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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente e Relatore
AGOSTINI ERMINIA, Giudice
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore _1 - CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara - Via Menzione N. 3 54100 Massa MS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre il contribuente - militare in congedo equiparato, ai fini pensionistici, a vittima del dovere, per essere rimasto infermo in condizioni straordinarie di missione - avverso il mancato accoglimento della sua richiesta di rimborso di quanto pagato ai fini IRPEF negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. L'Agenzia delle Entrate ha inizialmente negato il diritto del contribuente all'esenzione richiesta ma, successivamente, visto il mutare della giurisprudenza in materia e riesaminata la questione, ha formalmente riconosciuto - circolare n.68 del 4 .12.2025 - il diritto all'esenzione IRPEF a favore di chiunque abbia ottenuto lo status di vittima del dovere o equiparato ed ai familiari superstiti, quindi, ha eccepito la decadenza dal diritto del ricorrente per le ritenute subite da oltre 48 mesi rispetto all'istanza di rimborso e pertanto delle ritenute effettuate dal
1.01.2018 al 21.03.2018.
Calcolate quindi le somme da rimborsare per l'anno 2018 in € 18.918,00, riconosciute corrette le somme richieste in ricorso per gli anni 2019 2020, 2021, 2022 e 2023, ha proposto di conciliare la controversia.
Parte ricorrente non ha aderito alla proposta, insistendo, per quanto riguarda l'eccepita decadenza del diritto al rimborso, sostenendo che tale diritto sarebbe stato da lui conosciuto solo a seguito della sentenza Cassazione 4478/2024. Agenzia delle Entrate ha comunque riconosciuto al contribuente il rimborso degli importi richiesti nel ricorso introduttivo, salvo che per l'anno 2018, anno per il quale la somma dovuta è stata ricalcolata come sopra, ed è stata disposta l'erogazione del rimborso di tali somme
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza 4478/2024 della Suprema Corte, richiamata dal ricorrente, si adegua a precedenti pronunciamenti che già hanno affermato, in tema di decadenza dal diritto, che in materia di benefici fiscali
"la domanda di rimborso delle somme indebitamente trattenute a titolo di IRPEF non è soggetta a termini di decadenza bensì solo a quelli di prescrizione..." e che, trattandosi di benefici fiscali "direttamente accordati dalla legge", "essi competono indipendentemente da istanze del contribuente" - "e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell'Amministrazione finanziaria".
A parte ricorrente debbono pertanto essere riconosciute le somme relative alle ritenute IRPEF subite per intero negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, Agenzia Entrate dovrà quindi versare al ricorrente anche la differenza tra la somma da questi richiesta in ricorso e la somma versatagli in autotutela per l'anno 2018.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Massa Carrara, preso atto dell'avvenuta disposizione di rimborso delle somme richieste per gli anni 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 da parte dell'Agenzia delle Entrate, dispone che, per l'anno 2018, quest'ultima rimborsi al ricorrente l'ulteriore somma di
€ 5.224,65, differenza tra quanto richiesto e quanto riconosciuto da Agenzia Entrate.
Condanna l'Agenzia Entrate al rimborso parziale delle spese di lite che liquida in € 4.000,00, oltre anticipazioni ed accessori di legge, da versarsi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente e Relatore
AGOSTINI ERMINIA, Giudice
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore _1 - CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara - Via Menzione N. 3 54100 Massa MS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre il contribuente - militare in congedo equiparato, ai fini pensionistici, a vittima del dovere, per essere rimasto infermo in condizioni straordinarie di missione - avverso il mancato accoglimento della sua richiesta di rimborso di quanto pagato ai fini IRPEF negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. L'Agenzia delle Entrate ha inizialmente negato il diritto del contribuente all'esenzione richiesta ma, successivamente, visto il mutare della giurisprudenza in materia e riesaminata la questione, ha formalmente riconosciuto - circolare n.68 del 4 .12.2025 - il diritto all'esenzione IRPEF a favore di chiunque abbia ottenuto lo status di vittima del dovere o equiparato ed ai familiari superstiti, quindi, ha eccepito la decadenza dal diritto del ricorrente per le ritenute subite da oltre 48 mesi rispetto all'istanza di rimborso e pertanto delle ritenute effettuate dal
1.01.2018 al 21.03.2018.
Calcolate quindi le somme da rimborsare per l'anno 2018 in € 18.918,00, riconosciute corrette le somme richieste in ricorso per gli anni 2019 2020, 2021, 2022 e 2023, ha proposto di conciliare la controversia.
Parte ricorrente non ha aderito alla proposta, insistendo, per quanto riguarda l'eccepita decadenza del diritto al rimborso, sostenendo che tale diritto sarebbe stato da lui conosciuto solo a seguito della sentenza Cassazione 4478/2024. Agenzia delle Entrate ha comunque riconosciuto al contribuente il rimborso degli importi richiesti nel ricorso introduttivo, salvo che per l'anno 2018, anno per il quale la somma dovuta è stata ricalcolata come sopra, ed è stata disposta l'erogazione del rimborso di tali somme
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza 4478/2024 della Suprema Corte, richiamata dal ricorrente, si adegua a precedenti pronunciamenti che già hanno affermato, in tema di decadenza dal diritto, che in materia di benefici fiscali
"la domanda di rimborso delle somme indebitamente trattenute a titolo di IRPEF non è soggetta a termini di decadenza bensì solo a quelli di prescrizione..." e che, trattandosi di benefici fiscali "direttamente accordati dalla legge", "essi competono indipendentemente da istanze del contribuente" - "e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell'Amministrazione finanziaria".
A parte ricorrente debbono pertanto essere riconosciute le somme relative alle ritenute IRPEF subite per intero negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, Agenzia Entrate dovrà quindi versare al ricorrente anche la differenza tra la somma da questi richiesta in ricorso e la somma versatagli in autotutela per l'anno 2018.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Massa Carrara, preso atto dell'avvenuta disposizione di rimborso delle somme richieste per gli anni 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 da parte dell'Agenzia delle Entrate, dispone che, per l'anno 2018, quest'ultima rimborsi al ricorrente l'ulteriore somma di
€ 5.224,65, differenza tra quanto richiesto e quanto riconosciuto da Agenzia Entrate.
Condanna l'Agenzia Entrate al rimborso parziale delle spese di lite che liquida in € 4.000,00, oltre anticipazioni ed accessori di legge, da versarsi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.