/05/2021,
n. 15143; Cass., Sez. I, 28/01/2005, n. 1824; 23/09/2002, n. 13833)”, in accoglimento della domanda avanzata dal assorbita ogni altra Parte_1
questione, , e devono essere Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
condannati alla rimozione della tettoia e al ripristino dello stato dei luoghi.
Deve, inoltre, essere accolta la domanda avanzata dal Parte_1
nei confronti di , in qualità di procuratore distrattario, avente ad oggetto le CP_4
somme a questa corrisposte in esecuzione della sentenza del primo e del secondo grado di giudizio, a titolo di spese processuali, il cui pagamento - oltre a non essere contestato -
è debitamente documentato3.
Discende, pertanto, la condanna di alla restituzione della complessiva CP_4
somma di euro 4.521,33, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo.
Ed invero, come precisato dal Supremo Collegio << La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex art. 389 c.p.c.,
allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza. Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale>> (cfr Cass. n. 11115/2021; Cass. 17755/2023;
Deve, infine, essere accolta la domanda del avente ad oggetto la condanna Parte_1
dei al pagamento della somma di euro 426,66, corrisposta dal Parte_2
in favore del ctu di primo grado, ing. (cfr. Parte_1 Per_1
fattura all. in atti, doc. n. 8), dovendo le spese dell'espletata ctu essere poste e a carico dei a carico dei quali devono essere poste le spese del primo grado di Parte_2
giudizio, del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, in qualità di soccombenti4.
Ebbene, le spese del giudizio di primo grado devono essere liquidate in complessivi euro
2.178,00 di cui euro 78,00. ed euro 2.100,00, per compensi professionali (DM 140/2012, valore della controversia scaglione sino ad euro 25.000,00) oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge.
Le spese del giudizio di appello devono essere liquidate - con distrazione - in com (DM
n. 55 del 2014, scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr. Cass. ord. n. 29857/2023 - e fase decisoria, valori medi con riduzione del 50%, in ragione della non particolare difficoltà della causa), oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge,
Le spese del giudizio di legittimità devono essere liquidate - con distrazione- in complessivi euro 1.568,00, di cui euro 27,00 per spese ed euro 1.541,00 per compensi professionali (DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147 del 2022, scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale, valori medi con riduzione del 50%), oltre rimb. forf.15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Le spese del presente giudizio di rinvio devono essere, infine, liquidate - con distrazione
- in complessivi euro 3.206,6, di cui euro 302,1 per spese ed euro 2.904,5 per compensi professionali (DM n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr. Cass. ord. n. n.29857/2023- e fase decisoria, valori medi con riduzione del 50%) oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge.
Non può, invece, essere disposta la condanna della in solido con i convenuti in CP_4
riassunzione, al pagamento delle spese del presente giudizio (istanza avanzata dal
, potendo quest'ultima, nella presente sede, essere solamente condannata Parte_1
alla restituzione delle somme ricevute in forza delle sentenze di primo e di secondo grado, senza che ciò comporti anche l'assunzione della qualità di parte e, quindi, la formulazione di un giudizio di soccombenza nei suoi confronti 5.
P.Q.M.
La Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-in accoglimento della domanda avanzata dal in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, condanna , Controparte_1 CP_2
e , in solido, alla demolizione della tettoia oggetto di
[...] Controparte_3
causa ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- condanna , in qualità di avvocato distrattario nel primo grado di giudizio CP_4
e nel giudizio di appello, alla restituzione della complessiva somma di euro 4.521,33, in favore del in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1
oltre interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo;
- condanna , e , in solido, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
alla restituzione delle spese di c.t.u. sostenute dal Parte_1
- condanna , e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagamento, in solido, in favore del in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro1.568,00, di cui euro 27,00 per spese ed euro 1.541,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf, iva e cpa, come per legge;
delle spese del giudizio d'appello, liquidate in complessivi euro 3.019,00, di cui euro 263,00 per spese ed euro
2.766,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., iva e cpa, come per legge;
delle spese del presente giudizio di rinvio liquidate in complessivi euro 3.206,6, di cui euro
302,1 per spese ed euro 2.904,5 per compensi professionali, oltre rimb. forf., iva e cpa,
come per legge
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima
Sezione Civile, tenutasi da remoto il 14.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio, pag.7: in relazione alla richiesta di restituzione delle somme pagate all'avvocato distrattario, l'appellata avv. fa rilevare il difetto di legittimazione passiva, atteso che “Qualora l'appellante CP_4 abbia convenuto l'avvocato in proprio, nella qualità di distrattario delle spese del giudizio di primo grado, al fine di ottenere dallo stesso, in caso di riforma della gravata ordinanza, la restituzione delle somme direttamente versategli a titolo di spese legali, ma senza impugnare la pronuncia di distrazione, va rilevato il difetto di legittimazione passiva del procuratore medesimo” (Corte appello Bari sez. III, 07/06/2021, n.1065). 3b) Inoltre, anche considerando sussistente la legittimazione passiva dell'avvocato, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, egli non può essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito (sul punto, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 24/02/2022, n. 6225) >>. 2 “Chiunque è obbligato ad osservare, oltre alle norme di legge, il presente Regolamento, ed è in particolare tenuto ai seguenti obblighi:
a) Ogni condomino è obbligato a non apportare modifiche di alcun genere alle unità immobiliari di sua proprietà ed alle relative pertinenze interne ed esterne, in particolare modifiche che possano compromettere in qualche modo la stabilità del fabbricato, nonché l'estetica e/o l'omogeneità del Villaggio nel suo complesso.
b) Ogni modifica intrapresa in violazione di quanto sopra faculterà il condominio ad ordinare o eseguire, a spese del condomino inadempiente, l'immediata demolizione abusivamente realizzato, salva ed impregiudicata ogni altra azione.
c) Il tipo ed i colori degli ombrelloni e delle tende delle terrazze dovranno essere uniformi, in base alla scelta eseguita ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori (…)”. 3 Cfr. “doc 10”, ove è allegata copia bonifico, pari ad euro 2.000,00, disposto in favore di CP_4
il 13 marzo 2014 nonché “doc 11” e “doc 12” ove risulta copia di bonifico, nonché fattura,
[...] della cifra di euro 2.521,33, per il pagamento delle spese del secondo grado di giudizio. 4 Cfr. Cass. n. 9448/2023 << In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite >> 5 Cfr. Cass. civ. n. 6225 del 2022: << (…) Tenendo conto che la parte appellante, secondo un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato e da confermarsi, aveva la piena facoltà di citare in appello l'avvocato antistatario per ottenere la ripetizione di quanto a lui versato a titolo di spese legali in caso di successo dell'appello, erra il ricorrente allorché sostiene che non era legittimato a partecipare al giudizio in tale veste. 12. È tuttavia anche vero che, all'esito del giudizio di appello il giudice, poteva condannare l'avvocato antistatario solamente alla restituzione delle somme ricevute in forza della sentenza di primo grado caducata, non già alle spese dell'appello in via solidale con la parte dallo stesso assistita>>.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott. Anna Maria Torchia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1838/2023 RGAC, vertente
TRA
in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliato in San Giovanni in Fiore, via San Biagio, n. 33, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Astorino, che lo rappresenta e difende,
Attore in riassunzione-Appellante
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_2 C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e CP_3 C.F._3 CP_4
(C.F. , elettivamente domiciliati in Crotone, via Venezia, n.
[...] C.F._4
17, presso lo studio dell'avv. Salvatore Iannotta che li rappresenta e difende
Convenuti in riassunzione- Appellati sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il condominio ”: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Catanzaro, in funzione di Giudice di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione: quanto
agli appellati, sigg.ri nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 , nata a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._1 Controparte_2
e nato a [...] [...] Cod. Fisc. C.F._2 Controparte_3
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate:1.1. C.F._3
accertato e dichiarato che hanno realizzato, per come statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione con la ordinanza di rinvio n. RG 16469/2018 e n. racc. gen. 26424/2023, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento “contrattuale” del
Condominio ” lett. A e lett. C e quindi illegittimamente, a copertura Parte_1
del terrazzo di loro proprietà, una tettoia in legno marrone in sostituzione della esistente tenda in tessuto giallo sostenuta da assi in alluminio;
1.2. accertato e dichiarato che la illegittima realizzazione della tettoia in legno marrone ha pure determinato la violazione del decoro architettonico del condominio “ ” per essere in contrasto con Parte_1
gli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica ed all'architettura generale impressi dal costruttore;
condannarli, in solido, alla rimozione della medesima con ripristino dello status quo ante e, sempre in solido, condannarli al pagamento in favore del
[...]
