Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Silvia Rita IZ - Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore dott. Marco Bartoli - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 554/ 2023 RG, trattenuta in decisione con ordinanza dell'11.12.2024,
promossa da in persona dell'amministratore unico e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, dall'Avv. Ludovico De Benedictis, che indica il numero di fax 0852056417 e l'indirizzo di posta elettronica certificata
- che costituisce, altresì, il domicilio eletto;
Email_1
Appellante
contro in persona del suo procuratore Avv. Francesca Muraca, giusta procura del Controparte_1
21 settembre 2023 del Notaio in Milano Ezio rappresentata e difesa dall' Avv. Dringa Milito CP_2
Pagliara giusta mandato in calce a comparsa di costituzione, el. dom. presso'indirizzo pec
; Email_2
Appellata ed appellante incidentale avverso
la sentenza n. 154/2022, depositata il 19.12.2022 dal Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di
Ortona, nel procedimento civile n. 217/2021, avente ad oggetto servitù di metanodotto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila: dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello incidentale proposto da Controparte_1 riformare integralmente, nei capi e punti oggetto del gravame principale, l'impugnata sentenza n. 154/2022 del Tribunale di Chieti sezione distaccata di Ortona pubblicata in data 19/12/2022 al termine del giudizio n. 217/2021 R.G. e, per l'effetto: rigettare tutte le azioni e domande proposte dalla con l'atto di citazione Controparte_1 notificato in data 30/4/2021;
e in via riconvenzionale principale: accertare, riconoscere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1063 e 1065 c.c., che la servitù di metanodotto costituita in favore dell'attuale con contratto di costituzione Controparte_1 di servitù ripassato con scrittura privata autenticata dal Dott. Notaio in Ortona, rep. Persona_1
n. 4793 del 28.03.1981 e dal Dott. Notaio in Roma, rep. n. 10585 del 29.6.1981, Persona_2 debba estendersi ed esercitarsi in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio di quelli serventi e, pertanto, debba estendersi ed esercitarsi mediante un tracciato di metanodotto differente da quello attuale, che sia collocato in modo da rispettare esso le distanze e i
per l'effetto, condannare la a trasferire a propria cura e spese il tracciato del Controparte_1 metanodotto attualmente insistente sui fondi serventi della convenuta in altra parte degli stessi in modo da rispettare le distanze e i vincoli previsti dagli artt. 7 e 8 del predetto contratto costitutivo di servitù rispetto a tutte le opere edilizie e di servizio già presenti sui fondi serventi;
in via riconvenzionale subordinata, per l'ipotesi di denegato rigetto delle domande riconvenzionali sopra prospettate in via principale: trasferire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1068, commi 2 e/o 4, c.c. l'esercizio della servitù di metanodotto costituita in favore dell'attuale con contratto di costituzione di Controparte_1 servitù ripassato con scrittura privata autenticata dal Dott. Notaio in Ortona, rep. n. Persona_1
4793 del 28.03.1981 e dal Dott. Notaio in Roma, rep. n. 10585 del 29.6.1981 su Persona_2 altre parti dei fondi serventi e/o su altri fondi della convenuta in modo da rispettare le distanze e i vincoli previsti dagli artt. 7 e 8 del predetto contratto costitutivo di servitù rispetto a tutte le opere edilizie e di servizio già presenti sui fondi serventi stessi;
per l'effetto, condannare la a trasferire a propria cura e spese il tracciato del Controparte_1 metanodotto attualmente insistente sui fondi serventi della convenuta in altra parte degli stessi e/o su altri fondi della società convenuta in modo da rispettare le distanze e i vincoli previsti dagli artt.
7 e 8 del predetto contratto costitutivo di servitù rispetto a tutte le opere edilizie e di servizio già presenti sui fondi serventi stessi;
infine, nella denegata ipotesi di conferma della condanna dell'appellante alla rimozione delle opere, contenere la stessa con riferimento solo a quelle contestate dalla con l'atto Controparte_1 introduttivo del giudizio di primo grado.
In via istruttoria. Si rinnovano integralmente le richieste formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di lite.”
Per parte appellata ed appellante incidentale
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello principale proposto da perché infondato sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte Parte_1 in premessa e /o per ogni altra meglio vista;
in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 154/2022 del Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, accertata e dichiarata la violazione del diritto di servitù di come descritta in atti, condannare Controparte_1 Parte_1
in sigla , in persona del suo legale
[...] Parte_1 rappresentante pro tempore, a ripristinare lo stato dei luoghi con la rimozione delle opere illegittimamente realizzate a distanza inferiore a metri 12,00 (dodici/00) dall'asse della tubazione come descritte dal CTU nella sua relazione definitiva, oltre al pozzetto n. 1 sulla particella catastale
4028, e a riportare a terreno agrario la fascia di terreno asservito nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla servitù, eseguendo gli interventi descritti dal CTU alle pagg. 14 e 15 della relazione definitiva con le rettifiche, le precisazioni e le integrazioni che sono specificatamente indicate al capitolo 2 della premessa del presente atto, per le ragioni ivi esposte e per ogni altra meglio vista.
Con vittoria di compensi e spese, incluse quelle della procedura di mediazione obbligatoria, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Chieti così ebbe a decidere:
PQM
: Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, accerta l'esistenza del diritto di servitù di cui alla domanda, e, per l'effetto, condanna parte convenuta all'esecuzione delle opere indicate dal CTU alle pagine 14 e 15 della relazione;
b) condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, quantificate in € 7.616,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, se dovuti, ed
€ 585,00 per spese vive;
c) spese per la CTU, già liquidate, poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, la ha convenuto Controparte_1 in giudizio la società “ , esponendo di essere Controparte_3 titolare di una servitù di gasdotto istituita con scrittura privata autenticata del 28.3.1981 su un fondo sito in Orsogna (meglio identificato in atti), di proprietà della convenuta. L'attrice espone che sul fondo in esame sarebbero state realizzate opere in contrasto con quanto previsto dagli art. 7 ed 8 del contratto istitutivo della servitù, dettagliate alle pagine 2 e 3 dell'atto di citazione, a cui si rinvia. Chiede pertanto, previo accertamento del diritto reale, la condanna della convenuta al rispristino dello stato dei luoghi. Si è costituita la convenuta, la quale, preliminarmente, rileva che le clausole in esame non costituiscono l'oggetto principale della servitù, ma semplici obbligazioni accessorie ex art. 1030 c.c., con la conseguenza che vi sarebbe un difetto di legittimazione passiva, posto che le opere sono state realizzate da un precedente proprietario.
