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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Adempimento contrattuale e risarcimento danni da inadempimento contrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 6447 dell'anno
2019 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
. in persona del legale RTe_1 RTe_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Gennaro Cefola, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Urbano Controparte_1
De Leonardis e Livio De Leonardis, entrambi con studio in
Troia, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
CONVENUTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 14.6.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
RT regolarmente notificato il 20.11.2019, la ha RTe_1
quivi convenuto il , deducendo quanto segue. CP_1
Ha stipulato in Barletta contratto di appalto con il convenuto, quale titolare di una sua impresa individuale,
committente il e appaltatrice la cooperativa CP_1
attrice, per la <
scomparsa automatizzato presso le aree a verde del parcheggio dei mezzi pesanti, sito nell'area industriale di Foggia,
località Incoronata>>. Costituiva <
sostanziale>> di tale contratto il preventivo ad esso allegato, n. 54/b del 30.6.2016, a cui tenore la
RT
. sarebbe stata remunerata della sua opera con RTe_1
il pagamento della complessiva somma di € 9.000,00, a corrispondersi, quanto ad € 3.000,00, <
data di consegna dei lavori>> e, quanto ai restanti €
6.000,00, <
esecuzione del collaudo>>. In prosieguo di tempo e precisamente il 28.7.2016 le parti, fermo l'ammontare complessivo del prezzo dell'appalto, come sopra
2 originariamente fissato in € 9.000,00, hanno concordato di modificarne le condizioni di pagamento, nel senso che, un primo acconto di € 3.000,00 sarebbe stato versato <
fine della realizzazione dell'impianto irriguo>>, un secondo acconto di € 3.000,00 sarebbe stato versato <
collaudo ed eventuali sistemazioni di alcune anomalie dipese dall'installazione e fine chiusura degli scavi>> e il saldo di € 3.000,00 sarebbe stato versato <
acconto>>. Già il precedente 20.7.2016, peraltro, l'attrice,
avendo <> a suo carico, aveva ricevuto dal committente la somma di € 3.000,00, come da fattura n. 170 del 29.7.2016. Dopo di che il non ha CP_1
inteso pagare più nulla, ad onta delle plurime richieste indirizzategli, a cui faceva pretestuosamente rispondere da suo legale che avrebbe provveduto al pagamento del residuo solo quando l'appaltatrice avesse effettivamente completato la sua opera, ciò che non era ancora avvenuto e non poteva per intanto avvenire a seguito del sopravvenuto sequestro penale dell'area, e fosse stato eseguito il collaudo. A
RT fronte di tanto, la . ha diritto al pagamento RTe_1
del residuo corrispettivo rimasto insoluto e al risarcimento dei danni: e precisamente al risarcimento del danno emergente, costituito da <… per adempiere la propria obbligazione … [quali quelle per]
<
edili, assunzione di personale>>; e al risarcimento del danno
3 da lucro cessante, costituito non solo dal <…
si era prefigurat[a] come conseguenza del contratto e che,
per la condotta di controparte, non ha ottenuto>>, ma anche dalla <> relativa alla <
accettare nuove commesse>>.
La Cooperativa chiede qui pertanto condannarsi il al CP_1
pagamento in suo favore della somma di € 6.000,00, <
saldo derivante dallo svolgimento dei lavori di cui al contratto di appalto>> inter partes, e di una ulteriore somma, a quantificarsi in corso di causa, per <
dei danni consequenziali>> all'avverso soltanto parziale adempimento.
Il si è tempestivamente costituito in giudizio con CP_1
comparsa di risposta depositata il 5.2.2020, per ciò che ancora rileva, eccependo preliminarmente in rito il proprio difetto di legittimazione passiva e l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di
Foggia e contestando comunque in toto ogni avversa pretesa nel merito siccome infondata.
È del tutto infondata e va senz'altro rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto,
sollevata per ciò che il è stato erroneamente evocato CP_1
in giudizio quale titolare della ditta EN & DE, nella cui veste non ha stipulato il contratto inter partes, anziché
quale titolare della ditta nella cui veste Controparte_1
RT effettivamente ha invece commissionato alla RTe_1
4 i lavori per i quali la Cooperativa agisce qui in giudizio.
