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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 181/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 181/2025, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TO EN, elettivamente domiciliato in VIA PREVIATI, n. 25, 23900,
LECCO, come da delega in atti
-APPELLANTE Parte_2
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CE DI AR, elettivamente domiciliata in VIA LARGA, n. 8, 20122,
MILANO, come da delega in atti
-APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE-
PER LA RIFORMA
pagina 1 di 24 della sentenza n. 656/2024, pubblicata il 11/10/2024, del Tribunale di Lecco nella causa n. R.G. 1306/2023.
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Conclusioni per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria o diversa istanza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in via principale e nel merito, accogliere per le ragioni esposte nel nostro ricorso il presente appello e per l'effetto condannare la società con sede legale in Lecco in via Controparte_1 Leonardo Da Vinci n. 49 C.F. - P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 a pagare in favore del sig. sulla somma liquidata nella sentenza di primo grado, gli Parte_1 interessi al tasso legale di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 in combinato disposto con l'art. 1284 comma 4 C.C. introdotto dal DL n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014, dal giorno 29/01/2022 al saldo. sempre in via principale, respingere siccome infondato in fatto ed in diritto l'appello incidentale avversario, confermando integralmente, in relazione ai motivi di gravame dell'appellante incidentale, la sentenza di prime cure emessa dal Tribunale di Lecco. In via istruttoria: respingere l'istanza di rinnovazione/integrazione della CTU medico legale espletata in prime cure, formulata ex adverso. In ogni caso, con vittoria delle spese di secondo grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. n. 656/2024 RG emessa il 10/10/2024 dal Tribunale di Lecco – giudice dott.sa M. Paganini, depositata in cancelleria in data 11/10/2024, mai notificata, a conclusione del giudizio di primo grado rubricato n. 1306/2023 RG, e già oggetto di impugnazione da parte di altra parte del presente giudizio, IN VIA D'APPELLO INCIDENTALE: previa rinnovazione e/o integrazione dell'indagine peritale già svolta relativamente al percorso clinico del sig. di cui è causa e, comunque, per le Parte_1 ragioni esposte in narrativa, dichiarare la concludente esente da ogni responsabilità per quanto contestato dal sig. e, conseguentemente, respingere ogni domanda risarcitoria dallo Parte_1 stesso formulata nei confronti di in quanto infondata, in fatto e in diritto, Controparte_1 con conseguente riforma della sentenza impugnata e conseguente condanna del predetto sig.
alla restituzione a dell'importo di € 201.125,94 nel Parte_1 Controparte_1 frattempo dalla stessa corrispostogli in data 11.11.2024 in esecuzione della sentenza medesima, come documentato in atti, oltre interessi di legge;
IN OGNI CASO: respingere l'appello principale svolto dal sig. in quanto infondato, Parte_1 quanto esposto in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre la rinnovazione della ctu medico legale in ragione dei rilievi critici già dedotti in atti. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 24 1. Con ricorso al Tribunale di Lecco, domandava la condanna di Parte_1 [...]
al risarcimento dei danni subiti a causa della colposa esecuzione Controparte_1
di un intervento chirurgico di colecistectomia presso la clinica convenuta in data
10/12/2018, seguito da un successivo intervento riparatorio pure mal eseguito, danni quantificati in € 194.441,27, anche alla luce degli accertamenti tecnici compiuti dai c.t.u. dott. e dott.ssa nominati nel procedimento di a.t.p. Persona_1 Persona_2
ante causam di cui al n. r.g. 119/2022 svoltosi tra le parti presso il medesimo Tribunale. si costituiva e, nel chiedere il rigetto delle domande del Controparte_1
ricorrente, esponeva che, secondo quanto emerso in a.t.p., il danno biologico subito andava imputato esclusivamente alla condotta gravemente colposa del dott. CP_2
, primo operatore negli interventi chirurgici oggetto di causa.
[...]
La clinica era pertanto autorizzata a chiamare in giudizio il sanitario, il quale si costituiva.
Il dott. era quindi a sua volta autorizzato a chiamare in causa la propria CP_2
assicurazione, anch'essa costituitasi nel giudizio avanti al Tribunale di Lecco.
Il primo giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/05/2024, disponeva la separazione delle domande formulate da nei Controparte_1
confronti del dott. e da questo nei confronti di mentre CP_2 Controparte_3
riteneva la causa tra il sig. e la clinica matura per la decisone. Pt_1
Con sentenza pubblicata l'11/10/2024, il Tribunale di Lecco accertava la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera nella causazione dei danni derivati a Parte_1
a seguito dell'intervento chirurgico del 10/12/2018 e delle successive
[...]
complicanze e condannava al risarcimento dei danni subiti dal Controparte_1
ricorrente, che liquidava complessivamente in € 163.540 in moneta attuale, di cui €
3.660 a titolo di danno patrimoniale ed € 159.880 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo devalutato al
10/12/2018 e rivalutato anno per anno fino alla data della sentenza, oltre interessi al pagina 3 di 24 tasso legale dalla data della sentenza sul solo importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
Per la riforma della sentenza, ha proposto appello in via principale , Parte_1
mentre l'appellata costituitasi tempestivamente, ha a sua volta Controparte_1
proposto appello incidentale.
Alla prima udienza del 27/05/2025, ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c. il Consigliere istruttore fissava davanti a sé l'udienza del 28/10/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini a ritroso per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali, repliche e note sostitutive dell'udienza.
Rilevata la mancanza in atti del fascicolo d'ufficio di si fissava l'udienza del CP_4
18/11/2025 per consentirne l'acquisizione. A tale udienza, su concorde istanza delle parti, le quali rinunciavano ad ulteriori termini, il Consigliere istruttore rimetteva la causa in decisione al collegio della medesima udienza.
2. L'appello del sig. è articolato in un unico motivo, nel quale denuncia l'erronea Pt_1
liquidazione degli interessi dal momento della proposizione della domanda giudiziale
(ossia dal 29/01/2022, data di notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.) al saldo effettivo (avvenuto in data 11/11/2024). Nella determinazione del relativo tasso, il Tribunale avrebbe dovuto riferirsi ex art. 1284, co. 4 c.c. al tasso previsto per la legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e non già al tasso legale.
3. Anche l'appello incidentale della clinica è articolato in un solo motivo.
Con esso, l'appellante incidentale lamenta l'erronea adesione del Tribunale agli esiti della c.t.u., la quale avrebbe omesso di considerare che la condotta del chirurgo sarebbe stata condizionata, in modo inevitabile ed imprevedibile, dai seguenti fattori: 1) l'intensa flogosi cronica a carico della colecisti tale da rendere impossibile la visualizzazione pagina 4 di 24 corretta degli elementi del triangolo di Calot;
2) la notevole adiposità del paziente che ha reso difficile la corretta visione del campo operatorio;
3) la particolare conformazione anatomica del paziente, con posizione altoposta del fegato al di sotto della gabbia costale, che non ha mai consentito una corretta visione del campo operatorio, nonostante una ampia laparotomia sottocostale destra;
4) gli eventi imprevedibili e non prevenibili purtroppo occorsi e consistiti: i) nella persistenza della grave infiammazione cronica della colecisti che ha portato ad una estesa adesione dell'omento alle vie biliari, ii) alla conseguente impossibilità di riconoscere correttamente l'anatomia delle strutture biliari iii) dal completo sovvertimento dell'anatomia dell'ilo colecistico causato dalla flogosi cronicizzata della colecisti che presentava pareti ispessite.
Inoltre, non sarebbero condivisibili le valutazioni dei c.t.u. per cui la condotta chirurgica in contestazione avrebbe violato i principi della cd. visione critica della sicurezza (CVS), in quanto il mancato ricorso ad “imaging” sarebbe giustificato in ragione dei fondati dubbi scientifici sull'utilità di tale procedura e del fondato rischio di risultare addirittura controproducente in casi di colecistectomie difficili come quella di specie.
Ancora, con riferimento alla tecnica chirurgica adottata in occasione del secondo intervento riparatorio, diversamente da quanto ritenuto dai c.t.u., lo stesso dott. CP_2
avrebbe allegato in atti copiosa letteratura scientifica che avallerebbe la ricostruzione della via biliare secondo la tecnica da lui seguita.
A prescindere dalla condotta del dott. , non sarebbe configurabile neppure alcuna CP_2
omissione di assistenza da imputare direttamente alla clinica.
Pertanto, il danno di cui si discute sarebbe ascrivibile ad una causa non imputabile né alla clinica né al sanitario, con esclusione di responsabilità in capo alla struttura.
4. Nell'esame delle impugnazioni, pare opportuno seguire l'ordine logico-giuridico delle questioni sottoposte a questa Corte, valutando in primo luogo l'appello incidentale avente ad oggetto l'an della responsabilità imputata alla clinica.
pagina 5 di 24 Nel fare ciò, è opportuno richiamare l'iter clinico del paziente, per come ricostruito dai c.t.u. in modo lineare e completo, senza contestazioni delle parti sul punto.
Riferiscono i c.t.u. che “in data 10.12.2018 il signor , all'epoca di Parte_1
anni cinquantasette, fu ricoverato presso la U.O. di Chirurgia Generale del G.B.
Mangioni Hospital di Lecco in subordine ad approfondimenti diagnostici di pertinenza cardiologica e con annotazione anamnestica di “… By-pass aorto-coronarico (3) nel
2013 per ischemia miocardica Appendicectomia a 13 aa … An P Pr Dal mese di aprile comparsa di dolori epigastrici con riscontro di calcolosi multipla della colecisti …”.
In pari data, il predetto fu sottoposto dal terzo chiamato dr. in qualità di primo CP_2
operatore ad intervento chirurgico dalla cui descrizione si apprende: “… Inizio intervento 8.10 Fine intervento 10.50 … Previa induzione del PNP con tecnica open, si introducono altri tre trocars e si accede alla loggia sottoepatica, mascherata da imponente sindrome aderenziale. accurata delle aderenze. Si reperta colecisti CP_5
contenente calcoli, a pareti ispessite, affondata all'interno di spesso strato di adipe, che ne rende impossibile l'asportazione per via laparoscopica. Si converte quindi a laparotomia sottocostale destra. isolamento, legatura e sezione separata del dotto e dell'arteria cistica. Colecistectomia anterograda. Controllo dell'emostasi del letto colecistico. Posizionamento di drenaggio in silastic nel forame di SL …”.
Il successivo decorso clinico fu contrassegnato dalla comparsa, in seconda giornata postoperatoria, di rialzo termico (“… Stamane temp 37.9 …”) e di secrezione dal drenaggio di circa “… 200 cc a componente mista sangue-siero-bile …” (12.12.2018).
Annotato “… Drenaggio 500 bilio ematico …”, il successivo giorno 13 dicembre fu posta indicazione ad approfondimenti diagnostici comprensivi di “… colangio risonanza magnetica …”; l'accertamento strumentale fu condotto presso struttura terza in data 14.12.2018 con evidenza di “… in postumi di colecistectomia le vie biliari intra epatiche non sono dilatate. Il coledoco appare riconoscibile solo nel suo tratto prossimale e distale, normali per decorso e calibro. L'apice del drenaggio appare pagina 6 di 24 normalmente posizionato nell'ilo e non sono evidenti sicuri tragitti fistolosi o raccolte liquide …”.