In ogni caso, secondo la prospettazione della convenuta, la servitù si sarebbe estinta ai sensi dell'art. 1073 c.c., in quanto le opere contestate sarebbero state realizzate tra il 1997 ed il 1999. Inoltre la proprietaria contesta la violazione della servitù da parte della società del gas, in quanto il titolo non prevedeva espressamente il tracciato del gasdotto, per cui tale percorso deve essere individuato in modo tale da generare il minor aggravio possibile del fondo servente;
pertanto, la convenuta chiede, in via riconvenzionale, lo spostamento del metanodotto in un altro luogo che consenta di mantenere le opere esistenti, in base agli artt. 7 ed 8 del titolo costitutivo;
in subordine chiede la condanna allo spostamento delle tubazioni ai sensi dell'art. 1068 c.c.” Espletata CTU, la causa veniva decisa come sopra.
La sentenza è stata impugnata dalla (che ne ha chiesto l'integrale o parziale riforma) il Parte_1
22 maggio 2023 per 4 motivi che si vanno ad esaminare. La , costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello, proponendo a sua volta un motivo di appello CP_1 incidentale.
Con ordinanza del 24.1.2024 questa Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della gravata sentenza e, quindi, con ordinanza dell'11.12.2024 ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: Violazione dell'art. 1073 c.c. e falsa applicazione dell'art. 1064 c.c.
Con detta doglianza parte appellante precisa di contestare il capo della decisione di primo grado in forza del quale il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione per non uso ultraventennale della servitù e, per l'effetto, ha accertato l'esistenza del diritto di servitù di cui alla domanda dell'attore in primo grado e condannato la società Parte_1 all'esecuzione delle opere indicate dal CTU alle pagine 14 e 15 della relazione. Al riguardo il Primo Giudice ha ritenuto di non poter condividere la tesi della convenuta in primo grado, per la quale le clausole in esame non costituivano l'oggetto principale della servitù, ma semplici obbligazioni accessorie ex art. 1030 c.c., con la conseguenza che la servitù si sarebbe estinta ai sensi dell'art. 1073 c.c., in quanto le opere contestate sarebbero state realizzate tra il 1997 ed il 1999.
La clausola, invocata dalla per chiedere la rimozione delle opere realizzate sul fondo CP_1 asservito a metanodotto era contenuta nell'art. 7 della scrittura privata autenticata e prevedeva come
“la DE si impegna a non costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di mt dodici dalla tubazione ed a lasciare a terreno agrario la fascia asservita;
”: il Tribunale ha premesso che “ l'iniziativa giudiziale dell'attrice va inquadrata nell'art. 1079 c.c., secondo il quale “il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio la esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni”, per poi reputare che “Non è possibile quindi condividere la tesi della convenuta secondo la quale tali previsioni rappresenterebbero oneri accessori ex art. 1030 c.c.; tale norma, infatti si riferisce esclusivamente ad obblighi di comportamenti positivi del titolare del fondo servente, in deroga al principio secondo il quale la servitù può consistere solo in un non facere o in un pati (servitus in faciendo consistere nequit). Nel caso di specie, invece, il divieto di realizzazione delle opere in questione fa parte della servitù di gasdotto costituita con la predetta scrittura ..” e, infine, statuire come “Anche l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 1073 c.c. non è fondata. Infatti la servitù in questione è di gasdotto, per cui, come correttamente osservato dall'attrice, una volta realizzato e messo in funzione l'impianto, il non uso della servitù si configura solo ed esclusivamente se interviene un fatto che blocca il funzionamento delle tubazioni, che non viene eliminato dal titolare del diritto. Nel caso di specie, non vi è contestazione sul fatto che il metanodotto è perfettamente funzionante, per cui non è ipotizzabile alcuna estinzione del diritto reale insistente sul fondo.”
Questa Corte precisa che la servitù di metanodotto venne costituita con scrittura privata autenticata dal Dott. Notaio in Ortona, rep. n. 4793 del 28.03.1981 e dal Dott. Persona_1 Persona_2
Notaio in Roma, rep. n. 10585 del 2 29.6.1981, trascritta presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Chieti il 24.07.1981 ai nn. 10229/8887, a carico dei fondi siti nel Comune di Orsogna (CH), identificati in Catasto al Foglio n. 2, Mappali nn. 4028 (ex 186), 4029 (ex 186),
4031 (ex 186), 4035 (ex 190), 4036 (ex 190), 4037 (ex 190) ed in favore di ora CP_1 [...]
in relazione al metanodotto denominato “Derivazione per Poggiofiorito-Pozzi Controparte_1 AGIP”. L'art.7 era contenuto in detta scrittura. In appello si reitera l'eccezione di prescrizione per non uso, ai sensi dell'art. 1073 c.c., del diritto azionato in giudizio dalla assumendosi che, se è vero che il divieto di realizzazione delle CP_1 opere contestate, avendo contenuto negativo ed implicando un obbligo di non fare, non può non essere qualificato come espressione di un diritto di servitù gravante sul proprietario del fondo servente, alcun rilievo avrebbe la circostanza che il gasdotto sia stato istallato e messo in funzione, perché l'eccezione di prescrizione è stata rivolta verso la servitù di non fare e di non edificare all'interno della fascia di rispetto, non verso la servitù di gasdotto. In buona sostanza si assume che nel 1981 fossero state costituite due distinte servitù, in quanto la scrittura privata autenticata del 28.03.1981/29.6.1981, dopo aver indicato le parti contraenti e i fondi asserviti, descriveva, da un lato, il contenuto della servitù di metanodotto all'art. 2, stabilendo che “la servitù costituita si riferisce: a) allo scavo ed all'interramento ad una profondità media di 1 (uno) metro di una tubazione DN10'' trasportante idrocarburi, nonché alla esecuzione delle opere sussidiarie e di sicurezza che dovessero rendersi necessarie per il perfetto funzionamento e la manutenzione dell'impianto, occupando per tutto il tempo occorrente l'area necessaria alla esecuzione dei lavori;
b) alla costruzione di un manufatto fuori terra, occupante una superficie di circa mq _____ sul mappale N. _____ foglio N. _____ per le occorrenti apparecchiature;
c) all'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori sui mappali predetti;
il tutto secondo il tracciato che la DE dichiara di conoscere perfettamente e che approva con la firma del presente contratto”. La diversa servitù di non edificare era, invece, disciplinata dagli articoli 7 e 8 del medesimo contratto, che stabilivano, rispettivamente, che “la DE si impegna a non costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di mt dodici dalla tubazione ed a lasciare a terreno agrario la fascia asservita” e che “la DE (…….omissis……..) si impegna ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i manufatti, le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l'uso e l'esercizio della servitù o renderla più incomoda”. Questa seconda ed autonoma servitù, secondo l'appellante, si sarebbe estinta per non uso ventennale in base ad una interpretazione del contratto desumibile dalla differente collocazione della disciplina pattizia degli obblighi di non fare dedotti dalla come violati Controparte_1 rispetto alla clausola costitutiva della servitù di gasdotto e dalla valenza semantica del lemma “si impegna”, reiterato negli articoli 7 e 8, che evidenziava la necessità di un apposito obbligo rispetto alle facoltà implicitamente riconoscibili in favore del titolare della servitù ai sensi dell'art. 1064 c.c..