della somma di euro 426,66, da questo indebitamente corrisposta al Parte_1
CTU Arch. Persona_1
Condannare i sigg.ri , e , in solido, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
al pagamento delle spese e competenze di lite relative al giudizio di cassazione, delle spese e competenze di lite relative al presente giudizio e delle spese e competenze di lite relative a tutti i precedenti gradi di giudizio per come sopra indicate con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Quanto all'avv. , condannarla alla restituzione in favore del condominio CP_4
“ ” in persona del suo amministratore pro tempore delle somme da Parte_1
questo ricevute, per spese e competenze, quale procuratore distrattario dei sigg.ri
, e relativamente al giudizio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di 1° grado innanzi al Tribunale di Crotone e di 2° grado alla Corte di Appello di
Catanzaro ammontanti complessivamente ad euro 4.521,81 col favore degli interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento al soddisfo e con condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. Per , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita rigettare l'atto di citazione in riassunzione in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge, da distrarre a favore del costituito procuratore, ex art. 93 c.p.c.”.
RILEVATO IN FATTO
1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il , con sede Parte_1
in località Santa Domenica (KR), conveniva in giudizio i condomini , Controparte_1
e esponendo che, nel 2005, questi ultimi Controparte_2 Controparte_3
avevano realizzato una tettoia di legno a copertura della propria veranda, in luogo dell'esistente tenda in tessuto giallo, così violando l'art. 13 del regolamento condominiale, a tenore del quale era vietata la realizzazione di modifiche di ogni specie alle unità immobiliari e alle relative pertinenze interne ed esterne.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano nel giudizio i condomini sopra citati argomentando in ordine alla necessità di mantenere la suddetta tettoia, stante la vetustà
della copertura della veranda preesistente, ormai usurata.
Espletata prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, la causa, all'udienza del 22 aprile 2013, era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 792 del 2013 del 12.9.2013, così pronunciava
<<1. Rigetta la domanda di parte attrice 2. Condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali sostenute dalle parti convenute, che liquida in complessivi euro
1.050,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, in distrazione del
procuratore anticipatario avv. Rita Procopi Caiazza 3. I costi di CTU vengono definitivamente posti a carico dell'attore, detratto l'eventuale acconto versato>>.
In particolare, il Tribunale, evidenziava che:
1) l'art. 13 del regolamento condominiale vietava la realizzazione di qualsiasi modifica alle unità immobiliari facenti parte del nonché alle relative pertinenze Parte_1
interne ed esterne nella misura in cui erano in grado di compromettere la stabilità del fabbricato nonché l'estetica ovvero l'omogeneità del villaggio nel suo complesso;
2) i principi sanciti in seno alla giurisprudenza di legittimità deponevano nel senso che la costruzione di una tettoia non costituiva opera suscettibile di integrare violazione delle norme regolamentari circa l'uso comune della cosa;
3) nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato, con esiti condivisibili, che <la tettoia per cui è causa non altera in modo visibile e significativo
la struttura e la complessiva armonia architettonica del villaggio, nonostante una colorazione diversa ma che può ritenersi compatibile con il contesto a cui appartiene e reputa, quindi, che non sia stata compromessa l'estetica e l'omogeneità del villaggio>>;
4) sulla base degli esiti della consulenza tecnica non erano emersi danni materiali ovvero una diminuzione del valore delle singole unità immobiliari che componevano il villaggio.
Pertanto, il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice che condannava al pagamento delle spese processuali, con distrazione, ponendo definitivamente a carico del il pagamento delle spese di ctu. Parte_1
2. Il giudizio di appello.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore.
[...]
L'appellante lamentava che il giudice di prime cure era pervenuto al rigetto della domanda sulla base di un'erronea interpretazione dell'art. 13 del regolamento condominiale, a tenore del quale “Ogni condomino è obbligato a non apportare modifiche di alcun genere alle unità immobiliari di sua proprietà ed alle relative pertinenze interne ed esterne, in particolare modifiche che possano compromettere in qualche modo la stabilità del fabbricato nonché l'estetica e/o l'omogeneità del Parte_1
nel suo complesso”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano nel giudizio , Controparte_1 CP_2
e che eccepivano, preliminarmente, l'improcedibilità
[...] Controparte_3
dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza.
