CA
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 310/2023 R.G. promossa
DA
), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ribaudo e dall'avv. Francesco Carità;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
, (C.F ), in
[...] P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore;
DOCENTI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ
2020/2021
Appellati contumaci
OGGETTO: appello – pubblico impiego – mobilità a.s. 2020/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania, l'odierna appellante, docente di scuola primaria immessa in ruolo con provvedimento del 19.8.2019 dell , in quanto vincitrice del Controparte_1
concorso indetto con D.D.G. n. 105 del 23.02.2016, premesso di essere stata assegnata presso l'I.C. Fontanarossa di Catania, lamentava l'illegittimità degli accantonamenti dei posti di docenza operati dall'O.M. del 23.03.2020 n.182 e dal decreto ministeriale 12/2020 in favore delle nuove immissioni in ruolo prima del soddisfacimento delle domande di mobilità interprovinciale per la scuola primaria.
Indi, chiedeva “1. Nel merito … (di) dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI nonché dei d.m. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R. R.0000012 del 18 - 05 -2020 del dell'Ordinanza Ministeriale n. Controparte_1
182 del 23 marzo 2020 del , in quanto illegittimi Controparte_1
perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto della ricorrente all'assegnazione della sede definitiva Pt_1
nell'Ambito Territoriale - Provincia di Agrigento [..], o comunque per tutte in altra sede presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, così come anche richiesto con la domanda di mobilità come scelte;
… 6. Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito;
7. Con condanna di spese competenze ed onorari di causa”.
Con sentenza n. 602/2023 del 17.2.2023, il Tribunale di Catania, dichiarata la contumacia dell'amministrazione scolastica e richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, riteneva che le clausole, contenute nel CCNI che regolava la mobilità cui la ricorrente aveva partecipato, non fossero in contrasto con le disposizioni di legge invocate, venendo in rilievo una procedura di reclutamento straordinario e non ricorrendo la natura imperativa dell'art. 470 D.Lgs. n. 297/1994, disposizione peraltro superata dalla normativa successiva;
riteneva, altresì, che la docente avrebbe dovuto dimostrare che il numero di pensionamenti effettivamente accolti superava i posti assegnati per le immissioni in ruolo 2020/2021 e che i posti liberatisi per effetto della normativa relativa alla "quota 100" erano vacanti e disponibili già durante la mobilità 2019/2020; indi, rigettava il ricorso.
Avverso la sentenza proponeva appello , con Parte_1
ricorso depositato il 27.4.2023; nonostante la regolarità della notifica,
l'amministrazione appellata e i docenti partecipanti alla procedura di mobilità per l'A.S. 2020/2021 rimanevano contumaci.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 5 giugno 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico e articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure, “nonostante il nodo centrale del ricorso fosse incentrato sulla disparità di trattamento tra i candidati nella medesima procedura concorsuale, sulla deroga al criterio meritocratico che disciplina le procedure concorsuali e dunque sul contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, di accesso agli uffici pubblici e buon andamento della Pubblica Amministrazione, concentra i suoi sforzi ermeneutici invece sul respingere la seconda, e pur importante contestazione, relativa alla priorità delle operazioni di mobilità rispetto a quelle del reclutamento”; precisa che solo in coda alla sentenza, a partire dal penultimo capoverso di pag. 13, il giudice di prime cure argomenta il rigetto della prima e più rilevante censura mossa in ordine all'illegittimo operato del , “che in modo arbitrario, illogico ed irrazionale, ha CP_1
assegnato le sedi libere, che già vi erano a partire dal 1 settembre 2019, al personale docente di nuova assunzione collocatosi in graduatoria dopo la stessa”.
Riproponendo le deduzioni svolte in primo grado, sostiene che i neoassunti sono stati assegnati nelle sedi che erano già vacanti dopo la mobilità 2019-2020, ma che per effetto di ritardi burocratici non sono state assegnate alle immissioni in ruolo intervenute già a settembre 2019.