E poiché tutte le opere che parte attrice assumeva realizzate in violazione degli articoli 7 e 8 del contratto erano state edificate dal dante causa della società , all'epoca proprietario dei Parte_1 terreni, a partire dal 16/12/1997 ed erano già concluse non oltre il 13/9/1999, dovrebbe discenderne che, siccome la domanda giudiziale era stata proposta il 30/4/2021 e il dies a quo del termine prescrizionale andava individuato al più tardi, in quello di ultimazione dei lavori (13/9/1999), il termine ventennale ex art. 1073 c.c. risultava interamente decorso.
Questo Collegio non può condividere il motivo di appello, che va respinto pur potendosi dare per pacifico che le opere costruite a meno di 12 metri dalla tubazione risalissero alla data indicata dall'appellante, circostanza per vero nemmeno contestata dalla , il che rende palesemente CP_1 inutile dar corso all'istruttoria chiesta in appello. Su fattispecie identica, per vero, si è di recente pronunciata Cassazione Civile Ord. Sez. 2 N. 25630 del 25.9.2024, che ha finito col ribadire un consolidato principio al quale questo Collegio reputa di uniformarsi. La pronuncia recita: “Occorre innanzitutto considerare come, a mente dell'art. 1063 cod. civ.,
“l'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle seguenti disposizioni”, norma alla cui stregua va letta anche la prima parte dell'art. 1065 cod. civ., secondo cui “colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso”. Ciò significa che, come già affermato da questa Corte, l'estensione e le modalità di esercizio della servitù devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'utilitas legittimante la costituzione della servitù, mentre il ricorso ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 cod. civ. è possibile solo quando il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, ossia quando la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo (Cass., Sez. 2, 9/8/2018, n. 20696; Cass., Sez. 2, 23/3/2017, n. 7564; Cass., Sez. 2,
12/1/2015, n. 216; Cass., Sez. 2, 11/6/2010, n. 14088).
Gli artt. 1063, 1064 e 1065 cod. civ. contemplano, infatti, una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, nel senso che il riferimento primario è costituito dal titolo, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 cod. civ. rivestono carattere meramente sussidiario e possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego dei generali criteri ermeneutici (Cass., Sez. 2, 11/6/2018, n. 15046; Cass., Sez. 2, 23/3/2017, n. 7564; Cass., Sez. 2, 12/1/2015, n. 216; Cass., Sez. 2, 16/8/2012, n. 14546; Cass., Sez.
2, 6/2/2009, n. 3030; Cass., Sez. 2, 10/5/2004, n. 8853; Cass., Sez. 2, 7/6/2002, n. 8261; Cass., Sez.
2, 7/8/1995, n. 8643; Cass., Sez. 2, 18/8/1981, n. 4662). Soltanto in tal caso il giudice è tenuto a ricorrere al criterio oggettivo del c.d. minimo mezzo di cui all'art. 1064 cod. civ., ossia del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente (c.d. minimo mezzo;
cfr. Cass. , Sez. 2, 20/7/1991, n. 8122; Cass., Sez. 2, 7/5/1987, n. 4238; Cass., Sez. 2, 10/6/1982, n. 3524), o alla regola di cui all'art. 1064 cod. civ., secondo cui “il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne”, la quale include nel suo contenuto anche quelle facoltà accessorie (c.d. adminicula servitutis) che rientrano nel contenuto unitario della servitù, cui corrisponde, dal lato passivo, un pati del proprietario del fondo servente, e che, pur variabili per il contenuto in quanto funzionali al tipo di servitù e alle relative esigenze concrete, sono prive di autonoma esistenza, siccome estranee agli elementi strutturali e all'esplicazione del vincolo (Cass., Sez. 2, 28/5/1979, n. 3097), senza dar luogo perciò ad autonoma servitù e senza perdersi o estinguersi se non insieme con la servitù alla quale ineriscono (Cass., Sez.
6-2, 30/7/2020, n. 16322; Cass., Sez. 2, 17/11/1979, n. 5983). Ciò comporta che quest'ultima regola non può trovare ingresso nel caso di specie, essendo questo caratterizzato dalla presenza di esplicite clausole contrattuali che descrivono chiaramente le facoltà concesse alla società proprietaria del fondo dominante e la correlativa posizione del fondo servente (ossia, per un verso, l'accesso della concessionaria in ogni tempo alle proprie opere e impianti per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio ed eventuali riparazioni, e il rispetto, da parte della concedente, della distanza non inferiore a mt. 17.50 dall'asse della tubazione per eventuali costruzioni e di una fascia continua coassiale) e che si pongono in perfetta coerenza con il carattere non contenutistico, ma strutturale, della tipicità delle servitù volontarie e della conseguente varietà di contenuti che l'utilitas del fondo dominante (cui deve corrispondere il peso per il fondo servente) può avere, con il solo limite dell'inerenza della stessa al fondo c.d. dominante e del peso a quello servente (in questo senso Cass., Sez. U, 13/2/2024, n. 3925).
Deriva da quanto detto che non occorre neppure distinguere, a fini interpretativi del titolo negoziale, tra facoltà indispensabili per il conseguimento dell'utilità della servitù prediale e facoltà idonee a rendere più agevole e comodo il suo godimento, come suggerito nella censura, giacché una tale necessità opera soltanto allorché si debba far ricorso al criterio sussidiario di cui all'art. 1064 cod. civ. onde affermare o escludere se una facoltà sia compresa tra gli adminicula servitutis (Cass., Sez.