A fronte del persistere della perdita biliare, in data 20.12.2018 il signor fu Pt_1
sottoposto presso ospedale terzo a procedura ERCP all'esito della quale fu documentata la presenza di “… un tratto distale del coledoco non dilatato ed una sua interruzione a circa 3-4 cm dalla papilla a livello della clip … Infruttuosi tentativi di superare la stenosi con filo guida …” e fu formulato orientamento diagnostico di “…
Stenosi iatrogena del coledoco distale non superabile con filo guida …”.
Con riferimento al secondo intervento chirurgico, i c.t.u. danno conto di quanto segue:
“Al giorno 21.12.2018 risale l'esecuzione, presso la struttura resistente, di intervento di
“… IC … Posizionamento di tubo di EH …”, condotto dal terzo chiamato dr. in qualità di primo operatore, procedura di cui si riporta di seguito CP_2
la relativa descrizione: “… Inizio intervento 11.48 Fine intervento 18.10 … Si riapre la laparotomia sottocostale, repertando fistola biliare dal moncone del dotto epatico comune, legato con un laccio, in prossimità della biforcazione. Si esegue colangiografia da questo dotto che conferma la sezione della via biliare e la pervietà delle vie prossimali. Con caute manovre si incannula il moncone del dotto coledoco distale che comunica con il duodeno. Si posiziona quindi tubo di EH nel moncone distale e si esegue nuova colangio che conferma il passaggio in duodeno. Incisione alla radice della coscia destra. Isolamento degli ultimi 4 cm della vena grande safena, che vengono prelevati per riparare la perdita di sostanza epato-coledocica. Posizionamento della branca prossimale del kehr nell'epatico comune. Ricostruzione della via biliare mediante coledocoplastica in safena suturata al di sopra del EH. la successiva colangio attraverso al EH dimostra buon passaggio di contrasto delle vie biliari prossimali e nel duodeno, con minimo spandimento attorno alla safena. Drenaggio in silastic nel forame di SL …”.
Nel corso della successiva degenza, a fronte del permanere di secrezione di materiale biliare dal drenaggio, furono acquisiti i seguenti ulteriori esami strumentali: “… pervietà
pagina 7 di 24 del drenaggio biliare … Spandimento di mezzo di contrasto a livello colecistico nel radiogramma tardivo …” (27.12.2018, colangiografia attraverso tubo di EH); “… si visualizza la papilla dalla quale non fuoriesce la branca inferiore del tubo di EH. Si avanzano strumento di altri 10-15 cm senza visualizzare il drenaggio …” (03.01.2019,
. Pt_3
In data 08/01/2019 il paziente era quindi trasferito presso la U.O. di
[...]
dell'Ospedale San Raffaele di Milano, ove – espongono i c.t.u. – il Controparte_6
sig. fu “accolto con diagnosi di “… Lesione iatrogena della VBP …” [e] fu Pt_1
sottoposto in data 11.01.2019 ad intervento di “… Ricostruzione Via Biliare Principale su ansa UX …”, così descritto “ [...] Diagnosi chirurgica post-operatoria: lesione iatrogena della via biliare principale già sottoposta a revisione chirurgica inefficace
…”.
A seguito di un decorso postoperatorio con complicazioni, il sig. fu dimesso in Pt_1
data 28/01/2019. Seguirono, presso strutture terze, plurimi accertamenti clinico- strumentali ambulatoriali e ricoveri ospedalieri di cui hanno dato conto i c.t.u. nel prosieguo della relazione, a cui si rinvia.
5. Venendo ad esaminare le risposte ai quesiti censurate dall'appellante incidentale, i c.t.u., premesse considerazioni generali sulla calcolosi della colecisti e sulla colecistectomia, con riferimento alla lesione accidentale delle vie biliari in corso di colecistectomia precisavano che “è un evento che si verifica, tutto sommato, abbastanza raramente, con una frequenza che si colloca intorno all'1% - dallo 0.5% al 2,5-% - nelle diverse casistiche” (p. 18), “un'evenienza che possiamo definire, senz'altro sporadica” (p. 19).
Con riferimento alla lesione riportata dal sig. durante l'intervento di Pt_1
colecistectomia laparoscopica del 10/12/2018, illustrata la natura e la portata della lesione, i c.t.u. hanno osservato che: “Qualora si manifesti, una lesione delle via biliare come questa non può essere considerata come un evento accidentale, per effetto delle pagina 8 di 24 manovre di dissezione chirurgica, come lo è un semplice leakage o il posizionamento scorretto di una clip, ma deve essere ricondotta ad un vero e proprio errore tecnico nell'identificazione delle strutture anatomiche del triangolo di Calot. Entro certi limiti, può rappresentare un'eccezione la necessità di dover intervenire e di portare a termine un intervento chirurgico in condizioni di oggettiva difficoltà. Questo vale sia per quello che in letteratura viene definito un addome difficile, per un'importante sindrome aderenziale, soprattutto in pazienti plurioperati, sia di fronte a situazioni locali nelle quali più spesso il chirurgo si trova a operare, che rendono l'identificazione delle strutture e il loro isolamento particolarmente difficili, come avviene in presenza di importanti postumi fibro-cicatriziali, esito di ripetuti episodi flogistici pregressi. Si tratta di problemi per i quali è richiesta un'attenzione ancora maggiore, che indubbiamente aumentano il rischio di sequele e possono contribuire a causarle, ma non sempre le possono giustificare. Nel riportale, la letteratura scientifica non opera mai una distinzione tra quelle accidentali, talvolta imprevedibili, più spesso inevitabili,
e quelle derivanti da un errore chirurgico. Uno degli elementi discriminanti per poterle differenziare, è quello di verificare se da parte dell'operatore, vi sia stato il rispetto scrupoloso della tecnica e dei principi di una chirurgia sicura”.
I consulenti hanno quindi illustrato tali principi cautelari nei seguenti termini:
“Questi principi, noti anche come CVS o Critical View of Safety, sono stati adottati in seguito praticamente da tutte le Società Scientifiche, tra queste la
[...]
e la Controparte_7 Controparte_8
che le hanno tradotte in linee-guida, e rappresentano oggi dei
[...]
riferimenti indispensabili, per limitare l'incidenza queste lesioni e i loro effetti, sia dal punto di vista, sia sotto l'aspetto medico legale.
In sintesi:
1. Di fronte ad un reale pericolo di causare una lesione della via biliare, soprattutto in condizioni di difficoltà, come quelle già elencate, una prima raccomandazione è quella di riconvertire l'intervento laparoscopico in una procedura aperta, open pagina 9 di 24 cholecistectomy, almeno per poter ovviare alle limitazioni “fisiche” imposte dalla laparoscopia, come l'assenza della percezione tattile, l'impossibilità di usare le mani per facilitare le manovre di dissezione, e quella di non poter utilizzare degli strumenti più ergonomici. La riconversione non rappresenta certamente un obbligo, ma, come sempre, è lasciata alla discrezionalità dell'operatore, che può decidere, assumendosene la responsabilità, sulla base della sua personale esperienze e sulle sue attitudini, tenuto conto anche del volume dell'attività svolta, del gruppo nel quale è inserito e della struttura nella quale opera. In tutti i casi, in condizioni di oggettiva difficoltà, come quelle descritte in questo caso nel verbale operatorio, anche questo provvedimento non mette sempre al riparo dal rischio di complicanze, che si possono verificare in una percentuale non trascurabile anche in aperto.
2. La seconda, indubbiamente più cogente, è quella di fare ricorso all'imaging, per poter identificare correttamente durante l'intervento, la sede, il decorso e la distribuzione delle strutture anatomiche, prima di effettuare una qualsiasi manovra di legatura e di sezione, che potrebbe portare a danneggiarle. Oggi, oltre a quelle più tradizionali, come la colangiografia e l'ecografia intraoperatoria, per identificare le strutture anatomiche che fanno parte del triangolo di Calot, sono disponibili oggi delle tecniche molto più avanzate, tra queste l'immunofluorescenza con verde di indocianina, indubbiamente più efficace, che incontra un largo favore tra i chirurghi e si sta sempre più diffondendo nelle strutture sanitarie che investono in tecnologia e in sicurezza, ma realisticamente improponibile anche solo per una ragione di carattere puramente economico, in una struttura come il di Lecco, che all'epoca dei fatti, Controparte_1
per la chirurgia laparoscopica disponeva solo apparecchiature ormai già da tempo obsolete, come quelle utilizzate dal dott. per operare il sig. . CP_2 Pt_1
3. La terza raccomandazione per la sicurezza previste dal documento citato è quella di effettuare la colecistectomia partendo dall'alto al basso, dal fondo della colecisti verso l'ilo, invece del contrario, come avviene di norma. La tecnica, definita anche come fundus first, corrisponde a quella correttamente impiegata dall'operatore nel caso in pagina 10 di 24 concreto, se si vuole interpretare correttamente la definizione anterograda, che si legge nel verbale operatorio dell'intervento. Volendo semplificare, questo tipo di approccio alla colecistectomia consente di staccare la colecisti dal letto epatico, di separala da ogni altra aderenza con le strutture limitrofe, fino a “peduncolizzarla” sul dotto cistico.
Se la procedura è corretta, si tratta a questo punto dell'unica struttura che la trattiene collegata alla via biliare, da sezionare, sempre dopo averla correttamente identificata.
4. Quando anche questo non è sufficiente, l'ultima raccomandazione, in casi di estrema difficoltà, soprattutto in presenza di un cistico eccessivamente corto, indissociabile dalla via biliare, oppure della sua assenza, è quella di non insistere nella preparazione, ma di prendere in considerazione anche l'ipotesi di effettuare una colecistectomia parziale o sub-totale, sezionando l'infundibulo appena a monte della sua origine. Si tratta, in questo caso, di una sorta di via d'uscita, di una vera e propria procedura di salvataggio, ovvero, nella definizione degli Autori di lingua inglese, un bail-out. La conoscenza e il rispetto di queste regole si sono rivelate molto importanti anche nel contenzioso medico legale che prende origine da una lesione delle vie biliari in corso di colecistectomia.”
Premesse queste considerazioni di ordine generale, specialmente con riguardo alle raccomandazioni da osservare per prevenire lesioni come quella oggetto di accertamento, i c.t.u. hanno formulato le seguenti considerazioni in merito al caso in esame:
“Tenuto conto di quanto annotato all'atto del ricovero ospedaliero del 10.12.2018 in termini di “… Dal mese di aprile comparsa di dolori epigastrici con riscontro di calcolosi multipla della colecisti …” nonché dell'evidenza anatomopatologica sul pezzo operatorio di “… Colecistite cronica …”, è da ritenere che nel dicembre 2018 sussistessero condizioni tali da motivare l'indicazione ad intervento di colecistectomia;
al pari, in ordine all'approccio laparoscopico adottato, alla luce dei dati casistici e di esperienza chirurgica più sopra riportati e già consolidati all'epoca dei fatti in esame, non è ravvisabile alcun profilo di criticità. Venendo alla esecuzione tecnica, a fronte pagina 11 di 24 dell'obiettività intraoperatoria descritta (“… loggia sottoepatica, mascherata da imponente sindrome aderenziale … colecisti contenente calcoli, a pareti ispessite, affondata all'interno di spesso strato di adipe …”), la decisione di convertire l'intervento da laparoscopico a laparotomico appare del tutto condivisibile. Per contro, nelle condizioni rilevate la scelta di portare a termine la procedura in assenza di una colangiografia intraoperatoria ha rappresentato una violazione delle raccomandazioni della letteratura per la sicurezza, segnatamente del protocollo CVS o Critical View
Safety. A fronte ad un'anatomia difficile da interpretare e, più in generale, ogni qualvolta vi sia la necessità di una verifica, se non si può disporre di una tecnologia più avanzata, come quella della immunofluorescenza, oppure più semplicemente anche solo di un ecografo, con una sonda adatta allo scopo e di una persona in grado di utilizzarlo, non resta che il ricorso alla colangiografia intraoperatoria. Non potendo trasferire il paziente in radiologia, l'esecuzione di tale controllo è subordinata alla disponibilità di un tavolo operatorio permeabile ai raggi X e di un apparecchio radiologico portatile.
Un ulteriore aspetto meritevole di valutazione, attiene alla fase di preparazione dell'infundibulo della colecisti e del dotto cistico, condotta per quanto detto in presenza di un'anatomia incerta e senza intraprendere alcuna iniziativa atta ad indagarla. Sono questi i casi nei quali, nel dubbio, l'operatore può decidere di eseguire una colecistectomia parziale, sezionando l'infundibulo a monte del cistico, lontano dalla via biliare, per non danneggiarla. La colecistectomia parziale comporta a sua volta dei rischi, come quello di poter incorrere nella formazione di nuovi calcoli nel moncone residuo, in una colecistite acuta, nella calcolosi dei dotti biliari, ma serve a preservare l'integrità della via biliare principale soprattutto quando il cistico è troppo corto, dalla quale potrebbe non essere separabile per fenomeni di sclerosi cicatriziale, oppure ogni qual volta non sia possibile individuare con sicurezza il tratto a monte e a valle del suo imbocco. In queste condizioni, uno dei criteri di sicurezza della Critical View Safety, già citata, raccomanda di non insistere nella dissezione fino all'isolamento completo del dotto, come sembrerebbe emergere dalla descrizione dell'atto operatorio, ma di pagina 12 di 24 limitarsi alla sezione del passaggio infundibulo-cistico. Avuta considerazione della sede e dell'estensione della lesione patita, è da ritenere che le scelte operatorie identificate come censurabili, in quanto condizionanti un'erronea identificazione delle strutture anatomiche, abbiano assunto ruolo causale nel suo determinismo.
Procedendo oltre, in merito alle modalità di esecuzione dell'intervento di “…
IC … Posizionamento di tubo di EH …”, posto in essere in data
21.12.2018, si formulano le seguenti considerazioni. In tale circostanza, dall'esame del verbale operatorio risulta comprovato che il dr. mise in atto un improbabile CP_2
tentativo di ricostruzione diretta della via biliare principale con l'innesto tra i due monconi di un segmento isolato di vena safena prelevato alla coscia, associando alla ricostruzione un drenaggio esterno della bile su tubo di EH. Si tratta di una tecnica del tutto abbandonata, della quale è anche difficile trovare in letteratura dei riscontri che non siano isolati, impiegata soprattutto per coprire difetti parziali più o meno ampi, con patch suturati ai margini della soluzione di continuo, quasi mai come sostituto totale del segmento mancante. Salvo verifiche e con tutti i limiti di una ricerca bibliografica, il tentativo più antico risalirebbe al 1923, quelli più recenti sono studi sperimentali, condotti pressoché esclusivamente sul modello animale, tutti esitati invariabilmente, o in una necrosi del condotto, o in una stenosi. Posta
l'inappropriatezza della opzione adottata, tanto più a fronte di alternative chirurgiche disponibili ed adeguate alle esigenze del caso, risulta che all'esito della procedura fu derivato all'esterno il solo emisistema biliare di destra;
l'estremità superiore dell'innesto fu, infatti, suturata al ramo destro di divisione del dotto epatico, erroneamente scambiato per il moncone del dotto epatico comune, e fu escluso così
l'emisistema sinistra, con ogni probabilità rimasto beante e non drenato. Depone in tal senso quanto descritto nel verbale operatorio dell'intervento chirurgico eseguito in data
11.01.2019 in occasione del quale si provvide a ricanalizzare correttamente la via biliare per mezzo di una epaticodigiunostomia termino-laterale, su ansa alla UX. Ciò posto, alla luce della definizione giurisprudenziale di riferimento in materia, non pagina 13 di 24 emerge il ricorrere, nella vicenda in esame, di condizioni tali da porre la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in rapporto ad una chirurgia che sarebbe, a fronte del quadro anatomico descritto all'atto operatorio del 10.12.2018, fuorviante considerare semplice.”
A fronte di tali considerazioni lineari, coerenti, ampiamente argomentate, anche con riferimento alla bibliografia citata nelle note a piè di pagina, qui non riportate,
l'appellante incidentale propone in sede di appello le critiche sopra richiamate.
Preliminarmente, sul piano processuale, il Collegio osserva che, se è vero che nuove difese di natura tecnica possono essere introdotte per la prima volta anche in appello
(cfr. Cass., S.U., n. 5624 del 2022), tuttavia, nel valutare la fondatezza delle stesse il giudice ben può valorizzare il contegno della parte assunto nel corso del processo (art. 116, co. 2 c.p.c.). Alla luce di ciò, il Collegio deve rilevare che nel primo grado dell'odierno giudizio la clinica non ha censurato la c.t.u. ed, anzi, ha argomentato nel senso dell'esistenza di una colpa grave del sanitario in coerenza con le conclusioni raggiunte dai consulenti del giudice (cfr. memoria di costituzione in I grado, p. 7 ss.), con contegno difensivo opposto e contraddittorio rispetto alla posizione assunta con la costituzione in appello, ove invece ha deciso di fare in gran parte proprie le difese già svolte in primo grado dalla controparte dott. . Se tale condotta contraddittoria non CP_2
determina l'inammissibilità delle nuove difese, tuttavia costituisce un elemento di valutazione che, secondo l'apprezzamento del Collegio, concorre con altri nel senso dell'infondatezza degli argomenti difensivi così svolti.
Nel merito, con i primi due profili critici, la clinica appellante deduce che le pregresse patologie e la conformazione anatomica del paziente sarebbero stati eventi imprevedibili e non prevenibili, neppure mediante il rispetto dei principi della cd. visione critica della sicurezza (CVS), in quanto il mancato ricorso ad “imaging” – di cui al punto 2 delle raccomandazioni esposte in c.t.u., pp. 26-27 e supra richiamate – sarebbe giustificato in ragione dei fondati dubbi scientifici sull'utilità di tale procedura e del fondato rischio di pagina 14 di 24 risultare addirittura controproducente in casi di colecistectomie difficili come quella di specie.
Senonché, sul punto, la c.t.u. già fornisce esaustiva risposta nella parte in cui – in replica alle osservazioni redatte dal prof. consulente per il terzo chiamato dott. – Per_3 CP_2
osserva: “in linea con quanto già esplicitato nella bozza di relazione, è indubbio che l'intervento chirurgico posto in essere in data 10.12.2018 sia stato reso difficoltoso dalle condizioni anatomiche riscontrate intraoperatoriamente. Ciò posto, tuttavia, devesi rilevare come lo stesso consulente di parte nulla eccepisca rispetto alla eziopatogenesi della lesione, da riferire ad un vero e proprio errore di identificazione delle strutture anatomiche dell'ilo epatico (si veda osservazione numero 3). Ne deriva che, anche alla luce delle annotazioni formulate e dei relativi riferimenti bibliografici, si conferma come, nel caso in esame, furono violati i principi della Critical View of Safety
(CVS), ai quali fa riferimento anche il consulente di parte. Contrariamente a quanto afferma il prof. l'operatore, disattendendo le raccomandazioni della CVS, ha Per_3
certamente insistito nell'isolamento del dotto cistico e dell'arteria cistica, tanto che precisa di aver sezionato entrambe le strutture, ritenendo, a torto, di averle correttamente identificate. È pur vero, come asserisce il consulente di parte, che lasciare in sede una parte dell'infundibulo della colecisti può comportare ricadute per la formazione di calcoli e per possibili riacutizzazioni infiammatorie, ma questo è il costo da sostenere per evitare il rischio, di gran lunga più elevato, di produrre un grave danno anatomico a carico delle vie biliari, evenienza occorsa nel caso di specie. Al pari, è indubbio che la esecuzione di una colangiografia intraoperatoria, funzionale ad accertare l'anatomia delle vie biliari, sia resa più complessa in presenza di un , tuttavia, nel caso in esame, risulta che non fu posto in essere alcun tentativo in tal senso, sia prima sia dopo la riconversione chirurgica, quando la mandatorietà dell'esame era divenuta evidente. Preso atto che tale esame fu condotto in occasione del reintervento del 21.12.2018 su un lettino operatorio non radiotrasparente (osservazione numero 15),
pagina 15 di 24 a maggior ragione l'omessa esecuzione in data 10.12.2018 non pare giustificabile da carenze strutturali.”
Pertanto, le considerazioni dei c.t.u. appaiono complete e condivisibili, rendendo del tutto inopportuna la rinnovazione peritale richiesta: i consulenti hanno dato atto della presenza di condizioni anatomiche complesse riscontrate nel corso dell'intervento ed hanno confermato che proprio in presenza di tali difficoltà dovevano essere rispettate le raccomandazioni della cd. visione critica della sicurezza (CVS). In particolare, proprio la situazione anatomica complessa rendeva ancor più necessario procedere, nell'indisponibilità di tecniche più avanzate, quantomeno ad una colangiografia intraoperatoria funzionale ad accertare l'anatomia delle vie biliari, onde evitare di indentificare erroneamente le strutture anatomiche del paziente.
Circa la doverosità di tali accertamenti intraoperatori, i consulenti si esprimono in termini inequivocabili, discorrendo di raccomandazione “indubbiamente più cogente”
(p. 26), di “violazione delle raccomandazioni della letteratura per la sicurezza, segnatamente del protocollo CVS o Critical View Safety” (p. 31, inosservanza ribadita a p. 38) e censurano la mancata esecuzione di una colangiografia intraoperatoria, funzionale ad accertare l'anatomia delle vie biliari, a fronte di una “mandatorietà dell'esame […] divenuta evidente”.
A fronte di tali considerazioni di natura tecnica, la Corte osserva pertanto che la pregressa situazione patologica ed anatomica del paziente non può in alcun modo essere considerata come una causa esterna imprevedibile ed inevitabile tale da escludere la responsabilità ex 1218 c.c., in quanto sarebbe stato onere del professionista procedere con gli esami imposti dalle linee guida richiamate per fronteggiare tale situazione anatomica di incerta lettura.
Con un terzo profilo critico, l'appellante incidentale ritiene non convincente la valutazione in termini di colposa condotta professionale del dott. e, per esso, di CP_2
con riferimento alla tecnica chirurgica adottata in occasione del Controparte_1
secondo intervento, deducendo che lo stesso dott. ha allegato in atti copiosa CP_2
pagina 16 di 24 letteratura scientifica che avalla la ricostruzione diretta della via biliare principale dal medesimo posta in essere.
Osserva però la Corte – al di là del fatto che tali articoli scientifici non sono poi stati depositati dalla difesa della clinica nel fascicolo d'appello – che i consulenti nominati hanno dato conto della letteratura in materia ed hanno ritenuto la tecnica impiegata del tutto abbandonata, con riscontri in letteratura “isolati, impiegata soprattutto per coprire difetti parziali più o meno ampi, con patch suturati ai margini della soluzione di continuo, quasi mai come sostituto totale del segmento mancante” (p. 33), ove gli studi
“più recenti sono studi sperimentali, condotti pressoché esclusivamente sul modello animale, tutti esitati invariabilmente, o in una necrosi del condotto, o in una stenosi” (p.
33). Pertanto, i c.t.u. hanno mostrato di confrontarsi con la letteratura esistente e anche in considerazione di ciò hanno ritenuto che “il dr. mise in atto un improbabile CP_2
tentativo di ricostruzione diretta della via biliare” con tecnica inappropriata “tanto più a fronte di alternative chirurgiche disponibili ed adeguate alle esigenze del caso” (p. 33).
Ancora, quale ulteriore profilo di colpa, i c.t.u. hanno osservato che per tale intervento riparativo “sarebbe stato quantomeno opportuno, alla luce sempre delle raccomandazioni più sopra citate, affidare il paziente ad una struttura di II o III livello”, ossia una struttura di livello superiore alla Rispetto a Controparte_1
tale ulteriore colpa, la clinica nulla ha osservato.
Pertanto, anche in questo caso le generiche doglianze della clinica non scalfiscono la completezza e la logicità della relazione tecnica.
Infine, in base alle risultanze della c.t.u., va esclusa la presenza di problemi tecnici di particolare difficoltà ex art. 2236 c.c., avendo i c.t.u. illustrato come il rispetto di leges artis ampiamente diffuse e conosciute avrebbe evitato la causazione delle lesioni al paziente.
A fronte dell'accertamento della colpa del medico chirurgo, è irrilevante se vi siano state omissioni nell'assistenza al paziente direttamente imputabili a carenze nelle dotazioni della clinica, in quanto il nosocomio risponde in via contrattuale per il fatto doloso o pagina 17 di 24 colposo di tutti gli ausiliari di cui si sia avvalsa nell'esecuzione della prestazione sanitaria (art. 1228 c.c.).
Per tali motivi, l'appello incidentale dei deve essere rigettato, Controparte_1
con conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la responsabilità contrattuale della clinica per i danni subiti dal sig. Pt_1
6. L'appello del sig. ha ad oggetto la sola debenza degli interessi maggiorati ex Pt_1
art. 1284, co. 4 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo, per una maggior somma di 32.894,86 € alla data del 24/10/2024.
Esso non è fondato per le seguenti ragioni.
Questa Corte è consapevole che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 61 del
03/01/2023, si è discostata dal precedente orientamento costante che riteneva il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c. applicabile esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale. Rispetto a tale decisione, sono però necessarie due precisazioni: in primo luogo, tale ordinanza aveva ad oggetto un'azione di ripetizione di indebito esperita dal correntista per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla sulle sue disponibilità, sulla base di clausole CP_9
contrattuali dichiarate nulle, ossia un'obbligazione di valuta;
in secondo luogo, in motivazione, il Supremo Collegio riteneva sì che “l'art. 1284, comma 4, c.c., individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge)”, lasciando tuttavia aperta la possibilità di “ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni”.
Sebbene non siano mancate letture di segno contrario, invero, neppure la successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 12449 del 07/05/2024 ha escluso che esistano limiti all'applicabilità di tale saggio maggiorato. In particolare, con tale sentenza è stata pagina 18 di 24 affermata la relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi, la quale ha presupposti ulteriori e specializzanti rispetto alla fattispecie produttiva degli ordinari interessi legali di cui all'art. 1284, co. 1 c.c.. Proprio rispetto alla potenziale differente natura della fonte dell'obbligazione azionata, la Corte ha affermato che può essere controversa la spettanza degli interessi in questione, ritenendo quindi necessario un accertamento sul punto da parte del giudice della cognizione.
Questo Collegio è pure consapevole dell'esistenza di alcuni precedenti di merito, anche di questa Corte, aventi ad oggetto obbligazioni di diversa fonte e natura. Tra gli altri, parte appellante ha richiamato due precedenti di questa sezione: l'uno in materia di contratto d'agenzia, ove gli interessi maggiorati sono stati riconosciuti su somme dovute a titolo di indennità di fine rapporto e provvigioni (App. Milano, sez. 2, n. 2254 del
21/07/2025); l'altro in materia successoria, con interessi maggiorati riconosciuti su somme dovute a titolo di restituzione di importi anticipati (App. Milano, sez. 2, n. 2377 del 31/07/2025).
In tale incerto contesto giurisprudenziale, ritiene il Collegio di dover dare rilevanza alla natura dell'obbligazione azionata, non potendosi affermare sic et simpliciter l'applicabilità dell'art. 1284, co. 4 c.c. ad ogni obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.
Nel caso di specie, si discute di un'obbligazione risarcitoria di fonte contrattuale, che per orientamento costante costituisce un credito di valore destinato ad essere liquidato unitariamente mediante la pronuncia equitativa del giudice ex art. 1226 c.c.
Rispetto alle obbligazioni risarcitorie, non sono pertinenti i precedenti giurisprudenziali supra citati;
mentre la questione è stata condivisibilmente risolta dalla Corte di cassazione, con sentenza della terza sezione n. 19063 del 05/07/2023, cui ha fatto seguito l'ordinanza della medesima sezione n. 14285 del 29/05/2025, aventi entrambe ad oggetto casi analoghi di responsabilità sanitaria nei quali proponeva ricorso per cassazione il paziente danneggiato per vedersi riconoscere gli interessi maggiorati ex art. 1284, co. 4 c.c..
pagina 19 di 24 Nell'ordinanza n. 14285 del 29/05/2025, per rigettare il ricorso ed escludere la debenza dei super-interessi pendente lite, la Suprema Corte ha così motivato: “l'art. 1284, quarto comma, c.c. si applica alle obbligazioni pecuniarie, ossia aventi in origine contenuto di somma di denaro, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte
(Cass. n. 19063 del 5/7/2023 Rv. 668163 - 01) posto che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. La stessa giurisprudenza ha affermato, con orientamento che qui si intende ribadire, che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi compensativi non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. cosicché la ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito”.
Con motivazione ancor più ampia, nella sentenza n. 19063 del 05/07/2023 è affermato che: “secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi c.d. 'compensativi', la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle pagina 20 di 24 obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 22607 del
08/11/2016, Rv. 642965 – 01).
4. Da tali premesse deriva che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale (v. Sez. 3, Ordinanza n.
24468 del 04/11/2020, Rv. 659951 - 02).
5. Con specifico riferimento alla doglianza avanzata dall'odierno ricorrente, varrà ribadire come l'obbligazione risarcitoria costituisca un debito di valore, rispetto al quale gli interessi 'compensativi' valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
ed occorrerà altresì sottolineare come la relativa determinazione non sia in nessun modo automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36878 del 26/11/2021, Rv.
663090 - 01).
6. Coerentemente a tali premesse, l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv.
pagina 21 di 24 657571 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 – 01; v. anche Sez.
3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023).
7. Tutte le volte, infatti, in cui il giudice provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli interessi 'compensativi' a preferenza di un altro non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.): ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare l'entità del danno effettivamente subito dal danneggiato, potendo, a tal fine, fare ricorso anche alle presunzioni che ritiene opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo i presupposti dell'art. 1226 c.c., ai criteri equitativi ritenuti più adeguati”.
Nel contesto di tali principi di diritto, con la sentenza qui impugnata il Tribunale ha liquidato gli interessi “compensativi” quale componente costitutiva del danno di cui l'appellante principale ha chiesto il risarcimento e ha determinato il tasso di tali interessi nella misura legale sull'importo devalutato alla data dell'intervento chirurgico
(10/12/2018) e rivalutato anno per anno fino alla data del deposito della sentenza.
A fronte di tale statuizione, all'appellante non giova quindi il mero richiamo all'art. 1284, co. 4 c.c., poiché sarebbe stato suo onere allegare e provare, anche in via presuntiva, che in caso di tempestivo pagamento del dovuto avrebbe tratto dalla disponibilità del denaro un guadagno maggiore di quello liquidato equitativamente dal
Tribunale, il quale, oltre alla rivalutazione, ha determinato gli interessi con riferimento al tasso legale. In assenza di tale prova, il Collegio deve condividere la valutazione equitativa già operata dal primo giudice, che va quindi confermata.
Tale soluzione è coerente con la necessità – di cui ha dato conto anche parte della dottrina – di circoscrivere il campo di applicazione dell'art. 1284, co. 4 c.c. in relazione alla funzione della previsione normativa, la quale si caratterizza per una spiccata funzione deterrente-afflittiva, più che riparatoria. Tale finalità punitiva conduce ad escludere dal campo di applicazione della norma i debiti risarcitori illiquidi alla data di pagina 22 di 24 proposizione della domanda giudiziale, poiché anche in ottica costituzionale (art. 23
Cost.) sarebbe inopportuno sanzionare il debitore che ancora non sa quanto pagare, giacché è proprio l'incerta quantificazione della prestazione risarcitoria ad essere oggetto di lite.
Del resto, esiste un indice normativo nel medesimo senso: l'art. 1, co. 2, lett. b) del d.lgs.
n. 231/2002 prevede che le disposizioni del decreto sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali non si applichino ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno. È vero che l'art. 1284, co. 4 c.c. nel richiamare la legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali lo fa con riferimento al solo saggio degli interessi, ma ciò non esclude che in ottica sistematica si possano comunque valorizzare le restanti disposizioni del d.lgs. n. 231/2002, come fatto anche dalla citata sentenza della Corte di cassazione n. 19063 del 05/07/2023.
Si tratta di considerazioni che concorrono a determinare il rigetto dell'appello del sig.
con conferma della sentenza impugnata. Pt_1
7. Atteso l'esito del giudizio di appello, in considerazione del rigetto di entrambi gli appelli contrapposti, le spese di lite del presente grado devono essere integralmente compensate.
Vista l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa di in comparsa Pt_1
conclusionale, ritiene la Corte che non siano ravvisabili profili di malafede, abuso del processo o colpa grave dell'appellante incidentale, il quale ha peraltro proposto l'impugnazione all'interno di un giudizio di appello comunque già introdotto da Pt_1
in via principale.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambi gli appellanti e dell'ulteriore Parte_1 Controparte_1
importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
pagina 23 di 24
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti – ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – così dispone:
I. rigetta l'appello principale di e l'appello incidentale di Parte_1
confermando per l'effetto la sentenza n. Controparte_1
656/2024, pubblicata il 11/10/2024, del Tribunale di Lecco;
II. compensa integralmente le spese processuali del presente grado;
III. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti e Parte_1 Controparte_1
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26/11/2025.
