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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 315/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
-Prima Sezione Civile –
composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente Rel.- est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Nadia Zampogna -Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 315 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto divorzio, scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Giacomo Campanile (C.F.:
), presso il cui studio in Sant'Antimo (NA) alla Via C.F._2
Cardinale Verde n. 8, elettivamente domicilia;
- Ricorrente-
E
1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._3
- Resistente contumace –
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 febbraio 2025 parte ricorrente, riportandosi al contenuto dei proprio scritti difensivi, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 20 febbraio 2025, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2024 la ricorrente epigrafata deduceva di aver contratto matrimonio con , in Parte_2
Sant'Antimo (NA), in data 28 dicembre 2017; che, dalla suddetta unione, erano nati due figli, in Napoli il 14 maggio 2013, e , Per_1 Per_2 in Napoli il 12 giugno 2018; che da tempo era venuta meno l'affectio coniugalis fra gli stessi;
che, con sentenza n. 1017/2022, emessa in data
14 marzo 2022, il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione coniugale tra coniugi, nonché, in merito alle statuizioni accessorie, disponeva l'affido condiviso dei minori, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico di l'assegno di Parte_2 contributo al mantenimento dei figli, in misura di € 400,00; che dalla separazione ad oggi non vi era stata la ripresa della convivenza coniugale;
tanto premesso, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, nonché confermare le disposizioni economiche di cui all'intervenuta separazione.
2 R.G. n. 315/2024
-Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, il resistente non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
-All'udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 7 maggio 2024, il Presidente relatore, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia del resistente, procedeva all'audizione della sola ricorrente, la quale si riportava al contenuto del ricorso proposto mentre il difensore della ricorrente, in parziale modifica delle conclusioni rassegnate, insisteva per la conferma delle condizioni di cui all'intervenuta separazione, fatta eccezione per il regime di affidamento, che ha chiesto disporsi in via esclusiva, stante il disinteresse dimostrato dal resistente nei confronti della prole.
-Con ordinanza emessa in data 30 maggio 2024, all'esito dell'audizione della sola ricorrente, il Presidente relatore, in via provvisoria ed urgente confermava le condizioni stabilite nella sentenza di separazione personale, ed ammetteva la prova per testi richiesta dalla ricorrente.
-Espletata la prova per testi la causa veniva rimessa in decisione all'udienza fissata ex art. 473 bis.28 c.p.c. dell'11/12/2024 sostituita dalla fissazione del termine ex art. 127 ter c.p.c..
-Pervenute le note scritte, con ordinanza emessa in data 27/12/2024, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'audizione della minore Per_3
che si teneva all'udienza del 5 febbraio 2025, all'esito della quale
[...] il Presidente relatore, preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
-Il P.M., con visto apposto in data 20 febbraio 2025, nulla opponeva.
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-La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
-Ed invero, è provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi conseguita con sentenza n.
1017/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, in data 14 marzo
2022, a definizione del procedimento r.g. 2865/2021. 3 R.G. n. 315/2024
-Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. n. 55/2015, anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, rimasto contumace, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987,
-Ricorre nella fattispecie, quindi, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, il disinteresse dimostrato successivamente anche per i figli, comprovato dalla mancata costituzione in giudizio del resistente e la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale
-Quanto alle statuizioni accessorie, va senz'altro accolta la richiesta di affido esclusivo dei minori alla madre a modifica del regime di affido stabilito in sede di separazione personale.
-Ciò in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e in deroga all'affidamento condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, che si pone non più - come nel precedente sistema- come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
-Deroga che può essere disposta allorchè risulti, come nella specie accertata, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
-La carenza del padre, attuale resistente, trova conferma nell'attuale irreperibilità del resistente, che si protrae almeno dal 7 luglio 2022, come emerge dagli atti di giudizio (in particolare dal certificato storico
4 R.G. n. 315/2024
di residenza allegato alla notifica del ricorso introduttivo, di cui al deposito del 05 marzo 2024), nonché nelle dichiarazioni rese nel presente giudizio dalla stessa minore la quale, in sede di ascolto, Per_1 ha riferito “non vedo AP da 4 anni… a volte vorrei vederlo;
quando stava a casa non era un buon AP, urlava spesso ed era nervoso… non parliamo mai di AP con mio fratello e credo si sia rifatto una famiglia”.
