Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.4650 nell'anno 2023 RG
TRA
, avv. MIANO G, LO VECCHO V Parte_1 ricorrente
E
avv. G FIORETTI Controparte_1
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 l'istante chiedeva, previo accertamento del diritto, di condannare la società intimata al pagamento della somma di euro 13555,50 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute e ROL ed euro 123,32 di indennità di preavviso oltre accessori ed alle spese di causa nei termini ivi dettaglio indicati. Si costituiva tardivamente l'azienda intimata contestando la fondatezza dell'azione anche nel merito. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Va preliminarmente rilevato che la parte resistente si è costituita tardivamente in data. Ne consegue che essa è decaduta dalla deduzione di mezzi istruttori, compreso il potere di produrre la documentazione in ipotesi offerta in comunicazione.
1.2. Invero, nel rito del lavoro, la costituzione del convenuto avvenuta oltre il decimo giorno antecedente l'udienza di discussione, pur non essendo nulla né inammissibile, deve considerarsi tardiva ai sensi dell'art. 416 c. p. c. e comporta la decadenza dalle eventuali domande riconvenzionali e dalle eccezioni in senso proprio di merito e processuali nonché dalle deduzioni probatorie (cfr. in termini
Cass. civ., 30/07/1984, n. 4563; Cass. civ. Sez. III, 05/11/1987, n. 8183).
1.3. Va aggiunto che la decadenza sancita dall'art. 416 comma 3 cpc si riferisce anche alla prova documentale;
pertanto il convenuto costituitosi tardivamente, oltre il termine di cui all'art. 416 cpc, non ha facoltà di produrre documenti, salvo l'ipotesi di documenti formati successivamente al termine di costituzione, ovvero di provata difficoltà a procurarsi il documento (come potrebbe essere in caso di successione nel processo ai sensi dell'at. 111 cpc), ovvero nel caso che la relativa produzione sia
1.4. Merita sottolineare che la decadenza rilevata ha carattere assoluto ed inderogabile e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dal silenzio serbato dall'attore (Cass. civ., Sez. lavoro, 24/01/1997, n. 717).
2. Passando al merito, va richiamato il principio secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I,
03/07/2009, n. 15677).
3. Assume l'istante in ricorso: di aver lavorato alle dipendenze dell'ente intimato fino al
31.8.2019; di aver maturato a tale un totale 1205,35 ore per ferie e ROL non goduti;
sono stati liquidati solo 512 ore con il cedolino di luglio 2019; sono rimaste non pagate 693,35 ore residue per l'importo di euro 13.555,50.
4. Tanto chiarito, in specie trova applicazione l'art. 5 comma 8 d.l. n. 95 /2012 conv. in legge n.
135/2012 in quanto è circostanza pacifica che la società intimata è iscritta nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui alla l. n. 196/2009. Esso in particolare dispone:” Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1, comma 2, nonchè le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
4.2. Orbene, come affermato dalla Corte di giustizia nella nota sentenza AX PL (CGUE del
6 novembre 2018, C 684/16) l'estinzione del diritto maturato da un lavoratore alle ferie annuali retribuite o del suo correlato diritto al pagamento di un'indennità per le ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro, senza che l'interessato abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare detto diritto alle ferie annuali retribuite, arrecherebbe pregiudizio alla sostanza stessa del diritto medesimo (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, Riesame Commissione/Strack, C-
579/12. In particolare, la Corte ha affermato che quando il rapporto di lavoro è cessato e la fruizione
2 effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, l'art. 7, par. 2 dir. 2003/1988 riconosce il diritto ad una indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti: tale norma osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute al lavoratore, il quale non può più fruire delle ferie annuali cui ha diritto prima della cessazione del rapporto di lavoro. Secondo la Corte una perdita automatica del diritto alle ferie si traduce, tout court, in una lesione della sfera giuridica soggettiva de dipendente, in quanto parte debole del rapporto di lavoro.
4.3. La Corte Costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), con sentenza n. 5 del 6 maggio 2016, ha in primo luogo evidenziato, quanto al dato letterale, non essere senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. Secondo la Corte, il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole. Questa interpretazione si colloca, secondo la Corte, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzare" le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre
2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360). Ad avviso del
Giudice delle Leggi, quindi, così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma 3), dalle fonti internazionali
(Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle Europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del
Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella
3 direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico- fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato "contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore" (sentenza n.