Il Presidente Dott. Carlo Maddaloni Il Consigliere estensore Dott.ssa Natalia Imarisio
Minuta redatta con la collaborazione del Dott. Enrico Pedrotti Magistrato ordinario in tirocinio pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 181/2025, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TO EN, elettivamente domiciliato in VIA PREVIATI, n. 25, 23900,
LECCO, come da delega in atti
-APPELLANTE Parte_2
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CE DI AR, elettivamente domiciliata in VIA LARGA, n. 8, 20122,
MILANO, come da delega in atti
-APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE-
PER LA RIFORMA
pagina 1 di 24 della sentenza n. 656/2024, pubblicata il 11/10/2024, del Tribunale di Lecco nella causa n. R.G. 1306/2023.
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Conclusioni per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria o diversa istanza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in via principale e nel merito, accogliere per le ragioni esposte nel nostro ricorso il presente appello e per l'effetto condannare la società con sede legale in Lecco in via Controparte_1 Leonardo Da Vinci n. 49 C.F. - P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 a pagare in favore del sig. sulla somma liquidata nella sentenza di primo grado, gli Parte_1 interessi al tasso legale di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 in combinato disposto con l'art. 1284 comma 4 C.C. introdotto dal DL n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014, dal giorno 29/01/2022 al saldo. sempre in via principale, respingere siccome infondato in fatto ed in diritto l'appello incidentale avversario, confermando integralmente, in relazione ai motivi di gravame dell'appellante incidentale, la sentenza di prime cure emessa dal Tribunale di Lecco. In via istruttoria: respingere l'istanza di rinnovazione/integrazione della CTU medico legale espletata in prime cure, formulata ex adverso. In ogni caso, con vittoria delle spese di secondo grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. n. 656/2024 RG emessa il 10/10/2024 dal Tribunale di Lecco – giudice dott.sa M. Paganini, depositata in cancelleria in data 11/10/2024, mai notificata, a conclusione del giudizio di primo grado rubricato n. 1306/2023 RG, e già oggetto di impugnazione da parte di altra parte del presente giudizio, IN VIA D'APPELLO INCIDENTALE: previa rinnovazione e/o integrazione dell'indagine peritale già svolta relativamente al percorso clinico del sig. di cui è causa e, comunque, per le Parte_1 ragioni esposte in narrativa, dichiarare la concludente esente da ogni responsabilità per quanto contestato dal sig. e, conseguentemente, respingere ogni domanda risarcitoria dallo Parte_1 stesso formulata nei confronti di in quanto infondata, in fatto e in diritto, Controparte_1 con conseguente riforma della sentenza impugnata e conseguente condanna del predetto sig.
alla restituzione a dell'importo di € 201.125,94 nel Parte_1 Controparte_1 frattempo dalla stessa corrispostogli in data 11.11.2024 in esecuzione della sentenza medesima, come documentato in atti, oltre interessi di legge;
IN OGNI CASO: respingere l'appello principale svolto dal sig. in quanto infondato, Parte_1 quanto esposto in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre la rinnovazione della ctu medico legale in ragione dei rilievi critici già dedotti in atti. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 24 1. Con ricorso al Tribunale di Lecco, domandava la condanna di Parte_1 [...]
al risarcimento dei danni subiti a causa della colposa esecuzione Controparte_1
di un intervento chirurgico di colecistectomia presso la clinica convenuta in data
10/12/2018, seguito da un successivo intervento riparatorio pure mal eseguito, danni quantificati in € 194.441,27, anche alla luce degli accertamenti tecnici compiuti dai c.t.u. dott. e dott.ssa nominati nel procedimento di a.t.p. Persona_1 Persona_2
ante causam di cui al n. r.g. 119/2022 svoltosi tra le parti presso il medesimo Tribunale. si costituiva e, nel chiedere il rigetto delle domande del Controparte_1
ricorrente, esponeva che, secondo quanto emerso in a.t.p., il danno biologico subito andava imputato esclusivamente alla condotta gravemente colposa del dott. CP_2
, primo operatore negli interventi chirurgici oggetto di causa.
[...]
La clinica era pertanto autorizzata a chiamare in giudizio il sanitario, il quale si costituiva.
Il dott. era quindi a sua volta autorizzato a chiamare in causa la propria CP_2
assicurazione, anch'essa costituitasi nel giudizio avanti al Tribunale di Lecco.
Il primo giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/05/2024, disponeva la separazione delle domande formulate da nei Controparte_1
confronti del dott. e da questo nei confronti di mentre CP_2 Controparte_3
riteneva la causa tra il sig. e la clinica matura per la decisone. Pt_1
Con sentenza pubblicata l'11/10/2024, il Tribunale di Lecco accertava la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera nella causazione dei danni derivati a Parte_1
a seguito dell'intervento chirurgico del 10/12/2018 e delle successive
[...]
complicanze e condannava al risarcimento dei danni subiti dal Controparte_1
ricorrente, che liquidava complessivamente in € 163.540 in moneta attuale, di cui €
3.660 a titolo di danno patrimoniale ed € 159.880 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo devalutato al
10/12/2018 e rivalutato anno per anno fino alla data della sentenza, oltre interessi al pagina 3 di 24 tasso legale dalla data della sentenza sul solo importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
Per la riforma della sentenza, ha proposto appello in via principale , Parte_1
mentre l'appellata costituitasi tempestivamente, ha a sua volta Controparte_1
proposto appello incidentale.
Alla prima udienza del 27/05/2025, ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c. il Consigliere istruttore fissava davanti a sé l'udienza del 28/10/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini a ritroso per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali, repliche e note sostitutive dell'udienza.
Rilevata la mancanza in atti del fascicolo d'ufficio di si fissava l'udienza del CP_4
18/11/2025 per consentirne l'acquisizione. A tale udienza, su concorde istanza delle parti, le quali rinunciavano ad ulteriori termini, il Consigliere istruttore rimetteva la causa in decisione al collegio della medesima udienza.
2. L'appello del sig. è articolato in un unico motivo, nel quale denuncia l'erronea Pt_1
liquidazione degli interessi dal momento della proposizione della domanda giudiziale
(ossia dal 29/01/2022, data di notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.) al saldo effettivo (avvenuto in data 11/11/2024). Nella determinazione del relativo tasso, il Tribunale avrebbe dovuto riferirsi ex art. 1284, co. 4 c.c. al tasso previsto per la legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e non già al tasso legale.
3. Anche l'appello incidentale della clinica è articolato in un solo motivo.
Con esso, l'appellante incidentale lamenta l'erronea adesione del Tribunale agli esiti della c.t.u., la quale avrebbe omesso di considerare che la condotta del chirurgo sarebbe stata condizionata, in modo inevitabile ed imprevedibile, dai seguenti fattori: 1) l'intensa flogosi cronica a carico della colecisti tale da rendere impossibile la visualizzazione pagina 4 di 24 corretta degli elementi del triangolo di Calot;
2) la notevole adiposità del paziente che ha reso difficile la corretta visione del campo operatorio;
3) la particolare conformazione anatomica del paziente, con posizione altoposta del fegato al di sotto della gabbia costale, che non ha mai consentito una corretta visione del campo operatorio, nonostante una ampia laparotomia sottocostale destra;
4) gli eventi imprevedibili e non prevenibili purtroppo occorsi e consistiti: i) nella persistenza della grave infiammazione cronica della colecisti che ha portato ad una estesa adesione dell'omento alle vie biliari, ii) alla conseguente impossibilità di riconoscere correttamente l'anatomia delle strutture biliari iii) dal completo sovvertimento dell'anatomia dell'ilo colecistico causato dalla flogosi cronicizzata della colecisti che presentava pareti ispessite.
Inoltre, non sarebbero condivisibili le valutazioni dei c.t.u. per cui la condotta chirurgica in contestazione avrebbe violato i principi della cd. visione critica della sicurezza (CVS), in quanto il mancato ricorso ad “imaging” sarebbe giustificato in ragione dei fondati dubbi scientifici sull'utilità di tale procedura e del fondato rischio di risultare addirittura controproducente in casi di colecistectomie difficili come quella di specie.
Ancora, con riferimento alla tecnica chirurgica adottata in occasione del secondo intervento riparatorio, diversamente da quanto ritenuto dai c.t.u., lo stesso dott. CP_2
avrebbe allegato in atti copiosa letteratura scientifica che avallerebbe la ricostruzione della via biliare secondo la tecnica da lui seguita.
A prescindere dalla condotta del dott. , non sarebbe configurabile neppure alcuna CP_2
omissione di assistenza da imputare direttamente alla clinica.
Pertanto, il danno di cui si discute sarebbe ascrivibile ad una causa non imputabile né alla clinica né al sanitario, con esclusione di responsabilità in capo alla struttura.
4. Nell'esame delle impugnazioni, pare opportuno seguire l'ordine logico-giuridico delle questioni sottoposte a questa Corte, valutando in primo luogo l'appello incidentale avente ad oggetto l'an della responsabilità imputata alla clinica.
pagina 5 di 24 Nel fare ciò, è opportuno richiamare l'iter clinico del paziente, per come ricostruito dai c.t.u. in modo lineare e completo, senza contestazioni delle parti sul punto.
Riferiscono i c.t.u. che “in data 10.12.2018 il signor , all'epoca di Parte_1
anni cinquantasette, fu ricoverato presso la U.O. di Chirurgia Generale del G.B.
Mangioni Hospital di Lecco in subordine ad approfondimenti diagnostici di pertinenza cardiologica e con annotazione anamnestica di “… By-pass aorto-coronarico (3) nel
2013 per ischemia miocardica Appendicectomia a 13 aa … An P Pr Dal mese di aprile comparsa di dolori epigastrici con riscontro di calcolosi multipla della colecisti …”.
In pari data, il predetto fu sottoposto dal terzo chiamato dr. in qualità di primo CP_2
operatore ad intervento chirurgico dalla cui descrizione si apprende: “… Inizio intervento 8.10 Fine intervento 10.50 … Previa induzione del PNP con tecnica open, si introducono altri tre trocars e si accede alla loggia sottoepatica, mascherata da imponente sindrome aderenziale. accurata delle aderenze. Si reperta colecisti CP_5
contenente calcoli, a pareti ispessite, affondata all'interno di spesso strato di adipe, che ne rende impossibile l'asportazione per via laparoscopica. Si converte quindi a laparotomia sottocostale destra. isolamento, legatura e sezione separata del dotto e dell'arteria cistica. Colecistectomia anterograda. Controllo dell'emostasi del letto colecistico. Posizionamento di drenaggio in silastic nel forame di SL …”.
Il successivo decorso clinico fu contrassegnato dalla comparsa, in seconda giornata postoperatoria, di rialzo termico (“… Stamane temp 37.9 …”) e di secrezione dal drenaggio di circa “… 200 cc a componente mista sangue-siero-bile …” (12.12.2018).
Annotato “… Drenaggio 500 bilio ematico …”, il successivo giorno 13 dicembre fu posta indicazione ad approfondimenti diagnostici comprensivi di “… colangio risonanza magnetica …”; l'accertamento strumentale fu condotto presso struttura terza in data 14.12.2018 con evidenza di “… in postumi di colecistectomia le vie biliari intra epatiche non sono dilatate. Il coledoco appare riconoscibile solo nel suo tratto prossimale e distale, normali per decorso e calibro. L'apice del drenaggio appare pagina 6 di 24 normalmente posizionato nell'ilo e non sono evidenti sicuri tragitti fistolosi o raccolte liquide …”.
A fronte del persistere della perdita biliare, in data 20.12.2018 il signor fu Pt_1
sottoposto presso ospedale terzo a procedura ERCP all'esito della quale fu documentata la presenza di “… un tratto distale del coledoco non dilatato ed una sua interruzione a circa 3-4 cm dalla papilla a livello della clip … Infruttuosi tentativi di superare la stenosi con filo guida …” e fu formulato orientamento diagnostico di “…
Stenosi iatrogena del coledoco distale non superabile con filo guida …”.
Con riferimento al secondo intervento chirurgico, i c.t.u. danno conto di quanto segue:
“Al giorno 21.12.2018 risale l'esecuzione, presso la struttura resistente, di intervento di
“… IC … Posizionamento di tubo di EH …”, condotto dal terzo chiamato dr. in qualità di primo operatore, procedura di cui si riporta di seguito CP_2
la relativa descrizione: “… Inizio intervento 11.48 Fine intervento 18.10 … Si riapre la laparotomia sottocostale, repertando fistola biliare dal moncone del dotto epatico comune, legato con un laccio, in prossimità della biforcazione. Si esegue colangiografia da questo dotto che conferma la sezione della via biliare e la pervietà delle vie prossimali. Con caute manovre si incannula il moncone del dotto coledoco distale che comunica con il duodeno. Si posiziona quindi tubo di EH nel moncone distale e si esegue nuova colangio che conferma il passaggio in duodeno. Incisione alla radice della coscia destra. Isolamento degli ultimi 4 cm della vena grande safena, che vengono prelevati per riparare la perdita di sostanza epato-coledocica. Posizionamento della branca prossimale del kehr nell'epatico comune. Ricostruzione della via biliare mediante coledocoplastica in safena suturata al di sopra del EH. la successiva colangio attraverso al EH dimostra buon passaggio di contrasto delle vie biliari prossimali e nel duodeno, con minimo spandimento attorno alla safena. Drenaggio in silastic nel forame di SL …”.
Nel corso della successiva degenza, a fronte del permanere di secrezione di materiale biliare dal drenaggio, furono acquisiti i seguenti ulteriori esami strumentali: “… pervietà
pagina 7 di 24 del drenaggio biliare … Spandimento di mezzo di contrasto a livello colecistico nel radiogramma tardivo …” (27.12.2018, colangiografia attraverso tubo di EH); “… si visualizza la papilla dalla quale non fuoriesce la branca inferiore del tubo di EH. Si avanzano strumento di altri 10-15 cm senza visualizzare il drenaggio …” (03.01.2019,
. Pt_3
In data 08/01/2019 il paziente era quindi trasferito presso la U.O. di
[...]
dell'Ospedale San Raffaele di Milano, ove – espongono i c.t.u. – il Controparte_6
sig. fu “accolto con diagnosi di “… Lesione iatrogena della VBP …” [e] fu Pt_1
sottoposto in data 11.01.2019 ad intervento di “… Ricostruzione Via Biliare Principale su ansa UX …”, così descritto “ [...] Diagnosi chirurgica post-operatoria: lesione iatrogena della via biliare principale già sottoposta a revisione chirurgica inefficace
…”.
A seguito di un decorso postoperatorio con complicazioni, il sig. fu dimesso in Pt_1
data 28/01/2019. Seguirono, presso strutture terze, plurimi accertamenti clinico- strumentali ambulatoriali e ricoveri ospedalieri di cui hanno dato conto i c.t.u. nel prosieguo della relazione, a cui si rinvia.
5. Venendo ad esaminare le risposte ai quesiti censurate dall'appellante incidentale, i c.t.u., premesse considerazioni generali sulla calcolosi della colecisti e sulla colecistectomia, con riferimento alla lesione accidentale delle vie biliari in corso di colecistectomia precisavano che “è un evento che si verifica, tutto sommato, abbastanza raramente, con una frequenza che si colloca intorno all'1% - dallo 0.5% al 2,5-% - nelle diverse casistiche” (p. 18), “un'evenienza che possiamo definire, senz'altro sporadica” (p. 19).
Con riferimento alla lesione riportata dal sig. durante l'intervento di Pt_1
colecistectomia laparoscopica del 10/12/2018, illustrata la natura e la portata della lesione, i c.t.u. hanno osservato che: “Qualora si manifesti, una lesione delle via biliare come questa non può essere considerata come un evento accidentale, per effetto delle pagina 8 di 24 manovre di dissezione chirurgica, come lo è un semplice leakage o il posizionamento scorretto di una clip, ma deve essere ricondotta ad un vero e proprio errore tecnico nell'identificazione delle strutture anatomiche del triangolo di Calot. Entro certi limiti, può rappresentare un'eccezione la necessità di dover intervenire e di portare a termine un intervento chirurgico in condizioni di oggettiva difficoltà. Questo vale sia per quello che in letteratura viene definito un addome difficile, per un'importante sindrome aderenziale, soprattutto in pazienti plurioperati, sia di fronte a situazioni locali nelle quali più spesso il chirurgo si trova a operare, che rendono l'identificazione delle strutture e il loro isolamento particolarmente difficili, come avviene in presenza di importanti postumi fibro-cicatriziali, esito di ripetuti episodi flogistici pregressi. Si tratta di problemi per i quali è richiesta un'attenzione ancora maggiore, che indubbiamente aumentano il rischio di sequele e possono contribuire a causarle, ma non sempre le possono giustificare. Nel riportale, la letteratura scientifica non opera mai una distinzione tra quelle accidentali, talvolta imprevedibili, più spesso inevitabili,
e quelle derivanti da un errore chirurgico. Uno degli elementi discriminanti per poterle differenziare, è quello di verificare se da parte dell'operatore, vi sia stato il rispetto scrupoloso della tecnica e dei principi di una chirurgia sicura”.
I consulenti hanno quindi illustrato tali principi cautelari nei seguenti termini:
“Questi principi, noti anche come CVS o Critical View of Safety, sono stati adottati in seguito praticamente da tutte le Società Scientifiche, tra queste la
[...]
e la Controparte_7 Controparte_8
che le hanno tradotte in linee-guida, e rappresentano oggi dei
[...]
riferimenti indispensabili, per limitare l'incidenza queste lesioni e i loro effetti, sia dal punto di vista, sia sotto l'aspetto medico legale.
In sintesi:
1. Di fronte ad un reale pericolo di causare una lesione della via biliare, soprattutto in condizioni di difficoltà, come quelle già elencate, una prima raccomandazione è quella di riconvertire l'intervento laparoscopico in una procedura aperta, open pagina 9 di 24 cholecistectomy, almeno per poter ovviare alle limitazioni “fisiche” imposte dalla laparoscopia, come l'assenza della percezione tattile, l'impossibilità di usare le mani per facilitare le manovre di dissezione, e quella di non poter utilizzare degli strumenti più ergonomici. La riconversione non rappresenta certamente un obbligo, ma, come sempre, è lasciata alla discrezionalità dell'operatore, che può decidere, assumendosene la responsabilità, sulla base della sua personale esperienze e sulle sue attitudini, tenuto conto anche del volume dell'attività svolta, del gruppo nel quale è inserito e della struttura nella quale opera. In tutti i casi, in condizioni di oggettiva difficoltà, come quelle descritte in questo caso nel verbale operatorio, anche questo provvedimento non mette sempre al riparo dal rischio di complicanze, che si possono verificare in una percentuale non trascurabile anche in aperto.
2. La seconda, indubbiamente più cogente, è quella di fare ricorso all'imaging, per poter identificare correttamente durante l'intervento, la sede, il decorso e la distribuzione delle strutture anatomiche, prima di effettuare una qualsiasi manovra di legatura e di sezione, che potrebbe portare a danneggiarle. Oggi, oltre a quelle più tradizionali, come la colangiografia e l'ecografia intraoperatoria, per identificare le strutture anatomiche che fanno parte del triangolo di Calot, sono disponibili oggi delle tecniche molto più avanzate, tra queste l'immunofluorescenza con verde di indocianina, indubbiamente più efficace, che incontra un largo favore tra i chirurghi e si sta sempre più diffondendo nelle strutture sanitarie che investono in tecnologia e in sicurezza, ma realisticamente improponibile anche solo per una ragione di carattere puramente economico, in una struttura come il di Lecco, che all'epoca dei fatti, Controparte_1
per la chirurgia laparoscopica disponeva solo apparecchiature ormai già da tempo obsolete, come quelle utilizzate dal dott. per operare il sig. . CP_2 Pt_1
3. La terza raccomandazione per la sicurezza previste dal documento citato è quella di effettuare la colecistectomia partendo dall'alto al basso, dal fondo della colecisti verso l'ilo, invece del contrario, come avviene di norma. La tecnica, definita anche come fundus first, corrisponde a quella correttamente impiegata dall'operatore nel caso in pagina 10 di 24 concreto, se si vuole interpretare correttamente la definizione anterograda, che si legge nel verbale operatorio dell'intervento. Volendo semplificare, questo tipo di approccio alla colecistectomia consente di staccare la colecisti dal letto epatico, di separala da ogni altra aderenza con le strutture limitrofe, fino a “peduncolizzarla” sul dotto cistico.
Se la procedura è corretta, si tratta a questo punto dell'unica struttura che la trattiene collegata alla via biliare, da sezionare, sempre dopo averla correttamente identificata.
4. Quando anche questo non è sufficiente, l'ultima raccomandazione, in casi di estrema difficoltà, soprattutto in presenza di un cistico eccessivamente corto, indissociabile dalla via biliare, oppure della sua assenza, è quella di non insistere nella preparazione, ma di prendere in considerazione anche l'ipotesi di effettuare una colecistectomia parziale o sub-totale, sezionando l'infundibulo appena a monte della sua origine. Si tratta, in questo caso, di una sorta di via d'uscita, di una vera e propria procedura di salvataggio, ovvero, nella definizione degli Autori di lingua inglese, un bail-out. La conoscenza e il rispetto di queste regole si sono rivelate molto importanti anche nel contenzioso medico legale che prende origine da una lesione delle vie biliari in corso di colecistectomia.”
Premesse queste considerazioni di ordine generale, specialmente con riguardo alle raccomandazioni da osservare per prevenire lesioni come quella oggetto di accertamento, i c.t.u. hanno formulato le seguenti considerazioni in merito al caso in esame:
“Tenuto conto di quanto annotato all'atto del ricovero ospedaliero del 10.12.2018 in termini di “… Dal mese di aprile comparsa di dolori epigastrici con riscontro di calcolosi multipla della colecisti …” nonché dell'evidenza anatomopatologica sul pezzo operatorio di “… Colecistite cronica …”, è da ritenere che nel dicembre 2018 sussistessero condizioni tali da motivare l'indicazione ad intervento di colecistectomia;
al pari, in ordine all'approccio laparoscopico adottato, alla luce dei dati casistici e di esperienza chirurgica più sopra riportati e già consolidati all'epoca dei fatti in esame, non è ravvisabile alcun profilo di criticità. Venendo alla esecuzione tecnica, a fronte pagina 11 di 24 dell'obiettività intraoperatoria descritta (“… loggia sottoepatica, mascherata da imponente sindrome aderenziale … colecisti contenente calcoli, a pareti ispessite, affondata all'interno di spesso strato di adipe …”), la decisione di convertire l'intervento da laparoscopico a laparotomico appare del tutto condivisibile. Per contro, nelle condizioni rilevate la scelta di portare a termine la procedura in assenza di una colangiografia intraoperatoria ha rappresentato una violazione delle raccomandazioni della letteratura per la sicurezza, segnatamente del protocollo CVS o Critical View
Safety. A fronte ad un'anatomia difficile da interpretare e, più in generale, ogni qualvolta vi sia la necessità di una verifica, se non si può disporre di una tecnologia più avanzata, come quella della immunofluorescenza, oppure più semplicemente anche solo di un ecografo, con una sonda adatta allo scopo e di una persona in grado di utilizzarlo, non resta che il ricorso alla colangiografia intraoperatoria. Non potendo trasferire il paziente in radiologia, l'esecuzione di tale controllo è subordinata alla disponibilità di un tavolo operatorio permeabile ai raggi X e di un apparecchio radiologico portatile.