All'udienza del 20 giugno 2017 la causa era assegnata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica. Con sentenza n. 2252 del 2017, emessa il 5 dicembre 2017, depositata in cancelleria il
21 dicembre 2017, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava la sentenza impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali, con distrazione.
In particolare, la Corte osservava : dall'appellante, che le norme di un regolamento di condominio contrattuale - aventi natura contrattuale, in quanto predisposte dall'unico originario proprietario dell'edificio ed accettate con i singoli atti di acquisto dai condomini, ovvero adottate in sede assembleare con il consenso unanimi di tutti i condomini - possono derogare o integrare la disciplina legale, essendo consentito all'autonomia privata di stipulare convenzioni che pongano nell' interesse comune limitazioni ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti condominiali , sia al contenuto del diritto dominicale sulle
porzioni di loro esclusiva proprietà, è altrettanto vero che il regolamento di condominio de quo, non contemplando una definizione più rigorosa del decoro architettonico di quella accolta dall'art. 1120 cod. civ. , non ha limitato le facoltà riconosciute al singolo condomino dalle norme codicistiche. Ed invero, l'installazione della tettoia non ha arrecato nocumento al decoro architettonico dello stabile, per come si evince dalla descrizione effettuata dal C.T.U. e dalla documentazione fotografica allegata, rattandosi di tettoia di forma semplice e lineare, come le linee architettoniche del fabbricato e,
per di più, in legno, materiale di per sé neutro che generalmente non compromette, come nel caso de quo, l'estetica e l'omogeneità delle costruzioni soprattutto in zone balneari>>
3. Il giudizio di Cassazione e la sentenza di annullamento con rinvio.
Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il
[...]
proponeva ricorso per cassazione. Parte_1
, svolgevano attività Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
difensiva.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 1435 del 2023 del 13.9.2023, accoglieva il secondo motivo di ricorso, con il quale era stata dedotta la “violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369, 1371, c.c. in relazione all'art. 13 del regolamento di condominio sotto il profilo della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, avendo il giudice di appello obliterato il senso letterale del testo dell'art. 13 del regolamento contrattuale”.
Il Supremo Collegio, in particolare, evidenziava che <La Corte d'appello ha infatti affermato che l'art. 13 del regolamento non ha limitato le facoltà CP_5
riconosciute al singolo condomino, così che, non avendo l'installazione recato nocumento al decoro architettonico dello stabile, andava confermato il rigetto della domanda del . L'affermazione della Corte si pone in contrasto con la lettera Parte_1
dell'art. 13 del regolamento condominiale che non soltanto dispone alla lettera a) che
“ogni condominio è obbligato a non apportare modifiche di alcun genere alle unità immobiliare di sua proprietà e alle relative pertinenze interne ed esterne, in particolare modiche che possano compromettere in qualche modo la stabilità del fabbricato nonché
l'estetica e/o l'omogeneità del nel suo complesso”, ma che alla lettera c) Parte_1
specifica – previsione del tutto trascurata dal giudice d'appello – che il “il tipo e i colori degli ombrelloni e delle tende delle terrazze dovranno essere uniformi, in base alla scelta eseguita a insindacabile giudizio della direzione dei lavori>>.
Sulla base di tali osservazioni, il Supremo Collegio così pronunciava: <La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo e assorbito il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione>>.
4. Il presente giudizio di rinvio.
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 Parte_1
riassumeva, ex art. 392 c.p.c., il giudizio dinanzi questa Corte, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
Il conveniva altresì nel presente giudizio di rinvio l'avv. , Parte_1 CP_4
difensore distrattario delle spese del primo e del secondo grado di giudizio delle quali chiedeva la restituzione.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 CP_2
, e chiedendo il rigetto dell'atto di
[...] Controparte_3 CP_4
riassunzione in quanto infondato in fatto e in diritto. Evidenziavano che quanto realizzato, pur alla luce delle osservazioni svolte dal Supremo
Collegio, non era, comunque, stato realizzato in violazione delle previsioni del regolamento condominiale giacché non incidente sul decoro architettonico.
