Sentenza 19 marzo 2024
Massime • 1
Nelle procedure di mobilità del personale docente di fascia C per l'anno scolastico 2016-2017, l'assegnazione delle cattedre avviene, ex art. 6 del c.c.n.i. dell'8 aprile 2016 e del relativo Allegato 1, in considerazione delle preferenze espresse dai candidati, senza che sussista alcuna violazione del criterio meritocratico di cui all'art. 97 Cost., essendosi in una fase successiva a quella del reclutamento: ne consegue che all'assegnazione non si procede seguendo una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale, articolata tenendo conto del punteggio conseguito da ogni insegnante, ma sulla scorta di distinte graduatorie, elaborate sulla base dell'ordine di preferenze espresso dal richiedente in relazione ai vari ambiti territoriali, strutturate al loro interno in considerazione del punteggio conseguito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2024, n. 7354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7354 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE DI LODI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1497/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/10/2018 R.G.N. 1155/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
Oggetto MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. 13562/2019 Cron. Rep. Ud. 07/02/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 7354 Anno 2024 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 19/03/2024 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 22 ottobre 2018 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Lodi e rigettava la domanda proposta da ME CC nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito territoriale di Lodi, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, docente di scuola primaria, assunta a tempo indeterminato nella fase C del piano straordinario di assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016 di cui all’art. 1, comma 98, lett. c, l. n. 107/2015, di ottenere, all’esito della procedura di mobilità dell’8.4.2016 relativa alla fase C del piano straordinario di assunzioni per l’anno scolastico 2016/2017 di cui all’art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, l’assegnazione all’ambito territoriale Lazio 0021 (Latina) più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare e comunque inserito, con SI e Roma, fra quelli richiesti nella domanda di mobilità, stante l’illegittimità dell’assegnazione disposta dal MIUR presso l’ambito Lombardia 0017-Provincia di Lodi, mai richiesto, per la preferenza accordata sul posto nel Lazio ad altri docenti collocati nella graduatoria nazionale in posizione deteriore con un minore punteggio. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover condividere l’interpretazione operata dal primo giudice privilegiando in base alla regola di ermeneutica contrattuale posta dall’art. 1362 c.c. data dal riferimento al senso letterale delle parole giungendo così a concludere che, nel quadro di una procedura del tutto peculiare conseguente al piano di assunzioni straordinario previsto dalla l. n. 107/2015, l’assegnazione in sede provvisoria da operarsi, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo, attribuendo priorità al criterio della preferenza indicato dai docenti candidati non è lesivo del principio meritocratico alla base del pubblico concorso e dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., sicché quella disciplina deve interpretarsi nel senso che a quell’assegnazione non debba procedersi secondo un ordine derivante da una graduatoria tra tutti i soggetti interessati ad un dato ambito territoriale, dovendosi invece formare plurime e distinte graduatorie riferite al medesimo ambito territoriale secondo la scala di preferenza risultante dalle indicazioni di ciascun candidato, a comprendere, cioè, distintamente, una prima graduatoria, tutti i candidati che quell’ambito territoriale hanno indicato come primo e, a seguire, quelle comprendenti i candidati che abbiano espresso la stessa preferenza in via successiva. - Per la cassazione di tale decisione ricorre la CC, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso le Amministrazioni intimate. - La Procura Generale ha depositato la propria requisitoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE - Con l’unico motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 15, 96, 98 lett. c, e 108 l. n. 107/2015, 3 e 6 e dell’allegato 1 del CCNI sulla mobilità dell’8.4.2016, relativamente alla disciplina della fase C del piano di assunzioni, dell’ordinanza ministeriale n. 241/2016 e del D.M. n. 356/2014, lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione della disciplina collettiva per aver dato rilevanza, nell’ambito della procedura seguita dal MIUR per l’assegnazione delle cattedre di fascia C, all’ordine di preferenza per gli ambiti territoriali indicati dai candidati, in modo da ritenere possibile la formazione in relazione ad esso di plurime e distinte graduatorie in base alle quali procedere all’assegnazione, quando invece, la prevalenza nell’assegnazione doveva essere riconosciuta in base al punteggio riportato dai candidati, a prescindere dall’ordine di preferenze espresso dagli stessi, portando, così, alla formazione su quella base di una sola graduatoria per ogni singolo ambito territoriale. - Il motivo si rivela infondato, dovendo ritenersi, in conformità all’orientamento in merito accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 34018/2023), il risultato interpretativo cui la Corte territoriale approda avendo a riferimento il criterio letterale di interpretazione dei contratti corretto sul piano dell’individuazione del senso delle parole e pienamente congruo sul piano logico e sistematico. - Sotto il primo profilo va, infatti, considerato che la priorità attribuita in sede collettiva al criterio della preferenza espressa dai singoli candidati si ricava in termini inequivoci dal combinato disposto dell’art. 6 del CCNI dell’8.4.2016 sulla mobilità del personale per l’anno scolastico 2016/2017 e dall’Allegato 1 al predetto CCNI, prevedendo l’art. 6, con riferimento alla fascia C, relativa agli assunti nell’anno scolastico 2015/2016 provenienti da GAE, che “la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali” e l’Allegato 1 che “per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”, posto che il riferimento al criterio della preferenza, piuttosto che a quello dell’ambito territoriale, per la formazione delle graduatorie comporta che le graduatorie siano plurime e distinte secondo l’ordine di preferenza espresso da ciascuno dei candidati e al loro interno si strutturino secondo il punteggio ottenuto da ciascuno di essi o a parità di esito secondo l’anzianità anagrafica. - Quanto al secondo aspetto l’opzione operata in sede collettiva di attribuire rilievo ai fini dell’assegnazione delle cattedre ad un criterio distinto da quello meritocratico basato sul punteggio conseguito non contravviene ai principi costituzionali che, nel subordinare l’accesso all’impiego pubblico alla procedura del concorso pubblico, pongono a fondamento quel criterio selettivo, non essendo la procedura in questione finalizzata al reclutamento del personale, per essere attinente all’attribuzione di una sede provvisoria in vista della successiva procedura di mobilità prevista dalla l. n. 107/2015, ben potendo dunque quella disciplina così interpretata, non inficiata dal contrasto con norme imperative, ben essere considerata legittima e presiedere all’espletamento della procedura secondo le stabilite modalità. - Il ricorso va, pertanto, rigettato sulla base del seguente principio di diritto “Relativamente alla procedura di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017 riguardante la fascia C, e quindi i docenti assunti nell’anno scolastico 2015/2016 provenienti da GAE, legittimamente le parti collettive, non vincolate, trattandosi di procedure non attinenti al reclutamento del personale docente, al rispetto del criterio meritocratico sotteso al principio costituzionale della selezione dei pubblici impiegati per concorso pubblico, hanno assegnato priorità, ai fini dell’assegnazione delle cattedre, al criterio della preferenza espressa dai candidati, dettando una disciplina da interpretarsi nel senso reso palese dal tenore letterale della stessa, per cui l’assegnazione consegue alla formazione di plurime e distinte graduatorie secondo l’ordine di preferenza espresso dai candidati con riferimento a ciascun ambito territoriale, al loro interno poi strutturate sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato e non alla formazione di una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale tra quelli indicati dai candidati ed articolata sulla base del punteggio conseguito dai candidati che comunque, a prescindere dall’ordine di preferenza espresso, avevano indicato lo specifico ambito” - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 7.2.2024.