2, 29/10/1969, n. 3581), ma non anche a cogliere la reale intenzione delle parti in caso di servitù costituita per contratto, nella quale è possibile imporre al concessionario pesi che, pur potendo costituire in sé autonome servitù (come in caso di distanze), perdono la loro individualità quando intrinsecamente correlate all'utilitas perseguita con il vincolo principale, mentre resta irrilevante il fatto che tale obbligazione debba specificamente essere trascritta (ex artt. 2643 e 2645 cod. civ.) e risultare dalla nota di trascrizione, avendo detto adempimento la funzione di rendere l'imposizione di maggiori restrizioni alle facoltà del proprietario del fondo servente opponibile agli aventi causa dal costituente (sulla trascrizione vedi Cass., Sez. 2, 25/3/1987, n. 2890; vedi su vendita con costituzione di servitù Cass., Sez. 2, 16/10/2023, n. 28694). “ Dopo tali premesse , la Corte Suprema ( principio perfettamente applicabile nel caso in esame), ha stabilito come “ E poiché, come si è detto, l'interpretazione del contratto deve avvenire, in prima battuta, alla stregua dei criteri generali dettati dall'art. 1362 cod. civ., in quanto compatibili con la materia in esame (incluso il comportamento delle parti), al fine di chiarirne la portata (Cass., Sez. 2,
11/6/2018, n. 15046 cit.), correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di valorizzare il dato letterale del titolo costitutivo della servitù di metanodotto, che, espressamente, impone alla concessionaria l'obbligo di rispettare, nella costruzione, una certa distanza dalle tubazioni, evidenziando la funzione con esso perseguita di garantire un miglior esercizio della servitù e la tutela della sicurezza dell'impianto e del passaggio del metanodotto, onde evitare rischi per l'incolumità correlati al passaggio del gas e alla gestione dell'impianto stesso, e lo stretto collegamento funzionale tra le due previsioni, giustificandosi l'obbligo sulle distanze soltanto in funzione della servitù di metanodotto…….La ricorrente, invece, lungi dal chiarire i motivi per i quali i giudici non avrebbero tenuto conto della complessiva unitarietà del testo e del comportamento delle parti e indicare quale elemento semantico avrebbe precluso l'interpretazione letterale da essi seguita, si è limitata ad evidenziare la non indispensabilità dell'obbligazione concordata in materia di distanze delle costruzioni, onde escludere, alla stregua dell'art. 1064 cod. civ., la sua sussunzione nell'ambito delle facoltà accessorie e affermare l'autonomia della stessa dalla servitù di metanodotto, senza però considerare la sussidiarietà del criterio interpretativo utilizzato e la conseguente irrilevanza ai fini voluti e senza tener conto del fatto che la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass., Sez. 3, 10/5/2018, n. 11254).” La servitù negativa contrattualmente prevista nell'atto del 1981, quindi, non era affatto autonoma rispetto a quella di metanodotto, ma era funzionale ad essa e giammai sarebbe stata costituita in assenza di quest'ultima. L'art. 1075 cod. civ. , inoltre, stabilisce che la servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero, sicché, come affermato dalla Corte Suprema,
l'uso parziale della servitù, anche se protratto nel tempo, non vale a ridurne il contenuto nei limiti della minore utilità rispetto a quella consentita dal titolo, in quanto per non uso può cessare solo il diritto, mentre la maggiore quantità, che non è stata utilizzata dal titolare della servitù, non è un diritto, ma una sua componente, sicché la stessa non è suscettibile di estinzione (Cass., Sez. 2,
6/4/2024, n. 9195; Cass., Sez. 2, 23/9/2009, n. 20462; Cass., Sez. 2, 12/6/1996, n. 5385).
Peraltro, il principio secondo cui l'esercizio della servitù in termini quantitativamente o qualitativamente minori, rispetto a quelli consentiti dal titolo, non comporta estinzione, nemmeno parziale, del relativo diritto, che permane nella sua interezza, opera a prescindere dalle cause di detta limitazione, e, quindi, tanto nel caso in cui essa dipenda da inerzia del titolare, quanto nel caso in cui sia provocata da eventi impeditivi naturali, ovvero imputabili al proprietario del fondo servente od a quello del fondo dominante (Cass., Sez. 2, 16/2/1978, n. 741).
Ciò comporta che, costituendo il divieto di edificare ad una certa distanza dalle tubazioni un'obbligazione accessoria alla servitù di metanodotto, siccome a questa funzionalmente collegato, correttamente il Tribunale, sia pur con motivazione sintetica, ha escluso la sua prescrittibilità indipendentemente dall'estinzione della servitù di metanodotto stessa, ciò in considerazione dell'unitarietà della servitù di metanodotto costituita dalle parti, comprensiva del divieto di costruire a distanza inferiore a una certa misura, e la permanenza del relativo diritto anche quando, come nella specie, sia stato esercitato in misura inferiore a quanto pattuito, fosse pure per oltre 20 anni.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: Violazione degli artt. 2655, 1063 e 1065 c.c.
Con la censura in esame l'appellante deduce di contestare il capo della decisione di primo grado in forza del quale il Tribunale ha ritenuto determinata nel titolo la servitù di metanodotto anche con riferimento al suo tracciato, ha rigettato la sua domanda riconvenzionale volta ad individuare il tracciato del metanodotto col minor aggravio possibile per il fondo servente ai sensi dell'art. 1065 c.c. e il trasferimento di quello attuale in altro luogo e, per l'effetto, ha accertato l'esistenza del diritto di servitù di cui alla domanda dell'attore in primo grado e condannato essa appellante all'esecuzione delle opere indicate dal CTU alle pagine 14 e 15 della relazione. Ciò in quanto a suo dire il titolo non era idoneo ad individuare un tracciato del metanodotto univoco e non era, quindi, idoneo ad individuare l'estensione della servitù e le modalità di esercizio della stessa, che dovevano, quindi, determinarsi ai sensi degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c.