Con specifico riguardo alla richiesta di restituzione delle somme pagate a titolo di spese del primo e del secondo grado di giudizio, , difensore distrattario, assumeva CP_4
il proprio difetto di legittimazione passiva1.
All'udienza del 15.10.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
1.Preliminarmente, deve evidenziarsi che è regolare la riassunzione del processo proposta, con atto di citazione, nel rispetto del termine di legge.
1.1. Deve, poi, essere disattesa l'eccezione, sollevata da , concernente il CP_4
proprio difetto di legittimazione passiva.
Appare sufficiente, sul punto, richiamare l'insegnamento del Supremo Collegio secondo cui << L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito >> ( cfr. Cass. n. 6225/2022), con la conseguenza che l'avvocato distrattario, essendo personalmente obbligato alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza successivamente annullata è, anche nel giudizio di rinvio,
passivamente legittimato a fronte della domanda di ripetizione proposta dalla parte che ha eseguito il pagamento delle spese processuali.
2. Passando all'esame del merito, occorre avere riguardo alla pronuncia della Corte di
Cassazione che, con ordinanza n. 26424 del 2023, pubblicata il 13 settembre 2023, ha così posto in rilievo: <La Corte d'appello ha affermato che l'art. 13 del regolamento condominiale non ha limitato le facoltà riconosciute al singolo condomino, così che, non avendo l'installazione recato nocumento al decoro architettonico dello stabile, andava confermato il rigetto della domanda del Condominio. L'affermazione della Corte si pone in contrasto con la lettera dell'art. 13 del regolamento condominiale (riportato a pagg.
10 e 11 del ricorso), che non soltanto dispone alla lettera a) che “ogni condomino è obbligato a non apportare modifiche di alcun genere alle unità immobiliari di sua proprietà e alle relative pertinenze interne ed esterne, in particolare modifiche che possano compromettere in qualche modo la stabilità del fabbricato nonché l'estetica e/o
l'omogeneità del nel suo complesso”, ma che alla lettera c) specifica – Parte_1
previsione del tutto trascurata dal giudice d'appello – che “il tipo e i colori degli ombrelloni e delle tende delle terrazze dovranno essere uniformi, in base alla scelta eseguita a insindacabile giudizio della direzione dei lavori>>.
Ebbene, dal tenore letterale dell'art. 13 del regolamento di condominio - correttamente interpretato alla luce delle regole dell'ermeneutica contrattuale - emerge, da un lato, il divieto, involgente anche le proprietà esclusive, di realizzazione di opere incidenti sulla stabilità, sull'estetica e sulla omogeneità del “ ” e, dall'altro lato, Parte_1
l'imposizione di un vincolo di scelta in ordine ai materiali e alle colorazioni dei manufatti eventualmente realizzati dai singoli condomini nelle proprietà individuali.
L'opera realizzata dagli odierni convenuti in riassunzione deve, dunque, essere valutata alla luce del divieto imposto dal regolamento di condominio e non in base a risultanze di natura tecnica, involgenti questioni del tutto differenti. Ebbene, ad avviso del Collegio, la realizzazione della tettoia per cui è causa costituisce integrazione del divieto di cui all'art. 13, lett. a) e lett. c) 2.
In effetti, dall'elaborato tecnico peritale a firma dell'Ing. allegato in Persona_1
atti, rilevano le seguenti circostanze:
a) “le coperture delle verande sono state realizzate originariamente con strutture di alluminio e tende in tessuto, il cui colore varia a seconda dei lotti di appartenenza. Il colore delle tende del lotto in oggetto è il giallo”;
b) “le coperture delle verande del corpo E risultavano costituite in prevalenza da strutture in alluminio con tende gialle e da altre tettoie, tra quali quella realizzata dalla parte convenuta, con strutture in materiale e colorazioni diversi”;
c) “la tettoia in questione è di forma semplice e lineare così come le linee architettoniche del fabbricato. Il legno, materiale utilizzato per la costruzione della tettoia, è una soluzione tecnica valida (…)” (cfr., per tutte, p. 6 della citata consulenza, trafiletto n. 3).