-Quanto alle dichiarazioni rese dal teste ne va Testimone_1 affermata l'irrilevanza probatoria avendo il teste escusso riferito circostanze de relato actoris come tali inutilizzabili sul piano probatorio
(cfr. Cass. n. 3137/16).
-E', quindi, il preminente interesse dei minori che giustifica l'affidamento esclusivo della stessa alla madre, stante il descritto comportamento del padre, attuale ricorrente, improntato al disinteresse ed all'incapacità, allo stato, di assumere il ruolo genitoriale.
Ciò tuttavia non può escludere la regolamentazione del diritto di visita padre-figli che va disposta secondo il calendario di seguito riportato, previa desiderata dei minori a vedere il padre.
-Pertanto, al fine di garantire un legame genitoriale, il padre potrà incontrare e tenere con sé i minori, salvo migliori accordi tra le parti, due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00, e due fine settimana alterni al mese, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica;
ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il lunedì in Albis;
ad anni alterni, per quindici giorni nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio.
- Va, altresì, suggerito al resistente di effettuare, prima della ripresa delle visite ai figli minori, l'espletamento di un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità presso i SS territorialmente competenti o altra struttura pubblica o privata che intenderà scegliere.
5 R.G. n. 315/2024
-Quanto alla misura dell'assegno di mantenimento per i figli, il
Tribunale ritiene congruo confermare le condizioni di cui all'intervenuta separazione, come richiesto da parte ricorrente e già disposto, in via provvisoria ed urgente, con l'ordinanza del 30 maggio
2024, e porre, quindi, a carico del resistente il versamento della somma di € 400,00 complessivo per il loro mantenimento (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da versarsi secondo le modalità già stabilite in sede di separazione .
-Le spese straordinarie, come da protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia siglato il 25/10/2019 tra Tribunale di Napoli Nord e Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, purché concordate, se non contrassegnate da urgenza, e debitamente documentate, dovute per i figli minori andranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
- Nulla va disposto in favore della ricorrente non avendo la stessa formulato alcuna domanda di assegno divorzile.
-La natura della decisione giustifica la non ripetibilità delle spese processuali.
- Vanno infine disposte le formalità previste dall'art.10 legge divorzio come riformato dalla legge 197/22.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto in Sant'Antimo il 28 dicembre 2017 tra (C.F. Parte_1
), e (C.F.: C.F._1 Parte_2
), trascritto nei registri dello Stato Civile del C.F._3
Comune di Nola (Atto n. 40, Parte I, Serie Ufficio 1, Anno 2017);
6 R.G. n. 315/2024
-DISPONE l'affidamento in via esclusiva dei minori alla madre che potrà assumere in via autonoma le decisioni di maggiore importanza per i figli;
- DISPONE che il padre potrà incontrare secondo il calendario indicato in parte motiva che qui per brevità si ha per richiamato e trascritto;
-suggerisce al resistente l'espletamento di un percorso di sostegno della genitorialità;
- PONE a carico di , a titolo di mantenimento dei figli Parte_2 minori, e , il pagamento di complessivi di euro 400,00 Per_1 Per_2 mensile (euro 200,00 per ciascun figlio), da versarsi con le modalità già stabilite in sede di separazione, oltre rivalutazione ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel protocollo vigente presso questo Tribunale siglato con il C.O.A. di Napoli Nord, in misura del 50%, previo riscontro tramite adeguata documentazione;
- DICHIARA non ripetibili le spese processuali;
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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