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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/11/2024, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
N. 93/2015 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE Composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Luigi Bobbio Presidente
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Giudice rel.
Dott.ssa Gisella Ciniglio Giudice
Ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa all'esito delle note in sostituzione dell'udienza del
17.10.2024.
Il Collegio, rilevato che la causa veniva rinviata alla presente udienza per la discussione orale;
lette le note scritte;
decide la causa come da sentenza che si allega al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona dei seguenti Ma- gistrati
Dott. Luigi Bobbio Presidente
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Giudice rel.
Dott.ssa Gisella Ciniglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 93/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt , pendente)
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
DIAZ TRAVERSA GUGLIELMI N°6 84100 SALERNO, presso lo studio dell'Avv.
CAPOSIENA GIUSEPPE (c.f.: ) e dell'Avv. GENNATIEMPO C.F._2
MASSIMO ( VIA TRENTO 109 SALERNO C\0 CAN- C.F._3
CELLERIA, dai quali è rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), eletti- Controparte_1 P.IVA_1
vamente domiciliato in VIA GIOVANNI PAOLO II 132 C/O UFF. LEG. UNIVERSI-
, presso lo studio dell'Avv. D'AURIA Controparte_2
MONICA (c.f.: ) e dell'Avv. DI DONATO STEFANIA C.F._4
( ) VIA GIOVANNI PAOLO II 132 ; C.F._5 CP_2 Parte_2
( ) VIA GIOVANNI PAOLO II 132, C/O UFF. LEG.
[...] C.F._6
UNIVERSITA' DEGLI I;
dai quali è rappresentato e CP_1 Controparte_2
difeso;
CONVENUTO
Con
(c.f.: ), elettivamente domici- Controparte_3 C.F._7
liato in LARGO DEL PLEBISCITO NUM. 6 84100 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. INDELLI VINCENZO (c.f.: ), dal quale è rappresen- C.F._8
tato e difeso;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, le domande azionate dall'attore sono di accertamento negativo del credito e di restituzione delle somme (a suo dire) indebitamente percepite dalla conve- nuta Controparte_4
Per quanto concerne la prima domanda, occorre premettere che è consolidato nella giu-
Pagina 2 di 6 risprudenza della S.C. il principio (cfr. Cass. n. 22862/2010 e n. 16917/2012; Cass. n.
26158/2014; Cass. n. 19154/2018; 297/2020; n. 15771/2022; 28984/2023) - per cui, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Invero, anche nel caso di azione di accertamento negativo, le regole di distribuzione dell'onere della prova, di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti.
In tal senso depone:
a) lo stesso tenore letterale dell'art. 2697 c.c. ("Chi vuol far valere un diritto in giudizio
..."), che adotta come inderogabile punto di partenza che si agisca pur sempre per far va- lere un diritto (nel caso di accertamento negativo, a non subire le conseguenze giuridi- che dell'altrui pretesa) e non per negare un diritto altrui;
b) la necessità di non aggravare ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostan- ze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali della controparte: non di rado colui che agisce in via di accertamento negativo lo fa perché praticamente costretto dal- la minaccia di attuazione, o anche da concreti atti di esercizio, del diritto vantato dalla controparte;
c) il rilievo che - al fine di escludere eventuali azioni di accertamento negativo che siano meramente vessatorie, emulative o comunque prive di oggettiva giustificazione - deve valere (non la regola sull'onere della prova, ma) la necessità d'un interesse ad agire con- creto, attuale e giuridicamente apprezzabile (previsto dall'art. 100 c.p.c.) quale condi- zione dell'azione.
D'altra parte, ove nelle azioni di accertamento negativo, si volesse dar rilievo alla posi- zione processuale delle parti:
a) nell'ambito del medesimo processo e di un'unica questione di fatto, entrambe le parti potrebbero essere paradossalmente gravate del medesimo onus probandi nei casi in cui le posizioni processuali delle parti sono reciproche (come nel caso in cui alla domanda principale di accertamento negativo d'un dato diritto segua, in riconvenzionale, la ri- chiesta di condannare l'attore ad eseguire la prestazione oggetto del rapporto dall'attore
Pagina 3 di 6 negato ovvero nel caso in cui due domande meramente dichiarative - una negativa, l'al- tra positiva - siano pressoché contestualmente esperite in via principale in separate sedi, con conseguente riunione dei giudizi o, se del caso, dichiarazione di litispendenza;
b) il soggetto passivo del rapporto sarebbe gravato dall'onere di provare fatti negativi: vero è che la prova di tali fatti è astrattamente possibile (mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa de- sumersi il fatto negativo: Cass. n. 14854/2013, n. 384/2007; n. 23229/2004 e n.
5427/2002), ma è altrettanto vero che in concreto non sempre è agevole;
c) svanirebbero i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza ai fini della di- stinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, e, in particolare, quello secondo il quale è maggiormente ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fat- to da provare.
Per le ragioni che precedono, va qui ribadito che i principi generali sull'onere della pro- va trovano applicazione indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la con- seguenza che, in caso di azione di accertamento negativo del credito, sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria.
Nel caso di specie, l'attore ha dedotto che gli importi richiesti dalla convenuta di CP_5
[...
, con la notifica degli atti stragiudiziali in oggetto, afferivano a somme diverse da quelle per le quali era consentito il ricorso alla procedura di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge n. 898/1970 (e trattenute sullo stipendio da parte del terzo datore di lavoro degli studi di Salerno). Parte_3
Pertanto, ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione della CP_4
somma di euro 15.826,94, o di quella maggiore o minore che dovesse risultare secondo giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
La convenuta nel costituirsi in giudizio, ha eccepito Controparte_4
l'infondatezza delle domande attoree, sostenendo che le somme oggetto degli atti stra- giudiziali erano tutte dovute in base agli accordi di divorzio recepiti nella sentenza n.
78/08 emessa dal Tribunale di Sala Consilina, passata in giudicato.
Si costituiva in giudizio l' eccependo di aver operato Controparte_1 correttamente in qualità di datore di lavoro dell'attore . Parte_1
La domanda attorea di accertamento negativo del credito è parzialmente fondata.
Invero, al riguardo rilevano le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, ritenute condivi- sibili dal Tribunale, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e
Pagina 4 di 6 degli accertamenti eseguiti dopo un attento e scrupoloso esame della documentazione in atti.
In particolare, il ctu ha accertato che dall'esame della documentazione versata in atti si rilevano spese riconducibili al Sig. (figlio degli ex coniugi), alla Sig.ra Persona_1
e al Sig. , mentre per una serie di spese, non è stato possibile Persona_2 Persona_3
(perché il dato non risulta presente nel documento) rilevare il soggetto cui è riconducibi- le la spesa;
che le spese riconducibili soggettivamente al Sig. (figlio Persona_1
degli ex coniugi) sono pari a 20.897,69 dollari USA.
Di queste ultime spese, tuttavia, quelle rientranti nel verbale di accordo raggiunto dagli ex coniugi in sede di divorzio – in base al quale: “in ogni caso, il Sig. Parte_1
si impegnava di continuare a contribuire per tutte le eventuali e necessarie spese medi- che, non coperte né rimborsabili da assicurazione sanitaria, nella misura del 50%, entro il termine di giorni trenta (30) dalla presentazione di idonea documentazione”… “even- tuali ulteriori spese universitarie necessarie ai primi quattro (4) anni venivano poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, da rimborsare entro giorni trenta
(30) dall'avvenuta documentazione. Dette spese si intendevano al netto di eventuali bor- se di studio o altri contributi statali di qualsiasi sorte” – sono pari complessivamente a
14.754,63 dollari.
Dal momento che gli ex coniugi hanno pattuito la contribuzione nella misura del 50%, per le spese mediche ed universitarie, è evidente che la quota di spettanza del sig.
[...]
ammonta a 7.377,31 dollari USA (14.754,63-50%), pari ad € 6.489,89. Parte_4
Dall'esame degli atti risulta che il terzo datore di lavoro ha trattenuto sullo stipendio del la somma maggiore di euro 14.062,06, corrispondendola direttamente alla con- Pt_1
venuta ; quest'ultima, pertanto, è tenuta a restituire all'attore, a titolo di dif- CP_4
ferenza, la somma di euro 7.212,17 (euro 14.062,06- euro 6.489,89), oltre interessi lega- li dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite, comprese quella della ctu, seguono la soccombenza prevalente della convenuta e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto CP_4 conto del valore effettivo della causa e dell'attività esercitata.
Ricorrono, invece, i presupposti per compensare interamente le spese di lite tra l'attore e l'altro convenuto ( ), tenuto conto del comportamento di Controparte_1 buona fede di quest'ultimo, il quale ha effettuato i pagamenti allo scopo di evitare azio- ni esecutive nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
Pagina 5 di 6 1) Accoglie parzialmente le domande attoree e per l'effetto condanna CP_4
a restituire a la somma di euro 7.212,17, oltre in-
[...] Parte_1
teressi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_4 degli avv.ti Caposiena Giuseppe e Gennatiempo Massimo, difensori dell'attore dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 278,00 per spese vive ed euro
2.540,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Pone definitivamente a carico di le spese della ctu come Controparte_4
liquidate con separato decreto;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e l' Controparte_1
.
[...]
Così deciso in camera di Consiglio in Nocera Inferiore, 19/11/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Stefania Fontanarosa dott. Luigi Bobbio
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE Composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Luigi Bobbio Presidente
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Giudice rel.
