TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/07/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 5838 dell'anno 2024 TRA
, nata ad [...] il giorno 28.01.1942, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Michele Dicuonzo, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente – CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente – In data 07.07.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.07.2024, la ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ed ottenere i benefici collegati allo status di persona con handicap in situazione di gravità. Nella fase di ATP il CTU nominato aveva riconosciuto sussistente il solo requisito sanitario per essere dichiarata persona con handicap in situazione di gravità (a decorrere dalla domanda amministrativa del 30.06.2023). Avverso le conclusioni del CTU, la ricorrente depositava dissenso in ordine al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, mentre l' non CP_1 depositava alcun atto di dissenso (in relazione all'handicap in situazione di gravità) Costituendosi nel giudizio di merito, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per CP_1 ottenere i benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. La Corte di Cassazione, nella parte motiva dell'ordinanza n. 3377/2019, che si richiama e si condivide, ha chiarito che “il giudice della opposizione ex articolo 445 bis comma sei, cod. proc. civ. non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti”. Nel caso di specie, la ricorrente in relazione alla condizione di persona con handicap in situazione di gravità ha chiesto la conferma di quanto già accertato in sede di ATP e non contestato dall' ; CP_1 sicché con la presente sentenza deve riconoscersi quanto non contestato in relazione al requisito sanitario per godere dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992 a far data dalla
1
domanda amministrativa del 30.06.2023, proprio perché in relazione ad esso nessuna delle parti ha contestato le conclusioni del CTU. Proseguendo, anche la domanda relativa all'indennità di accompagnamento risulta fondata e deve essere accolta nei termini di seguito esposti. L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate di lungo periodo. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che la ricorrente, a causa delle patologie sofferte, sia invalida al 100% e necessiti di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, a far data dal 31.01.2025, data della visita peritale (cfr. CTU in atti alla quale si rinvia e che le parti non hanno specificatamente contestato). Pertanto, la domanda relativa all'indennità di accompagnamento deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento a far data dal 31.01.2025. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto che nella prima fase le parti sono risultate reciprocamente soccombenti (la ricorrente è risultata soccombente in relazione all'indennità di accompagnamento, mentre l' è risultato soccombente in relazione all'handicap CP_1 in situazione di gravità, peraltro non contestando le conclusioni del CTU nominato nella fase di merito); considerato poi che nella presente fase l' è risultato soccombente rispetto all'indennità CP_1 di accompagnamento, riconosciuto con decorrenza differita, sussistono i presupposti per la liquidazione delle spese di lite relative alla sola prestazione i cui requisiti sanitari sono stati riconosciuti dalla data della domanda amministrativa (handicap), compensandosi ogni altra spesa processuale. Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 25/7/2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1 1) dichiara che la ricorrente possiede i requisiti sanitari per essere riconosciuta persona affetta da handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 dalla domanda amministrativa del 30.06.2023; 2) dichiara che la ricorrente possiede i requisiti per percepire l'indennità di accompagnamento dal 31.01.2025;
3) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in CP_1 considerazione del valore della domanda accolta dalla domanda amministrativa ed in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in complessivi € 1.528,00 per compensi al difensore (nulla per esborsi), oltre RGS CAP e IVA come per legge;
4) compensa ogni altra spesa processuale;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1 Così deciso in Trani in data 07.07.2025. Il Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto
2