Articolo 1075 del Codice civile
Articolo 1023Articolo 1076
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19 aprile 1942
Art. 1075.

(Esercizio limitato della servitu').

La servitu' esercitata in modo da trarne un'utilita' minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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