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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/11/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Verbale sentenza
Dato atto che l'udienza del giorno 27.11.2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele
SO viene tenuta con le modalità della trattazione scritta;
dato atto, infatti, che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Daniele SO
Rg n. 2349/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del giudice Dott. Daniele SO ha pronunciato dandone lettura la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 2349/2024
TRA
(P.IVA ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
Massim ll'avv. Antonella Licata sito in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 uridi o dell' sito in Roma viale del Castro Pretorio n. 118, rappresentata e difesa CP_1 dall' leonora Papi Rea, dall'avv. Paolo Felix Iurich e dall'avv. Roberta Brignoccolo, in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avverso Parte_2
l' he la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 8.653,00 sulla scorta del verbale di accertamento n. 43/2023 elevato dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Fiumicino Aeroporto a carico del vettore per l'inosservanza di cui all'art. 5 del D. Lgs. 53/2018, sanzionata dall'art. 24, del medesimo Decreto, in quanto “In data 06/02/2023 alle ore 15:54, si acquisiva il “Report Data Quality Analysis” IP (Caso 2) (copia agli atti di questo Ufficio) (…) In data 05/02/2023 la Part compagnia aerea nel fornire i dati Parte_1 Controparte_2
PNR/API per il v erroneamente i dati relativi al passeggero nato il [...] di nazionalità Persona_1 israeliana comunicando il ocumento (passaporto ordinario)
“ , con scadenza 05.01.2031. Al suo arrivo il passeggero Numer_1 Per_1 ava ai controlli documentali il documento (passaporto ord
[...] “ , documento chiaramente differente da quello comunicato dalla Numer_2 compagnia ”. Pt_1
Contestava particolare:
1. Insussistenza del fatto contestato. Non imputabilità al vettore del fatto contestato;
2. Violazione dell'art. 14 della direttiva (UE) 2016/681. Disapplicazione dell'art. 24 del d.lgs. 53/2018; 3. Violazione dell'art. 24 del d.lgs. 53/2018 e dell'art. 1, comma 2, della legge 689/1981. Violazione dell'art. 14 della direttiva UE 2016/681; 4. Violazione dell'art. 11 della l. 689/1981. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “per i motivi in atti, si chiede all'Ecc.mo Giudice, di annullare, l'ordinanza ingiunzione e il relativo verbale di contestazione/accertamento, o, in ulteriore subordine, ridurre la sanzione in via equitativa con vittoria di diritti, spese ed onorari”.
2.Si costituiva nel merito contestando ogni motivo di doglianza della CP_1 compagnia ritenendoli infondati in fatto ed in diritto.
3.Comparse le parti davanti al giudice, svolta l'istruttoria e acquisita la documentazione, veniva rinviata per la discussione orale.
4.Vale premettere che il verbale di accertamento elevato dalla Polizia di Frontiera riporta che “In data 06/02/2023 alle ore 15:54, si acquisiva il
“Report Data Quality Analysis” IP (Caso 2) (copia agli atti di questo Ufficio) Part (…) In data 05/02/2023 la compagnia aerea Parte_1 nel fornire i dati PNR/API per il Controparte_2 rroneamente i dati relativi al passeggero nato Persona_1 il 25/08/1982 di nazionalità israeliana comunicando il nu ento (passaporto ordinario) “ , con scadenza 05.01.2031. Al suo arrivo il Numer_1 passeggero va ai controlli documentali il documento Persona_1
(passaporto , documento chiaramente differente da Numer_2 quello comunicato dalla co ”. Pt_1
Vengono poi richiamati, quali nor late, l'art. 5 e l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 53/2018 “
5. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”. Secondo l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 “
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresi', al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo”.
5.E' dunque evidente che dalla fattispecie descritta in verbale e dalle norme richiamate l'illecito non è quello della mera discrasia tra il passaporto inserito dal vettore nella lista passeggeri comunicata all'Autorità di frontiera e quello invece esibito dal passeggero alla Polizia di Frontiera all'esito dello sbarco;
bensì che l'illecito contestato e proprio quello previsto dall'art. 5 e 24 del richiamato decreto, ossia che ha Parte_1 erroneamente trasmesso, in relazione Tel Aviv, il numero di passaporto utilizzato per il volo dal passeggero Per_1 in quanto riportato erroneamente in lista passeggeri con un do
[...] diverso da quello esibito al suo arrivo ai controlli di Polizia frontiera. La questione attiene al piano probatorio ossia alla dimostrazione che il numero di passaporto comunicato dal vettore e diverso da quello esibito alla frontiera, non fosse in possesso del passeggero al momento del volo tale da rendere errata la trasmissione di dati api/pnr. Vale a questo punto ricordare che secondo l'art. 6 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011 “11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa. L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I, 26/05/1999, n. 5095; Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/01/2021) 02-11-2021, n. 31101). Nella specie, l'erronea indicazione del passaporto da parte del vettore è stata provata all'esito della istruttoria svolta. E' evincibile anzitutto nel documento acquisito nel corso del giudizio la dichiarazione del passeggero del seguente tenore “Il sottoscritto Per_1 dichiara di aver viaggiato a bordo del volo LY-385 oper
[...] compagnia aerea di essere in possesso del documento passaporto Pt_1 ordinario nr. i non possedere altri documenti idonei a viaggiare”. Numer_2
In tema di v delle prova civile, nel nostro ordinamento, fondato sul libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, poiché la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice al quale spetta, in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c., il compito di valutare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottese, dando così, liberamente, prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti. Nel caso di specie, la dichiarazione del passeggero contenuta nel documento acquisito costituisce elemento idoneo a fornire la prova della fondatezza dell'illecito contestato nel verbale di accertamento e poi nell'ordinanza di ingiunzione, ovverosia la erronea comunicazione del passaporto del passeggero impiegato per il volo.
