Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1286.
(Facolta' di scelta).
La scelta spetta al debitore, se non e' stata attribuita al creditore o ad un terzo.
La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta e' fatta da un terzo.
Se la scelta deve essere fatta da piu' persone, il giudice puo' fissare loro un termine. Se la scelta non e' fatta nel termine stabilito, essa e' fatta dal giudice.
(Facolta' di scelta).
La scelta spetta al debitore, se non e' stata attribuita al creditore o ad un terzo.
La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta e' fatta da un terzo.
Se la scelta deve essere fatta da piu' persone, il giudice puo' fissare loro un termine. Se la scelta non e' fatta nel termine stabilito, essa e' fatta dal giudice.
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- 1. obbligazione alternativahttps://www.brocardi.it/ · 232.23099
Consulenza legale Q202230189 (Articolo 1286 Codice Civile - Facoltà di scelta) «La modifica che si intende apportare all'art. 6 del contratto già concluso non può qualificarsi come rettifica e/o integrazione, ma costituisce un patto...»
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Giurisprudenza • 291
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- querela di falso·
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- astrazione processuale della causa·
- CTU grafologica·
- promessa di pagamento·
- condizione meramente potestativa·
- art. 1988 c.c.·
- art. 1286 c.c.·
- ricognizione di debito