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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2024, n. 4327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4327 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
21/10/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3587/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CIANCIMINO DANIELA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti GENTILE IOLANDA e GIAMMARIA Controparte_1
FRANCESCO)
(Avv.ta RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_2
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, non definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato nella categoria dei
“quadri” di primo livello del di categoria dal 1° marzo 2008; Org_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ dichiara, altresì, il diritto del ricorrente al conseguimento, a decorrere dal 1°
dicembre 2007, delle differenze retributive dovutegli in ragione del superiore inquadramento, al ricalcolo del TFR spettantegli alla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta il 30/9/2021), alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa presso l' (anche, eventualmente, mediante la costituzione di CP_2
una rendita vitalizia reversibile ex art 13 legge 12/08/1962 n. 1338 per i contributi prescritti);
◊ rigetta la domanda di risarcimento del danno;
◊ dispone procedersi come da separata ordinanza per il proseguo del giudizio;
◊ spese al definitivo.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 16/04/2021 il ricorrente – premesso di essere stato assunto in data 28/10/1980 da “in qualità di impiegato di categoria B1” - CP_1
rappresentava che la propria carriera aveva registrato un costante e continuo avanzamento grazie al quale, a decorrere dal 01/07/1996, era stato inquadrato “…
nella categoria AS Superiore dell'allora vigente con la qualifica di Org_1
“Analista Tecnico Esperto”; deduceva che da quel momento in poi la sua carriera si arrestava sebbene, a decorrere dal 01/05/1998, assegnato ai “Sistemi
Divisionali” con la qualifica di “tecnico specialista esperto con compiti di maggiore importanza”, avesse cominciato a svolgere mansioni inquadrabili nella categoria di quadro;
precisava che, esaurita l'esperienza dei Sistemi Divisionali,
anche le mansioni svolte nel contesto dei successivi incarichi ed assetti societari (il
01/12/2007 era stato assegnato all'”Area Gestione Servizi e Immobiliari” con la qualifica di “tecnico specialista esperto con compiti di maggior rilievo”; dal
01/06/2015 veniva trasferito, su sua richiesta, presso la nuova unità “Contractor
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Control”) “avevano tutte le caratteristiche del ruolo di quadro, comportando un'attività altamente specialistica, richiedente un continuo aggiornamento, di grande responsabilità, di grande autonomia e di rappresentanza dell'immagine aziendale”. Evidenziato, dunque, di avere diritto all'inquadramento nella superiore categoria di quadro sin dal giorno 01/09/1998 (per le mansioni di quadro svolte dal 01/05/1998) o in subordine dal 01/03/2008 (per le mansioni di quadro svolte quanto meno dal 01/12/2007), concludeva chiedendo al Tribunale
di condannare la società convenuta al riconoscimento del superiore inquadramento con le decorrenze indicate nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive, al ricalcolo del TFR spettantegli alla cessazione del rapporto, alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa presso l' (anche mediante la costituzione di una rendita vitalizia reversibile ex art 13 CP_2
legge 12/08/1962 n. 1338 per i contributi nelle more prescrittisi), ed infine al risarcimento del danno professionale subito per la perdita di chance o di ulteriori possibilità di guadagno.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 11/10/2021, la società convenuta – eccepita preliminarmente la prescrizione parziale dei crediti azionati dal dipendente - chiedeva nel merito rigettarsi il ricorso, deducendone l'infondatezza.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05/05/2022,
l' chiedeva “… In caso di accertamento positivo del diritto del ricorrente alle CP_2
somme dovute quali differenze retributive: accogliere la domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi non versati all'Ente di previdenza nei limiti della prescrizione, oltre sanzioni dovute per legge;
accogliere la domanda del lavoratore, con riferimento ai contributi
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prescritti, di condanna del datore di lavoro alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile ex art 13 legge 12/08/1962 n. 1338”.
Istruita la causa attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti, fissata udienza di discussione e decisione, la causa viene quivi parzialmente decisa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del
21/10/2024, mediante il deposito di questa sentenza.
◊
1. In via preliminare, non può che rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di parziale prescrizione sollevata dalla società convenuta.
Ricordato, infatti, che il diritto al riconoscimento della qualifica superiore acquisita per l'espletamento di mansioni superiori si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. e che “ le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della superiore qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.” (cfr. tra le altre
Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 1997, n. 7911 e Cassazione civile, sez. lav., 29
maggio 1990, n. 4996), in ordine al decorso dei suddetti termini prescrizionali la
Suprema Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012
e del D. Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro)” (cfr. Cass., 6/09/2022, n. 26246).
Nel caso di specie, riguardando la domanda attorea un inquadramento ed i
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro conseguenziali crediti insorti, secondo la prospettazione che la sorregge, già dal
01/05/1998, dovrebbero senz'altro reputarsi prescritti tutti i diritti maturati rispettivamente fino ai dieci ovvero fino ai cinque anni prima che hanno preceduto l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18/07/2012), termine che, in virtù della lettera di messa in mora ricevuta dall'azienda il 13/02/2012 (e di quelle successive inviate dal dipendente nel 2015 e nel 2019), retroagisce nel caso di specie per l'inquadramento al 13/02/2002 e, per le differenze patrimoniali, al
13/02/2007.
2. Nel merito, giova premettere che, secondo un oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico per l'individuazione del corretto inquadramento del lavoratore è “trifasico”, ossia composto da tre fasi successive: accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal lavoratore;
individuazione delle qualifiche (o gradi) previsti dal
CCNL di riferimento;
raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda fase (cfr. Cass., sez. lav.,
8/02/2021, n. 2972).
2.1 Conformemente alle indicazioni metodologiche fornite dalla Suprema Corte di
Cassazione, deve, quindi, procedersi alla disamina delle declaratorie contrattuali applicabili al caso in esame.
Secondo le previsioni del CCNL di categoria, appartengono alla categoria As “i dipendenti che svolgono funzioni di concetto con funzioni direttive di particolare importanza per la loro ampiezza e natura, oppure per la rilevante dimensione dell'unità cui sono preposti in relazione alla struttura organizzativa dell'Ente
ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello”, mentre “appartengono alla
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro categoria As superiore [riconosciuta nella fattispecie al lavoratore dal datore di lavoro] i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria As, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'Ente, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni”.
Sempre conformemente alle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento, “appartengono alla categoria Quadri [in questa sede reclamata dal lavoratore], ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, i titolari delle posizioni organizzative di maggior rilievo che hanno un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale e svolgono funzioni di particolare importanza per il più elevato contenuto professionale delle mansioni,
intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati”; la categoria Quadri si articola su due livelli in funzione del differente grado di contenuti manageriali e/o specialistici delle mansioni esercitate e a questi corrispondono due livelli retributivi: si tratta dei livelli categoria Qs – Quadri con funzioni di coordinamento e di controllo e del livello categoria Q – Quadri.
2.2 Individuato il contenuto delle declaratorie contrattuali utili ai fini della decisione, deve ora procedersi, secondo l'insegnamento della Corte,
all'accertamento delle mansioni svolte in concreto dal ricorrente.
Orbene, il teste , escusso all'udienza del 18/05/2022, Testimone_1
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dopo avere precisato che “… a decorrere dal 1990 e sino al 2005 ho collaborato con il ricorrente”, ha testualmente riferito quanto segue: “… Dal 1998 al 2005 ho lavorato presso i Sistemi Divisionali. Al suo interno il ricorrente era il responsabile, l'organizzatore, il coordinatore delle attività e dei vari impiegati come me. All'epoca era stata attuata una ripartizione in 3 divisioni: Produzione,
Distribuzione e Trasmissione. Ciascuna di queste aveva delle unità preposte ai sistemi informatici, il nostro gruppo di lavoro era inserito nella Divisione
Distribuzione. E si occupava a livello territoriale della Sicilia, analoghe unità
territoriali erano previste nelle varie parti d'Italia e ciascuna era coordinata da un suo responsabile. Tutte le unità sparse nel territorio venivano poi affidate alla direzione di un unico dirigente nazionale. Nelle varie unità territoriali i responsabili svolgevano gli stessi compiti, organizzando in sostanza l'assistenza informatica. Il nostro compito era infatti quello di assistenza agli utenti anche se in passato la struttura si chiamava Rete e
Stazione Lavori. Il compito del ricorrente in particolare era quello di raccogliere le segnalazioni di assistenza che venivano inviate dai capi zona della distribuzione nonché dalle agenzie e di affidarle ai tecnici per la relativa assistenza. Non si occupava anche di una predisposizione di software. Preciso che all'epoca non vi era un call center e quindi era lui a fare da interfaccia tra unità territoriale e tecnici. Ha
continuato a svolgere sempre tali mansioni anche all'interno del
Sistema Divisione della Divisione Distribuzione facendo appunto da ponte fra clienti e fornitori del servizio, anche se nel nostro caso i nostri clienti erano sempre inseriti all'interno di Intorno al 1999, in sostanza CP_1
qualche mese dopo, circa 6 mesi dopo l'avvio dei Sistemi Divisionali fu nominato
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro capo della nostra struttura l' ing. . In realtà non avevamo con lui Per_1
contatti professionali nel senso che lui non si occupava degli aspetti tecnici dell'unità ma si limitava alla gestione amministrativa: presenze del personale,
ore straordinarie, ferie. Egli comunque era posto a capo dell'unità divisionale”.
Ed ancora il teste , escusso anch'egli all'udienza del Testimone_2
18/05/2022, ha testualmente riferito quanto segue: “Ho conosciuto professionalmente il ricorrente quando tra il 2005 e il 2006 l'unità territoriale presso la quale lui lavorava è stata organicamente inserita nella U.O. da me diretta come quadro di II livello. L'unità da me diretta si chiamava
[...]
e faceva capo a Esisteva già dal 1999 sempre sotto Organizzazione_2 CP_1
la mia direzione. Nel 2005 vi fu accorpata anche l'unità proveniente da
[...]
. Prima dell'accorpamento alla mia struttura si trattava di Org_3
un'unità avente a capo l'ing. , sotto di lui l'ing. e poi Per_1 Pt_1
5/6 tecnici. Due o tre tecnici non transitarono e furono assegnati ad altri compiti, noi accorpammo 5 persone alla fine. Prima del 2005 l'ing. si Pt_1
occupava di gestire le relazioni con il territorio siciliano sostanzialmente acquisendo le richieste di intervento e poi coordinava le persone a sua disposizione per la relativa realizzazione. Quando l'unità venne inglobata vi fu una redistribuzione del personale e io assegnai un ruolo sostanzialmente analogo a quello che aveva rivestito in precedenza mantenendogli il ruolo di coordinatore su alcuni progetti. Prima che fosse accorpata all'interno dell' da me diretta dal 1999, l'unità in Organizzazione_2
cui lavorava l'ing. si chiamava ed era stata creata Pt_1 Organizzazione_4
poco prima. Per lungo tempo le 2 unità hanno cooperato insieme occupandosi la
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro mia degli aspetti più propriamente specialistici e l'altra di quelli operativi.
Sicuramente vedeva come responsabile l'ing. , ma Organizzazione_4 Per_1
non ricordo quale fosse la configurazione dei rapporti fra questi e l'ing. Pt_1
noi sicuramente avevamo rapporti sia con l'uno sia con l'altro, e con l'ing. Pt_1
per gli aspetti più strettamente operativi …”.
2.3 Orbene, in riferimento all'esperienza professionale del ricorrente nel settore dell'Assistenza Utenti, soprattutto all'interno dell'unità “ nel Organizzazione_4
periodo 01/05/1998-01/01/2005 ma anche nel biennio successivo 2005-2007 con le stesse sostanziali mansioni, alla luce delle deposizioni testimoniali rese dal teste e dal teste e tenuto conto della documentazione prodotta dalle Tes_1 Tes_2
parti, deve escludersi – dopo avere effettuato una scrupolosa operazione di raffronto tra il contenuto specifico delle mansioni svolte dal dipendente e gli elementi distintivi della categoria dei quadri indicati dalla normativa contrattuale di riferimento - la sussumibilità delle mansioni disimpegnate dal ricorrente nella categoria reclamata.
Ed invero, sia il teste sia il teste attraverso le deposizioni rese, Tes_1 Tes_2
della cui attendibilità e genuinità non v'è ragione di dubitare, hanno confermato che il ricorrente si occupasse, sostanzialmente, dell'organizzazione e del coordinamento dell'attività di assistenza informatica, espletando certamente un ruolo direttivo del gruppo di lavoro che vi era assegnato, ma del tutto compatibile con il profilo attribuitogli dall'azienda e privo invece di quelle peculiarità idonee a giustificarne il maggiore inquadramento richiesto, per essere tale ruolo esplicato in funzione essenzialmente operativa nel contesto di una articolazione aziendale la cui responsabilità era affidata ad un diverso soggetto gerarchicamente sovraordinato, non implicante dunque per il ricorrente alcun compito diretto di
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro raccordo tra la struttura dirigenziale e il personale assegnato;
non risultando il suddetto ruolo neppure caratterizzato da contenuti specialistici o ancora facoltà di rappresentanza o funzioni di sovraintendenza e coordinamento più “forti” di quelli già insiti nella qualifica direttiva attribuitagli dall'azienda; non emergendo infine neppure una qualche significativa autonomia nella gestione – se non sul piano strettamente operativo - del proprio gruppo di lavoro.
Non nuoce aggiungere che quanto riferito dai testi e ha trovato Tes_1 Tes_2
ulteriore conferma nella deposizione resa dal teste , il quale, Testimone_3
escusso all'udienza del giorno 08/03/2023, ha riferito: “… ho conosciuto il ricorrente nel giugno del 1996 perché egli operava all'interno del centro di informatica e si occupava proprio del reperimento dei computer per i neoassunti
…”; circostanza, questa, idonea a conferire ancor più credibilità a quanto riferito dai due testi sopra indicati.
2.4 Accertata, quindi, l'infondatezza della domanda attorea atta a conseguire il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento a far data dal giorno
01/09/1998, deve ora procedersi a verificare la fondatezza della medesima richiesta, ma a far data dal marzo 2008.
Sul punto - premesso che dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente, dal giorno 01/12/2007, venne assegnato, nell'ambito dell'Area
Gestione Servizi e Immobiliare di all' Organizzazione_5 Organizzazione_6
con qualifica di “tecnico specialista esperto con compiti di maggiore
[...]
rilievo”, che in tale funzione sostituì un dipendente di categoria quadro e che nel gennaio 2008 acquisì, altresì, la qualifica di "tecnico specialista esperto safety con compiti di maggior rilievo”, che infine di safety continuò ad occuparsi anche nell'unità “contractors control”, nella quale venne inserito su sua richiesta a far
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro data dal primo giugno 2015 – deve osservarsi che la fase istruttoria del giudizio ha confermato – per tale diverso segmento temporale del rapporto di lavoro - lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni altamente specialistiche, che abbisognano certamente di un continuo aggiornamento, implicanti anche una forte ed importante assunzione di responsabilità, incisivi compiti di coordinamento, grande autonomia nella gestione del personale, spiccata facoltà di rappresentanza dell'azienda.
A tal riguardo, deve precisarsi che il teste , escusso Testimone_4
all'udienza del 18/05/2022, ha testualmente riferito: “Ho lavorato con l'ing.
dall'1/12/2007 sino al 31/12/2007, cioè l'ultimo mese prima che io andassi Pt_1
via dall' Non andai infatti in pensione. Io ero quadro di III livello. Nel CP_1
corso di tale mese egli in sostanza cominciò a svolgere le mie funzioni e infatti io prima di andare via gli diedi anche il mio cellulare aziendale proprio perché egli subentrava direttamente a me… credo che fosse l'unità servizi, che dipendeva organizzativamente dall'ing.
ma funzionalmente da RO, dall'ing. .”. CP_3 Persona_2
Il menzionato , escusso all'udienza del 18/05/2022, ha Testimone_5
testualmente riferito: “… Fra il 2007 e il 2010, cioè da quando lui è venuto presso e fin quando sono andato in pensione io ho diretto l'unità Org_5
territoriale di Sicilia e di e lui collaborava con me. Org_6 Org_5
Io facevo parte all'epoca dell'area manager, quadro di I livello. Lui si occupava di sicurezza. Dal punto di vista gerarchico egli dipendeva da me mentre dal punto di vista funzionale dipendeva da RO.
Diverse linee di servizio, ad esempio la ma anche l'autoparco, i viaggi, Org_7
le mense avevano una struttura tale per cui erano inserite dal punto di vista
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro gerarchico e amministrativo in una determinata struttura territoriale (nel caso del ricorrente era quella gestita da me) ma dal punto di vista funzionale dipendeva esclusivamente dalla sede centrale romana. Dunque io quale responsabile gerarchico mi occupavo dell'aspetto strettamente amministrativo e cioè la presenza in servizio del ricorrente, gli straordinari, le ferie ecc. ma tutta l'organizzazione della sua attività e delle risorse a sua disposizione veniva fatta interamente da lui e diretta da RO e cioè dal dirigente che alla struttura romana era preposto. Non ero io a gestire il personale a sua disposizione ma era sempre lui…”; ed ancora “… La
costituiva una linea a parte, come detto, coordinata direttamente da Org_7
RO …”.
Ed ancora il teste , escusso anch'egli all'udienza del Testimone_6
18/05/2022 - dopo avere chiarito che “Alla fine del 2012 sono stato incaricato,
quale dirigente, di dirigere l'unità territoriale sud, la quale comprendeva anche il territorio siciliano e ciò nell'ambito dell'area relativa alla gestione servizi e immobiliare” – riferendosi all'attività espletata in concreto dal ricorrente ha precisato che “… La sua attività all'epoca consisteva nell'ispezionare le sedi siciliane e calabresi verificandone lo stato di manutenzione e/o di pericolo e compilandone dei report prestampati … Egli dipendeva funzionalmente da me, se non ricordo male, e gerarchicamente da RO, ma non sono di tali circostanze del tutto sicuro dopo tanto tempo … Non ricordo se all'epoca la
D.O. individuasse il ricorrente come focal point nel settore dei controlli di sicurezza. Posso dire semplicemente che nell'unità operano il ricorrente per l'area siciliana a calabrese e un suo collega per l'area della Puglia, Basilicata e
Campania … Nel periodo in cui il ricorrente collaborava con me egli si
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro occupava anche di altre attività, ad esempio quelle afferenti alla salute dei lavoratori, ma era un'attività che non veniva gestite da me e per cui si relazionava direttamente con la sede romana rispondendo alla medesima …”.
Particolarmente rilevante, al fine di accertare la fondatezza della domanda attorea, è anche la testimonianza resa dal teste , il quale, escusso Testimone_3
all'udienza del giorno 08/03/2023, ha riferito quanto segue: “… Confermo di avere svolto il ruolo di responsabile dei controlli amministrativi all'interno dell'unità “ sono arrivato nella stessa unità, la quale Organizzazione_8
era precedentemente indicata come “ Organizzazione_9
”, nel 2012 e qui sono rimasto fino al 2022 con vari inquadramenti
[...]
legati anche ai mutamenti organizzati della struttura stessa. Posto che l'unità si occupava in generale dei controlli sull'imprese appaltatrici ai fini della potenziale responsabilità solidale dell' quale ente committente, l'unità CP_1
contractors control si suddivideva in 2 sub-aree, l'una deputata ai controlli amministrativi, l'altra deputata ai controlli sulla sicurezza. Io ho sempre svolto il ruolo di responsabile dei controlli amministrativi e riportavo direttamente al dirigente dell'unità che era Già quando arrivai ero un Parte_2
Org
L'area dei controlli sulla sicurezza è stata diretta da vari soggetti Org_10
Per_ succedutesi nel tempo, ricordo , , . Ad un certo punto le 2 Per_4 Per_5
aree sono state accorpate e l'ing. è diventato uno dei coordinatori sotto Per_5
la mia direzione. I 3 soggetti indicati erano tutte e tre dei quadri, dei primi 2 non ricordo il livello, il terzo era un quadro di secondo livello. Nell'area controlli sulla sicurezza il ricorrente era una delle persone, in un team di 4-5 unità complessive,
che erano addette ad operare i sopralluoghi nei controlli annualmente
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro pianificati sui vari cantieri appaltati. Inoltre, a supporto della direzione mercati,
si occupava anche di effettuare i controlli preliminari sulle sedi dei contact center prima che gli stessi venissero scelti. L'attività di controllo veniva effettuata sulla base di un programma di pianificazione a più livelli che veniva concordato anche con le aziende appaltatrici, che vedeva prima individuare i vari contratti da sottoporre a controllo e poi definirne il piano operativo di attuazione, non so chi si occupasse nel dettaglio di tale attività di pianificazione.
L'ing sicuramente si occupava dell'esecuzione dei sopralluoghi e in tale Pt_1
attività egli si relazionava direttamente con sia il personale coinvolto CP_1
negli appalti sia i vari esperti della sicurezza e tecnici delle società, poteva operare anche una pluralità di sopralluoghi. Veniva predisposta dal ricorrente una prima bozza di report dove potevano esser segnalate azioni migliorative o essere richiesti supplementi informativi e che venivano discusse con la committenza. All'esito di tale attività veniva elaborato un report definitivo il quale veniva sottoscritto sia dal personale che aveva partecipato alle relative operazioni sia dai responsabili delle 2 aree di controllo amministrativo e di sicurezza. Normalmente i controlli investivano sia l'uno che l'altro aspetto,
all'esito del report definitivo veniva elaborata una relazione di rischio complessiva che veniva poi formalmente inoltrata dal dirigente. Ciascun
responsabile delle 2 aree elaborava una valutazione di rischio dell'aspetto di propria competenza e quindi si faceva una sintesi dei 2 valori. Le mansioni dell'ing. sono mutate allorquando vi è stata una decisione aziendale di Pt_1
tagliare alcune attività e tali tagli hanno investito proprio i controlli di sicurezza. Poiché in passato egli si era occupato dei sistemi divisionali e quindi aveva una forte competenza in materia ha cominciato ad occuparsi della
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro gestione dei sistemi i quali erano all'epoca in fase di rielaborazione. L' ing.
nel corso dei controlli aveva naturalmente una funzione di Pt_1
rappresentanza dell'azienda, a ciò non si accompagnava una specifica procura ma solo perché in realtà in tutto il nostro settore a tutti i livelli non era previsto il conferimento di un formale potere di rappresentanza con specifiche procure. e erano altri componenti del team di cui CP_4 CP_5
faceva parte anche l'ing Erano ambedue dei quadri e Pt_1
svolgevano mansioni sovrapponibili a quelle svolte dal ricorrente.
Infatti mi stupii quando appresi che differentemente dai colleghi l'ing. Pt_1
aveva un inquadramento inferiore. Non vi era una sostanziale differenziazione nell'attività svolta, quel che poteva accadere era che l'uno o l'altro si specializzassero in qualche modo nei vari settori (centrali, distruzione). Ed
infatti era stato anche predisposto un sistema di check list personalizzato in funzione della tipologia di controllo da effettuare, in funzione del tipo di appalto sottoposto a controllo. La redazione di tale check list fu supervisionata anche da me e vi diede un grande contributo proprio l'ing. Nonostante la mia Pt_1
grande esperienza pluriennali nell'azienda e in diversi settori di essa confesso che non riesco ancora a capire la politica aziendale nell'attribuzione di determinati inquadramenti al personale. Se devo valutare se l'attività
concretamente svolta dal ricorrente meritasse un inquadramento nel ruolo di quadro o in quello inferiore posso senz'altro affermare che si trattava di attività
propria di un quadro. Ciò perché l'area safety è una materia molto delicata che implica alti livelli di responsabilità, è oggetto di uno specifico interesse aziendale, poiché la politica aziendale in materia si può riassumere nella formula stop work, e cioè la direttiva di
- 15 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro interrompere lo svolgimento dei lavori laddove gli oneri di sicurezza non siano rispettati in maniera ottimale ed era proprio l'attività di controllo esperita dal ricorrente e dai colleghi a garantire tale condizione. Si tratta di una materia molto tecnica, che richiede una grande esperienza sul campo, che non si riduce alla mera compilazione di check list, ma al contrario ha una forte componente valutativa dei singoli elementi, implica la valutazione di ambienti complessi e diversificati. Direi che i soggetti deputati ai controlli sulla sicurezza dovevano avere un livello di preparazione, di competenza e un corrispondente inquadramento anche maggiore rispetto a quelli addetti ai controlli amministrativi. Persona_6 [...]
ha fatto parte per un periodo della stessa unità, dello stesso team di cui Pt_3
faceva parte anche il ricorrente, io lo conobbi quando era arrivato da poco e si stava ancora ambientando nell'area. Non ho molte informazioni sul ruolo concretamente svolto”.
Il indicato dal teste , escusso anch'egli all'udienza del giorno Testimone_7 Tes_3
08/03/2023, ha riferito poi: “… Ho lavorato unitamente al ricorrente all'interno della struttura dal mese di settembre del 2016 fino alle fine del 2018, io Org_7
ero il responsabile di tale struttura con l'inquadramento di quadro super. Il
ricorrente era uno dei 4 collaboratori e il suo compito consisteva nell'eseguire gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto sulla normativa della sicurezza nei contratti attivi sul territorio avente come committente Annualmente ricevevamo una lista di CP_1
contratti da campionare (centrali, cantieri, call center, reti di distribuzione) e l'attività comprendeva controlli documentali nonché
- 16 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro controlli analitici sul sito. Questi ultimi prevedevano normalmente delle riunioni preliminari, delle interviste ai soggetti coinvolti, verifiche;
normalmente erano i componenti del team a occuparsi di tale attività, ove richiesto dalla committente presenziavo anche io. L'attività ispettiva normalmente si svolgeva fra 2 o 3 giorni a seconda della complessità o della raggiungibilità del sito e si traduce in un verbale redatto dall'ispettore stesso nel quale egli riportava le non conformità riscontrare. L'ispettore infatti aveva il compito di fare una valutazione approfondita di tutti i possibili comportamenti influenti sull'esposizione a rischio di infortuni o quasi infortuni ed aveva anche il compito di suggerire ai responsabili della ditta coinvolta le opportune azioni migliorative. Completate le attività il verbale redatto dall'ispettore veniva integrato con le memorie difensive della ditta. Era lo stesso ispettore a individuare la valutazione di rischio che competeva a quella ditta. Preciso che l'ispettore, di fronte a gravi inosservanze, poteva anche interrompere le attività,
disporre il fermo del cantiere secondo la stop work policy. Secondo tale politica aziendale in realtà qualunque dipendente naturalmente investito CP_1
di un ruolo all'interno del cantiere interessato può ordinare la sospensione delle opere di fronte a gravi inosservanze della normativa sulla sicurezza. Preciso
che il singolo ispettore compiva le proprie valutazioni a partire dai dati riassunti nel DVR e procedeva ad una valutazione nel merito della concreta attuazione di tutte le regole inserite nel DVR o anche delle possibili interferenze all'interno dell'area coinvolta. Egli aveva il dovere e una precisa responsabilità di intervenire direttamente nel caso di non conformità. Naturalmente laddove il verbale avesse evidenziato
- 17 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro gravi violazioni io stesso venivo coinvolto subito. I colleghi del erano Pt_1
, , tutti con lo stesso inquadramento di quadro di 1 livello. Per_7 CP_5 CP_4
Tutti e 4, indipendente dal diverso inquadramento, svolgevano identiche funzioni. La natura dell'attività svolte richiedeva tuttavia sicuramente il livello di quadro, e ciò sia per la forte rappresentatività affidata all'ispettore, per l'approfondita capacità di analisi che gli competeva,
per la responsabilità assunta, per l'autorevolezza affidata al ruolo di ispettore. Preciso infatti che affidava tale ruolo a specifiche CP_1
figure anche in ragione della pregressa esperienza professionale, che magari avevano svolto un ruolo analogo in altre aree. Proprio a livello di rappresentatività era importante che l'ispettore rivestisse,
diciamo, agli occhi di datori di lavoro interlocutori un importante ruolo aziendale, ciò garantiva l'autorevolezza degli accertamenti svolti e degli ordini disposti”.
Orbene, alla luce di una valutazione complessiva degli elementi emersi nella fase istruttoria del giudizio, nonché in considerazione di quanto emergente dall'esame della documentazione versata in atti da entrambe le parti, non può revocarsi in dubbio lo svolgimento da parte del ricorrente, dal dicembre 2007, di mansioni superiori appartenenti alla categoria dei quadri tanto in ragione della loro rilevanza quanto in virtù del loro elevato contenuto professionale (“facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati”), elementi tutti chiaramente evidenziati dalle riportate testimonianze, le quali ne hanno segnalato in particolare, per tutto il periodo considerato, la completa autonomia nella gestione delle attività e delle risorse in
- 18 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro raccordo esclusivo con i dirigenti di volta in volta sovraordinati, gli spiccati poteri di rappresentanza dell'azienda, l'autorevolezza del ruolo svolto di fronte ai relativi interlocutori, l'alto livello di preparazione e competenza professionale richiesti in un settore aziendale considerato di estrema importanza strategica, la forte responsabilità conseguente alle analisi svolte.
3. Le domande attoree funzionali al conseguimento del superiore inquadramento con decorrenza dal 1° marzo 2008 e delle differenze retributive dovute in ragione del superiore inquadramento già dal precedente 1° dicembre 2007, quindi, non possono che trovare accoglimento, rendendo conseguentemente necessario anche il ricalcolo del TFR che compete al ricorrente alla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta il 30/9/2021) e la regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa presso l' (anche, eventualmente, mediante la costituzione di CP_2
una rendita vitalizia reversibile ex art 13 legge 12/08/1962 n. 1338 per i contributi nelle more prescrittisi).
4. Deve subito evidenziarsi, invece, l'infondatezza della ulteriore domanda di risarcimento del danno professionale, per la totale carenza di idonee allegazioni (e tanto più dimostrazione) di elementi fattuali che consentano di supportare, nella concreta fattispecie, la dedotta perdita di chance o di ulteriori possibilità di guadagno.
5. Adottate, con separata ordinanza istruttoria, le statuizioni funzionali al proseguo del giudizio, anche la regolamentazione finale delle spese sarà operata con la decisione definitiva.
◊
Così deciso in Palermo, il 28/10/2024.
