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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/07/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di giudice del lavoro, all' odierna udienza, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile recante R.G. n. 2959/2023 Sezione Lavoro, avente ad oggetto l' invalidità civile
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, come in Parte_1
atti, dall' Avv.to Salierno Giovanni presso cui elettivamente domicilia
(RICORRENTE)
E
in persona del Presidente e l.r. pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti, CP_1 dall' Avv.to Funari Alessandro, elettivamente domiciliato presso l' Ufficio Legale della
Filiale Metropolitana sita in Nola (Avvocatura CP_1 CP_1
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.05.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 1689/2022 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento).
Si è costituito l' contestando le conclusioni di parte avversa – con riferimento alla CP_1
fondatezza della domanda – e chiedendo confermarsi gli esiti dell' esperito accertamento tecnico preventivo. Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo.
L' art. 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell' ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni, ogni qualvolta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Tanto premesso, il requisito è soddisfatto in riferimento a tutti i parametri evocati.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Sulla scorta delle contestazioni svolte in ricorso avverso l' elaborato peritale redatto in sede di a.t.p. - per lo più incentrate sull' omessa valutazione della documentazione medica allegata agli atti;
sulla contraddittorietà dell' elaborato peritale rispetto alla parte motiva;
sulla mancata attribuzione dei relativi codici (previsti dalle Tabelle di invalidità) alle patologie diagnosticate - è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali (cfr. verbale di udienza del 10.09.24).
Ebbene, da una attenta lettura dell' elaborato peritale redatto in sede di opposizione - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo
Giudicante - emerge, in tutta evidenza, che il consulente ha compiutamente valutato il complesso morboso da cui il ricorrente è affetto, ha motivato ampiamente sulle generali condizioni del periziando ed ha dato atto delle patologie concretamente riscontrate, addivenendo alla conclusione che il quadro patologico dello stesso non integri i requisiti medico-legali per accedere alla prestazione invocata.
Segnatamente, il c.t.u. ha, correttamente, evidenziato, alla luce della documentazione in atti e degli esiti dell' esame clinico, quanto segue:
“ESAME OBIETTIVO
Esame obiettivo generale: Soggetto normotipo, di sesso maschile, 48enne, in buone condizioni fisiche generali. Cute e mucose rosee e sanguificate. Sottocutaneo elastico.
Pannicolo adiposo normorappresentato, regolarmente distribuito. Muscolatura tonica e trofica in rapporto all'età, al sesso, al tipo costituzionale. Indenni, alla palpazione, le principali stazioni linfoghiandolari di repere. Non cianosi, non ittero, non edemi declivi.
Altezza: cm 175. Peso: Kg 77.
Apparato cardiovascolare: assenza di bozze o rientramenti intercostali. Itto al IV s.i.s. Aia cardiaca in sede. Toni parafonici, ritmici, normofrequenti. Polsi periferici validi. PA =
120/80.
Apparato respiratorio: torace tronco-conico, simmetrico, espansibile con gli atti del respiro. FVT normotrasmesso. Suono chiaro polmonare. MV fisiologico.
Apparato digerente: Addome globoso, trattabile, indolente. Organi ipocondriaci in sede.
Non rilevabili masse solide e/o raccolte liquide nel cavo addominale.
Apparato osteo-articolare: Rachide in asse, mobile, indolente alla digitopressione delle spinose. Clinicamente non rilevabili dismorfismi e/o deficit funzionali a carico del rachide e delle restanti articolazioni esaminate.
Esame neuropsichico: Nervi cranici apparentemente indenni. Non presenti segni di lato.
Prove cerebellari correttamente eseguite. ROT normoelicitabili e simmetrici. L'esame psichico, condotto con la tecnica del libero colloquio evidenzia: il paziente accede al colloquio con atteggiamento dimesso e poco collaborante. Curato nella persona e nell'abbigliamento, appare vigile, cosciente, orientato nel tempo e nello spazio. Tendente al mutacismo, risponde sporadicamente alle domande con frasi brevi e vocabolario poco ampio. Il corso del pensiero è rallentato ed il suo contenuto, pur apparendo piuttosto povero, sembra al momento esente da idee francamente deliranti. Non sono riferiti fenomeni dispercettivi. Le capacità intellettive, valutate rispetto al livello di istruzione scolastica ed all'ambiente socio-culturale di appartenenza, non appaiono significativamente compromesse. La memoria, sia di rievocazione sia di fissazione, risulta non indagabile per atteggiamento di mancata collaborazione del paziente. L'attenzione, sia spontanea che conativa, è spesso calante. Discrete le capacità di astrazione e concettualizzazione, mentre i poteri di critica e di giudizio appaiono significativamente compromessi. La progettualità è, di fatto, assente. Tono umorale eutimico. Dal colloquio emerge anche una discreta quota di ansia libera, con scarsa resistenza alle frustrazioni e difficoltà nel controllo delle pulsioni e degli impulsi.
Si nota, anche, un calo dell'interesse e del piacere per la maggior parte delle attività della vita quotidiana, con un disinteresse alle relazioni interpersonali e tendenza al ritiro sociale. L'affettività è decisamente appiattita.
Apparato genitourinario: clinicamente indenne.
Apparato endocrino: allegato diabete mellito, tipo 2.
Organi di senso: clinicamente indenni.
DIAGNOSI
I risultati dell'esame clinico-anamnestico e la valutazione della documentazione tecnica allegata agli atti consentono di formulare la seguente diagnosi:
“Schizofrenia paranoidea in buon compenso farmacologico. Referto strumentale di vasculopatia cerebrale cronica con attuale esame neurologico negativo. Diabete mellito, tipo 2”.
DISCUSSIONE MEDICO-LEGALE
Le patologie presentate dal periziato emergono dall'esame clinico-anamnestico e sono confermate dalla documentazione tecnica agli atti. Le stesse, in rapporto alla loro natura ed entità, sono da ritenersi permanenti e non emendabili.
L'inquadramento medico-legale della fattispecie in esame richiede preliminarmente alcune brevi considerazioni di carattere nosologico in merito alla natura ed all'entità delle patologie obiettivate per operare una corretta valutazione del complesso invalidante. La schizofrenia paranoide è una malattia cronica, nella quale, per un periodo superiore ai sei mesi, si manifesta una persistente disfunzione del pensiero (deliri) e della percezione
(allucinazioni). Questi sintomi comportano un forte disadattamento della persona e ne limitano le normali attività occupazionali e sociali. I sintomi della schizofrenia paranoide sono spesso associati a disturbi del comportamento, alterazioni dell'affettività, pensieri o discorsi disorganizzati, atteggiamento polemico o di superiorità, manifestazioni di rabbia o violenza. Le cause specifiche sono ancora sconosciute, ma pare che lo sviluppo della schizofrenia paranoide sia multifattoriale e dipenda in modo significativo da una componente genetica e da una base biologica. Questo substrato predisponente rende il soggetto vulnerabile a manifestare la malattia, soprattutto quando intervengono eventi stressanti di tipo psicosociale o ambientale. Nel sottotipo paranoide della schizofrenia, le manifestazioni più caratteristiche sono: a) Deliri, rappresentati da idee fisse e convinzioni erronee, non corrispondenti alla realtà, nonostante le evidenze contrarie. Questa manifestazione è soggettiva ed esprime la modificazione dell'esperienza dell'individuo che ne soffre in relazione all'ambiente esterno. Nella schizofrenia paranoide, i deliri sono generalmente di natura “bizzarra” o “persecutoria”; b) Allucinazioni, percezioni false e distorte, senza oggetto, per cui il soggetto percepisce erroneamente come reale ciò che è immaginario. Nella schizofrenia paranoide, le allucinazioni acustiche (o uditive) sono le più frequenti (ad esempio, il paziente sente le voci) e, di solito, queste sono relative al contenuto del delirio paranoide. Di solito, come nel caso di specie, questi sintomi non conducono ad un grave deterioramento o cambiamento della personalità. Nei periodi di esacerbazione della malattia, il paziente può presentare altri disturbi, quali “Eloquio disorganizzato”
(incoerente o incomprensibile), “Comportamenti bizzarri” (catatonia, agitazione, inadeguatezza nella condotta o nell'aspetto, sciatteria nel vestire e nell'igiene personale),
“Affettività appiattita o inadeguata”. Nella schizofrenia paranoide si distinguono sintomi
"positivi" e sintomi "negativi". I Sintomi positivi riflettono un eccesso o una distorsione delle funzioni che si verificano normalmente nelle persone sane (deliri, pensiero e linguaggio disorganizzati, comportamento motorio bizzarro ed inadeguato, allucinazioni). I
Sintomi negativi si riferiscono ad una diminuzione o alla mancanza di emozioni e comportamenti normali, come affettività poco accentuata, incapacità di provare piacere
(anedonia) e mancanza di motivazione (abulia). Nel caso di cui trattasi la patologia, insorta oltre venti anni orsono, ha presentato un decorso a carattere cronico ed una modesta entità sul piano clinico, come documentato non solo dall'assenza di TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) ma anche di volontari e/o necessari ricoveri in ambiente psichiatrico, verosimilmente dovuta ad un tempestivo, efficace e prolungato trattamento farmacologico e psicoterapeutico, manifestando, come desumibile dal diario clinico della struttura sanitaria di riferimento, sporadici episodi di esacerbazione e prolungati episodi di buon compenso clinico. Peraltro, nel corso dell'attuale esame clinico obiettivo il paziente è risultato curato nella persona e nell'abbigliamento, vigile, cosciente, orientato, senza significativa compromissione delle facoltà cognitive, senza evidenti spunti deliranti o riferite allucinazioni e senza apprezzabile destrutturazione del suo assetto psichico, anche se scarsamente collaborante, tendente al mutacismo, con eloquio rallentato, mimica ridotta, parziale compromissione dei poteri di critica e di giudizio, abulia ed anedonia, ansia libera, tendenza al ritiro sociale ed affettività piatta.
La seconda patologia, riscontrata al periziato e riportata nelle su esposte conclusioni diagnostiche, è rappresentata da una “Vasculopatia cerebrale cronica”, invero attestata da un unico referto di TAC cranica, ma con attuale esame neurologico negativo.
Completa il quadro clinico, oggetto della presente valutazione medico-legale, un
“Diabete mellito tipo 2”, in trattamento farmacologico e dietetico, in precario compenso metabolico, ma poco significativo nella valutazione dei requisiti previsti per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento.
Il complesso menomativo riscontrato nella fattispecie, pur significativo per natura ed entità, non comporta l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore nè la necessità di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita
(leggi 30/3/71 n° 118, 11/2/80 n° 18, d.l.vi 21/11/88 n° 508 e 23/11/88 n° 509), intendendosi per tali, come da precisazione del Ministero della Sanità, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”.
Nel caso di specie, tenuto conto della natura e della entità delle menomazioni riscontrate, non risulta impedita la possibilità di compiere, senza adeguata assistenza, quegli atti interdipendenti e complementari del quadro esistenziale di ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, spostamenti nell'ambiente domestico, effettuazione di acquisti e compere, possibilità di effettuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso (circ. n° 14/92 della
Direzione Generali dei servizi vari e delle pensioni di guerra).
Si ritiene, pertanto, che, allo stato, il periziato non si trovi nelle condizioni previste dalla legge 18/80, non necessitando di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.
Tenuto conto della documentazione tecnica presente nel cartaceo di causa e della storia clinica naturale delle patologie riscontrate, viste le risultanze dell'esame obiettivo, considerati l'età del periziato e quant'altro a valenza medico-legale, si ritiene che il complesso patologico-menomativo riscontrato fosse già presente, nella stessa entità, all'epoca della visita di revisione del 17/1/22.