Dott.ssa Gisella Ciniglio Giudice
Ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa all'esito delle note in sostituzione dell'udienza del
17.10.2024.
Il Collegio, rilevato che la causa veniva rinviata alla presente udienza per la discussione orale;
lette le note scritte;
decide la causa come da sentenza che si allega al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona dei seguenti Ma- gistrati
Dott. Luigi Bobbio Presidente
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Giudice rel.
Dott.ssa Gisella Ciniglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 93/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt , pendente)
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
DIAZ TRAVERSA GUGLIELMI N°6 84100 SALERNO, presso lo studio dell'Avv.
CAPOSIENA GIUSEPPE (c.f.: ) e dell'Avv. GENNATIEMPO C.F._2
MASSIMO ( VIA TRENTO 109 SALERNO C\0 CAN- C.F._3
CELLERIA, dai quali è rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), eletti- Controparte_1 P.IVA_1
vamente domiciliato in VIA GIOVANNI PAOLO II 132 C/O UFF. LEG. UNIVERSI-
, presso lo studio dell'Avv. D'AURIA Controparte_2
MONICA (c.f.: ) e dell'Avv. DI DONATO STEFANIA C.F._4
( ) VIA GIOVANNI PAOLO II 132 ; C.F._5 CP_2 Parte_2
( ) VIA GIOVANNI PAOLO II 132, C/O UFF. LEG.
[...] C.F._6
UNIVERSITA' DEGLI I;
dai quali è rappresentato e CP_1 Controparte_2
difeso;
CONVENUTO
Con
(c.f.: ), elettivamente domici- Controparte_3 C.F._7
liato in LARGO DEL PLEBISCITO NUM. 6 84100 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. INDELLI VINCENZO (c.f.: ), dal quale è rappresen- C.F._8
tato e difeso;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, le domande azionate dall'attore sono di accertamento negativo del credito e di restituzione delle somme (a suo dire) indebitamente percepite dalla conve- nuta Controparte_4
Per quanto concerne la prima domanda, occorre premettere che è consolidato nella giu-
Pagina 2 di 6 risprudenza della S.C. il principio (cfr. Cass. n. 22862/2010 e n. 16917/2012; Cass. n.
26158/2014; Cass. n. 19154/2018; 297/2020; n. 15771/2022; 28984/2023) - per cui, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Invero, anche nel caso di azione di accertamento negativo, le regole di distribuzione dell'onere della prova, di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti.
In tal senso depone:
a) lo stesso tenore letterale dell'art. 2697 c.c. ("Chi vuol far valere un diritto in giudizio
..."), che adotta come inderogabile punto di partenza che si agisca pur sempre per far va- lere un diritto (nel caso di accertamento negativo, a non subire le conseguenze giuridi- che dell'altrui pretesa) e non per negare un diritto altrui;
b) la necessità di non aggravare ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostan- ze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali della controparte: non di rado colui che agisce in via di accertamento negativo lo fa perché praticamente costretto dal- la minaccia di attuazione, o anche da concreti atti di esercizio, del diritto vantato dalla controparte;
c) il rilievo che - al fine di escludere eventuali azioni di accertamento negativo che siano meramente vessatorie, emulative o comunque prive di oggettiva giustificazione - deve valere (non la regola sull'onere della prova, ma) la necessità d'un interesse ad agire con- creto, attuale e giuridicamente apprezzabile (previsto dall'art. 100 c.p.c.) quale condi- zione dell'azione.
D'altra parte, ove nelle azioni di accertamento negativo, si volesse dar rilievo alla posi- zione processuale delle parti:
a) nell'ambito del medesimo processo e di un'unica questione di fatto, entrambe le parti potrebbero essere paradossalmente gravate del medesimo onus probandi nei casi in cui le posizioni processuali delle parti sono reciproche (come nel caso in cui alla domanda principale di accertamento negativo d'un dato diritto segua, in riconvenzionale, la ri- chiesta di condannare l'attore ad eseguire la prestazione oggetto del rapporto dall'attore
Pagina 3 di 6 negato ovvero nel caso in cui due domande meramente dichiarative - una negativa, l'al- tra positiva - siano pressoché contestualmente esperite in via principale in separate sedi, con conseguente riunione dei giudizi o, se del caso, dichiarazione di litispendenza;
b) il soggetto passivo del rapporto sarebbe gravato dall'onere di provare fatti negativi: vero è che la prova di tali fatti è astrattamente possibile (mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa de- sumersi il fatto negativo: Cass. n. 14854/2013, n. 384/2007; n. 23229/2004 e n.