Non essendo stata fornita la prova di quale fosse lo specifico tracciato del metanodotto approvato dalla concedente, l'appellante ritiene che il Tribunale non avrebbe potuto accertare la corrispondenza tra il tracciato del metanodotto attualmente esistente rispetto a quello approvato dalla concedente. Il Tribunale al riguardo ha ritenuto che “l'art. 2 lettera c) del contratto istitutivo della servitù chiarisce che il concedente accetta l'istallazione dei cartelli e degli apparecchi sul tracciato da lui conosciuto. Di conseguenza, si deve ritenere che il concedente ha accettato il percorso del metanodotto, così come realizzato dalla società attrice. Nessun rilievo assume quindi la circostanza che il tracciato del metanodotto non sia stato espressamente indicato nell'atto, in quanto il percorso è stato approvato dal titolare dell'epoca del fondo servente, e tale accettazione è pienamente opponibile ai successivi aventi causa in forza della trascrizione del titolo. In ogni caso, si deve rilevare che, nell'eventuale determinazione della modalità di esercizio della servitù, non è certamente possibile tener conto di opere realizzate dal convenuto, successivamente alla costituzione della servitù, in contrasto con i divieti posti dal titolo costituivo della stessa, in quanto, in questo modo, il titolare del fondo servente trarrebbe un vantaggio da un suo comportamento illecito e lesivo dei diritti del titolare del fondo dominante.” In appello si assume, in concreto, che la trascrizione della “accettazione” da parte del concedente di un tracciato ignoto (perché non indicato nel titolo costitutivo della servitù trascritto) non permetterebbe ad alcuno di capire quale fosse effettivamente il tracciato approvato, né di affermare che l'attuale tracciato del metanodotto corrisponda a quello a suo tempo accettato. Alcun rilievo potrebbe assumere la circostanza, valorizzata dal primo Giudice, per la quale l'atto costitutivo prevedeva che la concedente “accetta l'istallazione dei cartelli e degli apparecchi sul tracciato”, dato che il problema in discussione non è l'esistenza o meno di cartelli o apparecchi sul tracciato, ma quale sia il tracciato “segreto” approvato dalla concedente. Questo Collegio non può che rilevare come l'esistenza di cartelli e apparecchi sul tracciato rendesse evidente come il tracciato del metanodotto altro non fosse che quello ad essi direttamente sottostante, per cui, non emergendo in alcun modo che il tracciato sia mai stato spostato dal lontano
1981, ed anzi apparendo pacifica la realizzazione del metanodotto ancor prima della stipula del contratto costitutivo della servitù, si ha che asserire come la nota di trascrizione della scrittura privata costitutiva del diritto di servitù non consentiva di per sé alcuna compiuta identificazione del tracciato della servitù di metanodotto appare un fuor d'opera , tanto più che il percorso del tracciato ( di cui a planimetrie prodotte da ) è stato riscontrato in esito alla espletata CTU, cui CP_1 parte appellante non ha ritenuto di partecipare con un suo CTP, in quanto l'ausiliario ha chiaramente accertato quanto segue.
“Al fine di verificare se le opere realizzate si pongano o meno in contrasto con gli articoli riportati nell'atto di costituzione servitù è stato effettuato un raffronto tra il sopralluogo realizzato dal sottoscritto il giorno 02.04.2022, il rilievo a firma dell'Ing. allegato agli atti di causa da Per_3 indagini con strumentazione cerca-tubi, la planimetria di picchettamento del tratto di CP_1 metanodotto considerato e la planimetria catastale attuale. Da tale confronto è possibile accertare la corrispondenza tra il posizionamento delle principali opere rilevate dal sottoscritto e il posizionamento delle stesse riportato negli elaborati grafici della relazione a firma dell'Ing. Per_3 allegata agli atti introduttivi depositati da E'inoltre emerso che il tracciato Controparte_1 rilevato con strumentazione cerca-tubi, riportato nella stessa relazione, è pressoché corrispondente all'andamento del tracciato desumibile dal posizionamento delle paline/cartelli segnalatori di colore giallo rilevati dal sottoscritto e alla planimetria di picchettamento per quanto concerne la CP_1 porzione Nord-Est dello stesso. Un leggero scostamento per i tratti centrale e Sud-Ovest è invece evidente tra il tracciato da picchettamento e l'andamento desumibile dalle paline CP_1 segnalatrici di colore giallo (rilievo effettuato dal sottoscritto) e l'andamento da indagini realizzate a strumentazione cerca-tubi (rilievo a firma dell'ing. come da elaborato grafico “ALL. 5.3” Per_3 alla presente relazione. In ogni caso considerata la quasi perfetta corrispondenza dei tre tracciati rilevati nella porzione Nord Est e gli scostamenti minimi nel tratto Sud-Ovest (comunque non superiori a 2 m tra tracciato rilevato con strumentazione cerca-tubi e tracciato desumibile dal posizionamento delle paline gialle segnalatrici) le opere realizzate di cui al paragrafo precedente sono in contrasto con gli articoli 6, 7 e 8 dell'atto di costituzione della servitù …… In contrasto con l'art. 7 essendo le opere elencate nel paragrafo precedente tutte realizzate a meno di 12 metri dall'asse del metanodotto interessato, quale che sia il tracciato che la DE dichiara di conoscere perfettamente all'art. 2 dello stesso atto tra quelli individuati (tracciato desumibile da paline gialle di segnalazione;
tracciato da indagine con strumentazione cerca-tubi; tracciato da planimetria di picchettamento ).” CP_1 Allorchè l'originaria concedente, quindi, accettò, con lo stipulare la clausola n 2), l'istallazione di cartelli e di apparecchi sul tracciato da lei conosciuto, la trascrizione di contratto contenente detto riferimento a segnali evidenti del tracciato (ossia le paline gialle di segnalazione, come riscontrato agevolmente nella CTU) consentiva di prestabilire, proprio sulla base di simili dati richiamati nel titolo costitutivo della servitù, il tracciato e l'estensione della servitù di metanodotto e, per l'effetto, i confini della fascia di rispetto assoggettata agli obblighi di cui all'articolo 7. Richiamare, quindi, come avvenuto in appello , il principio per cui “ai sensi del combinato disposto degli artt. 1063,1064 e 1065 c.c., l'estensione e l'esercizio delle servitù costituite mediante convenzione devono essere individuati, in caso di lacunosità o imprecisione del titolo, secondo il criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante col minore aggravio di quello servente, tenendo conto, con riferimento all'epoca della loro costituzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e degli altri elementi rivelatori della "utilitas" da soddisfare, con una valutazione ispirata ai normali criteri di prevedibilità”, non ha rilievo in quanto nessuna lacunosità è dato rinvenire nel titolo, né si comprende perché la , che dal 1981 CP_1 esercita la servitù di metanodotto alla stessa maniera, dovrebbe essere condannata a trasferire, a propria cura e spese, il tracciato del metanodotto su altra parte dei fondi serventi. In disparte il rilievo che l'appellante nemmeno indica quale dovrebbe essere il percorso alternativo sui suoi fondi, si ha che l'atto costitutivo di servitù prevedeva anche che “la tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie sono inamovibili”, il che appare dirimente ai fini della reiezione del motivo, inteso a riproporre riconvenzionale priva di fondamento e, si badi bene, proposta non perché la servitù dovesse in ogni caso soddisfare i bisogni di (immutati dal CP_1
1981) col minor aggravio per il fondo servente, ma perché è stato il proprietario del fondo servente a violare l'obbligo di cui all'art. 7 del contratto, per cui si è posto volontariamente nella condizione di lamentare aggravi in realtà causati da lui stesso col realizzare opere non a distanza, con ciò legittimando l'altrui reazione.
Pretendere che sia a spostare il tracciato, da sempre precisamente segnalato, comporterebbe il CP_1 paradosso di una inversione tra fondo servente e dominante, quasi che sia la concessionaria a dover spostare il metanodotto a 12 metri dalle opere unilateralmente realizzate sul fondo servente solo perché il proprietario di questa ha inteso illecitamente realizzarle.
Il motivo, quindi, va respinto.
TERZO MOTIVO DI APPELLO: Violazione degli artt. 276 e 112 c.p.c. e 1068 c.c.
Viene contestato il capo della decisione di primo grado con cui il Tribunale ha rigettato nel merito la domanda riconvenzionale subordinata di spostamento del tracciato del metanodotto proposta ai sensi dell'art. 1068 c.c. dalla convenuta in primo grado, odierna appellante, ed ha accertato l'esistenza del diritto di servitù di cui alla domanda dell'attore. Il Primo Giudice ha opinato che “l'aggravamento dell'esercizio della servitù non può certamente derivare da condotte del titolare del fondo servente contrastanti con il titolo” e che, inoltre, il convenuto “non ha neanche individuato il diverso tracciato che dovrebbe percorrere il metanodotto, per cui non sussistono i requisiti di specificità previsti dalla norma, la quale richiede che il titolare del fondo servente indichi espressamente il diverso luogo sul quale si deve esercitare la servitù”. Parimenti è stata respinta l'istanza di spostamento rivolta ai sensi dell'art. 1068, comma 4, c.c.; anche a tal proposito, infatti, il Tribunale evidenzia nella sentenza di primo grado che il convenuto
“non indica il luogo sul quale andrebbe trasferita la servitù né dimostra che lo spostamento possa avvenire senza lesione del diritto del titolare del fondo dominante”. Secondo l'appellante la decisione impugnata, avendo respinto nel merito la domanda riconvenzionale subordinata, ha implicitamente riconosciuto l'ammissibilità dell'azione, il che contrasterebbe col rilievo, espresso dallo stesso Tribunale, secondo il quale sarebbero mancati i requisiti di specificità previsti dall'art. 1068, commi 2 e 4, c.c., che imporrebbero al titolare del fondo servente, istante per lo spostamento del tracciato del metanodotto, di indicare espressamente il diverso luogo sul quale si deve esercitare la servitù.
Ciò dovrebbe implicare che la sentenza di primo grado andrebbe sul punto comunque riformata, a favore della inammissibilità della subordinata, poichè l'appellante, testualmente “ha interesse ad una simile riforma perché l'inammissibilità di una domanda non ne preclude la successiva riproposizione, mentre il suo rigetto nel merito genera su di essa un giudicato impeditivo.”
Questo Collegio non comprende le ragioni per cui le domande riconvenzionali proposte ex art. 1068 cc dovessero essere reputate inammissibili, in quanto le pur succinte ragioni addotte per rigettarle attengono palesemente al merito: non indicare l'altro fondo sui cui spostare la servitù di metanodotto, infatti, non significa che la domanda fosse inammissibile, ma che non avesse fondamento, in quanto che la abbia altri fondi è pacifico, solo che non ha indicato un Parte_1 tracciato alternativo su di essi, il che non è avvenuto nemmeno in appello.
Ad ogni buon conto in appello si contesta la decisione di rigetto in quanto erronea nel ritenere non sussistenti i presupposti di applicabilità dell'art. 1068 c.c, ciò perché il Tribunale avrebbe ingiustamente omesso di estendere la CTU anche alla individuazione di un tracciato alternativo possibile e di far verificare se lo spostamento potesse ledere il titolare del fondo dominante, altresì omettendo di pronunciarsi in ordine all'istanza di spostamento del tracciato del metanodotto formulata sul rilievo che quello attuale impedisce all'odierna appellante di eseguire su quelle parti dei fondi serventi su cui passa i miglioramenti necessari al loro pieno sfruttamento.
Quali possano essere i miglioramenti ancora da fare, rileva questa Corte, non è dato comprendere perché nulla è allegato al riguardo;
sul fatto che la pur dedotta “ampia estensione dei fondi serventi consente senza dubbio il trasferimento della servitù su altra porzione degli stessi senza menomare l'utilitas attribuita al fondo” , si ha che simile allegazione non equivale in alcun modo ad indicare un altro percorso in luogo di quello, contrattualmente inamovibile, su cui passa il metanodotto, percorso di certo non individuabile a mezzo di CTU esplorativa e alle cui operazioni l'appellante nemmeno ha inteso prendere parte. L'art. 1068 cc, comunque, presuppone in tutte le sue previsioni che il fondo servente abbisogni di miglioramenti o di lavori in vista della cui futura effettuazione si prospetti lo spostamento del tracciato, ma non è norma invocabile, come nel caso in esame, per ottenere una sostanziale sanatoria di lavori illecitamente già eseguiti sul fondo servente nella inaccettabile logica per la quale, di fronte ad un simile fatto compiuto, un metanodotto, come detto inamovibile, debba essere spostato a 12 metri dalle opere abusive per non arrecare disturbo ad esse, ciò persino qualora un tracciato alternativo fosse stato indicato o fosse in ogni caso emerso. Il motivo, quindi va anch'esso respinto.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO: Violazione dell'art. 112 c.p.c.
Viene qui, infine, contestato il capo della decisione di primo grado col quale il Tribunale ha condannato l'appellante all'esecuzione di tutte le opere indicate dal CTU alle pagine 14 e 15 della relazione, ossia per relationem.
