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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/05/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro, all'udienza del 15 maggio 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4104/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Salvatore Milioti che la rappresenta e difende unitamente all'avv.
Roberta M. Bucolo per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Nivola del ruolo professionale per procura in atti resistente oggetto: pensione di invalidità civile, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 28 giugno 2023 , lamentando l'ingiusto Parte_1
rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione di invalidità civile nonché dei benefici in favore delle persone con handicap grave – recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 3560/2023 r.g.).
Nella resistenza dell'Istituto veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva un'invalidità dell'80% e la gravità dell'handicap. Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 24 luglio 2024, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del dedotto diritto alla prestazione e nella condanna dell' al pagamento CP_2
della stessa. Nella resistenza dell' , udita la discussione delle parti all'udienza odierna la causa CP_1
viene trattenuta in decisione.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n.
222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi
“extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione
(v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente in una diversa valutazione delle certificazioni sanitarie già prodotte e da questi analiticamente esaminate.
Il dr. ha infatti rilevato che la ricorrente è affetta da “Vescica e colon neurologici in CP_3
esito ad intervento per sindrome da ancoraggio midollare in trattamento con neuromodulatore ed irrigazioni retrograde del colon in soggetto cod.9101-70% con artrite psoriasica cod. 9303-
50% e sindrome depressiva cod.2205-25%” precisando che “… Sulla scorta delle su indicate patologie, applicata la formula riduzionistica, si riconosce alla ricorrente una percentuale di invalidità del 89% a far data dalla domanda amministrativa de 13.06.2019, epoca in cui, a parere dello scrivente, già sussistevano le condizioni cliniche atte al riconoscimento della prestazione richiesta.
Tuttavia, lo scrivente, non disconoscendo le evidenti limitazioni che la ricorrente incontra nello svolgimento delle attività quotidiane, ivi incluse quelle lavorative, ritiene di dover riconoscere lo status dell'handicap grave con decorrenza dalla domanda amministrativa.”.
Ha inoltre precisato, in risposta ai rilievi, che “La ricorrente signora Parte_1 risulta essere affetta, come è stato possibile evincere dall'anamnesi patologica, dalla visita medica nonché dalla documentazione sanitaria specialistica esibita Certificazione medica rilasciata da U.O.D. di Reumatologia O. Garibaldi di Catania del 30.05.2013, Certificazione medica rilasciata da Ambulatorio di Immunoreumatologia-Ecografia muscoloscheletrica U.O.
2 di Medicina Interna e Immunologia Clinica A.O. U. Policlinico di Catania del 16.12.2016-
Relazione clinica rilasciata da Ambulatorio di Reumatologia U.O.C A.O. Cannizzaro di Catania del 07.02.19 da “Artrite psoriasica”, malattia infiammatoria cronica a carico delle articolazioni come mani, gomiti, ginocchia, caviglie e piedi, strettamente collegata alla psoriasi (malattia della pelle che deriva da un difetto del sistema immunitario e che colpisce i pazienti con la comparsa intermittente di chiazze rosse ricoperte di placche squamose di colore bianco- argenteo in numerose aree del corpo, alcune delle quali sono sedi cosiddette tipiche della localizzazione psoriasica).
La stessa malattia non è equiparabile alle patologie racchiuse nel codice tabellato 6306 citato dal ricorrente ovvero “Dermatomiosite o Polimiosite” ovvero patologie infiammatorie muscolari ad eziologia ignota, appartenente allo spettro delle miositi infiammatorie idiopatiche, dove, a differenza della prima, alla base delle stesse malattie vi è un alterata attivazione del sistema immunitario che determina quadri di malattia variegati ma accumunati dall'interessamento muscolare.
In riferimento inoltre alla patologia depressiva, lo scrivente ritiene che la stessa, a seguito dello studio della documentazione sanitaria specialistica esibita nonché dalla visita medica eseguita in sede di consulenza, sia stata adeguatamente valutata.”.
L'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante del solo requisito sanitario della disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024) fin dall'istanza.
Ogni ulteriore domanda va respinta.
4.- Tenuto conto della decorrenza fissata dal CTU e dell'esito complessivo della lite (cfr.
Cass. n. 2433/2023) è giusto compensare per due terzi le spese di entrambe le fasi, che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014, considerati il valore e l'attività svolta, in (389,5 ATP + 898,5 opp =) 1.288 euro, con distrazione ex art. 93
c.p.c. Vanno poste a definitivo carico dell' anche le spese della consulenza d'ufficio, CP_1
liquidate separatamente.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dei benefici Parte_1
in favore delle persone con handicap grave, ora affette da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, fin dal 13 giugno 2019;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare alla ricorrente un terzo delle CP_1
altre spese processuali, liquidato in 1.288 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati;
compensa il resto.
Messina, 15.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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