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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/06/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 519/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 519/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSTA SIMONA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA OSPDALETTO 6 43015 NOCETOpresso il difensore avv.
COSTA SIMONA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUTIGLIANO MASSIMO CP_1 C.F._1
e dell'avv. LAVAGETTO LORENZO ( ) B.GO S.BRIGIDA,1 43100 C.F._2
PARMA; , elettivamente domiciliato in B.GO S.BRIGIDA N. 1 43100 PARMApresso il difensore avv.
RUTIGLIANO MASSIMO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1107 del 2022 del Tribunale di Parma, pubblicata il 29 settembre 2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto dall' CP_1 Controparte_2
[... per la somma di € 8.250,00 oltre accessori in forza della fattura n.3/2017, quale saldo delle opere realizzate in favore della stessa, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con riduzione dell'importo pagina 1 di 9 in proporzione a quanto dovesse risultare non dovuto in relazione alle varianti meglio descritte nel proprio atto di citazione in opposizione, operando, se del caso anche ai sensi dell'art. 1660 c.c., la determinazione del giusto prezzo.
2. A fondamento dell'opposizione deduceva che: CP_1
- la era stata incaricata dell'esecuzione dei lavori, che avevano ad oggetto “il Parte_1 rifacimento totale del tetto del fabbricato sito in Via Saffi n.5” con un primo contratto di appalto stipulato tra le parti in data 23.11.2015;
- I lavori concordati tra le parti erano stati specificati nel preventivo n. 246 allegato al contratto stesso ed intitolato “rifacimento manto di copertura”, dal quale risultava un importo di euro 36.021,62 iva esclusa, per “copertura parte bassa”, oltre ad altro preventivo annesso al medesimo documento, per l'importo di ulteriori euro 9.300,74 iva esclusa, per “intonaco facciata casa bassa”;
- dopo pochi mesi, il 16 febbraio 2016, era stato sottoscritto dalle parti un ulteriore nuovo contratto d'appalto e posto a base del decreto ingiuntivo, per “rifacimento totale del tetto del fabbricato sito in
Via Saffi n.5”;
- anche in questo caso era stato redatto un preventivo, datato 20 aprile 2016, dal quale risultava la causale “rifacimento manto di copertura parte alta” per un importo di euro 18.500,00 iva esclusa;
- a ottobre 2016 era pervenuto il riepilogo lavori da parte dell'Impresa per “rifacimento copertura parte alta” del 13.10.2016, il quale portava sotto la dicitura “saldo finale” un importo di € 36.904,34 (senza iva) con un incremento di circa 27.000 euro rispetto alle previsioni iniziali;
- la stessa aveva già corrisposto, per il complesso dei lavori di ristrutturazione, la somma di euro
94.837,60 iva inclusa a soddisfacimento integrale del credito spettante all'impresa.
3. In via riconvenzionale, previo accertamento dei vizi di cui in atti, l'opponente domandava, altresì, la condanna della controparte alla esecuzione dei lavori di ripristino, oltre al risarcimento del danno, a tal fine deducendo che i lavori eseguiti non erano stati terminati a regola d'arte e presentavano problematiche/vizi elencati nella relazione di sopralluogo della D.L. del 31.01.2018, redatto dalla geom. e già denunciati dalla committente per mezzo della legale avv. Bertolazzi via mail in CP_3 data 2.03.2018.
4. L' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_2 chiedendone il rigetto.
5. Istruita la causa mediante CTU, il Tribunale emetteva sentenza, con la quale: revocava il decreto ingiuntivo;
condannava pagare a la somma di E. 4690,79 oltre ad Parte_1 CP_1 interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
condannava, altresì, l'impresa opposta al pagamento delle spese processuali e di CTU.
6. Di seguito si riportano le motivazioni espresse dal Tribunale.
pagina 2 di 9 “E' stato conferito in primo luogo al CTU il quesito di procedere alla quantificazione del credito spettante a in relazione ai lavori eseguiti per i contratti per cui è causa in base alle Parte_1 previsioni contrattuali ove presenti, ovvero in mancanza sulla base dei prezziari della locale Camera di Commercio, detratti gli importi corrisposti da . CP_1 Il consulente, sulla base della documentazione in atti, di quella acquisita e di quanto constatato, ha accertato che i lavori eseguiti per i contratti di cui è causa, come da Allegato n.1, rettificato sulla base delle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti riconosciute ammissibili, ammontino ad
€.56.932,40 (colonna 7) + €.33.266,24 (colonna 8) per un totale di €.90.198,64 Dall'importo dei lavori come sopra determinato é da detrarre l'ammontare delle somme corrisposte dalla committente , pari a €. 86.216,00 (ammontare non controverso) e così per un importo CP_4 a credito della convenuta di €.3.982,64 . Controparte_2 Sono da considerare anche gli sconti praticati dall'impresa. Si tratta, in particolare, per il primo intervento dello sconto di €.2.576,93 di cui al S.A.L. in data 20/07/2016 relativo al primo intervento (doc. n.8 comparsa di costituzione) e, per il secondo intervento dello sconto di €.2.004,00 (“sconto incondizionato” in calce al conteggio del 13/10/2016 - doc. n.9 a corredo della medesima comparsa); della deduzione del 50% del noleggio della piattaforma: €.712,50; della deduzione della pittura lato nord: €.675,00 (queste ultime due in calce allo stesso conteggio in data 13/10)2016 - v. doc. n.6 a corredo dell'atto di citazione). Tutta la scontistica sopra riportata, che comporta un totale di €.5.968,43, è peraltro confermata nella nota della difesa di parte opposta in data 21 gennaio 2018 (doc. n.15 a corredo della comparsa
. Pt_1 Risulta pertanto a favore dell'opponente un credito di: €. 5.968,43 - €.3.982,64 = €.1.985,79. E' stato inoltre assegnato al CTU il quesito di accertare la sussistenza e la causa dei vizi lamentati da
in citazione, se essi siano imputabili ad una difettosa esecuzione da parte dell'appaltatore CP_1
i rimedi necessari al ripristino ed i costi relativi. Parte_1
Tenuto conto delle osservazioni mosse dai consulenti tecnici delle parti, nella misura in cui esse sono state ritenute meritevoli di accoglimento, il CTU sulla base delle motivate e logiche argomentazioni svolte, alle quali si rinvia, ha accertato che per tale titolo debba essere riconosciuto a credito di parte opponente quanto segue: €. 1034,00 (difetti riscontrati sul tinteggio della facciata ovest) + €.1.055,00 (ritinteggio facciata cortile interno) + €.616,00 (ripristino porte di accesso agli appartamenti del primo piano), per un totale di €.2.705,00. Parte opposta ha eccepito la prescrizione della garanzia per vizi azionata da controparte, ma essa a norma dell'art. 1667 cc si prescrive entro due anni dal giorno della consegna dell'opera. L'opera è stata terminata nell'ottobre 2016 (v. CTU sub pag. 9) e la prescrizione venne tempestivamente interrotta mediante la citazione introduttiva del presente giudizio in data 12 settembre 2018. L'eccezione è quindi infondata.”