Ciò in quanto le opere che la chiedeva di rimuovere con l'atto di citazione introduttivo del CP_1 primo grado, siccome non a distanza di 12 metri dall'asse mediano del metanodotto, erano solo le seguenti: 1)sulla particella 4028 (ex 186):
- pozzetto irrigazione n. 1 (m. 5,26 dall'asse del metanodotto); - vano tecnico interrato con elettropompa (m. 3,72 dall'asse del metanodotto); - gruppo fari illuminazione (m. 1,08 dall'asse del metanodotto); - faretto n. 1 (m. 4,36 dall'asse del metanodotto); - sezione cavi elettrici aerei n. 1 (insistente sul metanodotto); - sezione cavi elettrici aerei n. 2 (insistente sul metanodotto); - pozzetto n. 4 (m. 10,43 dall'asse del metanodotto); - caditoia (m. 9,22 dall'asse del metanodotto); - area pavimentata n. 1 (insistente sul metanodotto); - area pavimentata n. 2 (insistente sul metanodotto); - cancello automatizzato con colonne in cemento armato (m. 7,28 dall'asse metanodotto);
2)sulla particella 4029 (ex 186):
- presa irrigazione (m. 9,09 dall'asse del metanodotto); 3)sulla particella 4031 (ex 186):
- faretto n. 2 (m. 1,71 dall'asse del metanodotto); - pozzetto n. 2: (m. 2,27 dall'asse del metanodotto);
4)sulla particella 4035 (ex 190):
- faretto n. 4 (m. 1,10 dall'asse del metanodotto); 5)sulla particella 4036 (ex 190):
- faretto n. 3 (m. 1,84 dall'asse del metanodotto); - pozzetto n. 3 (m. 8,58 dall'asse del metanodotto); - pozzetto n. 5 (m. 0,56 dall'asse del metanodotto);
6)sulla particella 4037 (ex 190):
- pozzetto irrigazione n. 2 (m. 2,08 dall'asse del metanodotto). Nel richiamare la CTU, però, l'appellante evidenzia come il Tribunale abbia aggiunto rimozioni non richieste dalla nel proprio atto introduttivo, ossia anche le seguenti: CP_1
1)sulla particella 4029 (ex 186):
- cavi elettrici aerei n.2;
2)sulla particella 4031 (ex 186):
- struttura di pavimentazione esistente dell'area n.1 costituita da betonelle e cordoletti in cemento e ripristino della preesistente stradina carraia brecciata;
cavi elettrici aerei n.1.
3)sulla particella 4032 (ex 186):
- pozzetto di irrigazione n.1 e relativa dotazione impiantistica idraulica ed elettrica (che attraversi la fascia di rispetto del metanodotto) con reinterro dello scavo di alloggiamento dello stesso;
Rimozione dei primi quattro paletti della staccionata (e relativi elementi orizzontali di collegamento) con reinterro fori di posa in opera;
4)sulla particella 4036 (ex 190):
- struttura di pavimentazione esistente dell'area n.2 costituita da betonelle e cordoletti in cemento e ripristino della preesistente stradina carraia brecciata;
pilastri in calcestruzzo armato, cancello automatizzato n.2 con relativa componentistica elettrica;
fondazione in calcestruzzo armato e reinterro dello scavo di alloggiamento della stessa.
Il motivo è fondato, non potendosi estendere la originaria domanda di riduzione in pristino a cose non richieste, sia pur accertate come non a distanza dal CTU, sicchè la relativa condanna va limitata solo alla rimozione delle opere elencate dalla con l'atto introduttivo del giudizio di primo CP_1 grado, ossia quelle da essa elencate alle pagine 2 e 3 della citazione introduttiva del primo grado.
APPELLO INCIDENTALE
MOTIVO DI APPELLO: violazione degli artt. 1063 c.c. e segg. e 112 c.p.c.
Con la censura si contesta la sentenza nella parte in cui viene statuito: “Di conseguenza, il CTU, in risposta al quesito n. 2, ha individuato gli interventi necessari per l'eliminazione dei manufatti realizzati in contrasto con il diritto dell'attrice, precisandoli, in seguito alle osservazioni delle parti, alle pagine 14 e 15 della relazione. L'indicazione delle opere da eseguirsi appare pienamente esaustiva, avendo il CTU precisato le opere da eseguire in seguito alle osservazioni delle parti;
a tale risposta si rinvia integralmente in questa sede”, conseguentemente condannando parte convenuta all'esecuzione delle opere indicate alle pagine 14 e 15 della relazione” e, in dispositivo, ha deciso che “condanna parte convenuta all'esecuzione delle opere indicate dal CTU alle pagine 14 e 15 della relazione”. Viene, in primo luogo evidenziato che tra le opere realizzate all'interno della fascia asservita relativamente alla particella 4028 (ex 186): figurava espressamente il , non indicato Parte_2 nella relazione del C.T.U., per cui ne viene chiesto l'inserimento, come già richiesto in primo grado, ciò in parziale riforma della sentenza impugnata.
La censura è fondata, dovendosi comunque rilevare che nella prima relazione del CTU era stata inclusa la rimozione di tale pozzetto di irrigazione e relativa dotazione impiantistica idraulica ed elettrica, che attraversava la fascia di rispetto del metanodotto, avendo l'ausiliario dimenticato di inserire il pozzetto in questione nell'elenco finale richiamato dal Tribunale per evidente errore, del quale, peraltro, è consapevole anche l'appellante che nel quarto motivo di appello principale aveva incluso, tra le opere non contestate e poste sulla particella 4028 (ex 186), anche il pozzetto irrigazione n. 1, siccome a m. 5,26 dall'asse del metanodotto.
La già disposta riforma della gravata sentenza nel senso di limitare la condanna solo alla rimozione delle opere elencate dalla con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ossia quelle da CP_1 essa elencate alle pagine 2 e 3 della citazione introduttiva del primo grado, quindi, è satisfattiva della doglianza in questione. L'appello incidentale, di poi, prosegue con l'elencare tutte le opere necessarie, secondo il CTU e il Tribunale che si è uniformato alla consulenza, per realizzare il ripristino dei luoghi e tali da sanare le condizioni di incompatibilità con gli art. 6, 7 e 8 dell'atto di Costituzione , per poi indicare Pt_3 modifiche e/o integrazioni che dovrebbero essere apportate ad alcuni degli interventi, in parziale riforma della sentenza impugnata: A) in relazione alle opere per ripristinare la fascia asservita a terreno agrario relativamente al mappale 4028 (ex 186):
- la rimozione del vano tecnico di alloggiamento elettropompa e relative dotazioni idrauliche ed elettriche, intendendone la demolizione del manufatto in calcestruzzo, sono a totale carico della ditta convenuta “ , sotto la sorveglianza del Parte_1 personale tecnico di essendo in prossimità della condotta escludendo la Controparte_1 possibilità di lasciare in sito il manufatto interrato;
- la rimozione della struttura di pavimentazione esistente dell'area n.1 e dell'area n.2 costituita da betonelle e cordoletti in cemento, deve prevedere il ripristino a terreno agrario secondo i patti contrattuali sanciti nell'atto di servitù e non il ripristino con stradina carraia brecciata, di fatto non esistente all'atto della stipula della servitù;
- relativamente al cancello automatizzato con colonne in c.a.: esecuzione della demolizione dei pilastri in calcestruzzo armato, rimozione cancello automatizzato con relativa componentistica elettrica comprensivo di demolizione della fondazione in calcestruzzo armato a totale carico della ditta convenuta “ , sotto la sorveglianza del Parte_1 personale tecnico di essendo in prossimità della condotta escludendo la Controparte_1 possibilità di lasciare in sito i manufatti interrati;
B) in relazione alle opere per ripristinare la fascia asservita a terreno agrario relativamente al mappale 4031 (ex186):
- la rimozione della struttura di pavimentazione esistente dell'area n.1 costituita da betonelle e cordoletti in cemento, deve prevedere il ripristino a terreno agrario secondo i patti contrattuali sanciti nell'atto di servitù e non il ripristino con stradina carraia brecciata, di fatto non esistente all'atto della stipula della servitù; C) quanto alle opere per ripristinare la fascia asservita a terreno agrario relativamente al mappale
4036 (ex190):
-demolizione del Cancello automatizzato e rimozione della struttura di pavimentazione esistente dell'area n.2, come già esaminato per la particella 4028 (ex 186). Queto Collegio torna ad evidenziare che la rimozione della struttura di pavimentazione esistente dell'area n.1 costituita da betonelle e cordoletti in cemento insistente sulla 4031 e la demolizione del Cancello automatizzato e rimozione della struttura di pavimentazione esistente dell'area n.2 insistenti sulla 4036 erano opere non comprese tra quelle di cui era richiesta la rimozione in primo grado, sicchè l'accoglimento del quarto motivo di appello principale implica di per sé la reiezione della doglianza sul punto.
Quanto gli interventi da eseguire sulla 4028 e quivi indicati dall'impugnante, il CTU aveva opinato:
-“Rimozione elettropompa, vano di alloggiamento e relative dotazioni idrauliche ed elettriche che attraversino la fascia di rispetto del metanodotto. In caso si opti per la demolizione del vano in calcestruzzo armato, le stesse opere dovranno essere realizzate sotto la stretta sorveglianza del personale tecnico di o direttamente da essi stessi, successivamente saranno CP_1 eseguite le relative opere di reinterro dello scavo. In alternativa si può valutare la fattibilità di eseguire le opere di reinterro senza procedere alla demolizione della “vasca” in calcestruzzo armato qualora le opere di demolizione della stessa siano considerate oltremodo pericolose da CP_1 data la limitata distanza rispetto all'asse del metanodotto.”
[...]
- “Rimozione della struttura di pavimentazione esistente dell'area n.1 costituita da betonelle e cordoletti in cemento e ripristino della preesistente stradina carraia brecciata. Rimozione della struttura di pavimentazione esistente dell'area n.2 costituita da betonelle e cordoletti in cemento e ripristino della preesistente stradina carraia brecciata;
”
-“Demolizione pilastri in calcestruzzo armato, rimozione cancello automatizzato n.2 con relativa componentistica elettrica. Demolizione fondazione in calcestruzzo armato e reinterro dello scavo di alloggiamento della stessa. In alternativa si può valutare la fattibilità di eseguire le opere di reinterro senza procedere alla demolizione della fondazione in calcestruzzo armato qualora gli interventi di demolizione della stessa siano considerate oltremodo pericolose da data la limitata CP_1 distanza rispetto all'asse del metanodotto”. La censura, con tutta evidenza, non mira alla riforma di una pronuncia sfavorevole, ma ad una giammai richiesta, in primo grado, determinazione delle modalità di esecuzione delle opere di riduzione in pristino, problematica risolvibile nel caso di eventuale processo esecutivo;
in ogni caso che le opere debbano essere a carico della appare evidente, che i tecnici debbano Parte_1 CP_1 supervisionarle pure, che il CTU abbia prospettato soluzioni alternative non rileva, quanto alla contestata previsione del ripristino di precedente strada carraia brecciata al posto di quella pavimentata , si ha che l'impugnante non ha mai chiesto il ripristino a terreno agrario secondo i patti contrattuali, ma solo la rimozione delle opere in se e per sé, senza indicare modalità rispetto alle quali poter evidenziare una pronuncia sfavorevole, dovendosi in ogni caso rilevare come dall'atto di acquisto del 30.12.1995 risultava che i terreni, su cui insistevano due vecchi fabbricati, erano intersecati da una strada, il che appare sinanco ovvio, altrimenti questi sarebbero risultati irraggiungibili con mezzi meccanici, in disparte la loro residua natura agraria, pienamente compatibile con la presenza di un tracciato carraio già al momento della costituzione della servitù: assumere, quindi, che esso di fatto non fosse esistente all'atto della stipula della servitù rimane illazione sfornita di prova. L'appello incidentale, quindi, salvo per come diretto a inserire il cennato pozzetto n. 1 tra le opere da rimuovere, va respinto. L'accoglimento del solo quarto motivo di appello di appello principale e il limitato accoglimento dell'appello incidentale comportano soccombenza parziale reciproca, con prevalente soccombenza della , la quale va condannata alla refusa del 50% delle spese del grado, con Parte_1 compensazione del resto.
Esse vengono liquidate per l'intero in base al compenso medio previsto per le cause di valore indeterminabile.
Questi gli importi.
fase di studio: 2058,00,
fase introduttiva:1418,0,
fase di trattazione: svolta sinteticamente, 1523,00,
fase decisionale: 3470,00, per un totale di euro 8469,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge, cui aggiungere euro
777,00 per esborsi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: 1)accoglie il quarto motivo di appello principale, nonché in parte l'appello incidentale e, in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, condanna l'appellante principale a ripristinare lo stato dei luoghi con la rimozione delle opere illegittimamente realizzate a distanza inferiore a metri 12,00 (dodici/00) dall'asse della tubazione limitatamente alle opere indicate dalla nelle pagine 2 e 3 della citazione introduttiva del giudizio di primo grado;
CP_1
2)regola le spese come in parte motiva.
Così deciso in camera di consiglio l'8.1.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita IZ