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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/09/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA DEL 19/09/2025
Alle ore 11:35 dinanzi al giudice dott. Michele Grande, sono comparsi: per la parte attrice, avv. , anche in sostituzione di avv. Controparte_1
Minafro; per la parte convenuta, avv. Antonio Sperti, in sostituzione di avv. Rocco
Luigi Corvaglia.
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ciascuna a quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi, cui si riportano per ogni altra deduzione. La parte convenuta insiste nell'istanza di espunzione della documentazione prodotta da controparte e insiste nella richiesta di modifica dell'ordinanza ammissiva. La controparte si oppone.
Il giudice udita la discussione delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
RISERVA di provvedere.
Il giudice
Michele Grande R.G. 856/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. Michele Grande, all'esito dell'udienza odierna del 19/09/2025, udita la discussione orale delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 856/2022 avente ad oggetto mandato e proposta da
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv.ti Diego Antonio Minafro e Alvaro Antonio Storella,
-parte attrice- contro
), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso da avv. Rocco Luigi Corvaglia,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento del proprio diritto al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nell'ambito di una serie di giudizi penali nei quali è stato
2 R.G. 856/2022
imputato per fatti commessi nel corso dell'espletamento del suo mandato quale Sindaco del . Controparte_2
Ha dedotto di aver riportato, all'esito di tali procedimenti, pronunce assolutorie con formula piena, passate in giudicato, e di aver invano reiteratamente richiesto alla parte convenuta il rimborso delle somme necessarie per la difesa tecnica. A supporto delle proprie prospettazioni, ha richiamato: - la normativa che disciplina il rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti di enti locali (d.P.R. 191/1979); - in via analogica, la disciplina in materia di mandato;
- la norma di cui all'art. 86 co. 5 d. lgs.
267/2000, che espressamente ammette il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali.
Ha concluso domandando: a) l'accertamento e la declaratoria dell'inadempimento della parte convenuta in ordine alla richiesta di rimborso;
b) la condanna della parte convenuta al rimborso delle stesse nella misura di € 79.429,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese di lite, da liquidare in favore dei procuratori antistatari (atto di citazione notificato il 27/01/2022).
1.2.- Il si è costituito in giudizio, contestando le Controparte_2 avverse prospettazioni.
In particolare, ha eccepito l'impossibilità di equiparare il dipendente pubblico e l'amministratore pubblico e di applicare, pertanto, la disciplina di cui al d.P.R. 191/1979. Ha contestato l'applicazione analogica dell'art. 1720
c.c. al caso di specie, attesa l'assenza di un nesso causale tra danno lamentato dalla parte attrice ed espletamento dell'incarico. Ha, altresì, escluso l'applicabilità dell'art. 86 co. 5 d. lgs. 267/2000 sul presupposto che gli oneri assicurativi a favore degli amministratori di enti locali, diversamente da quanto previsto per i dipendenti pubblici, non costituiscono spese obbligatorie, precisando che la possibilità di sostenere tali oneri sarebbe in ogni caso condizionata al principio di invarianza finanziaria.
Inoltre, ha eccepito l'omessa individuazione di un legale di comune gradimento ad opera della parte attrice. Infine, ha eccepito la prescrizione
3 R.G. 856/2022
del credito azionato nonché l'infondatezza nel merito della domanda per difetto di prova.
Ha concluso domandando: a) il rigetto delle avverse domande;
b) in via subordinata, la riduzione del quantum. Con vittoria di spese di lite
(comparsa di costituzione depositata il 03/05/2022).
1.3.- Il giudizio è stato istruito a mezzo della documentazione prodotta dalle parti.
La causa è stata dunque rinviata all'udienza odierna, in cui le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in corso di causa.
2.- La domanda volta ad ottenere il rimborso delle spese legali non merita accoglimento.
2.1.- L'art. 86 co. 5 d. lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 7 bis d.
l. 78/2015 (convertito con modificazioni dalla l. 125/2015), prevede oggi espressamente la possibilità per gli enti locali di rimborsare le spese legali ai propri amministratori in presenza di taluni specifici requisiti.
In proposito, tuttavia, occorre osservare che la suddetta novella ha attribuito agli amministratori un diritto precedentemente inesistente, sicché, in assenza di una espressa previsione di retroattività, non desumibile dal testo legislativo, trova applicazione il principio generale di efficacia della legge nel tempo ex art. 11 prel. c.c., con la conseguenza che la norma si applica unicamente ai fatti e ai procedimenti sorti dopo la sua entrata in vigore (da ultimo, Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9096 del 05/04/2024 ma anche Sez. 3, ordinanza n. 6745 del 08/03/2019). In definitiva, per i procedimenti penali conclusi prima del 2015, come quelli che ci occupano, non è possibile invocare questa normativa al fine di fondare una pretesa di rimborso.