7. Avverso tale sentenza l' proponeva appello, affidato a due articolati Controparte_2 motivi.
8. si costituiva, deducendo l'infondatezza dell'appello avversario e proponendo CP_1 contestualmente appello incidentale.
9. Dato atto del deposito di comparse conclusionali e note di replica nonché delle note di udienza, il
Consigliere istruttore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Si procede con l'esame dell'appello proposto dall' Controparte_2
pagina 3 di 9 11. Con il primo motivo sub A) l' lamenta che il Giudice di primo grado Controparte_2 avrebbe fondato la propria decisione esclusivamente sulle risultanze della relazione peritale, omettendo tuttavia di pronunciarsi su un punto rimesso dallo stesso C.T.U. alla valutazione del giudicante e, precisamente, in ordine al riconoscimento all'appaltatrice del maggior costo di un'opera di variante, rappresentata da un pacchetto isolante, integrativo rispetto alla copertura concordata inizialmente dalle parti.
Deduce che, sebbene tale opera non fosse prevista nel preventivo allegato al contratto di appalto stipulato in data 16.02.2016 (sottoscritto dalle parti, che recava alla voce “fornitura e posa in opera di nuova struttura in legno” il prezzo di € 5.640,00, importo successivamente aggiornato in € 13.000,00, nel preventivo redatto dall'appaltatrice in data 22 luglio 2016, non sottoscritto dalla committente), la realizzazione del pacchetto isolante come opera extra contratto sarebbe stata documentalmente accertata dal C.T.U. e la relativa richiesta da parte del committente, in mancanza di specifica sottoscrizione del preventivo, dovrebbe ricavarsi dal deposito presso il Comune di Noceto della SCIA in variante datata 13 luglio 2016, sottoscritta dai proprietari e CP_1 Controparte_5
Ribadisce che la prova dell'autorizzazione da parte della committenza sarebbe stata raggiunta se fossero stati ammessi i capitoli di prova formulati in primo grado.
Deduce poi che la voce corrispondente al predetto lavoro di variante, non ricompresa dal perito tra quelle riconoscibili all'impresa, è stata pattuita a misura e non a corpo, diversamente da quanto ritenuto dal CTU.
Lamenta che il CTU abbia mantenuto nella tabella allegato 5 – pag. 16 - il valore di € 7.360,00 anziché quello di € 7.874,00 accertato alla pagina 6 della relazione integrativa.
Afferma che, anche volendo considerare che si tratti di opera con prezzo determinato a corpo,
l'impresa avrebbe comunque diritto di ottenere il giusto compenso per la variante realizzata.
12. Le doglianze sono infondate.
13. In primo luogo, sebbene i contratti siano stipulati a misura, deve ritenersi che per il tipo di lavorazione di cui trattasi il prezzo sia stato convenuto a corpo. Infatti, come correttamente rilevato dal C.T.U.,
“Dall'esame del preventivo originario del 20 aprile 2016 (doc. 5, fasc. I grado ndr) si CP_1 rileva che la descrizione del prezzo unitario in esso riportata (settima voce) prevede la fornitura e posa in opera della struttura portante principale e dell'orditura secondaria, comprensiva del perlinato da cm. 2 all'intradosso, per un ammontare a corpo di €.5.640,00. Ciò è congruente con l'applicazione del prezzo di listino CCIAA DAH.1P a), parte 1ª, in quanto prevede, sostanzialmente, la medesima descrizione già ricompresa nell'offerta preventivata dall'impresa (p.4 integrazione CTU). Lo stesso rileva in maniera altrettanto corretta che “l'impresa esecutrice non espone né lavorazioni, né quantità variate, il che rende comunque inammissibile sotto il profilo formale una variazione del prezzo a corpo
pagina 4 di 9 in assenza del concordamento di un nuovo prezzo.” (cfr. p.6 integrazione CTU). Di conseguenza, non sussistono elementi per ritenere che l'originaria pattuizione “a corpo” sia stata modificata con un'altra
“a misura”.
Tanto premesso, si rileva che la circostanza che la committente abbia autorizzato l'appaltatore all'installazione di un pacchetto isolante, integrativo rispetto alla copertura concordata inizialmente dalle parti, non risulta provata documentalmente;
né la prova si sarebbe potuta ricavare dall'ammissione dei capitoli di prova articolati sul punto.
Non risulta provata documentalmente, poiché, come affermato dal CTU, senza smentita alcuna, “sotto il profilo documentale, sia nel preventivo in data 10 aprile 2016 (sottoscritto dalla Committente), sia nel preventivo 22 luglio 2016 (non sottoscritto, la cui accettazione è disconosciuta dalla Committente), sia ancora nel conteggio finale in data 13 ottobre 2016, la descrizione del lavoro rimane identica”.
Deve, poi, escludersi che la voce “fornitura e posa in opera di nuova struttura in legno”, contenuta nel preventivo non sottoscritto, sia conseguenza della modifica ai lavori introdotta con la SCIA
15.07.2016, considerato che “detta voce non è stata modificata, né integrata nell'enunciazione del prezzo unitario, ma unicamente nell'ammontare del prezzo unitario. Non si rinviene riferimento alcuno alla variante presentata con la SCIA n.74/2016, né al nuovo pacchetto isolante previsto, né a richiesta alcuna rivolta dalla Committente o dalla D.L”. (cfr. p 8 integrazione CTU).
Si osserva ancora che la composizione del nuovo pacchetto isolante, di cui l'impresa chiede il Pt_1 pagamento, corrisponde solo in parte a quella desumibile dagli elaborati grafici depositati unitamente alla SCIA in variante (cfr. p. 4 e 10 CTU).
In definitiva, non v'è prova che la committente abbia autorizzato le varianti di cui chiede il Pt_1 pagamento.
14. Né una conclusione di segno opposto può trarsi dal capitolato di prova per testi formulato sul punto, posto che il suo espletamento restituirebbe elementi non pertinenti all'oggetto di prova, esiti valutativi o comunque sconfessati dalle risultanze documentali e di fatto.
Ed infatti, ad colorandum, come evidenzia il CTU, si osserva che una variazione così significativa del prezzo avrebbe indotto qualsiasi operatore diligente a provvedervi “mediante il concordamento di un nuovo prezzo o quanto meno di altro, idoneo documento autorizzativo della Committenza o della
Direzione Lavori” (p.17 CTU), che nella fattispecie manca.
15. Nell'ambito della medesima doglianza di cui alla lett. A), deduce l'errore sul mancato Pt_1 riconoscimento del valore di € 1.500,00 per la realizzazione della linea anticaduta, il cui importo è stato decurtato dal CTU sulla base delle fotografie allegate dal C.T.P. alla propria memoria.
La censura sul punto è fondata.
pagina 5 di 9 Infatti, la mancata installazione di detta opera costituirebbe un vizio/difformità, peraltro certamente non occulto, per la cui emenda sarebbe stato necessario proporre specifica domanda, come avvenuto per gli ulteriori vizi denunciati dalla Committente, tra i quali non figura quello in parola.
Pertanto, rilevato che il vizio in questione non è stato tempestivamente dedotto dalla committente con il proprio atto di citazione in opposizione, e che l'installazione del sistema anticaduta è stato previsto nel preventivo accettato dalla committente, l'Impresa ha diritto di ottenere il pagamento della somma di euro 1.500,00 (importo corrispondente al preventivo accettato sia all'importo originariamente liquidato dal CTU), da detrarsi da quanto dovuto alla Committente.
16. Col motivo sub B, l'Impresa censura la parte della sentenza in cui il Tribunale ha accertato la sussistenza di parte dei vizi lamentati da parte attrice, liquidati in € 1.034,00 per i difetti sul tinteggio della facciata ovest, € 1.055,00 per quelli della facciata verso il cortile interno, sporcata dall'Impresa appellante, e per € 616,00 per il ripristino delle porte di accesso agli appartamenti del primo piano.
Nello specifico deduce che:
- si tratta di difformità che il D.L. avrebbe dovuto rilevare a prima vista nel corso dell'esecuzione dell'opera e/o in ultima istanza al momento della consegna del cantiere, donde spetterebbe a quest'ultimo risponderne;
- con riferimento al danneggiamento delle due porte di accesso agli appartamenti, il vizio è stato ritenuto fondato dal C.T.U., non sulla base di una verifica diretta, bensì di un presunto riconoscimento dell'impresa appaltatrice contenuto nella nota del 5 marzo 2018, che costituisce mera proposta transattiva;
- l'Impresa, nel conteggio finale dei lavori datato 13 ottobre 2016, ha applicato uno sconto del 50% sul noleggio della piattaforma (€ 712,50) e sulla pittura del lato nord (€ 675,00), a compensazione dei lavori oggetto di lamentela che andranno quindi decurtati dalla stima dei vizi, e che sul punto la difesa di parte opposta aveva formulato specifici capitoli di prova non ammessi.
- la garanzia non sarebbe in ogni caso dovuta, poiché trattasi di difformità o i vizi riconoscibili, e il committente avrebbe accettato l'opera.
17. Il motivo è fondato, nella parte in cui l'impresa deduce la decadenza della Committente dalla garanzia relativamente ai difetti sul tinteggio della facciata ovest, poiché trattasi di vizio effettivamente riconoscibile anche senza particolari conoscenze tecniche.
Di conseguenza deve decurtarsi la somma di € 1.055,00 da quanto dovuto alla Committente
18. Di vizi non può invece discutersi con riferimento alla facciata del cortile interno sporcata dall'impresa e al danneggiamento delle due porte di accesso agli appartamenti. Essi in realtà rappresentano dei danni causati in occasione dei lavori dalla ditta appaltatrice, e non dei vizi, che sorgono invece in fase pagina 6 di 9 di esecuzione dell'opera, in quanto violate le regole dell'arte o i principi in materia di edilizia. Essi, dunque, si sottraggono alle decadenze e ai termini prescrizionali previsti dall'art. 1667 c.c.
Tanto premesso, si osserva che la sussistenza di tali danni non è mai stata contestata, e la stessa è perfino confermata dal CTP il quale a p. 7, p.to C della propria relazione, concorda con la Pt_1 verifica dei vizi lamentati e la loro quantificazione.
Quanto alla causazione dei danni in parola, le circostanze di tempo e di luogo inducono a ritenere che questi siano stati arrecati dalla ditta appaltatrice: non emergono, infatti, fattori alternativi causali che possano spiegare altrimenti detti danneggiamenti;
né essi sono stati dedotti anche solo in via meramente assertiva, così come non è stato dedotto che i danni in esame preesistessero all'esecuzione dell'opera. L'unica cosa certa è che nello stabile fossero in corso i lavori, con relativo spostamento di materiale e operai. Ciò rende più probabile che proprio in occasione di tali lavorazioni si siano verificati i danni lamentati dalla Committente.
