Sentenza breve 20 maggio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 20/05/2021, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/05/2021
N. 00677/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01293/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Mendicino, Walter Miceli, Denis Rosa e Maria Maniscalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale per il EN –-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
Ministero dell'Istruzione e -OMISSIS-, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento
del provvedimento di assegnazione del sostegno didattico del -OMISSIS-un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore (16 ore settimanali) senza la previa redazione del propedeutico Piano Educativo Individualizzato (in sigla P.E.I.) per l'anno scolastico in corso e, dunque, in assenza della necessaria previa valutazione del fabbisogno effettivo individuale di sostegno didattico;
e per la condanna
dell'Amministrazione scolastica competente alla tempestiva redazione del P.E.I. per l'anno scolastico in corso e alla sua esecuzione in favore -OMISSIS-con conseguente attribuzione di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il EN –-OMISSIS-;
Vista la nota del-OMISSIS- con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 34, co. 5 e 60 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
Considerato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che la parte ricorrente, con note d’udienza del-OMISSIS-, ha comunicato che è cessata la materia del contendere, “ poiché con provvedimento del -OMISSIS-l’Amministrazione resistente ha assegnato alla minore le richieste 22 ore di sostegno didattico ”;
Ritenuto che deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Considerato che le spese di lite vanno compensate per l’intero, tenuto conto della complessità della vicenda procedimentale esaminata e della natura degli interessi sottesi al gravame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e la figlia minore di quest’ultima.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 – tenutasi in modalità Videoconferenza - con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.