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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/12/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4353/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA BO Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/10/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato NATASCIA CARIGNANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Benedetto Cairoli n. 61, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) confermare le medesime condizioni previste in sede di separazione ed in particolare:
- Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la madre in Montecarlo (LU), Via Micheloni n. 53;
- La Sig.ra rimarrà ad abitare nella casa coniugale mentre il Sig. imarrà ad Parte_1 Pt_2 abitare in Pescia (PT), Via Della Torre n. 23;
- Porre a carico del Sig. un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento del figlio da corrispondere alla madre entro il 15 (quindici) di ogni mese;
- L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, da accreditarsi direttamente, mediante bonifico bancario, sul c/c che sarà indicato dalla Sig.ra Parte_1 al marito entro il giorno dell'udienza presidenziale;
- I coniugi si faranno carico inoltre del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio minore
1 (spese che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e comunque giustificate);
- Con riferimento all'individuazione delle spese straordinarie ed alle modalità di refusione i ricorrenti si riportano al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca nel mese di ottobre 2020 ben dagli stessi conosciuto;
- La Sig.ra avrà diritto a percepire per il figlio l'importo intero (100%) del c.d. Parte_1
SS Unico;
- Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà nel rispetto delle esigenze scolastiche e sportive dello stesso, previo accordo con la madre;
- In caso di disaccordo tra i genitori il padre potrà tenere con sé il figlio a week end alternati dal sabato mattina alle ore 10:00 o dall'uscita della scuola sino alla domenica sera alle ore 21:30. Durante la settimana il padre potrà tenere con sè il figlio il martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21:30 quando lo riaccompagnerà dalla madre;
- Durante le vacanze estive il figlio potrà trascorrere col padre un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare fra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
- Il Sig. potrà trascorrere col figlio cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, Pt_2 comprendendo un anno il 25 Dicembre, l'anno successivo il 31 Dicembre e così via per gli anni a seguire, ad anni alterni;
- Tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendendo un anno il giorno di Pasqua e l'anno dopo il Lunedì dell'Angelo, e così di nuovo a girare per gli anni successivi;
allo stesso modo verrà rispettato il criterio dell'alternanza per le altre festività dell'anno;
- Con riferimento ai loro rapporti economici e patrimoniali, i ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti, in grado ognuno di provvedere al proprio mantenimento in via autonoma. Rinunciano quindi per quanto occorrer possa al reciproco assegno di mantenimento». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) l'1/7/2007, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
13/5/2008), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi
2 all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e n Capannori (LU) in data 1/7/2007, debitamente trascritto
[...] Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 48, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2007; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore
RA BO
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA BO Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/10/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato NATASCIA CARIGNANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Benedetto Cairoli n. 61, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) confermare le medesime condizioni previste in sede di separazione ed in particolare:
- Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la madre in Montecarlo (LU), Via Micheloni n. 53;
- La Sig.ra rimarrà ad abitare nella casa coniugale mentre il Sig. imarrà ad Parte_1 Pt_2 abitare in Pescia (PT), Via Della Torre n. 23;
- Porre a carico del Sig. un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento del figlio da corrispondere alla madre entro il 15 (quindici) di ogni mese;
- L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, da accreditarsi direttamente, mediante bonifico bancario, sul c/c che sarà indicato dalla Sig.ra Parte_1 al marito entro il giorno dell'udienza presidenziale;
- I coniugi si faranno carico inoltre del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio minore
1 (spese che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e comunque giustificate);
- Con riferimento all'individuazione delle spese straordinarie ed alle modalità di refusione i ricorrenti si riportano al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca nel mese di ottobre 2020 ben dagli stessi conosciuto;
- La Sig.ra avrà diritto a percepire per il figlio l'importo intero (100%) del c.d. Parte_1
SS Unico;
- Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà nel rispetto delle esigenze scolastiche e sportive dello stesso, previo accordo con la madre;
- In caso di disaccordo tra i genitori il padre potrà tenere con sé il figlio a week end alternati dal sabato mattina alle ore 10:00 o dall'uscita della scuola sino alla domenica sera alle ore 21:30. Durante la settimana il padre potrà tenere con sè il figlio il martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21:30 quando lo riaccompagnerà dalla madre;
- Durante le vacanze estive il figlio potrà trascorrere col padre un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare fra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
- Il Sig. potrà trascorrere col figlio cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, Pt_2 comprendendo un anno il 25 Dicembre, l'anno successivo il 31 Dicembre e così via per gli anni a seguire, ad anni alterni;
- Tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendendo un anno il giorno di Pasqua e l'anno dopo il Lunedì dell'Angelo, e così di nuovo a girare per gli anni successivi;
allo stesso modo verrà rispettato il criterio dell'alternanza per le altre festività dell'anno;
- Con riferimento ai loro rapporti economici e patrimoniali, i ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti, in grado ognuno di provvedere al proprio mantenimento in via autonoma. Rinunciano quindi per quanto occorrer possa al reciproco assegno di mantenimento». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) l'1/7/2007, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
13/5/2008), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi
2 all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e n Capannori (LU) in data 1/7/2007, debitamente trascritto
[...] Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 48, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2007; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore
RA BO
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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