19. Quanto, infine, agli sconti sul prezzo contenuto nel conteggio finale dei lavori datato 13 ottobre 2016, non v'è prova che questi siano stati praticati a tacitazione delle ragioni della committente. Né tale prova sarebbe stata fornita dai testi di cui l'appaltatrice chiede l'audizione (ammesso che sul punto un tale mezzo di prova possa ritenersi ammissibile, vertendo esso su un nuovo accordo sul prezzo). Ciò in quanto il capitolato, per come formulato, non chiarirebbe le motivazioni dei praticati sconti, che invece ben potrebbero trovare causa in prassi commerciali o altre ragioni.
20. Si procede ora all'esame dell'appello incidentale, proposto da CP_1
21. L'appello è infondato nella parte in cui lamenta il mancato accertamento del vizio che consisterebbe nella manomissione del pluviale in facciata interna che, secondo la tesi dell'appellante, era storicamente collegato alla rete fognaria esistente, ma che a seguito del rifacimento del tetto sarebbe stato modificato dall'impresa con scarico in superficie.
Infatti, una siffatta e significativa modifica costituirebbe un vizio grave e palese, dunque, certamente riconoscibile. Pertanto, la committente è decaduta dalla garanzia, dal momento che, come evidenziato dal ctu, solo dopo tre mesi dalla fine dei lavori sono sorte contestazioni sul punto;
mentre, in precedenza non risulta alcuna contestazione, né formale (ordine di servizio), né informale (nota di richiamo) o detrazione in contabilità.
A tale carenza probatoria non può, poi, porsi rimedio mediante il capitolato articolato a riguardo, il quale, peraltro, risulta generico e valutativo.
Per questi motivi
il motivo in parte qua va rigettato.
22. Stessa sorte spetta all'appello in punto al mancato riconoscimento della decurtazione di 800,00 euro per la omessa installazione della linea anticaduta parte bassa.
pagina 7 di 9 Esso, infatti, costituisce un vizio e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere allegato dalla committente al tempo della instaurazione del giudizio. Pertanto, la domanda è inammissibile.
In ogni caso il motivo deve essere rigettato per le seguenti considerazioni.
Si osserva che sia il CTU che il CTP danno atto del fatto che la linea anticaduta è stata effettivamente realizzata.
La decurtazione era infatti da ricollegare al fatto che all'epoca dell'espletamento della consulenza tecnica l'Impresa non aveva fornito né il progetto né la certificazione finale: obbligo al quale non poteva adempiere, dal momento che la procedura autorizzativa era ancora in corso.
Infatti, Il CTU evidenzia che “gli elaborati reclamati sono di norma raccolti e presentati a cura del
Direttore dei Lavori dopo la dichiarazione di ultimazione dell'intervento. Detta ultimazione non è ancora stata dichiarata perché i lavori proseguono tuttora in forza della SCIA prot. 4631 del 4 marzo
2019, presentata dalla stessa Geom. , Progettista e Direttore dei Lavori anche degli Controparte_6 interventi precedenti, e pertanto, si presume, in linea di continuità con gli stessi.
È vero che lo stesso CTU ribadisce che “Rimane l'obbligo per l'Impresa esecutrice di produrre la documentazione in parola”, sebbene a quel tempo abbia ritenuto che essa non potesse essere considerata inadempiente, anche e soprattutto in difetto di un'esplicita e formale richiesta da parte della
Direzione dei lavori.
Tuttavia, in questa sede la Committente non ha neppure precisato se nelle more i lavori siano stati portati a termine e -se sì- in quale data. La stessa si esprime, infatti, in termini ipotetici, limitandosi ad affermare che “nel frattempo sono passati anni e la procedura autorizzativa quantomeno per i tempi amministrativi deve necessariamente essersi conclusa”.
Né, a sostegno del superiore assunto la stessa produce o deduce alcun sollecito, da parte della D.L., né in proprio, della documentazione in parola. E tale circostanza non può che condurre al rigetto del motivo.
23. In conclusione, l'appello proposto da va parzialmente accolto, con conseguente decurtazione Pt_1 della somma di euro 2555,00 da quanto dovuto alla Committente: somma corrispondente all'importo di euro 1.055,00 (per il vizio alla tinteggiatura della facciata ovest, vizio per il quale la committente è decaduta dalla garanzia) e di euro 1500,00 (per la realizzazione della linea anticaduta, vizio non dedotto tra quelli per cui è stata azionata la garanzia stessa). Pertanto, va Parte_1 condannata pagare a la somma di euro 2135,79 oltre ad interessi al tasso legale dalla CP_1 domanda al saldo, in luogo di quella indicata dal Tribunale, pari a euro 4690,79.
24. L'appello incidentale proposto da deve invece essere rigettato. CP_1
pagina 8 di 9 25. L'esito complessivo del giudizio, che vede comunque vittoriosa nei confronti di CP_1 [...]
rende congrua la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, liquidate in Parte_1 dispositivo sulla base del decisum in favore di CP_1
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. in parziale accoglimento dell'appello principale, proposto da , condanna Parte_1
al pagamento della minor somma di euro 2135,79 oltre a interessi al tasso Parte_1 legale dalla domanda al saldo in favore di;
CP_1
II. rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
III. compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti nella misura di due terzi, e condanna al pagamento della restante quota del terzo delle spese processuali in Parte_1 favore di , quota del terzo che si liquida in euro 850,00, per compensi, per il primo CP_1 grado di giudizio, e in euro 1.000 per compensi per il secondo, oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA per entrambi i gradi, ponendo le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
IV. dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002 nei confronti di CP_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 06/06/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama
Il Presidente
Dott. Manuela Velotti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 519/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSTA SIMONA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA OSPDALETTO 6 43015 NOCETOpresso il difensore avv.