2.2- Ne consegue che la richiesta di rimborso per un procedimento anteriore al 2015 deve essere valutata alla luce del quadro giuridico previgente (d.P.R. 191/1979), il quale tuttavia riconosceva tale diritto esclusivamente al dipendente di ente pubblico. Né può invocarsi l'applicazione analogica di tale normativa all'amministratore dell'ente locale
4 R.G. 856/2022
e ciò in ragione della diversità delle rispettive posizioni. Infatti, mentre il dipendente intrattiene con l'amministrazione un rapporto di lavoro subordinato, l'amministratore, assimilabile ad un funzionario onorario, svolge l'incarico affidatogli in piena discrezionalità e senza vincolo di mandato con l'ente politico presso il quale è stato eletto. Pertanto, non è configurabile alcun vuoto normativo in materia, atteso che il legislatore si è limitato a dettare una diversa disciplina per due situazioni differenti tra loro
(cfr. tra le altre, Corte app. Bari, sentenza n. 613 del 03/04/2018).
2.3- Infine, deve essere esclusa l'applicazione analogica dell'art. 1720
c.c. sul mandato, in quanto le spese di difesa sostenute dal titolare della carica elettiva che abbia ottenuto una sentenza assolutoria non sono legate all'esecuzione del contratto da un nesso di causalità diretta, collocandosi fra i due fatti un elemento intermedio, dato dall'elevazione di un'accusa poi rivelatasi infondata (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 12645 del 24/05/2010).
Le spese legali, allora, sono sostenute non a causa del mandato ma semplicemente in occasione di esso e come tali non possono essere economicamente allocate in capo al mandante.
2.4- In definitiva, mancando una norma che espressamente preveda il diritto dell'amministratore di ente locale al rimborso delle spese sostenute per la difesa nei giudizi penali e attesa l'impossibilità di applicare in via analogica le disposizioni summenzionate, ne consegue che la domanda è infondata e deve essere rigettata.
3.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte attrice.
3.1.- I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale del valore da € 52.000,01 ad €
260.000,00 (così determinato in base al disputandum). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (dimidiazione di tutte le fasi tranne quella di studio).
3.2.- Non sussistono i presupposti per condannare la parte soccombente a norma dell'art. 96 c.p.c., atteso che la lite non è stata temeraria.
5 R.G. 856/2022
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 856/2022 introdotto con atto di citazione da nei confronti del Parte_1 CP_2
, disattesa ogni altra questione, così provvede:
[...]
1) RIGETTA le domande proposte dalla parte attrice;
2) CONDANNA alla rifusione in favore del Parte_1 CP_2
dei compensi di lite che si liquidano in € 8.327,50 oltre R.S.F. al
[...]
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Lecce, 19/09/2025.
Il giudice
Michele Grande
6
Alle ore 11:35 dinanzi al giudice dott. Michele Grande, sono comparsi: per la parte attrice, avv. , anche in sostituzione di avv. Controparte_1
Minafro; per la parte convenuta, avv. Antonio Sperti, in sostituzione di avv. Rocco
Luigi Corvaglia.
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ciascuna a quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi, cui si riportano per ogni altra deduzione. La parte convenuta insiste nell'istanza di espunzione della documentazione prodotta da controparte e insiste nella richiesta di modifica dell'ordinanza ammissiva. La controparte si oppone.
Il giudice udita la discussione delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
RISERVA di provvedere.
Il giudice
Michele Grande R.G. 856/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. Michele Grande, all'esito dell'udienza odierna del 19/09/2025, udita la discussione orale delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 856/2022 avente ad oggetto mandato e proposta da
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv.ti Diego Antonio Minafro e Alvaro Antonio Storella,
-parte attrice- contro
), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso da avv. Rocco Luigi Corvaglia,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento del proprio diritto al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nell'ambito di una serie di giudizi penali nei quali è stato
2 R.G. 856/2022
imputato per fatti commessi nel corso dell'espletamento del suo mandato quale Sindaco del . Controparte_2
Ha dedotto di aver riportato, all'esito di tali procedimenti, pronunce assolutorie con formula piena, passate in giudicato, e di aver invano reiteratamente richiesto alla parte convenuta il rimborso delle somme necessarie per la difesa tecnica. A supporto delle proprie prospettazioni, ha richiamato: - la normativa che disciplina il rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti di enti locali (d.P.R. 191/1979); - in via analogica, la disciplina in materia di mandato;
- la norma di cui all'art. 86 co. 5 d. lgs.
267/2000, che espressamente ammette il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali.
Ha concluso domandando: a) l'accertamento e la declaratoria dell'inadempimento della parte convenuta in ordine alla richiesta di rimborso;
b) la condanna della parte convenuta al rimborso delle stesse nella misura di € 79.429,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese di lite, da liquidare in favore dei procuratori antistatari (atto di citazione notificato il 27/01/2022).
1.2.- Il si è costituito in giudizio, contestando le Controparte_2 avverse prospettazioni.
In particolare, ha eccepito l'impossibilità di equiparare il dipendente pubblico e l'amministratore pubblico e di applicare, pertanto, la disciplina di cui al d.P.R. 191/1979. Ha contestato l'applicazione analogica dell'art. 1720
c.c. al caso di specie, attesa l'assenza di un nesso causale tra danno lamentato dalla parte attrice ed espletamento dell'incarico. Ha, altresì, escluso l'applicabilità dell'art. 86 co. 5 d. lgs. 267/2000 sul presupposto che gli oneri assicurativi a favore degli amministratori di enti locali, diversamente da quanto previsto per i dipendenti pubblici, non costituiscono spese obbligatorie, precisando che la possibilità di sostenere tali oneri sarebbe in ogni caso condizionata al principio di invarianza finanziaria.
Inoltre, ha eccepito l'omessa individuazione di un legale di comune gradimento ad opera della parte attrice. Infine, ha eccepito la prescrizione
3 R.G. 856/2022
del credito azionato nonché l'infondatezza nel merito della domanda per difetto di prova.
Ha concluso domandando: a) il rigetto delle avverse domande;
b) in via subordinata, la riduzione del quantum. Con vittoria di spese di lite
(comparsa di costituzione depositata il 03/05/2022).
1.3.- Il giudizio è stato istruito a mezzo della documentazione prodotta dalle parti.
La causa è stata dunque rinviata all'udienza odierna, in cui le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in corso di causa.
2.- La domanda volta ad ottenere il rimborso delle spese legali non merita accoglimento.
2.1.- L'art. 86 co. 5 d. lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 7 bis d.
l. 78/2015 (convertito con modificazioni dalla l. 125/2015), prevede oggi espressamente la possibilità per gli enti locali di rimborsare le spese legali ai propri amministratori in presenza di taluni specifici requisiti.
In proposito, tuttavia, occorre osservare che la suddetta novella ha attribuito agli amministratori un diritto precedentemente inesistente, sicché, in assenza di una espressa previsione di retroattività, non desumibile dal testo legislativo, trova applicazione il principio generale di efficacia della legge nel tempo ex art. 11 prel. c.c., con la conseguenza che la norma si applica unicamente ai fatti e ai procedimenti sorti dopo la sua entrata in vigore (da ultimo, Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9096 del 05/04/2024 ma anche Sez. 3, ordinanza n. 6745 del 08/03/2019). In definitiva, per i procedimenti penali conclusi prima del 2015, come quelli che ci occupano, non è possibile invocare questa normativa al fine di fondare una pretesa di rimborso.
2.2- Ne consegue che la richiesta di rimborso per un procedimento anteriore al 2015 deve essere valutata alla luce del quadro giuridico previgente (d.P.R. 191/1979), il quale tuttavia riconosceva tale diritto esclusivamente al dipendente di ente pubblico. Né può invocarsi l'applicazione analogica di tale normativa all'amministratore dell'ente locale
4 R.G. 856/2022
e ciò in ragione della diversità delle rispettive posizioni. Infatti, mentre il dipendente intrattiene con l'amministrazione un rapporto di lavoro subordinato, l'amministratore, assimilabile ad un funzionario onorario, svolge l'incarico affidatogli in piena discrezionalità e senza vincolo di mandato con l'ente politico presso il quale è stato eletto. Pertanto, non è configurabile alcun vuoto normativo in materia, atteso che il legislatore si è limitato a dettare una diversa disciplina per due situazioni differenti tra loro
(cfr. tra le altre, Corte app. Bari, sentenza n. 613 del 03/04/2018).
2.3- Infine, deve essere esclusa l'applicazione analogica dell'art. 1720
c.c. sul mandato, in quanto le spese di difesa sostenute dal titolare della carica elettiva che abbia ottenuto una sentenza assolutoria non sono legate all'esecuzione del contratto da un nesso di causalità diretta, collocandosi fra i due fatti un elemento intermedio, dato dall'elevazione di un'accusa poi rivelatasi infondata (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 12645 del 24/05/2010).
Le spese legali, allora, sono sostenute non a causa del mandato ma semplicemente in occasione di esso e come tali non possono essere economicamente allocate in capo al mandante.
2.4- In definitiva, mancando una norma che espressamente preveda il diritto dell'amministratore di ente locale al rimborso delle spese sostenute per la difesa nei giudizi penali e attesa l'impossibilità di applicare in via analogica le disposizioni summenzionate, ne consegue che la domanda è infondata e deve essere rigettata.
3.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte attrice.
3.1.- I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale del valore da € 52.000,01 ad €
260.000,00 (così determinato in base al disputandum). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (dimidiazione di tutte le fasi tranne quella di studio).
3.2.- Non sussistono i presupposti per condannare la parte soccombente a norma dell'art. 96 c.p.c., atteso che la lite non è stata temeraria.
5 R.G. 856/2022
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 856/2022 introdotto con atto di citazione da nei confronti del Parte_1 CP_2
, disattesa ogni altra questione, così provvede:
[...]
1) RIGETTA le domande proposte dalla parte attrice;
2) CONDANNA alla rifusione in favore del Parte_1 CP_2
dei compensi di lite che si liquidano in € 8.327,50 oltre R.S.F. al
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15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Lecce, 19/09/2025.
Il giudice
Michele Grande
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