Secondo l'appellante, inoltre, il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la stessa non avesse dimostrato che “il numero di istanze di pensionamento accolte era stato di gran lunga superiore rispetto al contingente effettivamente assegnato nell'immissione in ruolo 2020/2021”. Sostiene, infatti, che le nuove immissioni in ruolo ordinarie per l'A.S. 2020/2021 non sono in alcun modo collegate alla posizione fatta valere in giudizio né hanno inciso sul rispetto dei principi meritocratici che regolano le procedure concorsuali, i quali sarebbero stati invece violati dalla procedura di reclutamento censurata. In particolare, evidenzia che la stessa è stata assunta tramite procedura straordinaria per l'anno scolastico 2019/2020, mentre le altre concorrenti, classificatesi successivamente in graduatoria, sono state anch'esse assunte con la medesima procedura straordinaria, ma nell'anno 2020 e con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019; che parimenti è irrilevante l'ulteriore passaggio della sentenza relativo al difetto di prova che i posti liberatisi a seguito di pensionamenti con quota “100” in contestazione fossero vacanti e disponibili durante la mobilità
2019/2020, atteso che essa appellante era stata assunta dopo detta mobilità.
Precisa che il numero dei posti vacanti e disponibili al 31.08.2019, per i quali l'art.18 quater del D.M. 12 del 18.05.2020 ha previsto il reclutamento straordinario, erano allegati allo stesso D.M., sicché non era necessaria alcuna ulteriore prova, essendo la stessa documentale.
Lamenta che la predetta normativa viola l'art. 97 della Cost. travolgendo il principio del merito, nonché l'art. 470 del T.U. 297/94, dovendo i neoassunti ricevere l'assegnazione della prima sede di servizio solo a seguito della mobilità 2020/2021.
Deduce che anche il rigetto della seconda censura fatta valere da essa appellante
è errata per avere il svolto le operazioni straordinarie di immissione CP_1
in ruolo prima di svolgere le operazioni di mobilità a.s. 2020/2021; che, in particolare, il citato art. 470 prevede la priorità per l'assegnazione delle sedi vacanti al personale già in servizio rispetto a quello di nuova assunzione;
evidenzia, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di merito,
l'illegittimità dell'art. 8 del CCNI nella parte in cui contrasta con l'art. 470 del d.lgs. n. 297/1994, stabilendo in modo inderogabile che le operazioni di mobilità debbano essere completate prioritariamente rispetto alle immissioni in ruolo e che a queste ultime debba essere riservato solo il 50% dei posti disponibili dopo l'espletamento della mobilità.
Di conseguenza, l'appellante conclude ritenendo che “non soltanto è illegittimo il d.m. n. 12 del 18.05.2020 che dispone le nuove assunzioni prima dell'assegnazione delle sedi a chi è già in ruolo, ma altresì illegittima è anche l'ordinanza n. 182/2020 del , che dispone la mobilità, Controparte_1
nella parte in cui non prevede che la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2020/2021 debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni”.
2. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
2.1 Ai fini della decisione giova ricostruire il quadro normativo e fattuale di riferimento.
L'art. 1 comma 18 quater del d.l. n.126/2019, del 29.10.2019, pubblicato il
30.10.2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019, n.
159, ha previsto:
“In via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte”. L'art. 1 comma
2 del Decreto del Ministero dell'Istruzione del 18.05.2020, “Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159”, ha stabilito:
“Le assunzioni in ruolo, ascrivibili alle cessazioni dal servizio di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, intervenute dopo le operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2019/2020, sono disposte con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/21”.
Il successivo art. 2, ai commi 2 e 3 ha previsto, altresì:
“2. Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato al 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami di cui al comma 3, e il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, GAE).
3. Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative ai concorsi per titoli ed esami indetti con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n. 106 e n. 107, ai concorsi indetti con decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85 e ai concorsi indetti con decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546”.
Infine, l'art. 3 comma 6, ha previsto:
“L'assegnazione delle sedi ai soggetti immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 1 avverrà con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021”.
In conformità, l'ordinanza ministeriale relativa alla “Mobilità scuola del personale docente, educativo ed ATA” a.s. 2020/2021 non prevede che la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2020/2021 debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni.
