Articolo 3 della Legge 23 maggio 1951, n. 591
Articolo 2
Versione
18 agosto 1951
Art. 3.
Alla maggiore spesa di complessive lire 22.500.000 annue derivante dalla presente legge verra' fatto fronte nell'esercizio finanziario 1950-51 mediante riduzione, per un equivalente importo, dello stanziamento del capitolo n. 165 dello stato di previsione della, spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

Entrata in vigore il 18 agosto 1951