5427/2002), ma è altrettanto vero che in concreto non sempre è agevole;
c) svanirebbero i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza ai fini della di- stinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, e, in particolare, quello secondo il quale è maggiormente ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fat- to da provare.
Per le ragioni che precedono, va qui ribadito che i principi generali sull'onere della pro- va trovano applicazione indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la con- seguenza che, in caso di azione di accertamento negativo del credito, sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria.
Nel caso di specie, l'attore ha dedotto che gli importi richiesti dalla convenuta di CP_5
[...
, con la notifica degli atti stragiudiziali in oggetto, afferivano a somme diverse da quelle per le quali era consentito il ricorso alla procedura di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge n. 898/1970 (e trattenute sullo stipendio da parte del terzo datore di lavoro degli studi di Salerno). Parte_3
Pertanto, ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione della CP_4
somma di euro 15.826,94, o di quella maggiore o minore che dovesse risultare secondo giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
La convenuta nel costituirsi in giudizio, ha eccepito Controparte_4
l'infondatezza delle domande attoree, sostenendo che le somme oggetto degli atti stra- giudiziali erano tutte dovute in base agli accordi di divorzio recepiti nella sentenza n.
78/08 emessa dal Tribunale di Sala Consilina, passata in giudicato.
Si costituiva in giudizio l' eccependo di aver operato Controparte_1 correttamente in qualità di datore di lavoro dell'attore . Parte_1
La domanda attorea di accertamento negativo del credito è parzialmente fondata.
Invero, al riguardo rilevano le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, ritenute condivi- sibili dal Tribunale, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e
Pagina 4 di 6 degli accertamenti eseguiti dopo un attento e scrupoloso esame della documentazione in atti.
In particolare, il ctu ha accertato che dall'esame della documentazione versata in atti si rilevano spese riconducibili al Sig. (figlio degli ex coniugi), alla Sig.ra Persona_1
e al Sig. , mentre per una serie di spese, non è stato possibile Persona_2 Persona_3
(perché il dato non risulta presente nel documento) rilevare il soggetto cui è riconducibi- le la spesa;
che le spese riconducibili soggettivamente al Sig. (figlio Persona_1
degli ex coniugi) sono pari a 20.897,69 dollari USA.
Di queste ultime spese, tuttavia, quelle rientranti nel verbale di accordo raggiunto dagli ex coniugi in sede di divorzio – in base al quale: “in ogni caso, il Sig. Parte_1
si impegnava di continuare a contribuire per tutte le eventuali e necessarie spese medi- che, non coperte né rimborsabili da assicurazione sanitaria, nella misura del 50%, entro il termine di giorni trenta (30) dalla presentazione di idonea documentazione”… “even- tuali ulteriori spese universitarie necessarie ai primi quattro (4) anni venivano poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, da rimborsare entro giorni trenta
(30) dall'avvenuta documentazione. Dette spese si intendevano al netto di eventuali bor- se di studio o altri contributi statali di qualsiasi sorte” – sono pari complessivamente a
14.754,63 dollari.
Dal momento che gli ex coniugi hanno pattuito la contribuzione nella misura del 50%, per le spese mediche ed universitarie, è evidente che la quota di spettanza del sig.
[...]
ammonta a 7.377,31 dollari USA (14.754,63-50%), pari ad € 6.489,89. Parte_4
Dall'esame degli atti risulta che il terzo datore di lavoro ha trattenuto sullo stipendio del la somma maggiore di euro 14.062,06, corrispondendola direttamente alla con- Pt_1
venuta ; quest'ultima, pertanto, è tenuta a restituire all'attore, a titolo di dif- CP_4
ferenza, la somma di euro 7.212,17 (euro 14.062,06- euro 6.489,89), oltre interessi lega- li dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite, comprese quella della ctu, seguono la soccombenza prevalente della convenuta e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto CP_4 conto del valore effettivo della causa e dell'attività esercitata.
Ricorrono, invece, i presupposti per compensare interamente le spese di lite tra l'attore e l'altro convenuto ( ), tenuto conto del comportamento di Controparte_1 buona fede di quest'ultimo, il quale ha effettuato i pagamenti allo scopo di evitare azio- ni esecutive nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
Pagina 5 di 6 1) Accoglie parzialmente le domande attoree e per l'effetto condanna CP_4
a restituire a la somma di euro 7.212,17, oltre in-
[...] Parte_1
teressi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_4 degli avv.ti Caposiena Giuseppe e Gennatiempo Massimo, difensori dell'attore dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 278,00 per spese vive ed euro
2.540,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Pone definitivamente a carico di le spese della ctu come Controparte_4
liquidate con separato decreto;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e l' Controparte_1
.
[...]
Così deciso in camera di Consiglio in Nocera Inferiore, 19/11/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Stefania Fontanarosa dott. Luigi Bobbio
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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