2.2 In ordine al quadro fattuale, l'odierna appellante ha allegato che, con provvedimento del 19.08.2019 dell , Controparte_1
è stata individuata destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del CCNL del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto vincitrice del concorso indetto con D.D.G. n. 105 del 23.02.2016, per l'immissione in ruolo in qualità di docente di scuola primaria;
che a seguito di successiva accettazione e di individuazione della sede disponibile, la stessa ha stipulato in data 11.09.2019 apposito contratto di lavoro con il con decorrenza giuridica 1 Controparte_1
settembre 2019; che non essendovi più sedi disponibili presso la propria provincia di residenza, Agrigento, veniva assegnata fuori provincia e nello specifico, presso I.C. Fontanarossa - Goretti di Catania;
che ha partecipato alla procedura di mobilità per l'A.S. 2020/2021 e che non ha ottenuto la sede richiesta in quanto non erano stati messi a disposizione i posti liberatisi per effetto dei collocamenti in quiescenza da “quota 100”.
3. Tanto premesso vanno esaminate le censure sollevate dall'appellante.
Il giudice di prime cure ha esaminato sia la prima violazione lamentata dalla lavoratrice con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e afferente alla asserita disparità di trattamento tra i candidati della medesima procedura concorsuale (cfr. pagg. 13-15) sia la censura relativa alla asserita priorità, ex art. 470 D.lgs. n. 297/1994, delle operazioni di mobilità rispetto a quelle del reclutamento (cfr. pagg. 5-13).
3.1 La prima censura, con la quale l'appellante lamenta l'illegittimità del d.m.
18 maggio 2020 (nella parte in cui non prevede che le sedi disponibili dopo la mobilità 2019/2020 vengano prima assegnate ai docenti già in ruolo, collocati in posizione migliore nella graduatoria dei concorsi per titoli ed esami indetti con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n. 106 e n. 107 e assunti nel settembre 2019, e soltanto successivamente assegnate alle nuove assunzioni), non coglie nel segno.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure “l'immissione in ruolo dei docenti collocatisi nell'assunta “posizione peggiore” rispetto a quella delle ricorrenti è frutto di una procedura di assunzione straordinaria, prevista e disciplinata da normativa di legge e da quest'ultima posta in essere al di fuori delle operazioni annuali di immissioni in ruolo e mobilità disciplinate dal CCNI. Nello specifico, il comma 18 quater del richiamato d.l.
n.126/2019 ha introdotto una procedura di “chiamata” aggiuntiva per coprire i posti rimasti vacanti all'esito del normale iter di immissioni in ruolo, rivolta al personale già inserito nelle graduatorie utili per le immissioni in ruolo…”; tra tali graduatorie è compresa quella del concorso bandito con D.D.G. n. 105 del 23.02.2016, da cui è stata assunta la . Pt_1
Il giudice di prime cure ha poi evidenziato che il D.M. n. 12/2020 ha previsto le disposizioni concernenti le operazioni di assunzione “in linea con il testo normativo in parola” ovvero con il D.L. n. 126/2019, sicché non è fondata la censura di illegittimità del citato decreto ministeriale per violazione sia della
Costituzione che delle richiamate norme di rango primario;
eventualmente, potrebbe venire in rilievo la illegittimità costituzionale della norma primaria, nemmeno adombrata dall'appellante e comunque nella specie non sussistente. Invero, a pag. 21 del ricorso in appello, l'odierna appellante lamenta che avrebbe dovuto essere trasferita “con priorità rispetto ai nuovi assunti in virtù del D.M. 12 del 18.05.2020, dovendosi disapplicare la normativa secondaria impugnata, sia perché emessa in violazione dell'art. 97 Cost., per il fatto di travolgere il principio del merito, sia perché emessa in violazione dell'art. 470 in base al quale i predetti neoassunti avrebbero dovuto ricevere l 'assegnazione della prima sede di servizio proprio a seguito della mobilità oggetto di causa
(2020/2021)…”, nulla deducendo in ordine alla statuizione del giudice di prime cure relativa alla conformità della predetta normativa rispetto alla previsione di legge.