Inequivocabilmente promossa la causa nei confronti di che, sul piano della legittimazione Controparte_1
processuale, è pacificamente la giusta parte convenuta,
l'errore in cui l'attrice è incorsa nel menzionarne la ditta
è infatti privo di ogni rilevanza, dacché la ditta non costituisce un soggetto distinto dal suo titolare, del quale soltanto, ex art. 2563 c.c., identifica il nome commerciale
(v., ex plurimis, Cass. 21.2.2022 n. 5562).
L'incompetenza per territorio del Tribunale di Trani in favore del Tribunale di Foggia è ritualmente opposta dal convenuto con riferimento a tutti i possibili criteri di individuazione del foro competente suscettibili di operare nella specie.
Allega infatti il che è nel circondario del Tribunale CP_1
di Foggia e precisamente in Bovino la sede della sua impresa e quindi il suo domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, co. 1, c.p.c.; non è in Barletta, ma è in
Foggia, sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto inter partes, che il relativo contratto è stato stipulato e quindi sono sorte le obbligazioni dedotte in giudizio ai fini del criterio del forum contractus previsto dall'art. 20 c.p.c.; è al domicilio del convenuto, debitore,
che le obbligazioni dedotte in giudizio devono essere adempiute, ai fini del criterio del forum destinatae solutionis altresì previsto dal medesimo art. 20 c.p.c., a
5 mente dell'art. 1182, co. 4, c.c., trattandosi di obbligazioni illiquide e inesigibili.
Ora, vero è che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
della Suprema Corte, <
adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, comma 3, c.c., sono - agli effetti sia della mora ex art. 1219, comma 2 n. 3, c.c., sia della determinazione del "forum destinatae solutionis" ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare,
oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale>> (Cass., SS.UU.,
13.9.2016 n. 17989, ancora di recente ribadita da Cass.
15.1.2024 n. 1387).
D'altro canto, però, <
accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma,
c.p.c. (sempre Cass., SS.UU., n. 17989/2016), e <
della competenza deve [pertanto] essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore … [senza che] al riguardo possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza>>
(Cass. 16.7.2020 n. 15254).
Ebbene, nel caso del presente giudizio,
6 incontrovertibilmente illiquido il credito vantato dalla
RT
. a titolo risarcitorio, risulta invece liquido RTe_1
il credito dalla stessa preteso a titolo di saldo del prezzo dell'appalto pacificamente intercorso fra le parti, il cui ammontare complessivo è altrettanto pacificamente fissato in contratto nella somma di € 9.000,00, di cui è ugualmente pacifico che è stata pagata soltanto la minore somma di €
3.000,00; e, ciò posto, che, indipendentemente da ogni altra questione, vale di per sé solo a radicare la competenza per territorio di questo Tribunale, in forza del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c., in relazione al forum destinatae solutionis, e 1282, co. 3, c.c., del tutto prive di incidenza ai fini della competenza sono le contestazioni formulate dal convenuto nel merito, di inesigibilità del credito azionato a titolo di saldo prezzo.
Consegue che anche l'eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di
Foggia altresì preliminarmente sollevata in rito dal CP_1
è parimenti infondata e va rigettata.
Nel merito, va innanzitutto rilevata l'assoluta infondatezza
RT della domanda di risarcimento dei danni che la RTe_1
assume come sopra di avere subito per effetto del pagamento soltanto parziale del corrispettivo spettantele a remunerazione dell'opera prestata in esecuzione dell'appalto inter partes.
Quanto al danno emergente, tutti i costi sostenuti
7 dall'impresa appaltatrice al fine di realizzare i lavori commissionatile concorrono a formare il prezzo dell'appalto ed è pertanto soltanto a titolo di adempimento del contratto,
in relazione al pagamento del corrispettivo dell'opera prestata, che l'appaltatore è legittimato a richiederne il ristoro e giammai a titolo di risarcimento di danni, salvo soltanto il caso, che qui non ricorre, di spese inutilmente sostenute incolpevolmente confidando nella validità ed efficacia di un contratto che sia poi venuto meno senza avere avuto neppure un principio di esecuzione.
In ragione del pagamento soltanto parziale del suo corrispettivo, l'unico danno emergente configurabile a carico della sarebbe costituito dalla mancata RTe_3
disponibilità da parte sua della frazione di prezzo non tempestivamente corrisposta, per il tempo decorrente dal termine in cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire fino al soddisfo, che è suscettibile di risarcimento a norma del primo ed eventualmente anche del secondo comma dell'art. 1224 c.c.
Il riconoscimento di tale risarcimento, ove effettivamente spettante, avrebbe tuttavia presupposto la formulazione di apposita domanda in giudizio, che nella specie è stata inutilmente avanzata con la domanda di risarcimento di danni ed è stata invece omessa con la domanda di pagamento del residuo insoluto del prezzo dell'appalto.
Quanto al danno da lucro cessante per
contro
: per ciò che si
8 riferisce al mancato guadagno relativo al contratto oggetto di causa, valgono le medesime considerazioni innanzi svolte a riguardo dei costi di impresa, con i quali il profitto concorre a formare il prezzo dell'opera dell'appaltatore;
per ciò che si riferisce invece alla perdita di chance, non
è allegata alcuna occasione di impiego alternativo delle proprie risorse a cui la Cooperativa abbia dovuto rinunciare in conseguenza dell'inesatto adempimento, cioè il pagamento soltanto parziale del prezzo dell'appalto, che la
RT
. imputa al convenuto. RTe_1
In disparte che non è stata offerta dall'attrice la benché
minima prova né di costi sostenuti né di chance perdute.
Va a questo punto esaminata la domanda di adempimento da essa proposta.
La reclama a questo titolo il pagamento di RTe_3
ulteriori € 6.000,00, in aggiunta agli € 3.000,00 già
ricevuti, e dunque pretende il pagamento dell'intero prezzo pattuito in corrispettivo della sua opera.
L'accoglimento di tale domanda presuppone soddisfatto da parte sua, ex art. 2697, co. 1, c.c., in primo luogo l'onere di dare prova dell'avvenuto completamento dell'opera commissionatale, che dal suo canto il invece CP_1
espressamente nega ai sensi e per gli effetti dell'art. 115,
co. 1, c.p.c.
È infatti inveterata massima della giurisprudenza di legittimità che <sul debitore convenuto in giudizio per> 9 l'adempimento … che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, incombe solo l'onere dell'allegazione dell'altrui inadempimento, spettando al creditore agente la dimostrazione del proprio adempimento>>.
Orbene, in sede dell'interrogatorio formale reso, il legale
RT rappresentante della . ha dichiarato che, al RTe_1
momento in cui ogni attività sui luoghi è venuta ad essere preclusa da sequestro penale - intervenuto per ragioni indipendenti da entrambe le parti in causa - <
[sua] competenza erano quasi del tutto completati;
mancavano soltanto le pompe di irrigazione, che dovevano essere fornite dal committente>>: ma se i lavori di competenza della non erano di sé completati, deve necessariamente RTe_3
ritenersi, alla stregua di tale dichiarazione, che alla fornitura delle pompe da parte del committente avrebbe dovuto fare seguito il compimento di ulteriori lavorazioni da parte della , che non ha mai più avuto luogo. RTe_3
Della esatta consistenza di tali lavorazioni ancora ad eseguirsi e delle opere invece come da contratto eseguite l'attrice avrebbe allora dovuto dare dimostrazione in secondo luogo, al fine di potervi rapportare, mediante una consulenza tecnica d'ufficio, il residuo prezzo dell'appalto ancora effettivamente dovuto, che, a fronte della accertata incompletezza dei lavori appaltati, sicuramente non avrebbe potuto essere pari all'intera somma di € 6.000,00 richiesta in pagamento.
10 Anche tale onere probatorio l'attrice ha lasciato del tutto insoddisfatto, donde l'inammissibilità di una c.t.u., che avrebbe avuto carattere esplorativo e che la RTe_3
neppure ha sollecitato, e il rigetto anche della domanda di adempimento, in quanto non provata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e gravano pertanto sull'attrice nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte dalla . in persona del RTe_1 RTe_2
legale rappresentante pro tempore, nei confronti di CP_1
così provvede, rigettata o assorbita ogni altra
[...]