COSTA SIMONA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUTIGLIANO MASSIMO CP_1 C.F._1
e dell'avv. LAVAGETTO LORENZO ( ) B.GO S.BRIGIDA,1 43100 C.F._2
PARMA; , elettivamente domiciliato in B.GO S.BRIGIDA N. 1 43100 PARMApresso il difensore avv.
RUTIGLIANO MASSIMO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1107 del 2022 del Tribunale di Parma, pubblicata il 29 settembre 2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto dall' CP_1 Controparte_2
[... per la somma di € 8.250,00 oltre accessori in forza della fattura n.3/2017, quale saldo delle opere realizzate in favore della stessa, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con riduzione dell'importo pagina 1 di 9 in proporzione a quanto dovesse risultare non dovuto in relazione alle varianti meglio descritte nel proprio atto di citazione in opposizione, operando, se del caso anche ai sensi dell'art. 1660 c.c., la determinazione del giusto prezzo.
2. A fondamento dell'opposizione deduceva che: CP_1
- la era stata incaricata dell'esecuzione dei lavori, che avevano ad oggetto “il Parte_1 rifacimento totale del tetto del fabbricato sito in Via Saffi n.5” con un primo contratto di appalto stipulato tra le parti in data 23.11.2015;
- I lavori concordati tra le parti erano stati specificati nel preventivo n. 246 allegato al contratto stesso ed intitolato “rifacimento manto di copertura”, dal quale risultava un importo di euro 36.021,62 iva esclusa, per “copertura parte bassa”, oltre ad altro preventivo annesso al medesimo documento, per l'importo di ulteriori euro 9.300,74 iva esclusa, per “intonaco facciata casa bassa”;
- dopo pochi mesi, il 16 febbraio 2016, era stato sottoscritto dalle parti un ulteriore nuovo contratto d'appalto e posto a base del decreto ingiuntivo, per “rifacimento totale del tetto del fabbricato sito in
Via Saffi n.5”;
- anche in questo caso era stato redatto un preventivo, datato 20 aprile 2016, dal quale risultava la causale “rifacimento manto di copertura parte alta” per un importo di euro 18.500,00 iva esclusa;
- a ottobre 2016 era pervenuto il riepilogo lavori da parte dell'Impresa per “rifacimento copertura parte alta” del 13.10.2016, il quale portava sotto la dicitura “saldo finale” un importo di € 36.904,34 (senza iva) con un incremento di circa 27.000 euro rispetto alle previsioni iniziali;
- la stessa aveva già corrisposto, per il complesso dei lavori di ristrutturazione, la somma di euro
94.837,60 iva inclusa a soddisfacimento integrale del credito spettante all'impresa.
3. In via riconvenzionale, previo accertamento dei vizi di cui in atti, l'opponente domandava, altresì, la condanna della controparte alla esecuzione dei lavori di ripristino, oltre al risarcimento del danno, a tal fine deducendo che i lavori eseguiti non erano stati terminati a regola d'arte e presentavano problematiche/vizi elencati nella relazione di sopralluogo della D.L. del 31.01.2018, redatto dalla geom. e già denunciati dalla committente per mezzo della legale avv. Bertolazzi via mail in CP_3 data 2.03.2018.
4. L' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_2 chiedendone il rigetto.
5. Istruita la causa mediante CTU, il Tribunale emetteva sentenza, con la quale: revocava il decreto ingiuntivo;
condannava pagare a la somma di E. 4690,79 oltre ad Parte_1 CP_1 interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
condannava, altresì, l'impresa opposta al pagamento delle spese processuali e di CTU.
6. Di seguito si riportano le motivazioni espresse dal Tribunale.
pagina 2 di 9 “E' stato conferito in primo luogo al CTU il quesito di procedere alla quantificazione del credito spettante a in relazione ai lavori eseguiti per i contratti per cui è causa in base alle Parte_1 previsioni contrattuali ove presenti, ovvero in mancanza sulla base dei prezziari della locale Camera di Commercio, detratti gli importi corrisposti da . CP_1 Il consulente, sulla base della documentazione in atti, di quella acquisita e di quanto constatato, ha accertato che i lavori eseguiti per i contratti di cui è causa, come da Allegato n.1, rettificato sulla base delle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti riconosciute ammissibili, ammontino ad
€.56.932,40 (colonna 7) + €.33.266,24 (colonna 8) per un totale di €.90.198,64 Dall'importo dei lavori come sopra determinato é da detrarre l'ammontare delle somme corrisposte dalla committente , pari a €. 86.216,00 (ammontare non controverso) e così per un importo CP_4 a credito della convenuta di €.3.982,64 . Controparte_2 Sono da considerare anche gli sconti praticati dall'impresa. Si tratta, in particolare, per il primo intervento dello sconto di €.2.576,93 di cui al S.A.L. in data 20/07/2016 relativo al primo intervento (doc. n.8 comparsa di costituzione) e, per il secondo intervento dello sconto di €.2.004,00 (“sconto incondizionato” in calce al conteggio del 13/10/2016 - doc. n.9 a corredo della medesima comparsa); della deduzione del 50% del noleggio della piattaforma: €.712,50; della deduzione della pittura lato nord: €.675,00 (queste ultime due in calce allo stesso conteggio in data 13/10)2016 - v. doc. n.6 a corredo dell'atto di citazione). Tutta la scontistica sopra riportata, che comporta un totale di €.5.968,43, è peraltro confermata nella nota della difesa di parte opposta in data 21 gennaio 2018 (doc. n.15 a corredo della comparsa
. Pt_1 Risulta pertanto a favore dell'opponente un credito di: €. 5.968,43 - €.3.982,64 = €.1.985,79. E' stato inoltre assegnato al CTU il quesito di accertare la sussistenza e la causa dei vizi lamentati da
in citazione, se essi siano imputabili ad una difettosa esecuzione da parte dell'appaltatore CP_1
i rimedi necessari al ripristino ed i costi relativi. Parte_1
Tenuto conto delle osservazioni mosse dai consulenti tecnici delle parti, nella misura in cui esse sono state ritenute meritevoli di accoglimento, il CTU sulla base delle motivate e logiche argomentazioni svolte, alle quali si rinvia, ha accertato che per tale titolo debba essere riconosciuto a credito di parte opponente quanto segue: €. 1034,00 (difetti riscontrati sul tinteggio della facciata ovest) + €.1.055,00 (ritinteggio facciata cortile interno) + €.616,00 (ripristino porte di accesso agli appartamenti del primo piano), per un totale di €.2.705,00. Parte opposta ha eccepito la prescrizione della garanzia per vizi azionata da controparte, ma essa a norma dell'art. 1667 cc si prescrive entro due anni dal giorno della consegna dell'opera. L'opera è stata terminata nell'ottobre 2016 (v. CTU sub pag. 9) e la prescrizione venne tempestivamente interrotta mediante la citazione introduttiva del presente giudizio in data 12 settembre 2018. L'eccezione è quindi infondata.”