Si osserva ancora che erroneamente l'appellante ha allegato che “è stata assunta con procedura straordinaria, per l'anno scolastico 2019/2020 e le altre concorrenti classificatesi successivamente in graduatoria, sono state assunte anch'esse con la procedura straordinaria con decorrenza giuridica 1 settembre 2019”; ed invero, l'appellante è stata assunta in quanto vincitrice del concorso bandito con D.M. n. 105 del 23.02.2016; gli altri docenti, asseritamene concorrenti, sono stati assunti con la differente procedura straordinaria ex D.L. 126/2019.
Quanto poi agli ulteriori argomenti posti dal giudice di prime cure a sostegno della statuizione di rigetto del ricorso, secondo cui “sarebbe stato onere della parte ricorrente allegare e provare che il numero di istanze di pensionamento accolte era stato di gran lunga superiore rispetto al contingente effettivamente assegnato nell'immissione in ruolo 2020/2021 e che i posti liberatisi a seguito di pensionamenti con “quota 100” in contestazione erano vacanti e disponibili durante la mobilità 2019/2020”, si evidenzia che la stessa discende dalla considerazione che l'unica ipotesi che avrebbe potuto comportare il riconoscimento del diritto della ricorrente a essere assunta presso la sede di residenza sarebbe stata quella di provare che i posti presso la provincia di
Agrigento erano vacanti a seguito della precedente procedura di mobilità (posto che le immissioni in ruolo del settembre 2019 sono state effettuate sui posti residuali).
3.2 Si osserva, infine, che la procedura di assunzione regolata dall'art. 1, comma 18 quater, del d.l. n. 126/2019 del 29.10.2019 non presenta profili di illegittimità costituzionale, essendo stata adottata nell'ambito delle “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti” e avendo quale fine quello di fronteggiare le scoperture dell'organico determinate da ritardi dei collocamenti in quiescenza “in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26” (norma relativa al conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM).
3.3 Infine, anche le ulteriori censure afferenti alla asserita violazione dell'art. 470 del T.U. 297/1994 per avere “il Ministero svolto le operazioni straordinarie di immissione in ruolo prima di svolgere le operazioni di mobilità
a.s. 2020/2021” sono infondate;
e invero, con riguardo alla specifica procedura in esame la precedenza è prevista dal D.M. 12 del 18.05.2020 in conformità alla previsione del D.L. n. 28.01.2019 n. 4, sicché anche in questo caso gli asseriti vizi riguarderebbero la normativa primaria.
3.4 In ogni caso, sul punto si condividono le argomentazioni della sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia n. 378/2024 nonché della sentenza della Corte di appello di RE n. 96 del 16.08.2021, che in questa sede si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, la Corte di appello di Venezia ha richiamato, preliminarmente, quanto affermato dalla Corte di Cassazione: “In tema di mobilità territoriale dei docenti della scuola pubblica, l'art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e gli artt. 462, comma 7, e 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 1994, demandano la regolazione in dettaglio delle modalità da seguire nell'attribuzione dei posti alla contrattazione collettiva, cui sono rimesse scelte di merito e tecniche per definire l'assetto dei contrastanti interessi dei candidati partecipi del procedimento, non sindacabili se non quando esse si pongano in contrasto con norme di legge, realizzino ingiustificate disparità di trattamento o risultino manifestamente irragionevoli” (tra le più recenti Cass., 1055/2024 del
10.1.2024). In maniera più puntuale, ma pur sempre con riferimento ad operazioni di mobilità disciplinate dalla contrattazione collettiva (Cass.,
7354/2024) la giurisprudenza di legittimità ha, per quanto qui rileva, affermato che: “Nelle procedure di mobilità del personale docente di fascia C per l'anno scolastico 2016-2017, l'assegnazione delle cattedre avviene, ex art. 6 del c.c.n.i. dell'8 aprile 2016 e del relativo Allegato 1, in considerazione delle preferenze espresse dai candidati, senza che sussista alcuna violazione del criterio meritocratico di cui all'art. 97 Cost., essendosi in una fase successiva a quella del reclutamento: ne consegue che all'assegnazione non si procede seguendo una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale, articolata tenendo conto del punteggio conseguito da ogni insegnante, ma sulla scorta di distinte graduatorie, elaborate sulla base dell'ordine di preferenze espresso dal richiedente in relazione ai vari ambiti territoriali, strutturate al loro interno in considerazione del punteggio conseguito”.
La stessa Corte territoriale, inoltre, muovendo dal tenore dell'art. 470 del
D.Lgs n. 297/1994, secondo cui “Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il definiscono Controparte_2
tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”, ha richiamato gli argomenti già esposti dalla Corte di appello di RE nella sentenza n. 96/21: “L'appellante afferma che tale disposizione ha introdotto il principio di priorità di tutte le operazioni di mobilità rispetto a quelle di immissione in ruolo e sostiene che la disposizione sarebbe una norma imperativa inderogabile dalla contrattazione collettiva, pena la nullità ex art. 1418, co. 1., cod. civ. In particolare, sarebbe nulla la disciplina prevista all'art. 8, comma 5, del CCNI mobilità 2019/2022 che, regolando la materia delle sedi disponibili per le operazioni di mobilità, ha previsto che «per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali». Anche volendo ammettere che l'art. 470 T.U. Scuola sia oggi ancora applicabile (sul punto v. infra) e anche volendo ipotizzare che, se non vi fosse stato l'accantonamento, vi sarebbe stato un posto disponibile per la docente nella provincia di […] o nelle altre provincie […] indicate nella domanda di trasferimento […], il motivo non è fondato. Infatti, l'art. 470, co.
1, D.Lgs. 297/1994 non può qualificarsi come norma imperativa, tanto è vero che rimette alle parti il compito di raggiungere concordemente, individuando tempi e modalità, gli obiettivi fissati dalla norma, tra i quali il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, facendo sì che queste ultime siano effettuate solo dopo il completamento delle operazioni di mobilità. Insomma, l'art. 470, co .1, ha davanti a sé un problema costituto dal rapporto tra esigenze della mobilità ed esigenze delle immissioni in ruolo e, lungi dal dettare la soluzione del problema, demanda alle parti, quando riusciranno a stipulare specifici accordi, di individuare tempi e modi per giungere (peraltro in una prospettiva di gradualità, come si desume dall'inciso «per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo») ad una soluzione finale che preveda di compiere prima le operazioni della mobilità e dopo le immissioni in ruolo. Deve quindi ritenersi che del tutto legittimamente le parti collettive, alle quali l'art. 40
D.Lgs.165/2001 riserva la disciplina della mobilità nei limiti previsti dalla legge, abbiano concordato con il CCNI per la mobilità 2019/2022
l'accantonamento del 50% cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Ed invero, del tutto diverse sono oggi,
a distanza di venticinque anni rispetto al 1994, le esigenze e le urgenze legate alla straordinaria immissione in ruolo di nuovi docenti prevista dalla legge
107/2015 e al perseguimento dell'interesse pubblico volto a raggiungere l'eliminazione del fenomeno del precariato, che hanno ragionevolmente indotto le parti collettive a stipulare la disciplina collettiva in oggetto. In tal senso, si veda l'art. 1, co. 1, L. 107/2015 che prevede un incremento annuale della dotazione organica del personale docente, dal quale si desume che l'interesse attuale del legislatore è di aumentare le nuove assunzioni («a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016,
1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno
2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 …»). Nello stesso senso, si veda l'art. 1 co. 366, della L. 232/16
(Finanziaria 2017) che ha previsto l'istituzione di un autonomo fondo del per realizzare Controparte_3
l'incremento della dotazione organica disposto dalla L. 107/2015”. 6) Quanto ai richiami dell'appellata alla giurisprudenza amministrativa va dato atto che successivamente alla pronuncia cautelare (Consiglio di Stato, ord. 3722 del
22.7.2019 di conferma dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio, Roma, sez. III- bis, n. 2367/2019, RG 6225/2018), il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse originaria ad impugnare l'ordinanza ministeriale (TAR Lazio, sez. III-bis, sentenza 13742/2020, RG 6225/2018), rilevando, da un lato la carenza dell'interesse all'annullamento dell'ordinanza ministeriale trattandosi di materia interamente disciplinata dalla contrattazione collettiva
(e dunque l'inutilità della caducazione di un'ordinanza ministeriale) e dall'altro (nel merito) che: “Ciò premesso, si ritiene, in ogni caso, la questione proposta non fondata nel merito. L'art. 470 non pone una chiara regola precettiva idonea a incidere sulla validità del decreto impugnato. Nel dettaglio, la disposizione attribuisce uno specifico compito ai contratti collettivi rappresentato dalla definizione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. La disposizione, pertanto, non stabilisce una priorità assoluta e necessaria, ma conferisce alla contrattazione collettiva l'individuazione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo.
