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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 278/2023 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 26/01/2023 al n. 278/2023
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 718/22 del
04/11/2022 emesso dal Tribunale di Potenza in data 04/11/2022 (R.G. n.
3109/2022);
TRA
(c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv.
Maurizio Dresda, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via F. Baracca n. 159;
OPPONENTE
E
(P. Iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo, con domicilio eletto in Via
Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP).
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16/10/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 278/2023 R.G.
1. Con atto di citazione, notificato in data 18/01/2023, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 718/22 del 04/11/2022 emesso dal Tribunale di Potenza in data 04/11/2022 (R.G. n. 3109/2022), con il quale, su ricorso della società gli veniva Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di € 21.528,69, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di debitoria residua derivante dal contratto di credito n. 21138579, stipulato in data 18/07/2019 con Compass S.p.A.
1.1. A sostegno dell'opposizione veniva dedotta, in sintesi: 1)
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2) il difetto di legittimazione della società ricorrente, per inefficacia della cessione del credito;
3) la carenza di prova documentale del credito;
4) la nullità del contratto per lo stato di bisogno dell'opponente;
5) violazione dei principi di buona fede, degli obblighi di diligenza e correttezza nella fase precontrattuale;
6) impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Su tali basi, l'opponente instava per la revoca del decreto ingiuntivo, dispiegando altresì domanda di condanna al risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di buona fede, con vittoria delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17/08/2023, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
3. Concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo state formulate istanze istruttorie o, a monte, depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. da parte dell'opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 16/10/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso in punto di fatto, ritiene lo scrivente che le risultanze documentali impongano il rigetto dell'odierna opposizione e la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.
5. Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il
2 Proc. n. 278/2023 R.G.
procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n.
16340).
Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n.
3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio concernente il saldo relativo ad un contratto di finanziamento, viene il
3 Proc. n. 278/2023 R.G.
rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte – legale o negoziale – del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010; Cass.
20073/2004; Cass. 1743/2007).
6. Ebbene, delineati sin qui i confini giuridici della fattispecie, con particolare riguardo ai profili probatori, e venendo alla vicenda per cui è causa, deve osservarsi come il creditore oggi opposto abbia offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della pretesa monitoria.
In particolare, è agli atti il contratto di credito al consumo stipulato dall'opponente con la società Compass S.p.A., e ad esso si accompagnano il prospetto delle condizioni finanziarie e le condizioni del finanziamento
(doc. 7 fascicolo monitorio).
Sulla base della documentazione predetta, e di quella ulteriore presente agli atti (in particolare l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. di cui all'allegato 8 del fascicolo monitorio), non può che ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio incorrente in capo alla società opposta, la quale ha offerto idonea e sufficiente dimostrazione del credito agito in via monitoria, anche sul profilo quantitativo, rammentando che, in applicazione dell'art. 1218 c.c., alla creditrice istante è bastevole l'allegazione del titolo e dell'inadempimento al fine di validamente ottemperare al proprio onus probandi.
7. Sul frapposto versante, invece, la parte opponente non ha assolto al proprio onere probatorio, relativo, come prescrive l'art. 2697 c.c., a fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'avversa pretesa.
7.1. Invero, di alcuna efficacia è l'eccepita improcedibilità della domanda per vizio del procedimento di mediazione, atteso che lo stesso va, ex art. 5
D.lgs. 28/10, avviato in seguito alla delibazione, da parte del Tribunale, circa la richiesta di provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione ex art. 648
c.p.c.
4 Proc. n. 278/2023 R.G.
7.2. Non è accoglibile, dipoi, l'eccezione volta a contestare la legittimazione della società ricorrente, sul presupposto del mancato perfezionamento della cessione del credito per la mancata notifica al debitore ceduto: tale eccezione, oltre a confondere il piano della validità della cessione del credito con quello della sua efficacia (ex art. 1264 c.c.), non tiene conto del fatto che la cessionaria è divenuta tale in ragione del meccanismo di cui all'art. 58 T.U.B., il ché comporta che la notifica della cessione avvenga attraverso la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del relativo avviso.
A tal riguardo, si è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità,
l'orientamento secondo cui «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del
05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del
17/03/2006, Rv. 588138 – 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la
5 Proc. n. 278/2023 R.G.
parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del
02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
Orbene, dal momento che la cessione non è rivestita da particolari oneri di forma, la relativa prova è libera, e può fornirsi anche mediante il meccanismo della non contestazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023); nel caso di specie, avendo la parte opponente contestato soltanto il perfezionamento della notifica della cessione, non ha avversato puntualmente la sussistenza del relativo contratto, che può pertanto dirsi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Con la conseguenza che la società ingiungente risulta provvista della legittimazione – processuale e sostanziale – utile a invocare il credito per cui è causa.
7.3. La questione circa la valenza probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. è del tutto irrilevante, essendo assorbita dalla produzione dei titoli contrattuali relativi al credito controverso: onere dell'opponente, ex art. 1218 c.c., sarebbe, piuttosto, stato quello di provare fatti estintivi del relativo credito.
7.4. L'asserito stato di bisogno, poi, evocato per sostenere la nullità del contratto di finanziamento, è del tutto inconferente (prima ancora che non provato), posto che avrebbe potuto, al più, sorreggere – in presenza degli ulteriori presupposti di legge – una eventuale azione di rescissione, che non risulta proposta.
7.5. Infine, sono rimaste del tutto sfornite di prova le asserzioni circa la violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte della società creditrice, il ché comporta la totale infondatezza della domanda risarcitoria articolata dall'opponente.
6 Proc. n. 278/2023 R.G.
8. In definitiva, acclarata l'assenza di prova dei fatti estintivi della pretesa qui in discussione, per non avere l'opponente ottemperato all'onere assertivo incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'odierna opposizione va rigettata, e per l'effetto il decreto qui impugnato va confermato.
9. Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e del grado di difficoltà della controversia) di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel procedimento avente n. 278/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta e di parte intervenuta, che si liquidano in € 2.540,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 27/01/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
7
TRIBUNALE DI POTENZA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 26/01/2023 al n. 278/2023
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 718/22 del
04/11/2022 emesso dal Tribunale di Potenza in data 04/11/2022 (R.G. n.
3109/2022);
TRA
(c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv.
Maurizio Dresda, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via F. Baracca n. 159;
OPPONENTE
E
(P. Iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo, con domicilio eletto in Via
Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP).
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16/10/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 278/2023 R.G.
1. Con atto di citazione, notificato in data 18/01/2023, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 718/22 del 04/11/2022 emesso dal Tribunale di Potenza in data 04/11/2022 (R.G. n. 3109/2022), con il quale, su ricorso della società gli veniva Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di € 21.528,69, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di debitoria residua derivante dal contratto di credito n. 21138579, stipulato in data 18/07/2019 con Compass S.p.A.
1.1. A sostegno dell'opposizione veniva dedotta, in sintesi: 1)
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2) il difetto di legittimazione della società ricorrente, per inefficacia della cessione del credito;
3) la carenza di prova documentale del credito;
4) la nullità del contratto per lo stato di bisogno dell'opponente;
5) violazione dei principi di buona fede, degli obblighi di diligenza e correttezza nella fase precontrattuale;
6) impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Su tali basi, l'opponente instava per la revoca del decreto ingiuntivo, dispiegando altresì domanda di condanna al risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di buona fede, con vittoria delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17/08/2023, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
3. Concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo state formulate istanze istruttorie o, a monte, depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. da parte dell'opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 16/10/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso in punto di fatto, ritiene lo scrivente che le risultanze documentali impongano il rigetto dell'odierna opposizione e la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.
5. Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il
2 Proc. n. 278/2023 R.G.
procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n.
16340).
Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n.
3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio concernente il saldo relativo ad un contratto di finanziamento, viene il
3 Proc. n. 278/2023 R.G.
rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte – legale o negoziale – del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010; Cass.
20073/2004; Cass. 1743/2007).
