Provvedimento: […] Sul punto, peraltro, soccorre la disposizione di cui all'art. 1075 c.c. nell'interpretazione datane da costante giurisprudenza. L'art 1075 c.c., il quale dispone che l'esercizio della servitù in termini quantitativamente o qualitativamente minori rispetto a quelli consentiti dal titolo, non comporta estinzione, nemmeno parziale, del relativo diritto, che permane nella sua interezza, opera a prescindere dalle cause di detta limitazione e, quindi, tanto nel caso in cui essa dipenda da inerzia del titolare, quanto – come nel caso di specie – laddove sia provocata da eventi impeditivi imputabili al proprietario del fondo servente (cfr. […]
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