66 del 1963). Anche secondo la Corte costituzionale, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a "una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute" (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e
44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, EZ - nonchè la richiamata
AX Plank). La garanzia di un effettivo godimento delle ferie tra secondo prospettive Pt_2 convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella
Europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-
350/106 e C-520/06, CH e IN ed alta). Secondo la Corte, quindi, tale diritto inderogabile è violato se la cessazione dal servizio vanifichi, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore. Sul punto anche la giurisprudenza sovranazionale è piuttosto chiara: il compenso per il mancato godimento serve a porre rimedio ad una situazione di svantaggio per la parte debole del contratto, essenzialmente nelle ipotesi in cui la fruizione del periodo di congedo sia stata impedita da malattia o morte che, per il loro repentino insorgere, non consentissero la previa pianificazione del periodo feriale.
5.1. A ciò si aggiunga che secondo la recente giurisprudenza di legittimità il lavoratore non può perdere il diritto all'indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore lo abbia effettivamente posto in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale, anche attraverso una informazione adeguata. Ne consegue che è il datore di lavoro medesimo che deve provare di essersi assicurato che il lavoratore eserciti il diritto alla fruizione delle ferie: (i) in primo luogo, informandolo in modo accurato ed in tempo utile del diritto al riposo, garantendo in tal modo che esso risponda all'effettivo scopo cui è preposto, quello di apportare all'interessato riposo e relax;
(ii) poi, invitandolo, se necessario formalmente, al godimento delle ferie medesime.
5.2. Invero, da ultimo Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 24/09/2024, n. 25529 ha ribadito che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all' interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
5.3. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 19/03/2024) 21/05/2024, n.14083 a poi ribadito che:
“ la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può
4 verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire- che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato
(Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022). In particolare, sul datore di lavoro grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da consentire che le ferie fossero effettivamente godute formalmente, anche con un invito al lavoratore a fruirne e assicurando che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non fossero tali da impedirne il godimento (Cass., Sez.
6-L, n. 29844 del 12 ottobre 2022; Cass., Sez. L, n. 18140 del 6 giugno
2022).”
6. Passando al caso di specie, anche a causa della decadenza istruttoria in cui è incorsa per la relativa tardiva costituzione in giudizio, la parte convenuta non ha fornito adeguata prova di aver messo l'istante nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie nei termini sopra riferiti (Cass. civ. Sez. lavoro
Ord., 25/07/2022, n. 23153).
7. Tanto chiarito, in ricorso l'istante ha dedotto: di aver maturato alla cessazione del lavoro un totale 1205,35 ore per ferie e ROL non goduti;
che sono stati liquidati solo 512 ore con il cedolino di luglio 2019; sono rimaste non pagate 693,35 ore residue per l'importo di euro 13.555,50. Per converso, nel costituirsi in giudizio la parte intimata ha dedotto di aver corrisposto con la mensilità di novembre
2019 n.235,14 ore di ferie non godute e n.273,070 di permessi e i aver restituito la soma di euro 123,32 trattenuta per un giorno di mancato preavviso. Trattasi di circostanze pacifiche in assenza di contestazioni inter partes che pertanto devono ritenersi pienamente provati ai sensi dell'art. 115 comma
1 cpc.. Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 21/08/2012, n. 14594).
8.1. Ne deriva che allo stato risultano non pagate un numero di ore per ferie e Rol non goduti pari a 185,14 che, secondo i conteggi allegati dall'istante e non oggetto di specifica contestazione dalla parte intimata, determinano un credito residuo effettivo di euro 3619,49 essendo pure pacifica la restituzione della predetta somma di euro 123,32 rivendicata in ricorso ed in origine trattenuta per un giorno di preavviso. In conclusione, previo accertamento del diritto, la società convenuta va condannata al pagamento in favore dell'istante per i titoli anzidetti l'importo residuo di euro 3619,49.
8.2. A tale somma vanno aggiunti gli interessi nella misura prevista dall'art. 22, comma trentaseiesimo, della L. n. 724 del 1994 che ha richiamato l'art. 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991,
n. 412. Infatti va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, in caso di mora, deve essere aggiunto il maggiore importo, tra rivalutazione ed interessi legali, dal sorgere dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, poichè la Corte Costituzionale con sentenza n. 459 del 2000, ha concluso che per i
5 dipendenti degli enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione avuto riguardo le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" (v. sul punto anche Cass. Lav.
16284/2005 e Cass. 17071 del 02/12/2002 sui criteri di computo).
9. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
10. Le spese di causa (comprensivo del rimborso del contributo unico) vanno poste a carico dell'ente convenuto per la soccombenza in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra argomentazione, domanda ed eccezione, così provvede: accoglie il ricorso in parte qua e per l'effetto, previo accertamento del diritto, condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di euro 3619,49 oltre interessi, nei termini di cui in motivazione;
condanna la stessa società al pagamento in favore dell'istante delle spese di causa per l'importo complessivo di euro 1150,00, oltre iva cpa e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Bari, 5.6.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
6