istanza ed eccezione:
- rigetta tutte le domande proposte;
- condanna l'attrice a pagare le spese di causa in favore del convenuto, che si liquidano nella complessiva somma di
€ 5.077,00 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 1°.2.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 6447 dell'anno
2019 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
. in persona del legale RTe_1 RTe_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Gennaro Cefola, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Urbano Controparte_1
De Leonardis e Livio De Leonardis, entrambi con studio in
Troia, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
CONVENUTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 14.6.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
RT regolarmente notificato il 20.11.2019, la ha RTe_1
quivi convenuto il , deducendo quanto segue. CP_1
Ha stipulato in Barletta contratto di appalto con il convenuto, quale titolare di una sua impresa individuale,
committente il e appaltatrice la cooperativa CP_1
attrice, per la <
scomparsa automatizzato presso le aree a verde del parcheggio dei mezzi pesanti, sito nell'area industriale di Foggia,
località Incoronata>>. Costituiva <
sostanziale>> di tale contratto il preventivo ad esso allegato, n. 54/b del 30.6.2016, a cui tenore la
RT
. sarebbe stata remunerata della sua opera con RTe_1
il pagamento della complessiva somma di € 9.000,00, a corrispondersi, quanto ad € 3.000,00, <
data di consegna dei lavori>> e, quanto ai restanti €
6.000,00, <
esecuzione del collaudo>>. In prosieguo di tempo e precisamente il 28.7.2016 le parti, fermo l'ammontare complessivo del prezzo dell'appalto, come sopra
2 originariamente fissato in € 9.000,00, hanno concordato di modificarne le condizioni di pagamento, nel senso che, un primo acconto di € 3.000,00 sarebbe stato versato <
fine della realizzazione dell'impianto irriguo>>, un secondo acconto di € 3.000,00 sarebbe stato versato <
collaudo ed eventuali sistemazioni di alcune anomalie dipese dall'installazione e fine chiusura degli scavi>> e il saldo di € 3.000,00 sarebbe stato versato <
acconto>>. Già il precedente 20.7.2016, peraltro, l'attrice,
avendo <> a suo carico, aveva ricevuto dal committente la somma di € 3.000,00, come da fattura n. 170 del 29.7.2016. Dopo di che il non ha CP_1
inteso pagare più nulla, ad onta delle plurime richieste indirizzategli, a cui faceva pretestuosamente rispondere da suo legale che avrebbe provveduto al pagamento del residuo solo quando l'appaltatrice avesse effettivamente completato la sua opera, ciò che non era ancora avvenuto e non poteva per intanto avvenire a seguito del sopravvenuto sequestro penale dell'area, e fosse stato eseguito il collaudo. A
RT fronte di tanto, la . ha diritto al pagamento RTe_1
del residuo corrispettivo rimasto insoluto e al risarcimento dei danni: e precisamente al risarcimento del danno emergente, costituito da <… per adempiere la propria obbligazione … [quali quelle per]
<
edili, assunzione di personale>>; e al risarcimento del danno
3 da lucro cessante, costituito non solo dal <…
si era prefigurat[a] come conseguenza del contratto e che,
per la condotta di controparte, non ha ottenuto>>, ma anche dalla <> relativa alla <
accettare nuove commesse>>.
La Cooperativa chiede qui pertanto condannarsi il al CP_1
pagamento in suo favore della somma di € 6.000,00, <
saldo derivante dallo svolgimento dei lavori di cui al contratto di appalto>> inter partes, e di una ulteriore somma, a quantificarsi in corso di causa, per <
dei danni consequenziali>> all'avverso soltanto parziale adempimento.
Il si è tempestivamente costituito in giudizio con CP_1
comparsa di risposta depositata il 5.2.2020, per ciò che ancora rileva, eccependo preliminarmente in rito il proprio difetto di legittimazione passiva e l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di
Foggia e contestando comunque in toto ogni avversa pretesa nel merito siccome infondata.
È del tutto infondata e va senz'altro rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto,
sollevata per ciò che il è stato erroneamente evocato CP_1
in giudizio quale titolare della ditta EN & DE, nella cui veste non ha stipulato il contratto inter partes, anziché
quale titolare della ditta nella cui veste Controparte_1
RT effettivamente ha invece commissionato alla RTe_1
4 i lavori per i quali la Cooperativa agisce qui in giudizio.
