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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/05/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 551/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale
Promossa con ricorso congiuntamente depositato
DA
, nato il [...] alla Spezia e residente in [...]
Ligure (SP)
Cod. Fisc. C.F._1
avv. VENUTI ANTONELLA e CA CE
E
, nata il [...] alla Spezia e residente in [...]
Ligure (SP)
Cod. Fisc. C.F._2
avv. VENUTI ANTONELLA e CA CE E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 26.3.2025 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
Precisate dalle parti all'udienza dell'8.5.2025:
“
• dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_2
e
[...] Parte_1
• ordinare al Comune di La Spezia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
La casa coniugale, sita in Vezzano Ligure (SP), via Valeriano 10 (distinta al
NCEU di detto comune al foglio 6, Part. 397, sub 8 e sub 2 – intestati alla sig.ra e sub 5 – intestato al sig. , sarà assegnata, con Parte_2 Pt_1
diritto di abitazione, alla SI.ra , nella quale vivrà con i figli Parte_2 Per_1
e entrambi maggiorenni. Per_2
Resta inteso che il diritto di abitazione a favore di Parte_2 perdurerà per almeno dieci anni dalla sottoscrizione dell'accordo matrimoniale, intervenuto in data 14.03.2024, e comunque perdurerà per altri due anni da quando entrambi i figli avranno trasferito definitivamente altrove la loro residenza perché indipendenti, anche economicamente.
Il sig. provvederà al pagamento delle rate del mutuo n. Pt_1
8ML8003270484 contratto in data 29 luglio 2020 (atto notaio , Persona_3
Rep. 12901 del 30 luglio 2020) per la ristrutturazione dell'immobile e ciò sino all'estinzione dello stesso.
I coniugi stabiliscono sin da ora che in ipotesi di vendita degli immobili indicati in premessa, quindi l'immobile sito in Vezzano Ligure (SP), via
2 Valeriano 10 distinto al NCEU di detto comune al foglio 6, Part. 397, sub 5,
l'immobile sito in Vezzano Ligure (SP), via Valeriano 10 distinto al NCEU di detto comune al foglio 6, Part. 397, sub 8, cat. A/3, nonché l'immobile sito in Vezzano Ligure (SP), via Valeriano 10 distinta al NCEU di detto comune al foglio 6, Part. 397, sub 2, cat. C/2, costituenti nell'insieme la casa coniugale, il ricavato della vendita sarà diviso in parti uguali per ciascun coniuge, al netto del mutuo ancora eventualmente rimanente.
I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto a dividere i residui beni mobili di proprietà comune e di non avere in ordine a tali beni più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
Quanto al mantenimento dei figli e entrambi maggiorenni, Per_1 Per_2
ma non economicamente indipendenti, il SI. provvederà al Pt_1
versamento di Euro 300,00 per ciascun figlio finché non avranno raggiunto l'indipendenza economica. Tale somma sarà versata entro il giorno cinque di ogni mese presso il conto intestato alla SI.ra e già conosciuto Parte_2
dal SI. Dette somme sono soggette, come per legge, alla Pt_1
rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Il padre si impegna sin da ora all'integrale pagamento delle spese universitarie di entrambi i figli, in ipotesi gli stessi scegliessero di intraprendere gli studi universitari.
Le spese di carattere straordinario per i figli verranno ripartite nella quota del 50% fra i genitori secondo i criteri stabiliti dalle linee guida contenute nel protocollo in uso presso il Tribunale di La Spezia.
Il SI. rovvederà al versamento della somma di Euro 100,00 a titolo Pt_1
di mantenimento della SI.ra e questo sino al conseguimento da Parte_2 parte della sig.ra dell'incarico di insegnante con cattedra a tempo Parte_2 indeterminato e/o altra attività equivalente.”
3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.3.2025 premettendo di aver contratto alla Spezia in data 10.6.2000 matrimonio concordatario (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del predetto Comune al n. 65 parte II serie
A anno 2000), di aver avuto due figli e nati rispettivamente Per_1 Per_2
il 2.8.2002 e il 13.4.2004, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti), di essere in regime di separazione dei beni e di essere venuta meno la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza dell'8.5.2025 dinanzi al Giudice delegato le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi ed hanno insistito come in ricorso e la causa è stata rimessa in decisione.