D'altro canto anche il riferimento ai posti che rimangono vacanti dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico non si traduce in un obbligo per l'amministrazione di destinare la totalità dei posti alla mobilità, anche in considerazione della pluralità di esigenze connesse alla mobilità che possono anche essere collegate all'esigenza di non lasciare vacanti alcuni specifici posti. Al tempo stesso, l'art. 30, comma 2 bis, d.lgs. n. 165 del 2001, se è vero che indica la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla introduzione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili devono essere destinati alla mobilità né ne indica specifica percentuali, lasciando all'amministrazione – rectius alla contrattazione collettiva nel caso di specie – le modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici sottesi a tale attività”. Il Consiglio di Stato con sentenza n.1348/2023 del 7.2.2023 ha rigettato il gravame, per quanto interessa in questa sede affermando: “A parere del Collegio, la scelta contrattuale di continuare ad applicare alla mobilità il criterio delle “quote”, espressione dell'autonomia negoziale, rientra nelle attribuzioni che 12 la legge ha riservato alla contrattazione collettiva, di definire tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo. Il che non significa che il suindicato superamento della ripartizione dei posti non debba essere attuato, bensì che la contrattazione collettiva debba stabilirne i tempi e le modalità, con la conseguenza che le parti dovranno, per l'avvenire, regolamentare i rapporti collettivi in modo tale da assicurare in tempi brevi il definitivo raggiungimento dell'obiettivo espressamente fissato dalla legge. D'altra parte, l'art.30, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, pur indicando la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla indizione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili debbano essere destinati alla mobilità né ne indica specifiche percentuali, lasciando all'amministrazione (in questo caso alla contrattazione collettiva) la individuazione delle modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici.
Ciò posto deve convenirsi con quanto sostanzialmente evidenziato nell'ordinanza n. 3722/2019, ossia, che le ordinanze impugnate si limitano a recepire quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, pertanto non possono ritenersi illegittime laddove, come opina la parte appellante, non si sono fatte carico di affermare espressamente la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”.
7) Come noto la contrattazione integrativa, disciplinando le operazioni di mobilità territoriale e professionale, ha previsto una prima fase di mobilità comunale, una seconda fase di mobilità provinciale ed una terza fase di mobilità interprovinciale e professionale, in concorrenza con le immissioni in ruolo, secondo 13 quote concordate. Tale sistema appare coerente e armonico con quanto disposto dall'art. 465 d.l. vo n.297/94. Anche sul punto si condividono le considerazioni svolte dalla Corte d'Appello di RE
(sentenza 390/2019 del 31.10.2019) secondo cui: “Del resto, l'inconsistenza della doglianza circa l'illegittimità e l'irrazionalità della disposizione pattizia di svolgere prima la mobilità provinciale poi quella interprovinciale emerge dalle disposizioni dello stesso T.U. in materia di istruzione. Infatti, l'art. 465, co. 1 Dlgs 297/94 prevede che «sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1, i trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia». L'art. 470 disciplina la mobilità professionale e prevede al comma 1 che «specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il
[...]
definiscono tempi e modalità per il conseguimento Controparte_2
dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo)
e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico»;
e al comma 2 dispone che «con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione»”.
4. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
5. Nulla sulle spese stante la contumacia degli appellati. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; nulla sulle spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025.
Il Consigliere est La Presidente dott.ssa Caterina Musumeci dott.ssa Elvira Maltese