LA GIUDICE
- 19 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 20 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
21/10/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3587/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CIANCIMINO DANIELA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti GENTILE IOLANDA e GIAMMARIA Controparte_1
FRANCESCO)
(Avv.ta RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_2
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, non definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato nella categoria dei
“quadri” di primo livello del di categoria dal 1° marzo 2008; Org_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ dichiara, altresì, il diritto del ricorrente al conseguimento, a decorrere dal 1°
dicembre 2007, delle differenze retributive dovutegli in ragione del superiore inquadramento, al ricalcolo del TFR spettantegli alla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta il 30/9/2021), alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa presso l' (anche, eventualmente, mediante la costituzione di CP_2
una rendita vitalizia reversibile ex art 13 legge 12/08/1962 n. 1338 per i contributi prescritti);
◊ rigetta la domanda di risarcimento del danno;
◊ dispone procedersi come da separata ordinanza per il proseguo del giudizio;
◊ spese al definitivo.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 16/04/2021 il ricorrente – premesso di essere stato assunto in data 28/10/1980 da “in qualità di impiegato di categoria B1” - CP_1
rappresentava che la propria carriera aveva registrato un costante e continuo avanzamento grazie al quale, a decorrere dal 01/07/1996, era stato inquadrato “…
nella categoria AS Superiore dell'allora vigente con la qualifica di Org_1
“Analista Tecnico Esperto”; deduceva che da quel momento in poi la sua carriera si arrestava sebbene, a decorrere dal 01/05/1998, assegnato ai “Sistemi
Divisionali” con la qualifica di “tecnico specialista esperto con compiti di maggiore importanza”, avesse cominciato a svolgere mansioni inquadrabili nella categoria di quadro;
precisava che, esaurita l'esperienza dei Sistemi Divisionali,
anche le mansioni svolte nel contesto dei successivi incarichi ed assetti societari (il
01/12/2007 era stato assegnato all'”Area Gestione Servizi e Immobiliari” con la qualifica di “tecnico specialista esperto con compiti di maggior rilievo”; dal
01/06/2015 veniva trasferito, su sua richiesta, presso la nuova unità “Contractor
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Control”) “avevano tutte le caratteristiche del ruolo di quadro, comportando un'attività altamente specialistica, richiedente un continuo aggiornamento, di grande responsabilità, di grande autonomia e di rappresentanza dell'immagine aziendale”. Evidenziato, dunque, di avere diritto all'inquadramento nella superiore categoria di quadro sin dal giorno 01/09/1998 (per le mansioni di quadro svolte dal 01/05/1998) o in subordine dal 01/03/2008 (per le mansioni di quadro svolte quanto meno dal 01/12/2007), concludeva chiedendo al Tribunale
di condannare la società convenuta al riconoscimento del superiore inquadramento con le decorrenze indicate nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive, al ricalcolo del TFR spettantegli alla cessazione del rapporto, alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa presso l' (anche mediante la costituzione di una rendita vitalizia reversibile ex art 13 CP_2
legge 12/08/1962 n. 1338 per i contributi nelle more prescrittisi), ed infine al risarcimento del danno professionale subito per la perdita di chance o di ulteriori possibilità di guadagno.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 11/10/2021, la società convenuta – eccepita preliminarmente la prescrizione parziale dei crediti azionati dal dipendente - chiedeva nel merito rigettarsi il ricorso, deducendone l'infondatezza.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05/05/2022,
l' chiedeva “… In caso di accertamento positivo del diritto del ricorrente alle CP_2
somme dovute quali differenze retributive: accogliere la domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi non versati all'Ente di previdenza nei limiti della prescrizione, oltre sanzioni dovute per legge;
accogliere la domanda del lavoratore, con riferimento ai contributi
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prescritti, di condanna del datore di lavoro alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile ex art 13 legge 12/08/1962 n. 1338”.
Istruita la causa attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti, fissata udienza di discussione e decisione, la causa viene quivi parzialmente decisa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del
21/10/2024, mediante il deposito di questa sentenza.
◊
1. In via preliminare, non può che rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di parziale prescrizione sollevata dalla società convenuta.
Ricordato, infatti, che il diritto al riconoscimento della qualifica superiore acquisita per l'espletamento di mansioni superiori si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. e che “ le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della superiore qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.” (cfr. tra le altre
Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 1997, n. 7911 e Cassazione civile, sez. lav., 29
maggio 1990, n. 4996), in ordine al decorso dei suddetti termini prescrizionali la
Suprema Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012
e del D. Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro)” (cfr. Cass., 6/09/2022, n. 26246).
Nel caso di specie, riguardando la domanda attorea un inquadramento ed i
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro conseguenziali crediti insorti, secondo la prospettazione che la sorregge, già dal
01/05/1998, dovrebbero senz'altro reputarsi prescritti tutti i diritti maturati rispettivamente fino ai dieci ovvero fino ai cinque anni prima che hanno preceduto l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18/07/2012), termine che, in virtù della lettera di messa in mora ricevuta dall'azienda il 13/02/2012 (e di quelle successive inviate dal dipendente nel 2015 e nel 2019), retroagisce nel caso di specie per l'inquadramento al 13/02/2002 e, per le differenze patrimoniali, al
13/02/2007.
2. Nel merito, giova premettere che, secondo un oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico per l'individuazione del corretto inquadramento del lavoratore è “trifasico”, ossia composto da tre fasi successive: accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal lavoratore;
individuazione delle qualifiche (o gradi) previsti dal
CCNL di riferimento;
raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda fase (cfr. Cass., sez. lav.,
8/02/2021, n. 2972).
2.1 Conformemente alle indicazioni metodologiche fornite dalla Suprema Corte di
Cassazione, deve, quindi, procedersi alla disamina delle declaratorie contrattuali applicabili al caso in esame.
Secondo le previsioni del CCNL di categoria, appartengono alla categoria As “i dipendenti che svolgono funzioni di concetto con funzioni direttive di particolare importanza per la loro ampiezza e natura, oppure per la rilevante dimensione dell'unità cui sono preposti in relazione alla struttura organizzativa dell'Ente
ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello”, mentre “appartengono alla
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro categoria As superiore [riconosciuta nella fattispecie al lavoratore dal datore di lavoro] i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria As, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'Ente, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni”.
Sempre conformemente alle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento, “appartengono alla categoria Quadri [in questa sede reclamata dal lavoratore], ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, i titolari delle posizioni organizzative di maggior rilievo che hanno un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale e svolgono funzioni di particolare importanza per il più elevato contenuto professionale delle mansioni,
intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati”; la categoria Quadri si articola su due livelli in funzione del differente grado di contenuti manageriali e/o specialistici delle mansioni esercitate e a questi corrispondono due livelli retributivi: si tratta dei livelli categoria Qs – Quadri con funzioni di coordinamento e di controllo e del livello categoria Q – Quadri.
2.2 Individuato il contenuto delle declaratorie contrattuali utili ai fini della decisione, deve ora procedersi, secondo l'insegnamento della Corte,
all'accertamento delle mansioni svolte in concreto dal ricorrente.
Orbene, il teste , escusso all'udienza del 18/05/2022, Testimone_1
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dopo avere precisato che “… a decorrere dal 1990 e sino al 2005 ho collaborato con il ricorrente”, ha testualmente riferito quanto segue: “… Dal 1998 al 2005 ho lavorato presso i Sistemi Divisionali. Al suo interno il ricorrente era il responsabile, l'organizzatore, il coordinatore delle attività e dei vari impiegati come me. All'epoca era stata attuata una ripartizione in 3 divisioni: Produzione,
Distribuzione e Trasmissione. Ciascuna di queste aveva delle unità preposte ai sistemi informatici, il nostro gruppo di lavoro era inserito nella Divisione
Distribuzione. E si occupava a livello territoriale della Sicilia, analoghe unità
territoriali erano previste nelle varie parti d'Italia e ciascuna era coordinata da un suo responsabile. Tutte le unità sparse nel territorio venivano poi affidate alla direzione di un unico dirigente nazionale. Nelle varie unità territoriali i responsabili svolgevano gli stessi compiti, organizzando in sostanza l'assistenza informatica. Il nostro compito era infatti quello di assistenza agli utenti anche se in passato la struttura si chiamava Rete e
Stazione Lavori. Il compito del ricorrente in particolare era quello di raccogliere le segnalazioni di assistenza che venivano inviate dai capi zona della distribuzione nonché dalle agenzie e di affidarle ai tecnici per la relativa assistenza. Non si occupava anche di una predisposizione di software. Preciso che all'epoca non vi era un call center e quindi era lui a fare da interfaccia tra unità territoriale e tecnici. Ha
continuato a svolgere sempre tali mansioni anche all'interno del
Sistema Divisione della Divisione Distribuzione facendo appunto da ponte fra clienti e fornitori del servizio, anche se nel nostro caso i nostri clienti erano sempre inseriti all'interno di Intorno al 1999, in sostanza CP_1
qualche mese dopo, circa 6 mesi dopo l'avvio dei Sistemi Divisionali fu nominato
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro capo della nostra struttura l' ing. . In realtà non avevamo con lui Per_1
contatti professionali nel senso che lui non si occupava degli aspetti tecnici dell'unità ma si limitava alla gestione amministrativa: presenze del personale,
ore straordinarie, ferie. Egli comunque era posto a capo dell'unità divisionale”.
Ed ancora il teste , escusso anch'egli all'udienza del Testimone_2
18/05/2022, ha testualmente riferito quanto segue: “Ho conosciuto professionalmente il ricorrente quando tra il 2005 e il 2006 l'unità territoriale presso la quale lui lavorava è stata organicamente inserita nella U.O. da me diretta come quadro di II livello. L'unità da me diretta si chiamava
[...]
e faceva capo a Esisteva già dal 1999 sempre sotto Organizzazione_2 CP_1
la mia direzione. Nel 2005 vi fu accorpata anche l'unità proveniente da
[...]
. Prima dell'accorpamento alla mia struttura si trattava di Org_3
un'unità avente a capo l'ing. , sotto di lui l'ing. e poi Per_1 Pt_1
5/6 tecnici. Due o tre tecnici non transitarono e furono assegnati ad altri compiti, noi accorpammo 5 persone alla fine. Prima del 2005 l'ing. si Pt_1
occupava di gestire le relazioni con il territorio siciliano sostanzialmente acquisendo le richieste di intervento e poi coordinava le persone a sua disposizione per la relativa realizzazione. Quando l'unità venne inglobata vi fu una redistribuzione del personale e io assegnai un ruolo sostanzialmente analogo a quello che aveva rivestito in precedenza mantenendogli il ruolo di coordinatore su alcuni progetti. Prima che fosse accorpata all'interno dell' da me diretta dal 1999, l'unità in Organizzazione_2
cui lavorava l'ing. si chiamava ed era stata creata Pt_1 Organizzazione_4
poco prima. Per lungo tempo le 2 unità hanno cooperato insieme occupandosi la
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro mia degli aspetti più propriamente specialistici e l'altra di quelli operativi.
Sicuramente vedeva come responsabile l'ing. , ma Organizzazione_4 Per_1
non ricordo quale fosse la configurazione dei rapporti fra questi e l'ing. Pt_1
noi sicuramente avevamo rapporti sia con l'uno sia con l'altro, e con l'ing. Pt_1
per gli aspetti più strettamente operativi …”.
2.3 Orbene, in riferimento all'esperienza professionale del ricorrente nel settore dell'Assistenza Utenti, soprattutto all'interno dell'unità “ nel Organizzazione_4
periodo 01/05/1998-01/01/2005 ma anche nel biennio successivo 2005-2007 con le stesse sostanziali mansioni, alla luce delle deposizioni testimoniali rese dal teste e dal teste e tenuto conto della documentazione prodotta dalle Tes_1 Tes_2
parti, deve escludersi – dopo avere effettuato una scrupolosa operazione di raffronto tra il contenuto specifico delle mansioni svolte dal dipendente e gli elementi distintivi della categoria dei quadri indicati dalla normativa contrattuale di riferimento - la sussumibilità delle mansioni disimpegnate dal ricorrente nella categoria reclamata.
Ed invero, sia il teste sia il teste attraverso le deposizioni rese, Tes_1 Tes_2
della cui attendibilità e genuinità non v'è ragione di dubitare, hanno confermato che il ricorrente si occupasse, sostanzialmente, dell'organizzazione e del coordinamento dell'attività di assistenza informatica, espletando certamente un ruolo direttivo del gruppo di lavoro che vi era assegnato, ma del tutto compatibile con il profilo attribuitogli dall'azienda e privo invece di quelle peculiarità idonee a giustificarne il maggiore inquadramento richiesto, per essere tale ruolo esplicato in funzione essenzialmente operativa nel contesto di una articolazione aziendale la cui responsabilità era affidata ad un diverso soggetto gerarchicamente sovraordinato, non implicante dunque per il ricorrente alcun compito diretto di
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro raccordo tra la struttura dirigenziale e il personale assegnato;
non risultando il suddetto ruolo neppure caratterizzato da contenuti specialistici o ancora facoltà di rappresentanza o funzioni di sovraintendenza e coordinamento più “forti” di quelli già insiti nella qualifica direttiva attribuitagli dall'azienda; non emergendo infine neppure una qualche significativa autonomia nella gestione – se non sul piano strettamente operativo - del proprio gruppo di lavoro.
Non nuoce aggiungere che quanto riferito dai testi e ha trovato Tes_1 Tes_2
ulteriore conferma nella deposizione resa dal teste , il quale, Testimone_3
escusso all'udienza del giorno 08/03/2023, ha riferito: “… ho conosciuto il ricorrente nel giugno del 1996 perché egli operava all'interno del centro di informatica e si occupava proprio del reperimento dei computer per i neoassunti
…”; circostanza, questa, idonea a conferire ancor più credibilità a quanto riferito dai due testi sopra indicati.
2.4 Accertata, quindi, l'infondatezza della domanda attorea atta a conseguire il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento a far data dal giorno
01/09/1998, deve ora procedersi a verificare la fondatezza della medesima richiesta, ma a far data dal marzo 2008.
Sul punto - premesso che dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente, dal giorno 01/12/2007, venne assegnato, nell'ambito dell'Area
Gestione Servizi e Immobiliare di all' Organizzazione_5 Organizzazione_6
con qualifica di “tecnico specialista esperto con compiti di maggiore
[...]
rilievo”, che in tale funzione sostituì un dipendente di categoria quadro e che nel gennaio 2008 acquisì, altresì, la qualifica di "tecnico specialista esperto safety con compiti di maggior rilievo”, che infine di safety continuò ad occuparsi anche nell'unità “contractors control”, nella quale venne inserito su sua richiesta a far
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro data dal primo giugno 2015 – deve osservarsi che la fase istruttoria del giudizio ha confermato – per tale diverso segmento temporale del rapporto di lavoro - lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni altamente specialistiche, che abbisognano certamente di un continuo aggiornamento, implicanti anche una forte ed importante assunzione di responsabilità, incisivi compiti di coordinamento, grande autonomia nella gestione del personale, spiccata facoltà di rappresentanza dell'azienda.
A tal riguardo, deve precisarsi che il teste , escusso Testimone_4
all'udienza del 18/05/2022, ha testualmente riferito: “Ho lavorato con l'ing.
dall'1/12/2007 sino al 31/12/2007, cioè l'ultimo mese prima che io andassi Pt_1
via dall' Non andai infatti in pensione. Io ero quadro di III livello. Nel CP_1
corso di tale mese egli in sostanza cominciò a svolgere le mie funzioni e infatti io prima di andare via gli diedi anche il mio cellulare aziendale proprio perché egli subentrava direttamente a me… credo che fosse l'unità servizi, che dipendeva organizzativamente dall'ing.
ma funzionalmente da RO, dall'ing. .”. CP_3 Persona_2
Il menzionato , escusso all'udienza del 18/05/2022, ha Testimone_5
testualmente riferito: “… Fra il 2007 e il 2010, cioè da quando lui è venuto presso e fin quando sono andato in pensione io ho diretto l'unità Org_5
territoriale di Sicilia e di e lui collaborava con me. Org_6 Org_5
Io facevo parte all'epoca dell'area manager, quadro di I livello. Lui si occupava di sicurezza. Dal punto di vista gerarchico egli dipendeva da me mentre dal punto di vista funzionale dipendeva da RO.
Diverse linee di servizio, ad esempio la ma anche l'autoparco, i viaggi, Org_7
le mense avevano una struttura tale per cui erano inserite dal punto di vista
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro gerarchico e amministrativo in una determinata struttura territoriale (nel caso del ricorrente era quella gestita da me) ma dal punto di vista funzionale dipendeva esclusivamente dalla sede centrale romana. Dunque io quale responsabile gerarchico mi occupavo dell'aspetto strettamente amministrativo e cioè la presenza in servizio del ricorrente, gli straordinari, le ferie ecc. ma tutta l'organizzazione della sua attività e delle risorse a sua disposizione veniva fatta interamente da lui e diretta da RO e cioè dal dirigente che alla struttura romana era preposto. Non ero io a gestire il personale a sua disposizione ma era sempre lui…”; ed ancora “… La
costituiva una linea a parte, come detto, coordinata direttamente da Org_7
RO …”.
Ed ancora il teste , escusso anch'egli all'udienza del Testimone_6
18/05/2022 - dopo avere chiarito che “Alla fine del 2012 sono stato incaricato,
quale dirigente, di dirigere l'unità territoriale sud, la quale comprendeva anche il territorio siciliano e ciò nell'ambito dell'area relativa alla gestione servizi e immobiliare” – riferendosi all'attività espletata in concreto dal ricorrente ha precisato che “… La sua attività all'epoca consisteva nell'ispezionare le sedi siciliane e calabresi verificandone lo stato di manutenzione e/o di pericolo e compilandone dei report prestampati … Egli dipendeva funzionalmente da me, se non ricordo male, e gerarchicamente da RO, ma non sono di tali circostanze del tutto sicuro dopo tanto tempo … Non ricordo se all'epoca la
D.O. individuasse il ricorrente come focal point nel settore dei controlli di sicurezza. Posso dire semplicemente che nell'unità operano il ricorrente per l'area siciliana a calabrese e un suo collega per l'area della Puglia, Basilicata e
Campania … Nel periodo in cui il ricorrente collaborava con me egli si
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro occupava anche di altre attività, ad esempio quelle afferenti alla salute dei lavoratori, ma era un'attività che non veniva gestite da me e per cui si relazionava direttamente con la sede romana rispondendo alla medesima …”.
Particolarmente rilevante, al fine di accertare la fondatezza della domanda attorea, è anche la testimonianza resa dal teste , il quale, escusso Testimone_3
all'udienza del giorno 08/03/2023, ha riferito quanto segue: “… Confermo di avere svolto il ruolo di responsabile dei controlli amministrativi all'interno dell'unità “ sono arrivato nella stessa unità, la quale Organizzazione_8
era precedentemente indicata come “ Organizzazione_9
”, nel 2012 e qui sono rimasto fino al 2022 con vari inquadramenti
[...]
legati anche ai mutamenti organizzati della struttura stessa. Posto che l'unità si occupava in generale dei controlli sull'imprese appaltatrici ai fini della potenziale responsabilità solidale dell' quale ente committente, l'unità CP_1
contractors control si suddivideva in 2 sub-aree, l'una deputata ai controlli amministrativi, l'altra deputata ai controlli sulla sicurezza. Io ho sempre svolto il ruolo di responsabile dei controlli amministrativi e riportavo direttamente al dirigente dell'unità che era Già quando arrivai ero un Parte_2
Org
L'area dei controlli sulla sicurezza è stata diretta da vari soggetti Org_10
Per_ succedutesi nel tempo, ricordo , , . Ad un certo punto le 2 Per_4 Per_5
aree sono state accorpate e l'ing. è diventato uno dei coordinatori sotto Per_5
la mia direzione. I 3 soggetti indicati erano tutte e tre dei quadri, dei primi 2 non ricordo il livello, il terzo era un quadro di secondo livello. Nell'area controlli sulla sicurezza il ricorrente era una delle persone, in un team di 4-5 unità complessive,
che erano addette ad operare i sopralluoghi nei controlli annualmente
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro pianificati sui vari cantieri appaltati. Inoltre, a supporto della direzione mercati,
si occupava anche di effettuare i controlli preliminari sulle sedi dei contact center prima che gli stessi venissero scelti. L'attività di controllo veniva effettuata sulla base di un programma di pianificazione a più livelli che veniva concordato anche con le aziende appaltatrici, che vedeva prima individuare i vari contratti da sottoporre a controllo e poi definirne il piano operativo di attuazione, non so chi si occupasse nel dettaglio di tale attività di pianificazione.
L'ing sicuramente si occupava dell'esecuzione dei sopralluoghi e in tale Pt_1
attività egli si relazionava direttamente con sia il personale coinvolto CP_1
negli appalti sia i vari esperti della sicurezza e tecnici delle società, poteva operare anche una pluralità di sopralluoghi. Veniva predisposta dal ricorrente una prima bozza di report dove potevano esser segnalate azioni migliorative o essere richiesti supplementi informativi e che venivano discusse con la committenza. All'esito di tale attività veniva elaborato un report definitivo il quale veniva sottoscritto sia dal personale che aveva partecipato alle relative operazioni sia dai responsabili delle 2 aree di controllo amministrativo e di sicurezza. Normalmente i controlli investivano sia l'uno che l'altro aspetto,
all'esito del report definitivo veniva elaborata una relazione di rischio complessiva che veniva poi formalmente inoltrata dal dirigente. Ciascun
responsabile delle 2 aree elaborava una valutazione di rischio dell'aspetto di propria competenza e quindi si faceva una sintesi dei 2 valori. Le mansioni dell'ing. sono mutate allorquando vi è stata una decisione aziendale di Pt_1
tagliare alcune attività e tali tagli hanno investito proprio i controlli di sicurezza. Poiché in passato egli si era occupato dei sistemi divisionali e quindi aveva una forte competenza in materia ha cominciato ad occuparsi della
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro gestione dei sistemi i quali erano all'epoca in fase di rielaborazione. L' ing.
nel corso dei controlli aveva naturalmente una funzione di Pt_1
rappresentanza dell'azienda, a ciò non si accompagnava una specifica procura ma solo perché in realtà in tutto il nostro settore a tutti i livelli non era previsto il conferimento di un formale potere di rappresentanza con specifiche procure. e erano altri componenti del team di cui CP_4 CP_5
faceva parte anche l'ing Erano ambedue dei quadri e Pt_1
svolgevano mansioni sovrapponibili a quelle svolte dal ricorrente.
Infatti mi stupii quando appresi che differentemente dai colleghi l'ing. Pt_1
aveva un inquadramento inferiore. Non vi era una sostanziale differenziazione nell'attività svolta, quel che poteva accadere era che l'uno o l'altro si specializzassero in qualche modo nei vari settori (centrali, distruzione). Ed
infatti era stato anche predisposto un sistema di check list personalizzato in funzione della tipologia di controllo da effettuare, in funzione del tipo di appalto sottoposto a controllo. La redazione di tale check list fu supervisionata anche da me e vi diede un grande contributo proprio l'ing. Nonostante la mia Pt_1
grande esperienza pluriennali nell'azienda e in diversi settori di essa confesso che non riesco ancora a capire la politica aziendale nell'attribuzione di determinati inquadramenti al personale. Se devo valutare se l'attività
concretamente svolta dal ricorrente meritasse un inquadramento nel ruolo di quadro o in quello inferiore posso senz'altro affermare che si trattava di attività
propria di un quadro. Ciò perché l'area safety è una materia molto delicata che implica alti livelli di responsabilità, è oggetto di uno specifico interesse aziendale, poiché la politica aziendale in materia si può riassumere nella formula stop work, e cioè la direttiva di
- 15 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro interrompere lo svolgimento dei lavori laddove gli oneri di sicurezza non siano rispettati in maniera ottimale ed era proprio l'attività di controllo esperita dal ricorrente e dai colleghi a garantire tale condizione. Si tratta di una materia molto tecnica, che richiede una grande esperienza sul campo, che non si riduce alla mera compilazione di check list, ma al contrario ha una forte componente valutativa dei singoli elementi, implica la valutazione di ambienti complessi e diversificati. Direi che i soggetti deputati ai controlli sulla sicurezza dovevano avere un livello di preparazione, di competenza e un corrispondente inquadramento anche maggiore rispetto a quelli addetti ai controlli amministrativi. Persona_6 [...]
ha fatto parte per un periodo della stessa unità, dello stesso team di cui Pt_3
faceva parte anche il ricorrente, io lo conobbi quando era arrivato da poco e si stava ancora ambientando nell'area. Non ho molte informazioni sul ruolo concretamente svolto”.
Il indicato dal teste , escusso anch'egli all'udienza del giorno Testimone_7 Tes_3
08/03/2023, ha riferito poi: “… Ho lavorato unitamente al ricorrente all'interno della struttura dal mese di settembre del 2016 fino alle fine del 2018, io Org_7
ero il responsabile di tale struttura con l'inquadramento di quadro super. Il
ricorrente era uno dei 4 collaboratori e il suo compito consisteva nell'eseguire gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto sulla normativa della sicurezza nei contratti attivi sul territorio avente come committente Annualmente ricevevamo una lista di CP_1
contratti da campionare (centrali, cantieri, call center, reti di distribuzione) e l'attività comprendeva controlli documentali nonché
- 16 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro controlli analitici sul sito. Questi ultimi prevedevano normalmente delle riunioni preliminari, delle interviste ai soggetti coinvolti, verifiche;
normalmente erano i componenti del team a occuparsi di tale attività, ove richiesto dalla committente presenziavo anche io. L'attività ispettiva normalmente si svolgeva fra 2 o 3 giorni a seconda della complessità o della raggiungibilità del sito e si traduce in un verbale redatto dall'ispettore stesso nel quale egli riportava le non conformità riscontrare. L'ispettore infatti aveva il compito di fare una valutazione approfondita di tutti i possibili comportamenti influenti sull'esposizione a rischio di infortuni o quasi infortuni ed aveva anche il compito di suggerire ai responsabili della ditta coinvolta le opportune azioni migliorative. Completate le attività il verbale redatto dall'ispettore veniva integrato con le memorie difensive della ditta. Era lo stesso ispettore a individuare la valutazione di rischio che competeva a quella ditta. Preciso che l'ispettore, di fronte a gravi inosservanze, poteva anche interrompere le attività,
disporre il fermo del cantiere secondo la stop work policy. Secondo tale politica aziendale in realtà qualunque dipendente naturalmente investito CP_1
di un ruolo all'interno del cantiere interessato può ordinare la sospensione delle opere di fronte a gravi inosservanze della normativa sulla sicurezza. Preciso
che il singolo ispettore compiva le proprie valutazioni a partire dai dati riassunti nel DVR e procedeva ad una valutazione nel merito della concreta attuazione di tutte le regole inserite nel DVR o anche delle possibili interferenze all'interno dell'area coinvolta. Egli aveva il dovere e una precisa responsabilità di intervenire direttamente nel caso di non conformità. Naturalmente laddove il verbale avesse evidenziato
- 17 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro gravi violazioni io stesso venivo coinvolto subito. I colleghi del erano Pt_1
, , tutti con lo stesso inquadramento di quadro di 1 livello. Per_7 CP_5 CP_4
Tutti e 4, indipendente dal diverso inquadramento, svolgevano identiche funzioni. La natura dell'attività svolte richiedeva tuttavia sicuramente il livello di quadro, e ciò sia per la forte rappresentatività affidata all'ispettore, per l'approfondita capacità di analisi che gli competeva,
per la responsabilità assunta, per l'autorevolezza affidata al ruolo di ispettore. Preciso infatti che affidava tale ruolo a specifiche CP_1
figure anche in ragione della pregressa esperienza professionale, che magari avevano svolto un ruolo analogo in altre aree. Proprio a livello di rappresentatività era importante che l'ispettore rivestisse,
diciamo, agli occhi di datori di lavoro interlocutori un importante ruolo aziendale, ciò garantiva l'autorevolezza degli accertamenti svolti e degli ordini disposti”.
Orbene, alla luce di una valutazione complessiva degli elementi emersi nella fase istruttoria del giudizio, nonché in considerazione di quanto emergente dall'esame della documentazione versata in atti da entrambe le parti, non può revocarsi in dubbio lo svolgimento da parte del ricorrente, dal dicembre 2007, di mansioni superiori appartenenti alla categoria dei quadri tanto in ragione della loro rilevanza quanto in virtù del loro elevato contenuto professionale (“facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati”), elementi tutti chiaramente evidenziati dalle riportate testimonianze, le quali ne hanno segnalato in particolare, per tutto il periodo considerato, la completa autonomia nella gestione delle attività e delle risorse in
- 18 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro raccordo esclusivo con i dirigenti di volta in volta sovraordinati, gli spiccati poteri di rappresentanza dell'azienda, l'autorevolezza del ruolo svolto di fronte ai relativi interlocutori, l'alto livello di preparazione e competenza professionale richiesti in un settore aziendale considerato di estrema importanza strategica, la forte responsabilità conseguente alle analisi svolte.
3. Le domande attoree funzionali al conseguimento del superiore inquadramento con decorrenza dal 1° marzo 2008 e delle differenze retributive dovute in ragione del superiore inquadramento già dal precedente 1° dicembre 2007, quindi, non possono che trovare accoglimento, rendendo conseguentemente necessario anche il ricalcolo del TFR che compete al ricorrente alla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta il 30/9/2021) e la regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa presso l' (anche, eventualmente, mediante la costituzione di CP_2
una rendita vitalizia reversibile ex art 13 legge 12/08/1962 n. 1338 per i contributi nelle more prescrittisi).
4. Deve subito evidenziarsi, invece, l'infondatezza della ulteriore domanda di risarcimento del danno professionale, per la totale carenza di idonee allegazioni (e tanto più dimostrazione) di elementi fattuali che consentano di supportare, nella concreta fattispecie, la dedotta perdita di chance o di ulteriori possibilità di guadagno.
5. Adottate, con separata ordinanza istruttoria, le statuizioni funzionali al proseguo del giudizio, anche la regolamentazione finale delle spese sarà operata con la decisione definitiva.
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Così deciso in Palermo, il 28/10/2024.
LA GIUDICE
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(firmato digitalmente a margine)
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