RISPOSTE AI QUESITI
1. Il è, allo stato, affetto dalla infermità enunciata nelle sovraesposte Parte_1
conclusioni diagnostiche. La valutazione della documentazione tecnica allegata al fascicolo e la storia clinica naturale delle patologie riscontrate consentono di ritenere, che il complesso morboso riscontrato fosse già presente, per natura ed entità, all'epoca della visita di revisione (17/1/22).
2. La valutazione delle risultanze dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione tecnica allegata al fascicolo di causa, considerata la storia clinica naturale delle patologie presentate dal periziato, avuto riguardo alla natura ed all'entità delle menomazioni riscontrate, consente di ritenere, sulla scorta delle considerazioni su esposte e di quant'altro nel caso di specie a rilevanza medico-legale, che il complesso morboso riscontrato non integri i requisiti normativi per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. pagg. da 7 a 13 della C.T.U.).
Il c.t.u. ha, altresì, esaurientemente risposto alle note controdeduttive pervenutegli – via pec
– dall' Avv. di parte ricorrente. Di seguito, si riportano le osservazioni del C.T.U.:
“In data 23/5/25 pervengono al sottoscritto, tramite p.e.c., note controdeduttive, che vengono allegate al presente elaborato peritale, relative alla consulenza tecnica d'ufficio in epigrafe, redatte e trasmesse dall'avv. Giovanni Salierno, procuratore legale di parte attrice, nelle quali si ritengono non condivisibili le nostre conclusioni valutative, relative al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Per maggiore chiarezza e comodità di esposizione si provvederà ad esaminare ed a rispondere ai singoli rilievi avanzati dall'avv. Salierno:
“… il sign. è stato titolare di indennità di accompagnamento dal Parte_1
25/9/17 (ma anche in precedenza) al 17/1/22 con riconoscimento dell' in via CP_1
amministrativa per le medesime patologie presenti ancora oggi. Trattasi dunque di patologie tutte permanenti e non emendabili”. Nel caso di specie trattasi indubbiamente e indiscutibilmente di patologie “permanenti e non emendabili”, ma è di comune esperienza clinica che ogni patologia può essere di grado lieve, moderato, medio, severo e grave e che, pur se permanenti e inemendabili, il loro decorso clinico, soprattutto per le patologie in ambito neuropsichiatrico, come quella di cui trattasi, può presentare, grazie ad efficaci trattamenti farmacologici e/o psicoterapici, miglioramenti del quadro clinico e funzionale.
“L'esame obiettivo redatto dalla Commissione nel 2017 sembra completamente CP_1
sovrapponibile a quello fatto dal ctu dott. . Alla luce di una similitudine Per_1 dell'esame obiettivo (che nel 2017 era degno di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento) si invita il ctu ad una riconsiderazione delle conclusioni rassegnate ,o, quantomeno, a giustificare la differente valutazione, atteso che il buon compenso farmacologico non lo rendono soggetto autonomo ed indipendente”.
Premesso che, a nostro modesto parere, il buon compenso farmacologico riscontrato rende il paziente autonomo nell'espletamento degli atti e delle funzioni della vita quotidiana, va precisato che l'incarico conferito dal Magistrato al CTU non prevede alcun riferimento a precedenti giudizi medico-legali espressi sul caso nella fase amministrativa o in quella giudiziaria, ma solo di accertare quali patologie presenti il ricorrente e se le stesse abbiano raggiunto la soglia di giuridica rilevanza per il riconoscimento della prestazione richiesta.
