Articolo 1286 del Codice civile
Articolo 1285Articolo 1287
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19 aprile 1942
Art. 1286.

(Facolta' di scelta).

La scelta spetta al debitore, se non e' stata attribuita al creditore o ad un terzo.

La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta e' fatta da un terzo.

Se la scelta deve essere fatta da piu' persone, il giudice puo' fissare loro un termine. Se la scelta non e' fatta nel termine stabilito, essa e' fatta dal giudice.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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