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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/09/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 94/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 94/2021 R.G., riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 22 febbraio 2021 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., 3° comma;
promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Albina Nucera e Pasquale C.F._2
Minniti.
ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Federico;
C.F._4
CONVENUTI nonché contro
(C.F.: ), nato a [...], Controparte_3 C.F._5 il 24/10/1947, n.q.; (C.F.: ), nato Parte_3 C.F._6
a Reggio Calabria, il 19/01/1949, n.q.; (C.F.: Parte_4
pagina 1 di 11 ), nata a [...], il [...], n.q.; C.F._7 Parte_2
(C.F.: ), nata a [...], il [...], n.q.;
[...] C.F._8
(C.F.: ), nata a [...], il Parte_5 C.F._9
09/09/1941, n.q.; (C.F.: ), nata a Parte_6 C.F._10
Reggio Calabria, il 21/03/1966, n.q.; (C.F.: Parte_4
), nata a [...], il [...], n.q.; C.F._11 Parte_7
(C.F.: ), nata Reggio Calabria, il 06/01/1971, n.q.;
[...] C.F._12
(C.F.: ), nata a [...], il Parte_8 C.F._13
13/02/1976, n.q.; (C.F.: , nata a Parte_9 C.F._14
Reggio Calabria, il 29/01/1955, n.q.; (C.F.: Parte_10
), nata a [...], il [...], n.q.; C.F._15 Parte_11
(C.F.: ), nato a [...], il [...], n.q.;
[...] C.F._16
(C.F.: ), nato a [...], il Parte_12 C.F._17
12/10/1987, n.q.; (C.F.: ), nata a Parte_13 C.F._18
Reggio Calabria, il 12/10/1987, n.q.; (C.F.: Parte_14
), nata a [...], il [...], n.q.; C.F._19 Parte_15
(C.F.: , nata a [...], il [...], n.q.; C.F._20
(C.F.: , nata a [...], il Parte_16 C.F._21
15/01/1937, n.q.; (C.F.: ), nata a Parte_4 C.F._22
Reggio Calabria, il 21/10/1957, n.q.; (C.F.: Parte_17
), nato a [...], il [...], n.q.; C.F._23 Parte_4
(C.F.: ), nata a [...], il [...], n.q.;
[...] C.F._24
(C.F.: ), nato a [...], il Parte_17 C.F._25
12/10/1949, n.q.;
LITISCONSORTI NECESSARI
Oggetto: domanda di spostamento di servitù di passaggio ex art. 1068 c.c., 2° comma.
Conclusioni delle parti: come da processo verbale del 22 settembre 2025.
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione gli attori convenivano in giudizio , Controparte_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 Parte_3 Parte_4 Parte_2
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_4 Parte_7
,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, Parte_16 Parte_4 Parte_17 Parte_4
ed a tal fine esponevano: Parte_17
- di aver acquistato, con atto di compravendita del 17.04.2003 (cfr. all. 1), rogito Notar in Reggio Calabria, Rep. n. 42810, Racc. n. 3780 in regime di comunione Persona_1 dei beni, dai germani , e , alcuni fondi siti in Parte_18 CP_4 CP_5 Pt_2
Reggio Calabria alla Via San Filippo – Comuneria – Pellaro, e precisamente il “terreno della superficie di circa 170 mq, confinante con proprietà di e, Controparte_6 proseguendo in senso orario, con la casa infra descritta, con proprietà degli eredi Pt_1
e con la strada comunale;
detto terreno è riportato in catasto al foglio di mappa 26
Pellaro, particella 208, uliveto di classe 3, di aree 1 e centiarie settanta (…); 2) La casa ad un solo piano f.t. sita in Via San Filippo n. 143 composta da quattro vani ed accessori, confinante con proprietà e, proseguendo in senso orario, con proprietà CP_1 [...]