Un ulteriore aspetto meritevole di valutazione, attiene alla fase di preparazione dell'infundibulo della colecisti e del dotto cistico, condotta per quanto detto in presenza di un'anatomia incerta e senza intraprendere alcuna iniziativa atta ad indagarla. Sono questi i casi nei quali, nel dubbio, l'operatore può decidere di eseguire una colecistectomia parziale, sezionando l'infundibulo a monte del cistico, lontano dalla via biliare, per non danneggiarla. La colecistectomia parziale comporta a sua volta dei rischi, come quello di poter incorrere nella formazione di nuovi calcoli nel moncone residuo, in una colecistite acuta, nella calcolosi dei dotti biliari, ma serve a preservare l'integrità della via biliare principale soprattutto quando il cistico è troppo corto, dalla quale potrebbe non essere separabile per fenomeni di sclerosi cicatriziale, oppure ogni qual volta non sia possibile individuare con sicurezza il tratto a monte e a valle del suo imbocco. In queste condizioni, uno dei criteri di sicurezza della Critical View Safety, già citata, raccomanda di non insistere nella dissezione fino all'isolamento completo del dotto, come sembrerebbe emergere dalla descrizione dell'atto operatorio, ma di pagina 12 di 24 limitarsi alla sezione del passaggio infundibulo-cistico. Avuta considerazione della sede e dell'estensione della lesione patita, è da ritenere che le scelte operatorie identificate come censurabili, in quanto condizionanti un'erronea identificazione delle strutture anatomiche, abbiano assunto ruolo causale nel suo determinismo.
Procedendo oltre, in merito alle modalità di esecuzione dell'intervento di “…
IC … Posizionamento di tubo di EH …”, posto in essere in data
21.12.2018, si formulano le seguenti considerazioni. In tale circostanza, dall'esame del verbale operatorio risulta comprovato che il dr. mise in atto un improbabile CP_2
tentativo di ricostruzione diretta della via biliare principale con l'innesto tra i due monconi di un segmento isolato di vena safena prelevato alla coscia, associando alla ricostruzione un drenaggio esterno della bile su tubo di EH. Si tratta di una tecnica del tutto abbandonata, della quale è anche difficile trovare in letteratura dei riscontri che non siano isolati, impiegata soprattutto per coprire difetti parziali più o meno ampi, con patch suturati ai margini della soluzione di continuo, quasi mai come sostituto totale del segmento mancante. Salvo verifiche e con tutti i limiti di una ricerca bibliografica, il tentativo più antico risalirebbe al 1923, quelli più recenti sono studi sperimentali, condotti pressoché esclusivamente sul modello animale, tutti esitati invariabilmente, o in una necrosi del condotto, o in una stenosi. Posta
l'inappropriatezza della opzione adottata, tanto più a fronte di alternative chirurgiche disponibili ed adeguate alle esigenze del caso, risulta che all'esito della procedura fu derivato all'esterno il solo emisistema biliare di destra;
l'estremità superiore dell'innesto fu, infatti, suturata al ramo destro di divisione del dotto epatico, erroneamente scambiato per il moncone del dotto epatico comune, e fu escluso così
l'emisistema sinistra, con ogni probabilità rimasto beante e non drenato. Depone in tal senso quanto descritto nel verbale operatorio dell'intervento chirurgico eseguito in data
11.01.2019 in occasione del quale si provvide a ricanalizzare correttamente la via biliare per mezzo di una epaticodigiunostomia termino-laterale, su ansa alla UX. Ciò posto, alla luce della definizione giurisprudenziale di riferimento in materia, non pagina 13 di 24 emerge il ricorrere, nella vicenda in esame, di condizioni tali da porre la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in rapporto ad una chirurgia che sarebbe, a fronte del quadro anatomico descritto all'atto operatorio del 10.12.2018, fuorviante considerare semplice.”
A fronte di tali considerazioni lineari, coerenti, ampiamente argomentate, anche con riferimento alla bibliografia citata nelle note a piè di pagina, qui non riportate,
l'appellante incidentale propone in sede di appello le critiche sopra richiamate.
Preliminarmente, sul piano processuale, il Collegio osserva che, se è vero che nuove difese di natura tecnica possono essere introdotte per la prima volta anche in appello
(cfr. Cass., S.U., n. 5624 del 2022), tuttavia, nel valutare la fondatezza delle stesse il giudice ben può valorizzare il contegno della parte assunto nel corso del processo (art. 116, co. 2 c.p.c.). Alla luce di ciò, il Collegio deve rilevare che nel primo grado dell'odierno giudizio la clinica non ha censurato la c.t.u. ed, anzi, ha argomentato nel senso dell'esistenza di una colpa grave del sanitario in coerenza con le conclusioni raggiunte dai consulenti del giudice (cfr. memoria di costituzione in I grado, p. 7 ss.), con contegno difensivo opposto e contraddittorio rispetto alla posizione assunta con la costituzione in appello, ove invece ha deciso di fare in gran parte proprie le difese già svolte in primo grado dalla controparte dott. . Se tale condotta contraddittoria non CP_2
determina l'inammissibilità delle nuove difese, tuttavia costituisce un elemento di valutazione che, secondo l'apprezzamento del Collegio, concorre con altri nel senso dell'infondatezza degli argomenti difensivi così svolti.
Nel merito, con i primi due profili critici, la clinica appellante deduce che le pregresse patologie e la conformazione anatomica del paziente sarebbero stati eventi imprevedibili e non prevenibili, neppure mediante il rispetto dei principi della cd. visione critica della sicurezza (CVS), in quanto il mancato ricorso ad “imaging” – di cui al punto 2 delle raccomandazioni esposte in c.t.u., pp. 26-27 e supra richiamate – sarebbe giustificato in ragione dei fondati dubbi scientifici sull'utilità di tale procedura e del fondato rischio di pagina 14 di 24 risultare addirittura controproducente in casi di colecistectomie difficili come quella di specie.
Senonché, sul punto, la c.t.u. già fornisce esaustiva risposta nella parte in cui – in replica alle osservazioni redatte dal prof. consulente per il terzo chiamato dott. – Per_3 CP_2
osserva: “in linea con quanto già esplicitato nella bozza di relazione, è indubbio che l'intervento chirurgico posto in essere in data 10.12.2018 sia stato reso difficoltoso dalle condizioni anatomiche riscontrate intraoperatoriamente. Ciò posto, tuttavia, devesi rilevare come lo stesso consulente di parte nulla eccepisca rispetto alla eziopatogenesi della lesione, da riferire ad un vero e proprio errore di identificazione delle strutture anatomiche dell'ilo epatico (si veda osservazione numero 3). Ne deriva che, anche alla luce delle annotazioni formulate e dei relativi riferimenti bibliografici, si conferma come, nel caso in esame, furono violati i principi della Critical View of Safety
(CVS), ai quali fa riferimento anche il consulente di parte. Contrariamente a quanto afferma il prof. l'operatore, disattendendo le raccomandazioni della CVS, ha Per_3
certamente insistito nell'isolamento del dotto cistico e dell'arteria cistica, tanto che precisa di aver sezionato entrambe le strutture, ritenendo, a torto, di averle correttamente identificate. È pur vero, come asserisce il consulente di parte, che lasciare in sede una parte dell'infundibulo della colecisti può comportare ricadute per la formazione di calcoli e per possibili riacutizzazioni infiammatorie, ma questo è il costo da sostenere per evitare il rischio, di gran lunga più elevato, di produrre un grave danno anatomico a carico delle vie biliari, evenienza occorsa nel caso di specie. Al pari, è indubbio che la esecuzione di una colangiografia intraoperatoria, funzionale ad accertare l'anatomia delle vie biliari, sia resa più complessa in presenza di un , tuttavia, nel caso in esame, risulta che non fu posto in essere alcun tentativo in tal senso, sia prima sia dopo la riconversione chirurgica, quando la mandatorietà dell'esame era divenuta evidente. Preso atto che tale esame fu condotto in occasione del reintervento del 21.12.2018 su un lettino operatorio non radiotrasparente (osservazione numero 15),
pagina 15 di 24 a maggior ragione l'omessa esecuzione in data 10.12.2018 non pare giustificabile da carenze strutturali.”
Pertanto, le considerazioni dei c.t.u. appaiono complete e condivisibili, rendendo del tutto inopportuna la rinnovazione peritale richiesta: i consulenti hanno dato atto della presenza di condizioni anatomiche complesse riscontrate nel corso dell'intervento ed hanno confermato che proprio in presenza di tali difficoltà dovevano essere rispettate le raccomandazioni della cd. visione critica della sicurezza (CVS). In particolare, proprio la situazione anatomica complessa rendeva ancor più necessario procedere, nell'indisponibilità di tecniche più avanzate, quantomeno ad una colangiografia intraoperatoria funzionale ad accertare l'anatomia delle vie biliari, onde evitare di indentificare erroneamente le strutture anatomiche del paziente.
Circa la doverosità di tali accertamenti intraoperatori, i consulenti si esprimono in termini inequivocabili, discorrendo di raccomandazione “indubbiamente più cogente”
(p. 26), di “violazione delle raccomandazioni della letteratura per la sicurezza, segnatamente del protocollo CVS o Critical View Safety” (p. 31, inosservanza ribadita a p. 38) e censurano la mancata esecuzione di una colangiografia intraoperatoria, funzionale ad accertare l'anatomia delle vie biliari, a fronte di una “mandatorietà dell'esame […] divenuta evidente”.
A fronte di tali considerazioni di natura tecnica, la Corte osserva pertanto che la pregressa situazione patologica ed anatomica del paziente non può in alcun modo essere considerata come una causa esterna imprevedibile ed inevitabile tale da escludere la responsabilità ex 1218 c.c., in quanto sarebbe stato onere del professionista procedere con gli esami imposti dalle linee guida richiamate per fronteggiare tale situazione anatomica di incerta lettura.
Con un terzo profilo critico, l'appellante incidentale ritiene non convincente la valutazione in termini di colposa condotta professionale del dott. e, per esso, di CP_2
con riferimento alla tecnica chirurgica adottata in occasione del Controparte_1
secondo intervento, deducendo che lo stesso dott. ha allegato in atti copiosa CP_2
pagina 16 di 24 letteratura scientifica che avalla la ricostruzione diretta della via biliare principale dal medesimo posta in essere.
Osserva però la Corte – al di là del fatto che tali articoli scientifici non sono poi stati depositati dalla difesa della clinica nel fascicolo d'appello – che i consulenti nominati hanno dato conto della letteratura in materia ed hanno ritenuto la tecnica impiegata del tutto abbandonata, con riscontri in letteratura “isolati, impiegata soprattutto per coprire difetti parziali più o meno ampi, con patch suturati ai margini della soluzione di continuo, quasi mai come sostituto totale del segmento mancante” (p. 33), ove gli studi
“più recenti sono studi sperimentali, condotti pressoché esclusivamente sul modello animale, tutti esitati invariabilmente, o in una necrosi del condotto, o in una stenosi” (p.
33). Pertanto, i c.t.u. hanno mostrato di confrontarsi con la letteratura esistente e anche in considerazione di ciò hanno ritenuto che “il dr. mise in atto un improbabile CP_2
tentativo di ricostruzione diretta della via biliare” con tecnica inappropriata “tanto più a fronte di alternative chirurgiche disponibili ed adeguate alle esigenze del caso” (p. 33).
Ancora, quale ulteriore profilo di colpa, i c.t.u. hanno osservato che per tale intervento riparativo “sarebbe stato quantomeno opportuno, alla luce sempre delle raccomandazioni più sopra citate, affidare il paziente ad una struttura di II o III livello”, ossia una struttura di livello superiore alla Rispetto a Controparte_1
tale ulteriore colpa, la clinica nulla ha osservato.
Pertanto, anche in questo caso le generiche doglianze della clinica non scalfiscono la completezza e la logicità della relazione tecnica.
Infine, in base alle risultanze della c.t.u., va esclusa la presenza di problemi tecnici di particolare difficoltà ex art. 2236 c.c., avendo i c.t.u. illustrato come il rispetto di leges artis ampiamente diffuse e conosciute avrebbe evitato la causazione delle lesioni al paziente.
A fronte dell'accertamento della colpa del medico chirurgo, è irrilevante se vi siano state omissioni nell'assistenza al paziente direttamente imputabili a carenze nelle dotazioni della clinica, in quanto il nosocomio risponde in via contrattuale per il fatto doloso o pagina 17 di 24 colposo di tutti gli ausiliari di cui si sia avvalsa nell'esecuzione della prestazione sanitaria (art. 1228 c.c.).
Per tali motivi, l'appello incidentale dei deve essere rigettato, Controparte_1
con conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la responsabilità contrattuale della clinica per i danni subiti dal sig. Pt_1
6. L'appello del sig. ha ad oggetto la sola debenza degli interessi maggiorati ex Pt_1
art. 1284, co. 4 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo, per una maggior somma di 32.894,86 € alla data del 24/10/2024.
Esso non è fondato per le seguenti ragioni.
Questa Corte è consapevole che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 61 del
03/01/2023, si è discostata dal precedente orientamento costante che riteneva il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c. applicabile esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale. Rispetto a tale decisione, sono però necessarie due precisazioni: in primo luogo, tale ordinanza aveva ad oggetto un'azione di ripetizione di indebito esperita dal correntista per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla sulle sue disponibilità, sulla base di clausole CP_9
contrattuali dichiarate nulle, ossia un'obbligazione di valuta;
in secondo luogo, in motivazione, il Supremo Collegio riteneva sì che “l'art. 1284, comma 4, c.c., individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge)”, lasciando tuttavia aperta la possibilità di “ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni”.
Sebbene non siano mancate letture di segno contrario, invero, neppure la successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 12449 del 07/05/2024 ha escluso che esistano limiti all'applicabilità di tale saggio maggiorato. In particolare, con tale sentenza è stata pagina 18 di 24 affermata la relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi, la quale ha presupposti ulteriori e specializzanti rispetto alla fattispecie produttiva degli ordinari interessi legali di cui all'art. 1284, co. 1 c.c.. Proprio rispetto alla potenziale differente natura della fonte dell'obbligazione azionata, la Corte ha affermato che può essere controversa la spettanza degli interessi in questione, ritenendo quindi necessario un accertamento sul punto da parte del giudice della cognizione.
Questo Collegio è pure consapevole dell'esistenza di alcuni precedenti di merito, anche di questa Corte, aventi ad oggetto obbligazioni di diversa fonte e natura. Tra gli altri, parte appellante ha richiamato due precedenti di questa sezione: l'uno in materia di contratto d'agenzia, ove gli interessi maggiorati sono stati riconosciuti su somme dovute a titolo di indennità di fine rapporto e provvigioni (App. Milano, sez. 2, n. 2254 del
21/07/2025); l'altro in materia successoria, con interessi maggiorati riconosciuti su somme dovute a titolo di restituzione di importi anticipati (App. Milano, sez. 2, n. 2377 del 31/07/2025).
In tale incerto contesto giurisprudenziale, ritiene il Collegio di dover dare rilevanza alla natura dell'obbligazione azionata, non potendosi affermare sic et simpliciter l'applicabilità dell'art. 1284, co. 4 c.c. ad ogni obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.
Nel caso di specie, si discute di un'obbligazione risarcitoria di fonte contrattuale, che per orientamento costante costituisce un credito di valore destinato ad essere liquidato unitariamente mediante la pronuncia equitativa del giudice ex art. 1226 c.c.
Rispetto alle obbligazioni risarcitorie, non sono pertinenti i precedenti giurisprudenziali supra citati;
mentre la questione è stata condivisibilmente risolta dalla Corte di cassazione, con sentenza della terza sezione n. 19063 del 05/07/2023, cui ha fatto seguito l'ordinanza della medesima sezione n. 14285 del 29/05/2025, aventi entrambe ad oggetto casi analoghi di responsabilità sanitaria nei quali proponeva ricorso per cassazione il paziente danneggiato per vedersi riconoscere gli interessi maggiorati ex art. 1284, co. 4 c.c..
pagina 19 di 24 Nell'ordinanza n. 14285 del 29/05/2025, per rigettare il ricorso ed escludere la debenza dei super-interessi pendente lite, la Suprema Corte ha così motivato: “l'art. 1284, quarto comma, c.c. si applica alle obbligazioni pecuniarie, ossia aventi in origine contenuto di somma di denaro, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte
(Cass. n. 19063 del 5/7/2023 Rv. 668163 - 01) posto che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. La stessa giurisprudenza ha affermato, con orientamento che qui si intende ribadire, che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi compensativi non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. cosicché la ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito”.
Con motivazione ancor più ampia, nella sentenza n. 19063 del 05/07/2023 è affermato che: “secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi c.d. 'compensativi', la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle pagina 20 di 24 obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 22607 del
08/11/2016, Rv. 642965 – 01).
4. Da tali premesse deriva che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale (v. Sez. 3, Ordinanza n.
24468 del 04/11/2020, Rv. 659951 - 02).
5. Con specifico riferimento alla doglianza avanzata dall'odierno ricorrente, varrà ribadire come l'obbligazione risarcitoria costituisca un debito di valore, rispetto al quale gli interessi 'compensativi' valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
ed occorrerà altresì sottolineare come la relativa determinazione non sia in nessun modo automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36878 del 26/11/2021, Rv.
663090 - 01).
6. Coerentemente a tali premesse, l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv.
pagina 21 di 24 657571 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 – 01; v. anche Sez.
3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023).
7. Tutte le volte, infatti, in cui il giudice provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli interessi 'compensativi' a preferenza di un altro non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.): ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare l'entità del danno effettivamente subito dal danneggiato, potendo, a tal fine, fare ricorso anche alle presunzioni che ritiene opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo i presupposti dell'art. 1226 c.c., ai criteri equitativi ritenuti più adeguati”.
Nel contesto di tali principi di diritto, con la sentenza qui impugnata il Tribunale ha liquidato gli interessi “compensativi” quale componente costitutiva del danno di cui l'appellante principale ha chiesto il risarcimento e ha determinato il tasso di tali interessi nella misura legale sull'importo devalutato alla data dell'intervento chirurgico
(10/12/2018) e rivalutato anno per anno fino alla data del deposito della sentenza.
A fronte di tale statuizione, all'appellante non giova quindi il mero richiamo all'art. 1284, co. 4 c.c., poiché sarebbe stato suo onere allegare e provare, anche in via presuntiva, che in caso di tempestivo pagamento del dovuto avrebbe tratto dalla disponibilità del denaro un guadagno maggiore di quello liquidato equitativamente dal
Tribunale, il quale, oltre alla rivalutazione, ha determinato gli interessi con riferimento al tasso legale. In assenza di tale prova, il Collegio deve condividere la valutazione equitativa già operata dal primo giudice, che va quindi confermata.
Tale soluzione è coerente con la necessità – di cui ha dato conto anche parte della dottrina – di circoscrivere il campo di applicazione dell'art. 1284, co. 4 c.c. in relazione alla funzione della previsione normativa, la quale si caratterizza per una spiccata funzione deterrente-afflittiva, più che riparatoria. Tale finalità punitiva conduce ad escludere dal campo di applicazione della norma i debiti risarcitori illiquidi alla data di pagina 22 di 24 proposizione della domanda giudiziale, poiché anche in ottica costituzionale (art. 23
Cost.) sarebbe inopportuno sanzionare il debitore che ancora non sa quanto pagare, giacché è proprio l'incerta quantificazione della prestazione risarcitoria ad essere oggetto di lite.
Del resto, esiste un indice normativo nel medesimo senso: l'art. 1, co. 2, lett. b) del d.lgs.
n. 231/2002 prevede che le disposizioni del decreto sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali non si applichino ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno. È vero che l'art. 1284, co. 4 c.c. nel richiamare la legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali lo fa con riferimento al solo saggio degli interessi, ma ciò non esclude che in ottica sistematica si possano comunque valorizzare le restanti disposizioni del d.lgs. n. 231/2002, come fatto anche dalla citata sentenza della Corte di cassazione n. 19063 del 05/07/2023.
Si tratta di considerazioni che concorrono a determinare il rigetto dell'appello del sig.
con conferma della sentenza impugnata. Pt_1
7. Atteso l'esito del giudizio di appello, in considerazione del rigetto di entrambi gli appelli contrapposti, le spese di lite del presente grado devono essere integralmente compensate.
Vista l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa di in comparsa Pt_1
conclusionale, ritiene la Corte che non siano ravvisabili profili di malafede, abuso del processo o colpa grave dell'appellante incidentale, il quale ha peraltro proposto l'impugnazione all'interno di un giudizio di appello comunque già introdotto da Pt_1
in via principale.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambi gli appellanti e dell'ulteriore Parte_1 Controparte_1
importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
pagina 23 di 24
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti – ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – così dispone:
I. rigetta l'appello principale di e l'appello incidentale di Parte_1
confermando per l'effetto la sentenza n. Controparte_1
656/2024, pubblicata il 11/10/2024, del Tribunale di Lecco;
II. compensa integralmente le spese processuali del presente grado;
III. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti e Parte_1 Controparte_1
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26/11/2025.
Il Presidente Dott. Carlo Maddaloni Il Consigliere estensore Dott.ssa Natalia Imarisio
Minuta redatta con la collaborazione del Dott. Enrico Pedrotti Magistrato ordinario in tirocinio pagina 24 di 24