7. Avverso tale sentenza l' proponeva appello, affidato a due articolati Controparte_2 motivi.
8. si costituiva, deducendo l'infondatezza dell'appello avversario e proponendo CP_1 contestualmente appello incidentale.
9. Dato atto del deposito di comparse conclusionali e note di replica nonché delle note di udienza, il
Consigliere istruttore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Si procede con l'esame dell'appello proposto dall' Controparte_2
pagina 3 di 9 11. Con il primo motivo sub A) l' lamenta che il Giudice di primo grado Controparte_2 avrebbe fondato la propria decisione esclusivamente sulle risultanze della relazione peritale, omettendo tuttavia di pronunciarsi su un punto rimesso dallo stesso C.T.U. alla valutazione del giudicante e, precisamente, in ordine al riconoscimento all'appaltatrice del maggior costo di un'opera di variante, rappresentata da un pacchetto isolante, integrativo rispetto alla copertura concordata inizialmente dalle parti.
Deduce che, sebbene tale opera non fosse prevista nel preventivo allegato al contratto di appalto stipulato in data 16.02.2016 (sottoscritto dalle parti, che recava alla voce “fornitura e posa in opera di nuova struttura in legno” il prezzo di € 5.640,00, importo successivamente aggiornato in € 13.000,00, nel preventivo redatto dall'appaltatrice in data 22 luglio 2016, non sottoscritto dalla committente), la realizzazione del pacchetto isolante come opera extra contratto sarebbe stata documentalmente accertata dal C.T.U. e la relativa richiesta da parte del committente, in mancanza di specifica sottoscrizione del preventivo, dovrebbe ricavarsi dal deposito presso il Comune di Noceto della SCIA in variante datata 13 luglio 2016, sottoscritta dai proprietari e CP_1 Controparte_5
Ribadisce che la prova dell'autorizzazione da parte della committenza sarebbe stata raggiunta se fossero stati ammessi i capitoli di prova formulati in primo grado.
Deduce poi che la voce corrispondente al predetto lavoro di variante, non ricompresa dal perito tra quelle riconoscibili all'impresa, è stata pattuita a misura e non a corpo, diversamente da quanto ritenuto dal CTU.
Lamenta che il CTU abbia mantenuto nella tabella allegato 5 – pag. 16 - il valore di € 7.360,00 anziché quello di € 7.874,00 accertato alla pagina 6 della relazione integrativa.
Afferma che, anche volendo considerare che si tratti di opera con prezzo determinato a corpo,
l'impresa avrebbe comunque diritto di ottenere il giusto compenso per la variante realizzata.
12. Le doglianze sono infondate.
13. In primo luogo, sebbene i contratti siano stipulati a misura, deve ritenersi che per il tipo di lavorazione di cui trattasi il prezzo sia stato convenuto a corpo. Infatti, come correttamente rilevato dal C.T.U.,
“Dall'esame del preventivo originario del 20 aprile 2016 (doc. 5, fasc. I grado ndr) si CP_1 rileva che la descrizione del prezzo unitario in esso riportata (settima voce) prevede la fornitura e posa in opera della struttura portante principale e dell'orditura secondaria, comprensiva del perlinato da cm. 2 all'intradosso, per un ammontare a corpo di €.5.640,00. Ciò è congruente con l'applicazione del prezzo di listino CCIAA DAH.1P a), parte 1ª, in quanto prevede, sostanzialmente, la medesima descrizione già ricompresa nell'offerta preventivata dall'impresa (p.4 integrazione CTU). Lo stesso rileva in maniera altrettanto corretta che “l'impresa esecutrice non espone né lavorazioni, né quantità variate, il che rende comunque inammissibile sotto il profilo formale una variazione del prezzo a corpo
pagina 4 di 9 in assenza del concordamento di un nuovo prezzo.” (cfr. p.6 integrazione CTU). Di conseguenza, non sussistono elementi per ritenere che l'originaria pattuizione “a corpo” sia stata modificata con un'altra
“a misura”.
Tanto premesso, si rileva che la circostanza che la committente abbia autorizzato l'appaltatore all'installazione di un pacchetto isolante, integrativo rispetto alla copertura concordata inizialmente dalle parti, non risulta provata documentalmente;
né la prova si sarebbe potuta ricavare dall'ammissione dei capitoli di prova articolati sul punto.
Non risulta provata documentalmente, poiché, come affermato dal CTU, senza smentita alcuna, “sotto il profilo documentale, sia nel preventivo in data 10 aprile 2016 (sottoscritto dalla Committente), sia nel preventivo 22 luglio 2016 (non sottoscritto, la cui accettazione è disconosciuta dalla Committente), sia ancora nel conteggio finale in data 13 ottobre 2016, la descrizione del lavoro rimane identica”.