, con proprietà di , con proprietà degli eredi e con il CP_6 Parte_19 Pt_1 terreno costituente la particella 208 sopra descritto;
detta casa è riportata in Catasto al foglio 26 di mappa sezione Pellaro, particella 402 Via San Filippo Comuneria – Pellaro,
143, piano terra, cat. A/3 di classe 1, vani catastali 5,5 (…)”;
- che nell'atto di compravendita, in relazione al fabbricato (cfr. All. 1 pag. 3), per mezzo della postilla n. 1, si aggiungeva “con annessa corte di pertinenza”;
- che nel medesimo atto era previsto “… i beni in oggetto si intendono venduti e rispettivamente acquistati nello stato di fatto e nella condizione giuridica in cui attualmente si trovano, con ogni diritto, accessorio e pertinenza inerente, nonché con tutte
pagina 3 di 11 le servitù attive e passive, se esistenti e legali…”;
- che e residenti nell'immobile sito sulla particella n. Controparte_1 CP_2
204, di loro proprietà, al fine di raggiungere la via pubblica, sino ad oggi, hanno utilizzato un passaggio che attraversa entrambe le particelle di proprietà dei deducenti;
- che la presenza del passaggio a ridosso della loro abitazione lede il diritto di proprietà
e il diritto alla privacy ed impedisce di effettuare i lavori di miglioramento al proprio fondo, quali la realizzazione di un muro di recinzione a delimitazione e chiusura delle proprie aree di pertinenza;
- di aver proposto un passaggio alternativo, più agevole, sulla particella n. 208, con missiva del 04.08.2020 (cfr. all. 5) che aveva ricevuto un riscontro negativo (cfr. all.6), così come l'istanza di mediazione proposta (cfr. all. n. 7);
Domandavano, pertanto, all'adito Tribunale, di: A) Accertare e dichiarare il diritto di servitù di passaggio gravante sulla particella identificata al Fog. 26 sez. Pellaro n.208, di proprietà dei SI.ri a favore del fondo identificato al Fog. 26 sez. Parte_20
Pellaro n. 204, di proprietà dei SI.ri ; B) Accertare e dichiarare che Parte_21
l'attuale passaggio utilizzato dai SI.ri e , ricadente sulle Controparte_1 CP_2 particelle identificate entrambe al Fog. 26 sez. Pellaro n. 208 e 402, di proprietà dei SI.ri e , impedisce a quest'ultimi di effettuare Parte_1 Parte_2 lavori, operazioni e/o miglioramenti necessari per il proprio fondo;
C) Accertare e dichiarare che i SI.ri esercitino il passaggio carraio e pedonale Parte_22 esclusivamente sulla particella al Fog. 26, sez. Pellaro, n. 208, come da tracciato proposto, modificando il passaggio attualmente utilizzato;
D) Disporre che i lavori di esecuzione del nuovo passaggio siano a carico dei SI.ri , ai sensi Parte_22 dell'art.1068 II comma c.c.; E) Condannare i SI.ri – al pagamento CP_1 CP_2 del valore del terreno da quantificarsi in corso di causa a mezzo CTU da occupare ed al pagamento di un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio o in subordine nella maggiore o minor somma determinata, anche in via equitativa. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle suesposte domande, si chiede che l'On.
pagina 4 di 11 G.I. Voglia, anche all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, individuare un luogo – definendone i limiti ed i confini – da adibire a nuovo passaggio che consenta ai SI.ri
, di poter effettuare i lavori, le operazioni e /o i miglioramenti Parte_23 necessari per il proprio fondo e che, al contempo, sia egualmente comodo per il passaggio carraio e pedonale dei SI.ri ”. Parte_22
Instaurato il contraddittorio, in data 1 aprile 2021, si costituivano e Controparte_1
i quali chiedevano “Preliminarmente dichiarare la improcedibilità CP_2 dell'instaurato giudizio, stante la mancata chiamata in giudizio di tutti i comproprietari del fondo servito dalla servitù di passaggio, identificato da parte attrice nella particella catastale 204, per i motivi esposti al punto I); Nel Merito, respingere la richiesta di accertamento del diritto della servitù di passaggio che, partendo dalla strada comunale, come una rampa, attraversa la particella 402 fg. Di Mappa 26, sez. Pellaro (RC) di proprietà degli attori e a ridosso di un immobile degli stessi, per poi deviare in una curvatura importante ed attraversare la particella 208 Fg. di Mappa 26 sez. Pellaro (RC) sempre di proprietà attorea, fino al raggiungimento della particella 204 nella disponibilità degli odierni convenuti, poiché tale servitù risulta essere legittimamente esercitata per destinazione originaria dei dante causa, come da atti pubblici ( rogito Rep.
2488 del 26/02/1946); In via subordinata voglia dichiarare acquisito per intervenuto usucapione, in favore dei convenuti, il diritto della servitù di passaggio che, partendo dalla strada comunale, come una rampa, attraversa la particella 402 fg. di Mappa 26, sez. Pellaro (RC) di proprietà degli attori e a ridosso di un immobile degli stessi, per poi deviare in una curvatura importante ed attraversare la particella 208 Fg. di Mappa 26 sez. Pellaro (RC) sempre di proprietà attorea, fino al raggiungimento della particella 204 nella disponibilità degli odierni convenuti con ogni conseguenza di legge in ordine agli oneri di trascrizione”.
Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari pro quota del fondo dominante (cfr. ordinanza del 26.04.2021 del precedente giudice istruttore), all'udienza del 28 marzo 2022 veniva dichiarata la contumacia dei litisconsorti necessari indicati nel pagina 5 di 11 relativo processo verbale.
La causa era istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'Agronomo dott. . Persona_2
All'udienza del 22 settembre 2025 le parti discutevano la causa e precisavano le conclusioni;
il Giudice riservava il deposito della decisione nel termine di cui all'art. 281 sexies c.p.c., 3° comma.
2. È incontestato tra le parti il diritto dei convenuti ad esercitare una servitù di passaggio lungo le particelle 402 e 208 del foglio di mappa n. 26 del Comune di Pellaro di
Reggio Calabria, di proprietà degli attori, per accedere all'immobile identificato con la particella n. 204 del medesimo foglio di mappa n. 26, del Comune di Pellaro di Reggio
Calabria (cfr. anche processo verbale dell'udienza del 22 settembre 2025).
Gli attori, quali proprietari del fondo servente, domandano lo spostamento dell'attuale percorso (a ridosso del fabbricato insistente sulla particella n. 402 ed attraversante pure una porzione della particella n. 208), offrendo di trasferire la servitù esclusivamente sulla particella 208, invocando l'applicazione dell'art. 1068 c.c., II comma.
La domanda - già qualificata nell'ordinanza del 22.04.2021 - come domanda di spostamento servitù, ex art. 1068 c.c., è fondata per quanto di seguito esposto.
L'art. 1068 c.c., al primo e secondo comma, dispone che “Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente”. Tuttavia, se l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo”.
A sostegno della domanda gli attori allegano la necessità di attuare le opere indicate nella SCIA n. 145/2015 (rinnovo pratica n. prot. 454/20199) “Per la realizzazione di un
MURO DI RECINZIONE E SOSTEGNO di cui al mappale 402-208 del foglio 26
NCEU/NCT del Comune di Reggio Calabria sez. Pellaro” (documento allegato alla I°
pagina 6 di 11 memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6), oltre ad esigenze di sicurezza e di tutela della riservatezza (“Omissis…l'attraversamento attuale sulla particella 402 è a ridosso dell'immobile degli attori (praticamente sotto le finestre della loro camera da letto), circostanza che lede il diritto di proprietà ed il diritto di godere appieno della propria abitazione, con violazione della privacy”, da pag. 2 dell'atto di citazione).
La circostanza relativa all'impossibilità di effettuare i lavori indicati nella SCIA ha trovato conferma nelle verifiche demandate al Consulente Tecnico d'Ufficio che, nel primo elaborato peritale, ha concluso che: “il titolo costitutivo della servitù, rappresentato dall'atto notarile di divisione stipulato in data 26 febbraio 1949 (Rep. n. 2488), non indica quale percorso la servitù seguiva né con elementi descrittivi né con l'allegazione di planimetrie;
2. il mantenimento dell'attuale esercizio della servitù impedisce ai proprietari del fondo servente di poter effettuare lavori migliorativi della loro proprietà;
3. il percorso, proposto da parte attrice, risulta essere idoneo e comodo ad ospitare la servitù di passaggio oggetto di causa. L'impedimento causato dalla presenza di una pianta di olivo potrà essere facilmente risolto con il trapianto della stessa in altro luogo, all'interno del fondo servente e lontano dal nastro viario occupato dalla servitù di passaggio;
4. i costi della modifica del percorso della servitù sono stati stimati sulla scorta del Vigente Prezziario Dei Lavori Pubblici ed al prezziario Assoverde edizione
2022 e sono quantificati in € 5.339,05” (cfr. elaborato peritale depositato in data
27.02.2024 ed allegato n. 5 descrittivo del nuovo percorso).
Del tutto prive di fondamento si sono dimostrate le contestazioni sollevate dai convenuti con riferimento al percorso offerto dai proprietari del fondo servente.
In primo luogo, il nuovo percorso offerto dagli attori - si ripete, gravante esclusivamente sulla particella 208 - non invade proprietà di terzi soggetti come specificato nei chiarimenti, in risposta alle osservazioni di parte convenuta, depositati dal
C.T.U. in data 25.09.2024 (che si richiamano integralmente) e come, ulteriormente, spiegato e ribadito nell'elaborato depositato in data 8.04.2025: “il nuovo tracciato della servitù ricade interamente sulla particella n. 208, di proprietà di parte attrice, senza
pagina 7 di 11 apportare modifiche alla strada vicinale San Filippo. La particella n. 69, di proprietà di terzi, è interessata solo da uno sconfinamento preesistente della strada San Filippo, che tuttavia non ha alcuna relazione con la modifica della servitù di passaggio oggetto di causa, in quanto detto sconfinamento si trova già a valle del tracciato originario della servitù, come ben individuato dagli allegati 3 e 5 alla consulenza. Pertanto, non vi è alcuna interferenza diretta tra il nuovo tracciato e la particella n. 69”.
In forza della descrizione delle dimensioni e delle caratteristiche del nuovo tracciato, nonché della collocazione prossima al fondo dominate, deve senza alcun dubbio ritenersi che esso sia egualmente (se non più) comodo per l'esercizio della servitù: “Tale percorso, avente la larghezza di cm 400, si sviluppa per una lunghezza di 9,60 m allo stesso livello del fabbricato di proprietà convenuta. Il nuovo percorso della servitù si innesta sulla strada vicinale San Filippo, circa 8 m più a monte dell'attuale percorso, e si sviluppa in direzione ovest – est, sulla particella n. 208 (figura 3 tratto AB) ricongiungendosi al vecchio tracciato bypassando così la particella n. 402 (figura 3 tratto BC). Figura 3 La parte iniziale del nuovo percorso proposto, all'innesto con la Strada Vicinale S. Filippo, risulta avere una larghezza di 4,00 m ed in seguito si restringe gradualmente fino ad arrivare al punto C avente larghezza di 3,8 m, la giacitura del percorso è pressoché pianeggiante con una pendenza media del 3%. Dal sopralluogo effettuato è emerso che sul confine ovest della particella n. 402, in prossimità del nuovo accesso proposto da parte attrice, è presente una pianta di olivo che rende difficoltoso l'inserimento di un veicolo dalla stradella vicinale San Filippo al nuovo tratto proposto e viceversa. Tale pianta rappresenta un ostacolo che comunque può essere facilmente superato con lo spostamento della stessa secondo quanto previsto dall'art.4 comma 6 Legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48. Pertanto, dal sopralluogo effettuato, analizzati gli elaborati, questo
CTU ritiene che il percorso, proposto da parte attrice, risulti essere idoneo ad ospitare la servitù di passaggio oggetto di causa” (cfr. pagg.
9-10 elaborato peritale C.T.U. depositato in data 27.02.24 e figura 3 di pag. 9 di seguito riprodotta).
L'ausiliario, nell'ultima relazione redatta, ha, inoltre, evidenziato che “L'affermazione
pagina 8 di 11 secondo cui l'angolo di ingresso peggiorerebbe l'accessibilità non tiene conto della larghezza dell'innesto con la strada San Filippo, che agevola l'ingresso dei mezzi, compresi quelli di soccorso”.
Le conclusioni cui giunge l'esperto sono logiche e congruamente motivate e, pertanto, sono del tutto condivisibili.
È, dunque, da accogliere la domanda di trasferimento della servitù, proposta dagli attori, secondo il tracciato descritto dal C.T.U. e precisamente, secondo lo schema rappresentato nell'allegato 5 dell'elaborato depositato dall'ausiliario in data 27.02.2024.
3. Le spese relative ai lavori necessari per il trasferimento della servitù di passaggio non possono che restare a carico dei richiedenti, proprietari del fondo servente, i quali hanno esercitato un loro diritto potestativo i cui oneri non possono gravare sui proprietari del fondo dominante, in disparte rimanendo la loro infondata opposizione;
in tal senso si richiama Corte di Cass. sentenza n. 2104 del 03/03/1994: < La disposizione del secondo comma dell'art. 1068 cod. civ., che consente al proprietario del fondo servente di offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo ugualmente comodo per l'esercizio della servitù nel caso in cui l'originario esercizio sia divenuto eccessivamente gravoso per il fondo servente o impedisca di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, si applica, per analogia, data "l'eadem ratio", anche nel caso di spostamento verticale della servitù e, più in generale, nel caso di variazioni del modo di esercizio della servitù. In tutti i predetti casi, come in quello di spostamento orizzontale della servitù, a cui si riferisce l'art. 1068 cod. civ., le spese dello spostamento - salva diversa convenzione - debbono essere sopportate, per il generale principio "cuius commoda, eius incommoda", dal proprietario del fondo servente, che l'abbia richiesto>.
4. Per le medesime ragioni neppure è da accogliere la domanda formulata dagli attori nella memoria ex art. 183 c.p.c., n° 1, con cui si chiede di condannare i SI.ri Parte_22 al pagamento “del valore del terreno da occupare” e “al pagamento di
[...] un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio” (lett. f).
5. Non merita, infine, accoglimento la domanda subordinata con cui i convenuti pagina 9 di 11 chiedono di dichiarare acquisito per intervenuta usucapione, in favore della particella 204, il diritto della servitù di passaggio “che, partendo dalla strada comunale, come una rampa, attraversa la particella 402 fg. di Mappa 26, sez. Pellaro (RC) di proprietà degli attori e a ridosso di un immobile degli stessi, per poi deviare in una curvatura importante ed attraversare la particella 208 Fg. di Mappa 26 sez. Pellaro (RC) sempre di proprietà attorea, fino al raggiungimento della particella 204 …”.
La domanda o eccezione riconvenzionale è da rigettare, in via assorbente, per difetto di interesse alla relativa statuizione. Non è contestato, per come si è già detto, il diritto di servitù, avente titolo negoziale, a favore del fondo di proprietà dei convenuti.
L'eventuale ipotizzato acquisto per usucapione – quindi, con un diverso titolo costitutivo – non impedirebbe l'esercizio, da parte dei proprietari del fondo servente, del diritto potestativo loro attribuito dalla più volte richiamata disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1068 c.c., la cui sussistenza è stata affermata per il ricorrere dei relativi presupposti.
La prova testimoniale articolata dai signori è, dunque, superflua. Parte_22
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della domanda e del numero delle parti processuali.
In applicazione dei medesimi principi le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in corso di causa, si pongono a carico delle parti convenute costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda di trasferimento della servitù di passaggio ex art. 1068 c.c., 2° comma, dispone il trasferimento della servitù di passaggio - a favore dell'immobile contraddistinto in catasto dalla particella n. 204, Foglio 26, Comune di
Reggio Calabria, sez. urbana Pellaro - insistente sulle particelle numeri 402 e 208, foglio pagina 10 di 11 di mappa n. 26 del Comune di Reggio Calabria, Sez. Pellaro, sulla sola particella n. 208 del foglio di mappa n. 26 del Comune di Reggio Calabria, Sez. Pellaro, secondo il percorso schematizzato nell'allegato 5 – redatto dal CTU - dell'elaborato depositato in data 27.02.2024;
b) condanna le parti convenute ( e costituite in Controparte_1 CP_2 giudizio, al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, liquidate in complessivi €
2.998,00, di cui € 98,00 per esborsi ed € 2.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA, se ed in quanto dovute nella misura di legge;
c) pone le spese di CTU, come liquidate con decreto n. 3258/2024 del 09/04/2024 a carico delle parti convenute costituitesi in giudizio.
Reggio Calabria, 25 settembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 94/2021 R.G., riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 22 febbraio 2021 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., 3° comma;
promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Albina Nucera e Pasquale C.F._2
Minniti.
ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Federico;
C.F._4
CONVENUTI nonché contro
(C.F.: ), nato a [...], Controparte_3 C.F._5 il 24/10/1947, n.q.; (C.F.: ), nato Parte_3 C.F._6
a Reggio Calabria, il 19/01/1949, n.q.; (C.F.: Parte_4
pagina 1 di 11 ), nata a [...], il [...], n.q.; C.F._7 Parte_2
(C.F.: ), nata a [...], il [...], n.q.;
[...] C.F._8
(C.F.: ), nata a [...], il Parte_5 C.F._9
09/09/1941, n.q.; (C.F.: ), nata a Parte_6 C.F._10
Reggio Calabria, il 21/03/1966, n.q.; (C.F.: Parte_4
), nata a [...], il [...], n.q.; C.F._11 Parte_7
(C.F.: ), nata Reggio Calabria, il 06/01/1971, n.q.;
[...] C.F._12
(C.F.: ), nata a [...], il Parte_8 C.F._13
13/02/1976, n.q.; (C.F.: , nata a Parte_9 C.F._14
Reggio Calabria, il 29/01/1955, n.q.; (C.F.: Parte_10
), nata a [...], il [...], n.q.; C.F._15 Parte_11
(C.F.: ), nato a [...], il [...], n.q.;
[...] C.F._16
(C.F.: ), nato a [...], il Parte_12 C.F._17
12/10/1987, n.q.; (C.F.: ), nata a Parte_13 C.F._18
Reggio Calabria, il 12/10/1987, n.q.; (C.F.: Parte_14
), nata a [...], il [...], n.q.; C.F._19 Parte_15
(C.F.: , nata a [...], il [...], n.q.; C.F._20
(C.F.: , nata a [...], il Parte_16 C.F._21
15/01/1937, n.q.; (C.F.: ), nata a Parte_4 C.F._22
Reggio Calabria, il 21/10/1957, n.q.; (C.F.: Parte_17
), nato a [...], il [...], n.q.; C.F._23 Parte_4
(C.F.: ), nata a [...], il [...], n.q.;
[...] C.F._24
(C.F.: ), nato a [...], il Parte_17 C.F._25
12/10/1949, n.q.;
LITISCONSORTI NECESSARI
Oggetto: domanda di spostamento di servitù di passaggio ex art. 1068 c.c., 2° comma.
Conclusioni delle parti: come da processo verbale del 22 settembre 2025.
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione gli attori convenivano in giudizio , Controparte_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 Parte_3 Parte_4 Parte_2
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_4 Parte_7
,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, Parte_16 Parte_4 Parte_17 Parte_4
ed a tal fine esponevano: Parte_17
- di aver acquistato, con atto di compravendita del 17.04.2003 (cfr. all. 1), rogito Notar in Reggio Calabria, Rep. n. 42810, Racc. n. 3780 in regime di comunione Persona_1 dei beni, dai germani , e , alcuni fondi siti in Parte_18 CP_4 CP_5 Pt_2
Reggio Calabria alla Via San Filippo – Comuneria – Pellaro, e precisamente il “terreno della superficie di circa 170 mq, confinante con proprietà di e, Controparte_6 proseguendo in senso orario, con la casa infra descritta, con proprietà degli eredi Pt_1
e con la strada comunale;
detto terreno è riportato in catasto al foglio di mappa 26
Pellaro, particella 208, uliveto di classe 3, di aree 1 e centiarie settanta (…); 2) La casa ad un solo piano f.t. sita in Via San Filippo n. 143 composta da quattro vani ed accessori, confinante con proprietà e, proseguendo in senso orario, con proprietà CP_1 [...]