6. Ebbene, delineati sin qui i confini giuridici della fattispecie, con particolare riguardo ai profili probatori, e venendo alla vicenda per cui è causa, deve osservarsi come il creditore oggi opposto abbia offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della pretesa monitoria.
In particolare, è agli atti il contratto di credito al consumo stipulato dall'opponente con la società Compass S.p.A., e ad esso si accompagnano il prospetto delle condizioni finanziarie e le condizioni del finanziamento
(doc. 7 fascicolo monitorio).
Sulla base della documentazione predetta, e di quella ulteriore presente agli atti (in particolare l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. di cui all'allegato 8 del fascicolo monitorio), non può che ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio incorrente in capo alla società opposta, la quale ha offerto idonea e sufficiente dimostrazione del credito agito in via monitoria, anche sul profilo quantitativo, rammentando che, in applicazione dell'art. 1218 c.c., alla creditrice istante è bastevole l'allegazione del titolo e dell'inadempimento al fine di validamente ottemperare al proprio onus probandi.
7. Sul frapposto versante, invece, la parte opponente non ha assolto al proprio onere probatorio, relativo, come prescrive l'art. 2697 c.c., a fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'avversa pretesa.
7.1. Invero, di alcuna efficacia è l'eccepita improcedibilità della domanda per vizio del procedimento di mediazione, atteso che lo stesso va, ex art. 5
D.lgs. 28/10, avviato in seguito alla delibazione, da parte del Tribunale, circa la richiesta di provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione ex art. 648
c.p.c.
4 Proc. n. 278/2023 R.G.
7.2. Non è accoglibile, dipoi, l'eccezione volta a contestare la legittimazione della società ricorrente, sul presupposto del mancato perfezionamento della cessione del credito per la mancata notifica al debitore ceduto: tale eccezione, oltre a confondere il piano della validità della cessione del credito con quello della sua efficacia (ex art. 1264 c.c.), non tiene conto del fatto che la cessionaria è divenuta tale in ragione del meccanismo di cui all'art. 58 T.U.B., il ché comporta che la notifica della cessione avvenga attraverso la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del relativo avviso.
A tal riguardo, si è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità,
l'orientamento secondo cui «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del
05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del
17/03/2006, Rv. 588138 – 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la
5 Proc. n. 278/2023 R.G.
parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del
02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
Orbene, dal momento che la cessione non è rivestita da particolari oneri di forma, la relativa prova è libera, e può fornirsi anche mediante il meccanismo della non contestazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023); nel caso di specie, avendo la parte opponente contestato soltanto il perfezionamento della notifica della cessione, non ha avversato puntualmente la sussistenza del relativo contratto, che può pertanto dirsi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Con la conseguenza che la società ingiungente risulta provvista della legittimazione – processuale e sostanziale – utile a invocare il credito per cui è causa.
7.3. La questione circa la valenza probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. è del tutto irrilevante, essendo assorbita dalla produzione dei titoli contrattuali relativi al credito controverso: onere dell'opponente, ex art. 1218 c.c., sarebbe, piuttosto, stato quello di provare fatti estintivi del relativo credito.
7.4. L'asserito stato di bisogno, poi, evocato per sostenere la nullità del contratto di finanziamento, è del tutto inconferente (prima ancora che non provato), posto che avrebbe potuto, al più, sorreggere – in presenza degli ulteriori presupposti di legge – una eventuale azione di rescissione, che non risulta proposta.
7.5. Infine, sono rimaste del tutto sfornite di prova le asserzioni circa la violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte della società creditrice, il ché comporta la totale infondatezza della domanda risarcitoria articolata dall'opponente.
6 Proc. n. 278/2023 R.G.
8. In definitiva, acclarata l'assenza di prova dei fatti estintivi della pretesa qui in discussione, per non avere l'opponente ottemperato all'onere assertivo incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'odierna opposizione va rigettata, e per l'effetto il decreto qui impugnato va confermato.
9. Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e del grado di difficoltà della controversia) di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel procedimento avente n. 278/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta e di parte intervenuta, che si liquidano in € 2.540,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 27/01/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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