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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/11/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1464/2025
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MA NT Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
GiudiceDott. Matteo Prato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1464/2025 promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.MATRANGOLO MARIA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.
SA IS
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 1/8/2025 Parte_1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 9/8/2019, che dalla unione erano nati i
Per figli Per_1 ed e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1. Modalità di comunicazione tra i genitori e gestione condivisa degli aspetti rilevanti della vita dei figli
Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni variazione di residenza o domicilio, nonché qualsiasi evento o circostanza rilevante per la vita dei figli.
Entrambi avranno il diritto di partecipare agli incontri scolastici, alle visite mediche. alle attività sportive e ricreative e a ogni altro momento significativo della vita dei minori, con l'obbligo di condividere informazioni e decisioni rilevanti.
Le parti si impegnano a mantenere rapporti collaborativi e rispettosi nell'esclusivo interesse della prole. comunicando tra loro attraverso modalità concordate (telefonicamente, via email o altra forma scritta).
evitando conflitti e interferenze.
2. Affidamento, collocamento e tempi di frequentazione
I figli minori saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in forma condivisa. nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 337-bis e ss.
C.C.
Le decisioni riguardanti gli aspetti di ordinaria amministrazione potranno essere assunte da ciascun genitore in autonomia nel tempo in cui i figli si trovano presso di lui;
le decisioni di maggiore interesse (relative a istruzione. salute, educazione, residenza abituale e scelte religiose) dovranno essere assunte congiuntamente,
tenendo conto delle capacità. inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori.
residenza anagrafica dei figli sarà fissata l'abitazione presso materna. La
1 minori resteranno prevalentemente collocati presso la madre, fermo restando il diritto di frequentazione con il padre come segue: Nei pomeriggi di lunedi, mercoledì e venerdì. i minori saranno affidati al padre fino alle ore 19:00. in considerazione del fatto che, in tali giornate. la madre è impegnata per motivi lavorativi e non può
occuparsi personalmente dei figli. Nel caso in cui il padre dovesse trasferirsi in altra località per ragioni di lavoro e non potesse provvedere personalmente alla cura dei figli nei suddetti giorni. egli si impegna a garantire comunque una gestione adeguata, attraverso una delle seguenti modalità:
a) incarico a persona di fiducia (es. nonna paterna):
b) assunzione e retribuzione di una babysitter di propria scelta: c) in alternativa. previo accordo con la madre, versamento di una somma congrua destinata alla copertura delle spese per un'assistenza esterna individuata dalla madre (es. babysitter).
La domenica. i minori saranno affidati al padre a settimane alterne, per l'intera giornata.
3. Vacanze scolastiche.
Vacanze natalizie: Il periodo natalizio sarà suddiviso in modo paritetico, con alternanza annuale tra i genitori. In
particolare:
- 24 dicembre (Vigilia di Natale) con un genitore. 25 dicembre (Natale) con l'altro;
- 31 dicembre (San Silvestro) con un genitore, 1° gennaio (Capodanno) con l'altro;
- 6 gennaio (Epifania) sarà trascorsa ad anni alterni. Per l'anno corrente. i minori trascorreranno la Vigilia. San Silvestro e l'Epifania con la madre, e il giorno di Natale e Capodanno con il padre. Negli anni successivi si procederà con alternanza.
Vacanze pasquali: I minori trascorreranno la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedi dell'Angelo (Pasquetta) con l'altro, con alternanza annuale. Per il primo anno successivo alla separazione, la Pasqua sarà.
trascorsa con la madre.
Vacanze estive: I minori trascorreranno due periodi consecutivi di quindici giorni ciascuno con ciascun genitore, nei mesi di luglio e agosto. Per il primo anno, la madre avrà facoltà di scelta prioritaria delle date, con rotazione annuale negli anni successivi. I genitori si impegnano a comunicarsi le rispettive scelte almeno trenta giorni prima dell'inizio delle vacanze.
Eventuali variazioni potranno essere concordate in forma scritta, nel rispetto del superiore interesse dei figli.
mantenimento Il sig. UC si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma 4. Contributo al mensile di € 200.00 (duecento/00). da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla madre.
Tale importo sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale. secondo gli indici ISTAT del costo della vita. a decorrere dal mese successivo alla pronuncia del decreto di omologa.
II versamento avverrà sul conto corrente intestato alla. sig.ra ET,
IBAN:[...], salvo diverso accordo scritto tra le parti.
5. Spese straordinarie
Le spese straordinarie relative ai figli, tra cui. a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche (libri di testo. gite, corsi di recupero). spese sportive e ricreative, saranno sostenute al 50% da ciascun genitore, previo accordo, salvo i casi di urgenza.
Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione documentata della spesa.
6. Assegni familiari
Eventuali assegni familiari spettanti per i figli minori saranno integralmente corrisposti alla madre. in quanto genitore collocatario prevalente.
7. Spese legali compensate
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi Parte_1 nata a [...]