, con proprietà di , con proprietà degli eredi e con il CP_6 Parte_19 Pt_1 terreno costituente la particella 208 sopra descritto;
detta casa è riportata in Catasto al foglio 26 di mappa sezione Pellaro, particella 402 Via San Filippo Comuneria – Pellaro,
143, piano terra, cat. A/3 di classe 1, vani catastali 5,5 (…)”;
- che nell'atto di compravendita, in relazione al fabbricato (cfr. All. 1 pag. 3), per mezzo della postilla n. 1, si aggiungeva “con annessa corte di pertinenza”;
- che nel medesimo atto era previsto “… i beni in oggetto si intendono venduti e rispettivamente acquistati nello stato di fatto e nella condizione giuridica in cui attualmente si trovano, con ogni diritto, accessorio e pertinenza inerente, nonché con tutte
pagina 3 di 11 le servitù attive e passive, se esistenti e legali…”;
- che e residenti nell'immobile sito sulla particella n. Controparte_1 CP_2
204, di loro proprietà, al fine di raggiungere la via pubblica, sino ad oggi, hanno utilizzato un passaggio che attraversa entrambe le particelle di proprietà dei deducenti;
- che la presenza del passaggio a ridosso della loro abitazione lede il diritto di proprietà
e il diritto alla privacy ed impedisce di effettuare i lavori di miglioramento al proprio fondo, quali la realizzazione di un muro di recinzione a delimitazione e chiusura delle proprie aree di pertinenza;
- di aver proposto un passaggio alternativo, più agevole, sulla particella n. 208, con missiva del 04.08.2020 (cfr. all. 5) che aveva ricevuto un riscontro negativo (cfr. all.6), così come l'istanza di mediazione proposta (cfr. all. n. 7);
Domandavano, pertanto, all'adito Tribunale, di: A) Accertare e dichiarare il diritto di servitù di passaggio gravante sulla particella identificata al Fog. 26 sez. Pellaro n.208, di proprietà dei SI.ri a favore del fondo identificato al Fog. 26 sez. Parte_20
Pellaro n. 204, di proprietà dei SI.ri ; B) Accertare e dichiarare che Parte_21
l'attuale passaggio utilizzato dai SI.ri e , ricadente sulle Controparte_1 CP_2 particelle identificate entrambe al Fog. 26 sez. Pellaro n. 208 e 402, di proprietà dei SI.ri e , impedisce a quest'ultimi di effettuare Parte_1 Parte_2 lavori, operazioni e/o miglioramenti necessari per il proprio fondo;
C) Accertare e dichiarare che i SI.ri esercitino il passaggio carraio e pedonale Parte_22 esclusivamente sulla particella al Fog. 26, sez. Pellaro, n. 208, come da tracciato proposto, modificando il passaggio attualmente utilizzato;
D) Disporre che i lavori di esecuzione del nuovo passaggio siano a carico dei SI.ri , ai sensi Parte_22 dell'art.1068 II comma c.c.; E) Condannare i SI.ri – al pagamento CP_1 CP_2 del valore del terreno da quantificarsi in corso di causa a mezzo CTU da occupare ed al pagamento di un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio o in subordine nella maggiore o minor somma determinata, anche in via equitativa. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle suesposte domande, si chiede che l'On.
pagina 4 di 11 G.I. Voglia, anche all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, individuare un luogo – definendone i limiti ed i confini – da adibire a nuovo passaggio che consenta ai SI.ri
, di poter effettuare i lavori, le operazioni e /o i miglioramenti Parte_23 necessari per il proprio fondo e che, al contempo, sia egualmente comodo per il passaggio carraio e pedonale dei SI.ri ”. Parte_22
Instaurato il contraddittorio, in data 1 aprile 2021, si costituivano e Controparte_1
i quali chiedevano “Preliminarmente dichiarare la improcedibilità CP_2 dell'instaurato giudizio, stante la mancata chiamata in giudizio di tutti i comproprietari del fondo servito dalla servitù di passaggio, identificato da parte attrice nella particella catastale 204, per i motivi esposti al punto I); Nel Merito, respingere la richiesta di accertamento del diritto della servitù di passaggio che, partendo dalla strada comunale, come una rampa, attraversa la particella 402 fg. Di Mappa 26, sez. Pellaro (RC) di proprietà degli attori e a ridosso di un immobile degli stessi, per poi deviare in una curvatura importante ed attraversare la particella 208 Fg. di Mappa 26 sez. Pellaro (RC) sempre di proprietà attorea, fino al raggiungimento della particella 204 nella disponibilità degli odierni convenuti, poiché tale servitù risulta essere legittimamente esercitata per destinazione originaria dei dante causa, come da atti pubblici ( rogito Rep.
2488 del 26/02/1946); In via subordinata voglia dichiarare acquisito per intervenuto usucapione, in favore dei convenuti, il diritto della servitù di passaggio che, partendo dalla strada comunale, come una rampa, attraversa la particella 402 fg. di Mappa 26, sez. Pellaro (RC) di proprietà degli attori e a ridosso di un immobile degli stessi, per poi deviare in una curvatura importante ed attraversare la particella 208 Fg. di Mappa 26 sez. Pellaro (RC) sempre di proprietà attorea, fino al raggiungimento della particella 204 nella disponibilità degli odierni convenuti con ogni conseguenza di legge in ordine agli oneri di trascrizione”.
Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari pro quota del fondo dominante (cfr. ordinanza del 26.04.2021 del precedente giudice istruttore), all'udienza del 28 marzo 2022 veniva dichiarata la contumacia dei litisconsorti necessari indicati nel pagina 5 di 11 relativo processo verbale.
La causa era istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'Agronomo dott. . Persona_2
All'udienza del 22 settembre 2025 le parti discutevano la causa e precisavano le conclusioni;
il Giudice riservava il deposito della decisione nel termine di cui all'art. 281 sexies c.p.c., 3° comma.
2. È incontestato tra le parti il diritto dei convenuti ad esercitare una servitù di passaggio lungo le particelle 402 e 208 del foglio di mappa n. 26 del Comune di Pellaro di
Reggio Calabria, di proprietà degli attori, per accedere all'immobile identificato con la particella n. 204 del medesimo foglio di mappa n. 26, del Comune di Pellaro di Reggio
Calabria (cfr. anche processo verbale dell'udienza del 22 settembre 2025).
Gli attori, quali proprietari del fondo servente, domandano lo spostamento dell'attuale percorso (a ridosso del fabbricato insistente sulla particella n. 402 ed attraversante pure una porzione della particella n. 208), offrendo di trasferire la servitù esclusivamente sulla particella 208, invocando l'applicazione dell'art. 1068 c.c., II comma.
La domanda - già qualificata nell'ordinanza del 22.04.2021 - come domanda di spostamento servitù, ex art. 1068 c.c., è fondata per quanto di seguito esposto.
L'art. 1068 c.c., al primo e secondo comma, dispone che “Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente”. Tuttavia, se l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo”.
A sostegno della domanda gli attori allegano la necessità di attuare le opere indicate nella SCIA n. 145/2015 (rinnovo pratica n. prot. 454/20199) “Per la realizzazione di un
MURO DI RECINZIONE E SOSTEGNO di cui al mappale 402-208 del foglio 26
NCEU/NCT del Comune di Reggio Calabria sez. Pellaro” (documento allegato alla I°
pagina 6 di 11 memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6), oltre ad esigenze di sicurezza e di tutela della riservatezza (“Omissis…l'attraversamento attuale sulla particella 402 è a ridosso dell'immobile degli attori (praticamente sotto le finestre della loro camera da letto), circostanza che lede il diritto di proprietà ed il diritto di godere appieno della propria abitazione, con violazione della privacy”, da pag. 2 dell'atto di citazione).
La circostanza relativa all'impossibilità di effettuare i lavori indicati nella SCIA ha trovato conferma nelle verifiche demandate al Consulente Tecnico d'Ufficio che, nel primo elaborato peritale, ha concluso che: “il titolo costitutivo della servitù, rappresentato dall'atto notarile di divisione stipulato in data 26 febbraio 1949 (Rep. n. 2488), non indica quale percorso la servitù seguiva né con elementi descrittivi né con l'allegazione di planimetrie;
2. il mantenimento dell'attuale esercizio della servitù impedisce ai proprietari del fondo servente di poter effettuare lavori migliorativi della loro proprietà;
3. il percorso, proposto da parte attrice, risulta essere idoneo e comodo ad ospitare la servitù di passaggio oggetto di causa. L'impedimento causato dalla presenza di una pianta di olivo potrà essere facilmente risolto con il trapianto della stessa in altro luogo, all'interno del fondo servente e lontano dal nastro viario occupato dalla servitù di passaggio;
4. i costi della modifica del percorso della servitù sono stati stimati sulla scorta del Vigente Prezziario Dei Lavori Pubblici ed al prezziario Assoverde edizione
2022 e sono quantificati in € 5.339,05” (cfr. elaborato peritale depositato in data
27.02.2024 ed allegato n. 5 descrittivo del nuovo percorso).
Del tutto prive di fondamento si sono dimostrate le contestazioni sollevate dai convenuti con riferimento al percorso offerto dai proprietari del fondo servente.
In primo luogo, il nuovo percorso offerto dagli attori - si ripete, gravante esclusivamente sulla particella 208 - non invade proprietà di terzi soggetti come specificato nei chiarimenti, in risposta alle osservazioni di parte convenuta, depositati dal
C.T.U. in data 25.09.2024 (che si richiamano integralmente) e come, ulteriormente, spiegato e ribadito nell'elaborato depositato in data 8.04.2025: “il nuovo tracciato della servitù ricade interamente sulla particella n. 208, di proprietà di parte attrice, senza
pagina 7 di 11 apportare modifiche alla strada vicinale San Filippo. La particella n. 69, di proprietà di terzi, è interessata solo da uno sconfinamento preesistente della strada San Filippo, che tuttavia non ha alcuna relazione con la modifica della servitù di passaggio oggetto di causa, in quanto detto sconfinamento si trova già a valle del tracciato originario della servitù, come ben individuato dagli allegati 3 e 5 alla consulenza. Pertanto, non vi è alcuna interferenza diretta tra il nuovo tracciato e la particella n. 69”.
In forza della descrizione delle dimensioni e delle caratteristiche del nuovo tracciato, nonché della collocazione prossima al fondo dominate, deve senza alcun dubbio ritenersi che esso sia egualmente (se non più) comodo per l'esercizio della servitù: “Tale percorso, avente la larghezza di cm 400, si sviluppa per una lunghezza di 9,60 m allo stesso livello del fabbricato di proprietà convenuta. Il nuovo percorso della servitù si innesta sulla strada vicinale San Filippo, circa 8 m più a monte dell'attuale percorso, e si sviluppa in direzione ovest – est, sulla particella n. 208 (figura 3 tratto AB) ricongiungendosi al vecchio tracciato bypassando così la particella n. 402 (figura 3 tratto BC). Figura 3 La parte iniziale del nuovo percorso proposto, all'innesto con la Strada Vicinale S. Filippo, risulta avere una larghezza di 4,00 m ed in seguito si restringe gradualmente fino ad arrivare al punto C avente larghezza di 3,8 m, la giacitura del percorso è pressoché pianeggiante con una pendenza media del 3%. Dal sopralluogo effettuato è emerso che sul confine ovest della particella n. 402, in prossimità del nuovo accesso proposto da parte attrice, è presente una pianta di olivo che rende difficoltoso l'inserimento di un veicolo dalla stradella vicinale San Filippo al nuovo tratto proposto e viceversa. Tale pianta rappresenta un ostacolo che comunque può essere facilmente superato con lo spostamento della stessa secondo quanto previsto dall'art.4 comma 6 Legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48. Pertanto, dal sopralluogo effettuato, analizzati gli elaborati, questo
CTU ritiene che il percorso, proposto da parte attrice, risulti essere idoneo ad ospitare la servitù di passaggio oggetto di causa” (cfr. pagg.
9-10 elaborato peritale C.T.U. depositato in data 27.02.24 e figura 3 di pag. 9 di seguito riprodotta).
L'ausiliario, nell'ultima relazione redatta, ha, inoltre, evidenziato che “L'affermazione
pagina 8 di 11 secondo cui l'angolo di ingresso peggiorerebbe l'accessibilità non tiene conto della larghezza dell'innesto con la strada San Filippo, che agevola l'ingresso dei mezzi, compresi quelli di soccorso”.
Le conclusioni cui giunge l'esperto sono logiche e congruamente motivate e, pertanto, sono del tutto condivisibili.
È, dunque, da accogliere la domanda di trasferimento della servitù, proposta dagli attori, secondo il tracciato descritto dal C.T.U. e precisamente, secondo lo schema rappresentato nell'allegato 5 dell'elaborato depositato dall'ausiliario in data 27.02.2024.
3. Le spese relative ai lavori necessari per il trasferimento della servitù di passaggio non possono che restare a carico dei richiedenti, proprietari del fondo servente, i quali hanno esercitato un loro diritto potestativo i cui oneri non possono gravare sui proprietari del fondo dominante, in disparte rimanendo la loro infondata opposizione;
in tal senso si richiama Corte di Cass. sentenza n. 2104 del 03/03/1994: < La disposizione del secondo comma dell'art. 1068 cod. civ., che consente al proprietario del fondo servente di offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo ugualmente comodo per l'esercizio della servitù nel caso in cui l'originario esercizio sia divenuto eccessivamente gravoso per il fondo servente o impedisca di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, si applica, per analogia, data "l'eadem ratio", anche nel caso di spostamento verticale della servitù e, più in generale, nel caso di variazioni del modo di esercizio della servitù. In tutti i predetti casi, come in quello di spostamento orizzontale della servitù, a cui si riferisce l'art. 1068 cod. civ., le spese dello spostamento - salva diversa convenzione - debbono essere sopportate, per il generale principio "cuius commoda, eius incommoda", dal proprietario del fondo servente, che l'abbia richiesto>.
4. Per le medesime ragioni neppure è da accogliere la domanda formulata dagli attori nella memoria ex art. 183 c.p.c., n° 1, con cui si chiede di condannare i SI.ri Parte_22 al pagamento “del valore del terreno da occupare” e “al pagamento di
[...] un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio” (lett. f).
5. Non merita, infine, accoglimento la domanda subordinata con cui i convenuti pagina 9 di 11 chiedono di dichiarare acquisito per intervenuta usucapione, in favore della particella 204, il diritto della servitù di passaggio “che, partendo dalla strada comunale, come una rampa, attraversa la particella 402 fg. di Mappa 26, sez. Pellaro (RC) di proprietà degli attori e a ridosso di un immobile degli stessi, per poi deviare in una curvatura importante ed attraversare la particella 208 Fg. di Mappa 26 sez. Pellaro (RC) sempre di proprietà attorea, fino al raggiungimento della particella 204 …”.
La domanda o eccezione riconvenzionale è da rigettare, in via assorbente, per difetto di interesse alla relativa statuizione. Non è contestato, per come si è già detto, il diritto di servitù, avente titolo negoziale, a favore del fondo di proprietà dei convenuti.
L'eventuale ipotizzato acquisto per usucapione – quindi, con un diverso titolo costitutivo – non impedirebbe l'esercizio, da parte dei proprietari del fondo servente, del diritto potestativo loro attribuito dalla più volte richiamata disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1068 c.c., la cui sussistenza è stata affermata per il ricorrere dei relativi presupposti.
La prova testimoniale articolata dai signori è, dunque, superflua. Parte_22
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della domanda e del numero delle parti processuali.
In applicazione dei medesimi principi le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in corso di causa, si pongono a carico delle parti convenute costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda di trasferimento della servitù di passaggio ex art. 1068 c.c., 2° comma, dispone il trasferimento della servitù di passaggio - a favore dell'immobile contraddistinto in catasto dalla particella n. 204, Foglio 26, Comune di
Reggio Calabria, sez. urbana Pellaro - insistente sulle particelle numeri 402 e 208, foglio pagina 10 di 11 di mappa n. 26 del Comune di Reggio Calabria, Sez. Pellaro, sulla sola particella n. 208 del foglio di mappa n. 26 del Comune di Reggio Calabria, Sez. Pellaro, secondo il percorso schematizzato nell'allegato 5 – redatto dal CTU - dell'elaborato depositato in data 27.02.2024;
b) condanna le parti convenute ( e costituite in Controparte_1 CP_2 giudizio, al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, liquidate in complessivi €
2.998,00, di cui € 98,00 per esborsi ed € 2.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA, se ed in quanto dovute nella misura di legge;
c) pone le spese di CTU, come liquidate con decreto n. 3258/2024 del 09/04/2024 a carico delle parti convenute costituitesi in giudizio.
Reggio Calabria, 25 settembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
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