In merito appare opportuna una breve digressione tecnica: la valutazione medico-legale delle patologie documentate, soprattutto nell'ambito neuro-psichiatrico, non può essere riduttivamente ricondotta ad un atto “notarile” di mera trascrizione diagnostica, che, invece, deve essere verificata all'interno di un processo dinamico i cui steps sono costituiti da: a) acquisizione della documentazione sanitaria ed amministrativa contenuta nel fascicolo personale;
b) effettuazione della visita medica correlata dall'esame della documentazione clinica prodotta dalla persona;
c) formulazione dell'epicrisi medico- legale, privilegiando gli aspetti funzionali rispetto alla diagnosi clinica;
d) verifica del requisito della “permanenza” dello stato invalidante;
e) valutazione medico-legale dell'impairment lavorativo e, nei soggetti, ultra65enni, della “impossibilità di svolgere in autonomia gli atti quotidiani della vita”. La validità del testing neuropsicologico è tuttavia vincolata alla "buona fede" e alla cooperazione del paziente;
aspetti che se disattesi possono condurre alla raccolta di dati peritali invalidi e fuorvianti. E' noto infatti, che in talune circostanze, l'opportunità di ottenere un vantaggio tangibile può indurre alcuni individui a costruire o ad amplificare deliberatamente dei sintomi neuropsicologici
(simulazione), oppure a celare o minimizzare alterazioni neuropsicologiche oggettivamente presenti (dissimulazione).
Nel caso di specie, la scarsa collaborazione prestata dal periziato nel corso delle operazioni peritali alla raccolta delle notizie anamnestiche e della sintomatologia attualmente presente, ha indotto il CTU a richiedere copia della cartella clinica stilata dai
Sanitari che hanno in cura il paziente da oltre venti anni e che, riportando dati ed obiettività esclusivamente finalizzati al trattamento terapeutico del paziente risulta indubbiamente più attendibile rispetto a quanto riscontrabile con un unico colloquio, peraltro a fini medico-legali. Orbene la suddetta cartella clinica non solo ha evidenziato che la patologia sofferta dal periziato (Schizofrenia paranoide), riscontrata al paziente da circa 25 anni, non ha mai necessitato né di trattamenti sanitari obbligatori (TSO) né di ricoveri clinici ordinari in ambiente neuropsichiatrico, ma ha evidenziato un costante e duraturo compenso farmacologico:
- In data 11/5/20: “Buon compenso psicopatologico. Lucido, orientato, non emergono dispercezioni né turbe formali del pensiero, tono dell'umore eutimico”;
- In data 12/3/21: “Lucido, orientato;
non riferisce dispercezioni, né turbe formali del pensiero”;
- In data 11/3/22: “Colloquio con la sorella che riferisce buon compenso del congiunto”;
- In data 10/8/23: “ , vigile, orientato nei principali parametri, attivamente Per_2
partecipe al colloquio e collaborante, si mostra ansioso e preoccupato per il fatto che il circondario di dove vive la prossima settimana risulterà spopolato a causa delle ferie di ferragosto. Non alterazioni delle senso-percezioni, nega intenzionalità auto e/o eterolesiva”;
- In data 16/2/24: “Buon compenso”;
- In data 23/10/24: “Buon compenso”. Risulta, pertanto, di tutta evidenza che il grading della patologia psichiatrica, risultando da svariati anni in buon compenso farmacologico, non determina impossibilità ad espletare in autonomia gli atti e le funzioni della vita quotidiana, non avendo prodotto significativi e documentati deficit cognitivi.
Per quanto su dettagliatamente discusso si ritiene di poter confermare con tutta serenità e coscienza le conclusioni diagnostiche e valutative già riportate nel nostro elaborato peritale, di cui queste note integrative vanno considerate parte integrante” (cfr.
“Integrazione della relazione di consulenza tecnica d'ufficio nella vertenza giudiziaria da pagg. 14 a 17 della C.T.U.). Controparte_2 CP_3
Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. redatta in questa fase e, condivisibilmente con essa, l' opposizione va respinta.
Parte opponente va tenuta indenne dal pagamento delle spese della procedura – sia per la fase di a.t.p. che per quella di opposizione – essendovi, in atti, valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla stessa.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, vanno, invece, poste a carico dell'
CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta l' opposizione;
- dichiara parte opponente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
- le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Nola, 8.07.2025
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma