Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 980/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Li Calzi, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 29.03.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso le ordinanze
– ingiunzione n. OI-001209914 (prot. .0100.14/02/2024.0049186), n. OI-002029221 (prot. CP_1
.0100.14/02/2024.0049193) e n. OI-001209915 (prot. .0100.14/02/2024.0049192), CP_1 CP_1 chiedendo dichiararsene l'illegittimità, la nullità e/o l'annullabilità per decadenza e prescrizione della pretesa contributiva azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1
il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
Va premesso che gli atti qui impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n.
463/1983 convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983, il quale prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Va altresì ricordato in punto di diritto che tale comma era stato precedentemente novellato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016, il quale all'art. 6 prevede che “Nel procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Tanto premesso, la causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla decadenza ex art. 14 della legge n. 689/1981 (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
Segnatamente, l'opposizione risulta meritevole di accoglimento giacché – sebbene, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” – l' , a fronte di contributi afferenti gli anni CP_1
2016, 2017 e 2018, ha provveduto a formare gli atti di accertamento solo in data 18.07.2018 (anni
2016 e 2017) e 28.11.2019 (anno 2018) e, conseguentemente, a notificare le relative violazioni con evidente inosservanza del prescritto termine di novanta giorni.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso le ordinanze – ingiunzione n. OI-001209914 (prot.
.0100.14/02/2024.0049186), n. OI-002029221 (prot. .0100.14/02/2024.0049193) e n. OI- CP_1 CP_1
001209915 (prot. .0100.14/02/2024.0049192) e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme CP_1
ivi richieste;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano CP_1
in complessivi 2.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo