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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3904/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3904/2021 R.G. promossa da
(C.F: , P. Parte_1 P.IVA_1
I.V.A.: ), con sede legale in Napoli alla Via Roberto Bracco nn. 31/35 e Direzione P.IVA_2
Generale in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Passanti n. 34, in persona del Direttore
Generale dott. (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo CP_1 C.F._1
Riccardi (C.F.: ) e dall'Avv. Edgardo Riccardi (C.F. C.F._2 C.F._3
) per procura allegata all'atto di citazione in appello
[...]
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F./P.IVA: , con sede in Controparte_2 P.IVA_3
San Giuseppe Vesuviano alla Via Mattiuli n. 90, in persona del l.r.p.t. , rappresenta e CP_3 difende dell'Avv. Ciro Sesto (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 356/2021 del Tribunale di Nola
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 22.9.2021 ed iscritta a ruolo il 23.9.2021 Parte_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 356/2021 del Tribunale di Nola chiedendo, in sua
[...]
riforma, di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande proposte da
(GI , rigettandole integralmente e, in Controparte_2 Controparte_4
via subordinata, di accertare l'effettivo saldo dare-avere del c/c n. 1237 alla data del 31.12.2012
nella misura corretta e inferiore rispetto a quella dichiarata dal Giudice di prime cure. Vinte le spese del doppio grado, incluse quelle di c.t.u.
L'appellata, costituendosi, chiedeva il rigetto del gravame, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 23.3.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13.3.2024.
Differito l'incombente al 29.1.2025, a quest'ultima udienza nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata al 5.2.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata l'11.3.2014, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 5 febbraio 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3904/2021 R.G. promossa da
(C.F: , P. Parte_1 P.IVA_1
I.V.A.: ), con sede legale in Napoli alla Via Roberto Bracco nn. 31/35 e Direzione P.IVA_2
Generale in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Passanti n. 34, in persona del Direttore
Generale dott. (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo CP_1 C.F._1
Riccardi (C.F.: ) e dall'Avv. Edgardo Riccardi (C.F. C.F._2 C.F._3
) per procura allegata all'atto di citazione in appello
[...]
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F./P.IVA: , con sede in Controparte_2 P.IVA_3
San Giuseppe Vesuviano alla Via Mattiuli n. 90, in persona del l.r.p.t. , rappresenta e CP_3 difende dell'Avv. Ciro Sesto (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 356/2021 del Tribunale di Nola
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 22.9.2021 ed iscritta a ruolo il 23.9.2021 Parte_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 356/2021 del Tribunale di Nola chiedendo, in sua
[...]
riforma, di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande proposte da
(GI , rigettandole integralmente e, in Controparte_2 Controparte_4
via subordinata, di accertare l'effettivo saldo dare-avere del c/c n. 1237 alla data del 31.12.2012
nella misura corretta e inferiore rispetto a quella dichiarata dal Giudice di prime cure. Vinte le spese del doppio grado, incluse quelle di c.t.u.
L'appellata, costituendosi, chiedeva il rigetto del gravame, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 23.3.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13.3.2024.
Differito l'incombente al 29.1.2025, a quest'ultima udienza nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata al 5.2.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata l'11.3.2014, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 5 febbraio 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi