CASS
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/09/2025, n. 25694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25694 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata;
– ricorrente – contro MODICANA CEREALI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso dall’Avv. Giulio Ottaviano che ha indicato indirizzo p.e.c. -controricorrente– avverso la sentenza n.1203/34/2017 della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, depositata il 31 marzo 2017; Recupero credito imposta- Processo- Motivazione apparente Civile Sent. Sez. 5 Num. 25694 Anno 2025 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 19/09/2025 2 udita la relazione svolta dal consigliere OB TT alla pubblica udienza del 3 giugno 2025; udito il P.M., in persona della Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per la ricorrente l’avv. Angelo De Curtis. Fatti di causa L’Ufficio contestò alla NA ER s.r.l. l’uso indebito del credito di imposta ex art.8 della legge n.388 del 2000 e art. 62 della legge n.289 del 2002, per investimenti in aree svantaggiate, con atti di recupero dei relativi crediti utilizzati in compensazione negli anni 2005, 2006 e 2007. Avverso detti atti impositivi la Società propose ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale la quale, previa riunione, annullò integralmente un atto di recupero mentre rigettò il ricorso in merito all’altro atto. La decisione, appellata da entrambe le parti, è stata parzialmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, la quale accoglieva l’appello dell’Ufficio in merito a un atto di recupero mentre confermava la decisione di primo grado in merito all’altro atto. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Società. In prossimità dell’udienza il P.M., nella persona della Sostituta procuratrice generale dott. Paola Filippi, ha depositato memoria concludendo per l’accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso. Ragioni della decisione 1.Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni, avanzate dalla Società, di inammissibilità del ricorso, siccome non rispettoso dei requisiti di specificità e tassatività. 3 Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. . quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U. 18/03/2022, n. 8950). Il ricorso contiene tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte. La ricorrente, inoltre, ha esplicitato quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti menzionati (Cass. 14 ottobre 2021 n 27961) onde le eccezioni vanno disattese. 2. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ., la sentenza impugnata di nullità per motivazione apparente. La ricorrente, premesso che la controversia aveva ad oggetto due atti di recupero di crediti di imposta aventi identica motivazione e che il Giudice di appello aveva riconosciuto la legittimità totale del primo atto e la legittimità parziale del secondo, evidenzia come sia assolutamente incerto il percorso logico giuridico seguito dal Giudice per il convincimento in merito al credito riconosciuto come legittimamente utilizzato dalla Società. 4 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.8 della legge 388/2000 e 62 della legge 289/2002 nonché degli art. 67 e 68 TUIR, laddove la C.T.R. aveva riconosciuto la spettanza in capo alla Società del credito di imposta malgrado l’istanza avesse ad oggetto l’acquisto di un terreno agricolo. 4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ., la contraddittorietà della motivazione, con violazione dell’art.132 c.p.c., per avere la C.T.R. accolto la questione della valutabilità del terreno, per una parte e per lo stesso credito di imposta favorevolmente all’Ufficio, e non per l’intero atto di recupero. 5.Con il quarto motivo, infine, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione dell’art.115 c.p.c. 6. Per ragioni di ordine logico giuridico vanno esaminati congiuntamente, anche per la loro natura assorbente gli altri mezzi di impugnazione, il primo e il terzo motivo di ricorso con i quali, come sopra esposto, si censura la sentenza impugnata di nullità per motivazione apparente. 6.1 Le censura sono fondate. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 17 aprile 2014) hanno interpretato la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità̀ sulla motivazione, con conseguente denunciabilità̀ in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze 5 processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione". Come successivamente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture>>. Questi principi risultano, a tutt’oggi, costantemente seguiti dalle Sezioni semplici (v. tra le altre, Cass., sez.1, n. 6758 del 01/03/2022 <<ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile fondamento decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, potendosi lasciare all'interprete compito integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture>> e, di recente, Cass. n. 4166 del 15/02/2024 <<È apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta>>. 6.2 Nel caso in esame, la Commissione regionale ha ritenuto la sentenza di primo grado immune da censure e non chiaro l’appello 6 fondato sui medesimi motivi in base ai quali contestualmente accoglieva l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento riferito all’anno 2005, avente lo stesso presupposto di quello riferito agli anni 2006 e 2007, ovvero l’indebita utilizzazione di crediti di imposta, ex art. 8 legge n. 388/2000, con riferimento a terreno agricolo non sussumibile nella categoria di cespite ammortizzabile. Rimane del tutto oscuro, sulla base di quanto argomentato nella sentenza impugnata, risalire e individuare il percorso logico giuridico seguito per giungere ad una decisione, peraltro, insanabilmente contraddittoria e illogica. 7. In conclusione, pertanto, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia- Catania, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e regolerà le spese di questo giudizio. La Corte
P.Q.M.
accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia-Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 3 giugno 2025. Il Consigliere est. Il Presidente OB TT IO AP
– ricorrente – contro MODICANA CEREALI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso dall’Avv. Giulio Ottaviano che ha indicato indirizzo p.e.c. -controricorrente– avverso la sentenza n.1203/34/2017 della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, depositata il 31 marzo 2017; Recupero credito imposta- Processo- Motivazione apparente Civile Sent. Sez. 5 Num. 25694 Anno 2025 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 19/09/2025 2 udita la relazione svolta dal consigliere OB TT alla pubblica udienza del 3 giugno 2025; udito il P.M., in persona della Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per la ricorrente l’avv. Angelo De Curtis. Fatti di causa L’Ufficio contestò alla NA ER s.r.l. l’uso indebito del credito di imposta ex art.8 della legge n.388 del 2000 e art. 62 della legge n.289 del 2002, per investimenti in aree svantaggiate, con atti di recupero dei relativi crediti utilizzati in compensazione negli anni 2005, 2006 e 2007. Avverso detti atti impositivi la Società propose ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale la quale, previa riunione, annullò integralmente un atto di recupero mentre rigettò il ricorso in merito all’altro atto. La decisione, appellata da entrambe le parti, è stata parzialmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, la quale accoglieva l’appello dell’Ufficio in merito a un atto di recupero mentre confermava la decisione di primo grado in merito all’altro atto. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Società. In prossimità dell’udienza il P.M., nella persona della Sostituta procuratrice generale dott. Paola Filippi, ha depositato memoria concludendo per l’accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso. Ragioni della decisione 1.Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni, avanzate dalla Società, di inammissibilità del ricorso, siccome non rispettoso dei requisiti di specificità e tassatività. 3 Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. . quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U. 18/03/2022, n. 8950). Il ricorso contiene tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte. La ricorrente, inoltre, ha esplicitato quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti menzionati (Cass. 14 ottobre 2021 n 27961) onde le eccezioni vanno disattese. 2. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ., la sentenza impugnata di nullità per motivazione apparente. La ricorrente, premesso che la controversia aveva ad oggetto due atti di recupero di crediti di imposta aventi identica motivazione e che il Giudice di appello aveva riconosciuto la legittimità totale del primo atto e la legittimità parziale del secondo, evidenzia come sia assolutamente incerto il percorso logico giuridico seguito dal Giudice per il convincimento in merito al credito riconosciuto come legittimamente utilizzato dalla Società. 4 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.8 della legge 388/2000 e 62 della legge 289/2002 nonché degli art. 67 e 68 TUIR, laddove la C.T.R. aveva riconosciuto la spettanza in capo alla Società del credito di imposta malgrado l’istanza avesse ad oggetto l’acquisto di un terreno agricolo. 4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ., la contraddittorietà della motivazione, con violazione dell’art.132 c.p.c., per avere la C.T.R. accolto la questione della valutabilità del terreno, per una parte e per lo stesso credito di imposta favorevolmente all’Ufficio, e non per l’intero atto di recupero. 5.Con il quarto motivo, infine, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione dell’art.115 c.p.c. 6. Per ragioni di ordine logico giuridico vanno esaminati congiuntamente, anche per la loro natura assorbente gli altri mezzi di impugnazione, il primo e il terzo motivo di ricorso con i quali, come sopra esposto, si censura la sentenza impugnata di nullità per motivazione apparente. 6.1 Le censura sono fondate. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 17 aprile 2014) hanno interpretato la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità̀ sulla motivazione, con conseguente denunciabilità̀ in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze 5 processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione". Come successivamente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture>>. Questi principi risultano, a tutt’oggi, costantemente seguiti dalle Sezioni semplici (v. tra le altre, Cass., sez.1, n. 6758 del 01/03/2022 <<ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile fondamento decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, potendosi lasciare all'interprete compito integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture>> e, di recente, Cass. n. 4166 del 15/02/2024 <<È apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta>>. 6.2 Nel caso in esame, la Commissione regionale ha ritenuto la sentenza di primo grado immune da censure e non chiaro l’appello 6 fondato sui medesimi motivi in base ai quali contestualmente accoglieva l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento riferito all’anno 2005, avente lo stesso presupposto di quello riferito agli anni 2006 e 2007, ovvero l’indebita utilizzazione di crediti di imposta, ex art. 8 legge n. 388/2000, con riferimento a terreno agricolo non sussumibile nella categoria di cespite ammortizzabile. Rimane del tutto oscuro, sulla base di quanto argomentato nella sentenza impugnata, risalire e individuare il percorso logico giuridico seguito per giungere ad una decisione, peraltro, insanabilmente contraddittoria e illogica. 7. In conclusione, pertanto, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia- Catania, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e regolerà le spese di questo giudizio. La Corte
P.Q.M.
accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia-Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 3 giugno 2025. Il Consigliere est. Il Presidente OB TT IO AP