(CS) il 05/03/1990 e Controparte_1 nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 21 novembre 2025
Il Presidente- estensore
MA NT
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MA NT Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
GiudiceDott. Matteo Prato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1464/2025 promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.MATRANGOLO MARIA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.
SA IS
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 1/8/2025 Parte_1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 9/8/2019, che dalla unione erano nati i
Per figli Per_1 ed e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1. Modalità di comunicazione tra i genitori e gestione condivisa degli aspetti rilevanti della vita dei figli
Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni variazione di residenza o domicilio, nonché qualsiasi evento o circostanza rilevante per la vita dei figli.
Entrambi avranno il diritto di partecipare agli incontri scolastici, alle visite mediche. alle attività sportive e ricreative e a ogni altro momento significativo della vita dei minori, con l'obbligo di condividere informazioni e decisioni rilevanti.
Le parti si impegnano a mantenere rapporti collaborativi e rispettosi nell'esclusivo interesse della prole. comunicando tra loro attraverso modalità concordate (telefonicamente, via email o altra forma scritta).
evitando conflitti e interferenze.
2. Affidamento, collocamento e tempi di frequentazione
I figli minori saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in forma condivisa. nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 337-bis e ss.
C.C.
Le decisioni riguardanti gli aspetti di ordinaria amministrazione potranno essere assunte da ciascun genitore in autonomia nel tempo in cui i figli si trovano presso di lui;
le decisioni di maggiore interesse (relative a istruzione. salute, educazione, residenza abituale e scelte religiose) dovranno essere assunte congiuntamente,
tenendo conto delle capacità. inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori.
residenza anagrafica dei figli sarà fissata l'abitazione presso materna. La
1 minori resteranno prevalentemente collocati presso la madre, fermo restando il diritto di frequentazione con il padre come segue: Nei pomeriggi di lunedi, mercoledì e venerdì. i minori saranno affidati al padre fino alle ore 19:00. in considerazione del fatto che, in tali giornate. la madre è impegnata per motivi lavorativi e non può
occuparsi personalmente dei figli. Nel caso in cui il padre dovesse trasferirsi in altra località per ragioni di lavoro e non potesse provvedere personalmente alla cura dei figli nei suddetti giorni. egli si impegna a garantire comunque una gestione adeguata, attraverso una delle seguenti modalità:
a) incarico a persona di fiducia (es. nonna paterna):
b) assunzione e retribuzione di una babysitter di propria scelta: c) in alternativa. previo accordo con la madre, versamento di una somma congrua destinata alla copertura delle spese per un'assistenza esterna individuata dalla madre (es. babysitter).
La domenica. i minori saranno affidati al padre a settimane alterne, per l'intera giornata.
3. Vacanze scolastiche.
Vacanze natalizie: Il periodo natalizio sarà suddiviso in modo paritetico, con alternanza annuale tra i genitori. In
particolare:
- 24 dicembre (Vigilia di Natale) con un genitore. 25 dicembre (Natale) con l'altro;
- 31 dicembre (San Silvestro) con un genitore, 1° gennaio (Capodanno) con l'altro;
- 6 gennaio (Epifania) sarà trascorsa ad anni alterni. Per l'anno corrente. i minori trascorreranno la Vigilia. San Silvestro e l'Epifania con la madre, e il giorno di Natale e Capodanno con il padre. Negli anni successivi si procederà con alternanza.
Vacanze pasquali: I minori trascorreranno la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedi dell'Angelo (Pasquetta) con l'altro, con alternanza annuale. Per il primo anno successivo alla separazione, la Pasqua sarà.
trascorsa con la madre.
Vacanze estive: I minori trascorreranno due periodi consecutivi di quindici giorni ciascuno con ciascun genitore, nei mesi di luglio e agosto. Per il primo anno, la madre avrà facoltà di scelta prioritaria delle date, con rotazione annuale negli anni successivi. I genitori si impegnano a comunicarsi le rispettive scelte almeno trenta giorni prima dell'inizio delle vacanze.
Eventuali variazioni potranno essere concordate in forma scritta, nel rispetto del superiore interesse dei figli.
mantenimento Il sig. UC si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma 4. Contributo al mensile di € 200.00 (duecento/00). da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla madre.
Tale importo sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale. secondo gli indici ISTAT del costo della vita. a decorrere dal mese successivo alla pronuncia del decreto di omologa.
II versamento avverrà sul conto corrente intestato alla. sig.ra ET,
IBAN:[...], salvo diverso accordo scritto tra le parti.
5. Spese straordinarie
Le spese straordinarie relative ai figli, tra cui. a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche (libri di testo. gite, corsi di recupero). spese sportive e ricreative, saranno sostenute al 50% da ciascun genitore, previo accordo, salvo i casi di urgenza.
Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione documentata della spesa.
6. Assegni familiari
Eventuali assegni familiari spettanti per i figli minori saranno integralmente corrisposti alla madre. in quanto genitore collocatario prevalente.
7. Spese legali compensate
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi Parte_1 nata a [...]
(CS) il 05/03/1990 e Controparte_1 nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 21 novembre 2025
Il Presidente- estensore
MA NT