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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1704/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8015/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nicolosi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 618
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato al Comune di Nicolosi in data 6.9.2024 a mezzo raccomandata A/R, il Sig. Ricorrente_1 in proprio (senza difesa tecnica e con ricorso cartaceo non telematico), impugnava l'avviso di presa in carico n. 29337202400033505000 (rif. Interno atto n. n.
89324999000004034000), notificato in data 20.6.2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, intimante il pagamento dell'importo di € 330,62 in relazione all'avviso di accertamento n. 618 e riportato nell'atto impugnato come notificato in data 5.1.2023.
Il ricorrente, con unico motivo del ricorso, eccepiva la nullità e l'inesistenza dell'impugnato avviso di presa in carico per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento che viene richiamato nell'atto opposto come notificato in data 5.1.2023 e, per gli effetti, la nullità del prodromico avviso di accertamento per omessa notifica dello stesso al ricorrente da parte del Comune di Nicolosi e di tutte le attività nelle more effettuate ai danni del ricorrente e l'inesistenza del diritto di parte resistente a procedere ad esecuzione forzata, il tutto con condanna alle spese del giudizio del Comune di Nicolosi.
Il Comune di Nicolosi e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si sono costituiti in giudizio, nonostante regolare notifica del ricorso a mezzo lettera raccomandata.
All'udienza del 24.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con unico motivo del ricorso eccepisce la nullità dell'impugnato avviso di presa in carico n. 293337202400033505000, notificato in data 20.6.2024, quale conseguenza dell'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento n. 618 del quale pure eccepisce la nullità per omessa notifica.
Il Comune di Nicolosi, regolarmente chiamato in causa dal ricorrente non si è costituito in giudizio e pertanto non è stata documentata l'eventuale notifica del citato prodromico avviso di accertamento. Pertanto non essendo provata la notifica del prodromico avviso di accertamento costituente titolo per il recupero della somma richiesta in pagamento, lo stesso va annullato e, per gli effetti, va annullato anche l'impugnato avviso di presa in carico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Nicolosi al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in complessivi € 150,00.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 24.2.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8015/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nicolosi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 618
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato al Comune di Nicolosi in data 6.9.2024 a mezzo raccomandata A/R, il Sig. Ricorrente_1 in proprio (senza difesa tecnica e con ricorso cartaceo non telematico), impugnava l'avviso di presa in carico n. 29337202400033505000 (rif. Interno atto n. n.
89324999000004034000), notificato in data 20.6.2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, intimante il pagamento dell'importo di € 330,62 in relazione all'avviso di accertamento n. 618 e riportato nell'atto impugnato come notificato in data 5.1.2023.
Il ricorrente, con unico motivo del ricorso, eccepiva la nullità e l'inesistenza dell'impugnato avviso di presa in carico per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento che viene richiamato nell'atto opposto come notificato in data 5.1.2023 e, per gli effetti, la nullità del prodromico avviso di accertamento per omessa notifica dello stesso al ricorrente da parte del Comune di Nicolosi e di tutte le attività nelle more effettuate ai danni del ricorrente e l'inesistenza del diritto di parte resistente a procedere ad esecuzione forzata, il tutto con condanna alle spese del giudizio del Comune di Nicolosi.
Il Comune di Nicolosi e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si sono costituiti in giudizio, nonostante regolare notifica del ricorso a mezzo lettera raccomandata.
All'udienza del 24.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con unico motivo del ricorso eccepisce la nullità dell'impugnato avviso di presa in carico n. 293337202400033505000, notificato in data 20.6.2024, quale conseguenza dell'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento n. 618 del quale pure eccepisce la nullità per omessa notifica.
Il Comune di Nicolosi, regolarmente chiamato in causa dal ricorrente non si è costituito in giudizio e pertanto non è stata documentata l'eventuale notifica del citato prodromico avviso di accertamento. Pertanto non essendo provata la notifica del prodromico avviso di accertamento costituente titolo per il recupero della somma richiesta in pagamento, lo stesso va annullato e, per gli effetti, va annullato anche l'impugnato avviso di presa in carico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Nicolosi al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in complessivi € 150,00.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 24.2.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)