6.Come detto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 53/2018 “
5. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”. Quindi dalla disposizione appena richiamata si evince che la comunicazione delle informazioni relative ai passeggeri deve avvenire in favore della Polizia di Frontiera con l'aggiornamento dei dati anche sulla scorta di quanto viene esibito al momento dell'imbarco. Secondo l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 “
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresi', al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo”. E' utile anche richiamare che secondo l'art. 1 del decreto citato “
1.Il presente decreto, in attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, disciplina: a) il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (PNR) dei voli extra-UE e dei voli intra-UE; b) le modalità del trattamento dei dati di cui alla lettera a), comprese le operazioni di raccolta, uso, conservazione e scambio con gli Stati membri.
2. Il presente decreto disciplina, altresì, il trattamento dei dati API trasmessi dai vettori aerei e relativi ai passeggeri che fanno ingresso nel territorio dello Stato italiano, effettuato dai competenti Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera”, chiarendo che la trasmissione dei dati PNR è preordinata alla tutela dal terrorismo e dalla commissione di gravi reati, mentre la trasmissione dei dati API ha la finalità di prevenire la immigrazione illegale. Secondo l'art. 2 poi si intendono per dati PNR “le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero consistenti nei dati di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/681” mentre per dati API “parte dei dati PNR, comprendenti il tipo, il numero, paese di rilascio e la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato, la cittadinanza, il nome completo, sesso, la data e il luogo di nascita, il valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano, la compagnia aerea, il numero del volo, la data di partenza e di arrivo, l'ora di partenza, l'ora di arrivo e la durata del volo, l'aeroporto di partenza e di arrivo, il numero complessivo dei passeggeri trasportati con tale volo, il primo punto di imbarco”. L'allegato I della direttiva (UE) 2016/681, richiamata ai fini della definizione dei dati PNR, dall'art. 2 del D.Lgs n. 53/2018, fa riferimento al punto 18 ai dati Api ossia “18. Informazioni anticipate sui passeggeri (API) eventualmente raccolte (tra cui: tipo, numero, paese di rilascio e data di scadenza del documento, cittadinanza, cognome, nome, sesso, data di nascita, compagnia aerea, numero di volo, data di partenza, data di arrivo, aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo, ora di partenza e ora di arrivo)”. Deve allora osservarsi che la sanzione dell'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 per violazione dell'art. 5 è integrata per l'erroneo invio dei dati PNR (ma anche uno solo dei dati da comunicare) e tra questi rientra il numero del documento di viaggio. Non vi è alcuna previsione di esclusione dell'illecito in ordine all'ingresso del passeggero, né in ordine alla sua nazionalità. E' vero che le informazioni relative al documento di viaggio costituiscono dati API, ma i dati Api hanno una duplice veste, perché rientrano nella più ampia categoria dei dati Pnr, cui si riferisce la violazione dell'art. 5 sanzionata dall'art. 24. La normativa che regola l'invio dei dati PNR è finalizzata al contrasto al terrorismo e a reati gravi, per la quale trova allora ragione anche il controllo su cittadini di ogni nazionalità. La violazione posta in essere, infatti, non fa riferimento al rispetto di vuoti formalismi ma costituisce presidio di un sistema articolato di controlli preventivi finalizzati alla protezione della collettività da gravi attentati all'incolumità individuale e alla stessa sicurezza nazionale. In conclusione, motivi di opposizione di cui al n. 1, 2 e 3 del ricorso sono infondati.
7.E' infondato, infine, il motivo di opposizione n. 4 del ricorso. Secondo l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 “
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresi', al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo”. Come detto, la previsione della norma è integrata per l'erroneo invio dei dati (ma anche uno solo dei dati da comunicare) tra i quali rientra il numero del documento di viaggio. Proprio detta difformità rileva in quanto tale, senza che occorra indagare sulla natura di refuso o meno all'origine dell'errore, atteso che la finalità del flusso informativo è costituita dalla possibilità di eseguire controlli e di cercare riscontri sull'identità dei passeggeri. La perfetta corrispondenza tra i dati “veri” e quelli trasmessi è, all'evidenza, fondamentale per i suddetti controlli, specie ove si consideri come la ricerca con metodologie e sistemi informatici presuppone assoluta precisione dei dati immessi, determinando ogni disallineamento il fallimento di ogni ricerca o, quantomeno, un rallentamento non compatibile con le finalità della norma. La violazione posta in essere, infatti, non fa riferimento al rispetto di vuoti formalismi ma costituisce presidio di un sistema articolato di controlli preventivi finalizzati alla protezione della collettività da gravi attentati all'incolumità individuale e alla stessa sicurezza nazionale. Pertanto, anche la sanzione di euro 8.653,00 non appare sproporzionata, tenuto conto del disvalore oggettivo e soggettivo della condotta posta in essere nonché dell'ampia cornice edittale prevista per la violazione in oggetto (da € 5.000,00 a € 100.000,00).
8.I motivi di doglianza, in conclusione, vanno respinti e l'opposizione va quindi rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del DM vigente, del valore della causa, della complessità e dell'attività processuale in concreto svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RESPINGE l'opposizione e CONFERMA l'ordinanza di ingiunzione n. 409/2024 emessa da CP_1
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_3 delle mma complessiva di euro CP_1
00 per compensi oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele SO