Deve, poi, escludersi che la voce “fornitura e posa in opera di nuova struttura in legno”, contenuta nel preventivo non sottoscritto, sia conseguenza della modifica ai lavori introdotta con la SCIA
15.07.2016, considerato che “detta voce non è stata modificata, né integrata nell'enunciazione del prezzo unitario, ma unicamente nell'ammontare del prezzo unitario. Non si rinviene riferimento alcuno alla variante presentata con la SCIA n.74/2016, né al nuovo pacchetto isolante previsto, né a richiesta alcuna rivolta dalla Committente o dalla D.L”. (cfr. p 8 integrazione CTU).
Si osserva ancora che la composizione del nuovo pacchetto isolante, di cui l'impresa chiede il Pt_1 pagamento, corrisponde solo in parte a quella desumibile dagli elaborati grafici depositati unitamente alla SCIA in variante (cfr. p. 4 e 10 CTU).
In definitiva, non v'è prova che la committente abbia autorizzato le varianti di cui chiede il Pt_1 pagamento.
14. Né una conclusione di segno opposto può trarsi dal capitolato di prova per testi formulato sul punto, posto che il suo espletamento restituirebbe elementi non pertinenti all'oggetto di prova, esiti valutativi o comunque sconfessati dalle risultanze documentali e di fatto.
Ed infatti, ad colorandum, come evidenzia il CTU, si osserva che una variazione così significativa del prezzo avrebbe indotto qualsiasi operatore diligente a provvedervi “mediante il concordamento di un nuovo prezzo o quanto meno di altro, idoneo documento autorizzativo della Committenza o della
Direzione Lavori” (p.17 CTU), che nella fattispecie manca.
15. Nell'ambito della medesima doglianza di cui alla lett. A), deduce l'errore sul mancato Pt_1 riconoscimento del valore di € 1.500,00 per la realizzazione della linea anticaduta, il cui importo è stato decurtato dal CTU sulla base delle fotografie allegate dal C.T.P. alla propria memoria.
La censura sul punto è fondata.
pagina 5 di 9 Infatti, la mancata installazione di detta opera costituirebbe un vizio/difformità, peraltro certamente non occulto, per la cui emenda sarebbe stato necessario proporre specifica domanda, come avvenuto per gli ulteriori vizi denunciati dalla Committente, tra i quali non figura quello in parola.
Pertanto, rilevato che il vizio in questione non è stato tempestivamente dedotto dalla committente con il proprio atto di citazione in opposizione, e che l'installazione del sistema anticaduta è stato previsto nel preventivo accettato dalla committente, l'Impresa ha diritto di ottenere il pagamento della somma di euro 1.500,00 (importo corrispondente al preventivo accettato sia all'importo originariamente liquidato dal CTU), da detrarsi da quanto dovuto alla Committente.
16. Col motivo sub B, l'Impresa censura la parte della sentenza in cui il Tribunale ha accertato la sussistenza di parte dei vizi lamentati da parte attrice, liquidati in € 1.034,00 per i difetti sul tinteggio della facciata ovest, € 1.055,00 per quelli della facciata verso il cortile interno, sporcata dall'Impresa appellante, e per € 616,00 per il ripristino delle porte di accesso agli appartamenti del primo piano.
Nello specifico deduce che:
- si tratta di difformità che il D.L. avrebbe dovuto rilevare a prima vista nel corso dell'esecuzione dell'opera e/o in ultima istanza al momento della consegna del cantiere, donde spetterebbe a quest'ultimo risponderne;
- con riferimento al danneggiamento delle due porte di accesso agli appartamenti, il vizio è stato ritenuto fondato dal C.T.U., non sulla base di una verifica diretta, bensì di un presunto riconoscimento dell'impresa appaltatrice contenuto nella nota del 5 marzo 2018, che costituisce mera proposta transattiva;
- l'Impresa, nel conteggio finale dei lavori datato 13 ottobre 2016, ha applicato uno sconto del 50% sul noleggio della piattaforma (€ 712,50) e sulla pittura del lato nord (€ 675,00), a compensazione dei lavori oggetto di lamentela che andranno quindi decurtati dalla stima dei vizi, e che sul punto la difesa di parte opposta aveva formulato specifici capitoli di prova non ammessi.
- la garanzia non sarebbe in ogni caso dovuta, poiché trattasi di difformità o i vizi riconoscibili, e il committente avrebbe accettato l'opera.
17. Il motivo è fondato, nella parte in cui l'impresa deduce la decadenza della Committente dalla garanzia relativamente ai difetti sul tinteggio della facciata ovest, poiché trattasi di vizio effettivamente riconoscibile anche senza particolari conoscenze tecniche.
Di conseguenza deve decurtarsi la somma di € 1.055,00 da quanto dovuto alla Committente
18. Di vizi non può invece discutersi con riferimento alla facciata del cortile interno sporcata dall'impresa e al danneggiamento delle due porte di accesso agli appartamenti. Essi in realtà rappresentano dei danni causati in occasione dei lavori dalla ditta appaltatrice, e non dei vizi, che sorgono invece in fase pagina 6 di 9 di esecuzione dell'opera, in quanto violate le regole dell'arte o i principi in materia di edilizia. Essi, dunque, si sottraggono alle decadenze e ai termini prescrizionali previsti dall'art. 1667 c.c.
Tanto premesso, si osserva che la sussistenza di tali danni non è mai stata contestata, e la stessa è perfino confermata dal CTP il quale a p. 7, p.to C della propria relazione, concorda con la Pt_1 verifica dei vizi lamentati e la loro quantificazione.
Quanto alla causazione dei danni in parola, le circostanze di tempo e di luogo inducono a ritenere che questi siano stati arrecati dalla ditta appaltatrice: non emergono, infatti, fattori alternativi causali che possano spiegare altrimenti detti danneggiamenti;
né essi sono stati dedotti anche solo in via meramente assertiva, così come non è stato dedotto che i danni in esame preesistessero all'esecuzione dell'opera. L'unica cosa certa è che nello stabile fossero in corso i lavori, con relativo spostamento di materiale e operai. Ciò rende più probabile che proprio in occasione di tali lavorazioni si siano verificati i danni lamentati dalla Committente.