Inequivocabilmente promossa la causa nei confronti di che, sul piano della legittimazione Controparte_1
processuale, è pacificamente la giusta parte convenuta,
l'errore in cui l'attrice è incorsa nel menzionarne la ditta
è infatti privo di ogni rilevanza, dacché la ditta non costituisce un soggetto distinto dal suo titolare, del quale soltanto, ex art. 2563 c.c., identifica il nome commerciale
(v., ex plurimis, Cass. 21.2.2022 n. 5562).
L'incompetenza per territorio del Tribunale di Trani in favore del Tribunale di Foggia è ritualmente opposta dal convenuto con riferimento a tutti i possibili criteri di individuazione del foro competente suscettibili di operare nella specie.
Allega infatti il che è nel circondario del Tribunale CP_1
di Foggia e precisamente in Bovino la sede della sua impresa e quindi il suo domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, co. 1, c.p.c.; non è in Barletta, ma è in
Foggia, sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto inter partes, che il relativo contratto è stato stipulato e quindi sono sorte le obbligazioni dedotte in giudizio ai fini del criterio del forum contractus previsto dall'art. 20 c.p.c.; è al domicilio del convenuto, debitore,
che le obbligazioni dedotte in giudizio devono essere adempiute, ai fini del criterio del forum destinatae solutionis altresì previsto dal medesimo art. 20 c.p.c., a
5 mente dell'art. 1182, co. 4, c.c., trattandosi di obbligazioni illiquide e inesigibili.
Ora, vero è che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
della Suprema Corte, <
adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, comma 3, c.c., sono - agli effetti sia della mora ex art. 1219, comma 2 n. 3, c.c., sia della determinazione del "forum destinatae solutionis" ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare,
oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale>> (Cass., SS.UU.,
13.9.2016 n. 17989, ancora di recente ribadita da Cass.
15.1.2024 n. 1387).
D'altro canto, però, <
accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma,
c.p.c. (sempre Cass., SS.UU., n. 17989/2016), e <
della competenza deve [pertanto] essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore … [senza che] al riguardo possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza>>
(Cass. 16.7.2020 n. 15254).
Ebbene, nel caso del presente giudizio,
6 incontrovertibilmente illiquido il credito vantato dalla
RT
. a titolo risarcitorio, risulta invece liquido RTe_1
il credito dalla stessa preteso a titolo di saldo del prezzo dell'appalto pacificamente intercorso fra le parti, il cui ammontare complessivo è altrettanto pacificamente fissato in contratto nella somma di € 9.000,00, di cui è ugualmente pacifico che è stata pagata soltanto la minore somma di €
3.000,00; e, ciò posto, che, indipendentemente da ogni altra questione, vale di per sé solo a radicare la competenza per territorio di questo Tribunale, in forza del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c., in relazione al forum destinatae solutionis, e 1282, co. 3, c.c., del tutto prive di incidenza ai fini della competenza sono le contestazioni formulate dal convenuto nel merito, di inesigibilità del credito azionato a titolo di saldo prezzo.
Consegue che anche l'eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di
Foggia altresì preliminarmente sollevata in rito dal CP_1
è parimenti infondata e va rigettata.
Nel merito, va innanzitutto rilevata l'assoluta infondatezza
RT della domanda di risarcimento dei danni che la RTe_1
assume come sopra di avere subito per effetto del pagamento soltanto parziale del corrispettivo spettantele a remunerazione dell'opera prestata in esecuzione dell'appalto inter partes.
Quanto al danno emergente, tutti i costi sostenuti
7 dall'impresa appaltatrice al fine di realizzare i lavori commissionatile concorrono a formare il prezzo dell'appalto ed è pertanto soltanto a titolo di adempimento del contratto,
in relazione al pagamento del corrispettivo dell'opera prestata, che l'appaltatore è legittimato a richiederne il ristoro e giammai a titolo di risarcimento di danni, salvo soltanto il caso, che qui non ricorre, di spese inutilmente sostenute incolpevolmente confidando nella validità ed efficacia di un contratto che sia poi venuto meno senza avere avuto neppure un principio di esecuzione.
In ragione del pagamento soltanto parziale del suo corrispettivo, l'unico danno emergente configurabile a carico della sarebbe costituito dalla mancata RTe_3
disponibilità da parte sua della frazione di prezzo non tempestivamente corrisposta, per il tempo decorrente dal termine in cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire fino al soddisfo, che è suscettibile di risarcimento a norma del primo ed eventualmente anche del secondo comma dell'art. 1224 c.c.