Ora, non è dubbio, avuto riguardo alle evidenziate risultanze ed a quanto disposto delle lettere a) e c) dell'art. 13 del regolamento di condominio, che la tettoia dei
- realizzata in legno anziché in acciaio e in colorazione non Parte_2
corrispondente a quella gialla dominante - costituisca opera realizzata in contrasto con le prescrizioni del regolamento, senza che possa attribuirsi rilievo alla non incidenza della tettoia sull'estetica del o alla validità della soluzione tecnica. Parte_1
Né assume rilevanza la circostanza della persistenza di altri manufatti con struttura e colore diversi, non consentendo, l'evidenziata situazione di fatto, di superare l'oggettiva integrazione del divieto sancito dal regolamento rispetto alla realizzazione della tettoia oggetto della presente controversia.
Pertanto, essendo “la sentenza di primo grado definitivamente assorbita e sostituita da quella cassata, sia in caso di riforma che in caso di conferma da parte del giudice di appello (cfr. Cass., Sez. lav., 8/07/2013, n. 16934; Cass., Sez. III, 7/02/ 2013, n. 2955;
9/03/2001, n. 3475), il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito (c.d. giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione delle precedenti fasi di merito, ma una nuova ed autonoma fase del processo, che, pur essendo soggetta, per motivi di rito, alla medesima disciplina del procedimento di primo o di secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, interviene direttamente a statuire sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass., Sez. II, 31/05/2021,
n. 15143; Cass., Sez. I, 28/01/2005, n. 1824; 23/09/2002, n. 13833)”, in accoglimento della domanda avanzata dal assorbita ogni altra Parte_1
questione, , e devono essere Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
condannati alla rimozione della tettoia e al ripristino dello stato dei luoghi.
Deve, inoltre, essere accolta la domanda avanzata dal Parte_1
nei confronti di , in qualità di procuratore distrattario, avente ad oggetto le CP_4
somme a questa corrisposte in esecuzione della sentenza del primo e del secondo grado di giudizio, a titolo di spese processuali, il cui pagamento - oltre a non essere contestato -
è debitamente documentato3.
Discende, pertanto, la condanna di alla restituzione della complessiva CP_4
somma di euro 4.521,33, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo.
Ed invero, come precisato dal Supremo Collegio << La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex art. 389 c.p.c.,
allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza. Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale>> (cfr Cass. n. 11115/2021; Cass. 17755/2023;
Deve, infine, essere accolta la domanda del avente ad oggetto la condanna Parte_1
dei al pagamento della somma di euro 426,66, corrisposta dal Parte_2
in favore del ctu di primo grado, ing. (cfr. Parte_1 Per_1
fattura all. in atti, doc. n. 8), dovendo le spese dell'espletata ctu essere poste e a carico dei a carico dei quali devono essere poste le spese del primo grado di Parte_2
giudizio, del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, in qualità di soccombenti4.
Ebbene, le spese del giudizio di primo grado devono essere liquidate in complessivi euro
2.178,00 di cui euro 78,00. ed euro 2.100,00, per compensi professionali (DM 140/2012, valore della controversia scaglione sino ad euro 25.000,00) oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge.
Le spese del giudizio di appello devono essere liquidate - con distrazione - in com (DM
n. 55 del 2014, scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr. Cass. ord. n. 29857/2023 - e fase decisoria, valori medi con riduzione del 50%, in ragione della non particolare difficoltà della causa), oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge,
Le spese del giudizio di legittimità devono essere liquidate - con distrazione- in complessivi euro 1.568,00, di cui euro 27,00 per spese ed euro 1.541,00 per compensi professionali (DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147 del 2022, scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale, valori medi con riduzione del 50%), oltre rimb. forf.15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Le spese del presente giudizio di rinvio devono essere, infine, liquidate - con distrazione
- in complessivi euro 3.206,6, di cui euro 302,1 per spese ed euro 2.904,5 per compensi professionali (DM n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr. Cass. ord. n. n.29857/2023- e fase decisoria, valori medi con riduzione del 50%) oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge.
Non può, invece, essere disposta la condanna della in solido con i convenuti in CP_4
riassunzione, al pagamento delle spese del presente giudizio (istanza avanzata dal
, potendo quest'ultima, nella presente sede, essere solamente condannata Parte_1
alla restituzione delle somme ricevute in forza delle sentenze di primo e di secondo grado, senza che ciò comporti anche l'assunzione della qualità di parte e, quindi, la formulazione di un giudizio di soccombenza nei suoi confronti 5.
P.Q.M.
La Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-in accoglimento della domanda avanzata dal in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, condanna , Controparte_1 CP_2
e , in solido, alla demolizione della tettoia oggetto di
[...] Controparte_3
causa ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- condanna , in qualità di avvocato distrattario nel primo grado di giudizio CP_4
e nel giudizio di appello, alla restituzione della complessiva somma di euro 4.521,33, in favore del in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1
oltre interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo;
- condanna , e , in solido, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
alla restituzione delle spese di c.t.u. sostenute dal Parte_1
- condanna , e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagamento, in solido, in favore del in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro1.568,00, di cui euro 27,00 per spese ed euro 1.541,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf, iva e cpa, come per legge;
delle spese del giudizio d'appello, liquidate in complessivi euro 3.019,00, di cui euro 263,00 per spese ed euro
2.766,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., iva e cpa, come per legge;
delle spese del presente giudizio di rinvio liquidate in complessivi euro 3.206,6, di cui euro
302,1 per spese ed euro 2.904,5 per compensi professionali, oltre rimb. forf., iva e cpa,
come per legge
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima
Sezione Civile, tenutasi da remoto il 14.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio, pag.7: in relazione alla richiesta di restituzione delle somme pagate all'avvocato distrattario, l'appellata avv. fa rilevare il difetto di legittimazione passiva, atteso che “Qualora l'appellante CP_4 abbia convenuto l'avvocato in proprio, nella qualità di distrattario delle spese del giudizio di primo grado, al fine di ottenere dallo stesso, in caso di riforma della gravata ordinanza, la restituzione delle somme direttamente versategli a titolo di spese legali, ma senza impugnare la pronuncia di distrazione, va rilevato il difetto di legittimazione passiva del procuratore medesimo” (Corte appello Bari sez. III, 07/06/2021, n.1065). 3b) Inoltre, anche considerando sussistente la legittimazione passiva dell'avvocato, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, egli non può essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito (sul punto, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 24/02/2022, n. 6225) >>. 2 “Chiunque è obbligato ad osservare, oltre alle norme di legge, il presente Regolamento, ed è in particolare tenuto ai seguenti obblighi:
a) Ogni condomino è obbligato a non apportare modifiche di alcun genere alle unità immobiliari di sua proprietà ed alle relative pertinenze interne ed esterne, in particolare modifiche che possano compromettere in qualche modo la stabilità del fabbricato, nonché l'estetica e/o l'omogeneità del Villaggio nel suo complesso.
b) Ogni modifica intrapresa in violazione di quanto sopra faculterà il condominio ad ordinare o eseguire, a spese del condomino inadempiente, l'immediata demolizione abusivamente realizzato, salva ed impregiudicata ogni altra azione.
c) Il tipo ed i colori degli ombrelloni e delle tende delle terrazze dovranno essere uniformi, in base alla scelta eseguita ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori (…)”. 3 Cfr. “doc 10”, ove è allegata copia bonifico, pari ad euro 2.000,00, disposto in favore di CP_4
il 13 marzo 2014 nonché “doc 11” e “doc 12” ove risulta copia di bonifico, nonché fattura,
[...] della cifra di euro 2.521,33, per il pagamento delle spese del secondo grado di giudizio. 4 Cfr. Cass. n. 9448/2023 << In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite >> 5 Cfr. Cass. civ. n. 6225 del 2022: << (…) Tenendo conto che la parte appellante, secondo un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato e da confermarsi, aveva la piena facoltà di citare in appello l'avvocato antistatario per ottenere la ripetizione di quanto a lui versato a titolo di spese legali in caso di successo dell'appello, erra il ricorrente allorché sostiene che non era legittimato a partecipare al giudizio in tale veste. 12. È tuttavia anche vero che, all'esito del giudizio di appello il giudice, poteva condannare l'avvocato antistatario solamente alla restituzione delle somme ricevute in forza della sentenza di primo grado caducata, non già alle spese dell'appello in via solidale con la parte dallo stesso assistita>>.