19. Quanto, infine, agli sconti sul prezzo contenuto nel conteggio finale dei lavori datato 13 ottobre 2016, non v'è prova che questi siano stati praticati a tacitazione delle ragioni della committente. Né tale prova sarebbe stata fornita dai testi di cui l'appaltatrice chiede l'audizione (ammesso che sul punto un tale mezzo di prova possa ritenersi ammissibile, vertendo esso su un nuovo accordo sul prezzo). Ciò in quanto il capitolato, per come formulato, non chiarirebbe le motivazioni dei praticati sconti, che invece ben potrebbero trovare causa in prassi commerciali o altre ragioni.
20. Si procede ora all'esame dell'appello incidentale, proposto da CP_1
21. L'appello è infondato nella parte in cui lamenta il mancato accertamento del vizio che consisterebbe nella manomissione del pluviale in facciata interna che, secondo la tesi dell'appellante, era storicamente collegato alla rete fognaria esistente, ma che a seguito del rifacimento del tetto sarebbe stato modificato dall'impresa con scarico in superficie.
Infatti, una siffatta e significativa modifica costituirebbe un vizio grave e palese, dunque, certamente riconoscibile. Pertanto, la committente è decaduta dalla garanzia, dal momento che, come evidenziato dal ctu, solo dopo tre mesi dalla fine dei lavori sono sorte contestazioni sul punto;
mentre, in precedenza non risulta alcuna contestazione, né formale (ordine di servizio), né informale (nota di richiamo) o detrazione in contabilità.
A tale carenza probatoria non può, poi, porsi rimedio mediante il capitolato articolato a riguardo, il quale, peraltro, risulta generico e valutativo.
Per questi motivi
il motivo in parte qua va rigettato.
22. Stessa sorte spetta all'appello in punto al mancato riconoscimento della decurtazione di 800,00 euro per la omessa installazione della linea anticaduta parte bassa.
pagina 7 di 9 Esso, infatti, costituisce un vizio e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere allegato dalla committente al tempo della instaurazione del giudizio. Pertanto, la domanda è inammissibile.
In ogni caso il motivo deve essere rigettato per le seguenti considerazioni.
Si osserva che sia il CTU che il CTP danno atto del fatto che la linea anticaduta è stata effettivamente realizzata.
La decurtazione era infatti da ricollegare al fatto che all'epoca dell'espletamento della consulenza tecnica l'Impresa non aveva fornito né il progetto né la certificazione finale: obbligo al quale non poteva adempiere, dal momento che la procedura autorizzativa era ancora in corso.
Infatti, Il CTU evidenzia che “gli elaborati reclamati sono di norma raccolti e presentati a cura del
Direttore dei Lavori dopo la dichiarazione di ultimazione dell'intervento. Detta ultimazione non è ancora stata dichiarata perché i lavori proseguono tuttora in forza della SCIA prot. 4631 del 4 marzo
2019, presentata dalla stessa Geom. , Progettista e Direttore dei Lavori anche degli Controparte_6 interventi precedenti, e pertanto, si presume, in linea di continuità con gli stessi.
È vero che lo stesso CTU ribadisce che “Rimane l'obbligo per l'Impresa esecutrice di produrre la documentazione in parola”, sebbene a quel tempo abbia ritenuto che essa non potesse essere considerata inadempiente, anche e soprattutto in difetto di un'esplicita e formale richiesta da parte della
Direzione dei lavori.
Tuttavia, in questa sede la Committente non ha neppure precisato se nelle more i lavori siano stati portati a termine e -se sì- in quale data. La stessa si esprime, infatti, in termini ipotetici, limitandosi ad affermare che “nel frattempo sono passati anni e la procedura autorizzativa quantomeno per i tempi amministrativi deve necessariamente essersi conclusa”.
Né, a sostegno del superiore assunto la stessa produce o deduce alcun sollecito, da parte della D.L., né in proprio, della documentazione in parola. E tale circostanza non può che condurre al rigetto del motivo.
23. In conclusione, l'appello proposto da va parzialmente accolto, con conseguente decurtazione Pt_1 della somma di euro 2555,00 da quanto dovuto alla Committente: somma corrispondente all'importo di euro 1.055,00 (per il vizio alla tinteggiatura della facciata ovest, vizio per il quale la committente è decaduta dalla garanzia) e di euro 1500,00 (per la realizzazione della linea anticaduta, vizio non dedotto tra quelli per cui è stata azionata la garanzia stessa). Pertanto, va Parte_1 condannata pagare a la somma di euro 2135,79 oltre ad interessi al tasso legale dalla CP_1 domanda al saldo, in luogo di quella indicata dal Tribunale, pari a euro 4690,79.
24. L'appello incidentale proposto da deve invece essere rigettato. CP_1
pagina 8 di 9 25. L'esito complessivo del giudizio, che vede comunque vittoriosa nei confronti di CP_1 [...]
rende congrua la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, liquidate in Parte_1 dispositivo sulla base del decisum in favore di CP_1
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. in parziale accoglimento dell'appello principale, proposto da , condanna Parte_1
al pagamento della minor somma di euro 2135,79 oltre a interessi al tasso Parte_1 legale dalla domanda al saldo in favore di;
CP_1
II. rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
III. compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti nella misura di due terzi, e condanna al pagamento della restante quota del terzo delle spese processuali in Parte_1 favore di , quota del terzo che si liquida in euro 850,00, per compensi, per il primo CP_1 grado di giudizio, e in euro 1.000 per compensi per il secondo, oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA per entrambi i gradi, ponendo le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
IV. dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002 nei confronti di CP_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 06/06/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama
Il Presidente
Dott. Manuela Velotti
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