Il riconoscimento di tale risarcimento, ove effettivamente spettante, avrebbe tuttavia presupposto la formulazione di apposita domanda in giudizio, che nella specie è stata inutilmente avanzata con la domanda di risarcimento di danni ed è stata invece omessa con la domanda di pagamento del residuo insoluto del prezzo dell'appalto.
Quanto al danno da lucro cessante per
contro
: per ciò che si
8 riferisce al mancato guadagno relativo al contratto oggetto di causa, valgono le medesime considerazioni innanzi svolte a riguardo dei costi di impresa, con i quali il profitto concorre a formare il prezzo dell'opera dell'appaltatore;
per ciò che si riferisce invece alla perdita di chance, non
è allegata alcuna occasione di impiego alternativo delle proprie risorse a cui la Cooperativa abbia dovuto rinunciare in conseguenza dell'inesatto adempimento, cioè il pagamento soltanto parziale del prezzo dell'appalto, che la
RT
. imputa al convenuto. RTe_1
In disparte che non è stata offerta dall'attrice la benché
minima prova né di costi sostenuti né di chance perdute.
Va a questo punto esaminata la domanda di adempimento da essa proposta.
La reclama a questo titolo il pagamento di RTe_3
ulteriori € 6.000,00, in aggiunta agli € 3.000,00 già
ricevuti, e dunque pretende il pagamento dell'intero prezzo pattuito in corrispettivo della sua opera.
L'accoglimento di tale domanda presuppone soddisfatto da parte sua, ex art. 2697, co. 1, c.c., in primo luogo l'onere di dare prova dell'avvenuto completamento dell'opera commissionatale, che dal suo canto il invece CP_1
espressamente nega ai sensi e per gli effetti dell'art. 115,
co. 1, c.p.c.
È infatti inveterata massima della giurisprudenza di legittimità che <sul debitore convenuto in giudizio per> 9 l'adempimento … che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, incombe solo l'onere dell'allegazione dell'altrui inadempimento, spettando al creditore agente la dimostrazione del proprio adempimento>>.
Orbene, in sede dell'interrogatorio formale reso, il legale
RT rappresentante della . ha dichiarato che, al RTe_1
momento in cui ogni attività sui luoghi è venuta ad essere preclusa da sequestro penale - intervenuto per ragioni indipendenti da entrambe le parti in causa - <
[sua] competenza erano quasi del tutto completati;
mancavano soltanto le pompe di irrigazione, che dovevano essere fornite dal committente>>: ma se i lavori di competenza della non erano di sé completati, deve necessariamente RTe_3
ritenersi, alla stregua di tale dichiarazione, che alla fornitura delle pompe da parte del committente avrebbe dovuto fare seguito il compimento di ulteriori lavorazioni da parte della , che non ha mai più avuto luogo. RTe_3
Della esatta consistenza di tali lavorazioni ancora ad eseguirsi e delle opere invece come da contratto eseguite l'attrice avrebbe allora dovuto dare dimostrazione in secondo luogo, al fine di potervi rapportare, mediante una consulenza tecnica d'ufficio, il residuo prezzo dell'appalto ancora effettivamente dovuto, che, a fronte della accertata incompletezza dei lavori appaltati, sicuramente non avrebbe potuto essere pari all'intera somma di € 6.000,00 richiesta in pagamento.
10 Anche tale onere probatorio l'attrice ha lasciato del tutto insoddisfatto, donde l'inammissibilità di una c.t.u., che avrebbe avuto carattere esplorativo e che la RTe_3
neppure ha sollecitato, e il rigetto anche della domanda di adempimento, in quanto non provata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e gravano pertanto sull'attrice nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte dalla . in persona del RTe_1 RTe_2
legale rappresentante pro tempore, nei confronti di CP_1
così provvede, rigettata o assorbita ogni altra
[...]
istanza ed eccezione:
- rigetta tutte le domande proposte;
- condanna l'attrice a pagare le spese di causa in favore del convenuto, che si liquidano nella complessiva somma di
€ 5.077,00 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 1°.2.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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