Il pubblico ministero ha apposto il visto in data 26.3.2025
Tanto premesso, si osserva che:
- le parti hanno congiuntamente dichiarato la volontà di porre fine alla convivenza matrimoniale, ribadendo di non volersi riconciliare: la domanda di separazione va pertanto accolta alla stregua dell'art. 158
c.c.
- le parti hanno confermato le condizioni della separazione concordate come in ricorso: le condizioni concordate quali genitori sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente;
le ulteriori statuizioni economiche non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico
Spese compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
generalizzati come in epigrafe, omologando le seguenti Parte_2
condizioni concordate:
“La casa coniugale, sita in Vezzano Ligure (SP), via Valeriano 10 (distinta al NCEU di detto comune al foglio 6, Part. 397, sub 8 e sub 2 – intestati alla sig.ra e sub 5 – intestato al sig. , sarà assegnata, con Parte_2 Pt_1
diritto di abitazione, alla SI.ra , nella quale vivrà con i figli Parte_2 Per_1
e entrambi maggiorenni. Per_2
Resta inteso che il diritto di abitazione a favore di Parte_2 perdurerà per almeno dieci anni dalla sottoscrizione dell'accordo matrimoniale, intervenuto in data 14.03.2024, e comunque perdurerà per altri due anni da quando entrambi i figli avranno trasferito definitivamente altrove la loro residenza perché indipendenti, anche economicamente.
Il sig. provvederà al pagamento delle rate del mutuo n. Pt_1
8ML8003270484 contratto in data 29 luglio 2020 (atto notaio , Persona_3
Rep. 12901 del 30 luglio 2020) per la ristrutturazione dell'immobile e ciò sino all'estinzione dello stesso.
I coniugi stabiliscono sin da ora che in ipotesi di vendita degli immobili indicati in premessa, quindi l'immobile sito in Vezzano Ligure (SP), via
Valeriano 10 distinto al NCEU di detto comune al foglio 6, Part. 397, sub 5,
l'immobile sito in Vezzano Ligure (SP), via Valeriano 10 distinto al NCEU di detto comune al foglio 6, Part. 397, sub 8, cat. A/3, nonché l'immobile sito in Vezzano Ligure (SP), via Valeriano 10 distinta al NCEU di detto comune al foglio 6, Part. 397, sub 2, cat. C/2, costituenti nell'insieme la casa coniugale, il ricavato della vendita sarà diviso in parti uguali per ciascun coniuge, al netto del mutuo ancora eventualmente rimanente.
5 I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto a dividere i residui beni mobili di proprietà comune e di non avere in ordine a tali beni più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
Quanto al mantenimento dei figli e entrambi maggiorenni, Per_1 Per_2
ma non economicamente indipendenti, il SI. provvederà al Pt_1
versamento di Euro 300,00 per ciascun figlio finché non avranno raggiunto l'indipendenza economica. Tale somma sarà versata entro il giorno cinque di ogni mese presso il conto intestato alla SI.ra e già conosciuto Parte_2
dal SI. Dette somme sono soggette, come per legge, alla Pt_1
rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Il padre si impegna sin da ora all'integrale pagamento delle spese universitarie di entrambi i figli, in ipotesi gli stessi scegliessero di intraprendere gli studi universitari.
Le spese di carattere straordinario per i figli verranno ripartite nella quota del 50% fra i genitori secondo i criteri stabiliti dalle linee guida contenute nel protocollo in uso presso il Tribunale di La Spezia.
Il SI. rovvederà al versamento della somma di Euro 100,00 a titolo Pt_1
di mantenimento della SI.ra e questo sino al conseguimento da Parte_2 parte della sig.ra dell'incarico di insegnante con cattedra a tempo Parte_2 indeterminato e/o altra attività equivalente.”
Spese compensate.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio dell'8.5.2025
Il Presidente estensore
Lucia SEBASTIANI
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