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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 6921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6921 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29904/2021 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sesta Sezione Civile IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Claudio Antonio Tranquillo, ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 29904/2021 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. CARUSO GIANPAOLO, elettivamente Parte_1 domiciliata presso il difensore parte attrice contro con il patrocinio dell'avv. PUCCI STEFANO, elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il difensore parte convenuta CONCLUSIONI Parte attrice Nel merito: condannare ex art 2043 cc la convenuta al pagamento della somma di Euro 59.422,86 ( per come indicato nel paragrafo 2 dell'atto di citazione ) in favore della società oltre rivalutazione Parte_1 ed interessi sino al soddisfo, ovvero quell'altra somma che riterrà il Giudice;
Con il favore delle spese legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario Parte convenuta Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata l'inammissibilità e l'infondatezza di quanto ex adverso dedotto, sostenuto e richiesto: a) Attesa la manifesta estraneità della convenuta nella causazione dell'asserito danno lamentato da parte attrice, rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate e, in ogni caso, non provate;
b) in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di condanna di CP_2 rigettare per i motivi indicati in narrativa- le pretese risarcitorie dubbie e, in ogni caso, non provate o comunque limitare la condanna stessa al risarcimento della minor somma che risulterà di giustizia e su cui parte attrice ha pienamente assolto al proprio onere probatorio. c) in ogni caso, con vittoria di spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Causa riassegnata all'estensore in data 11.7.2025. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
Ha esposto che, in data 31.03.2020, veniva a conoscenza che presso l'unità immobiliare sita in Milano (MI), Piazza Luigi di Savoia n. 2, poco prima acquisita all'esito di asta in proceduta pagina 1 di 6 esecutiva, erano stati intrapresi dei lavori edili senza una sua autorizzazione e che gli stessi lavori erano in corso presso l'appartamento adiacente, acquistato dall'odierna convenuta nella medesima procedura esecutiva di cui sopra. In particolare, era già stata rimossa la porta di comunicazione tra le due unità immobiliari, oltre che la pavimentazione con i relativi massetti, i sanitari e le piastrelle. Erano state, inoltre, create tracce per modificare l'impianto elettrico. L'attrice, dopo aver introdotto un giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 669 bis c.p.c., ha, pertanto, convenuto in giudizio l'odierna convenuta, avanti a questo Tribunale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, che quantificava in 59.422,86 euro. Si è costituita che ha in via principale chiesto il rigetto della domanda di Controparte_1 parte attrice per mancanza di prova della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.; in subordine, ha contestato la domanda attorea sotto il profilo del quantum. Escusso il teste , la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del Testimone_1
7.03.2024. dalla dott.ssa Grazia Fedele. Riassegnata la controversia con decreto del 14.07.2025, le parti venivano invitate a precisare di nuovo le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione. La domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità In premessa, occorre ribadire la capacità a testimoniare di e valutarne Testimone_1
l'attendibilità. Sotto il primo profilo, la giurisprudenza è costante nel sostenere che non sussista un'incompatibilità tra l'ufficio di testimone e quello del difensore in assenza di contestualità dei due ruoli (cfr. Cass. ord. 29301/2017). Nel caso di specie il teste ha assunto il ruolo di difensore solo nella fase cautelare antecedente al giudizio di merito ed è, dunque, compatibile con il ruolo di testimone, non essendo portatore di un interesse giuridico concreto e attuale, ma solo tuttalpiù di un interesse di fatto alla riscossione della parcella e delle spese anticipate nel giudizio cautelare. Sotto il secondo profilo, appare attendibile (1). Da una parte, considerato che Testimone_1 svolge la professione di avvocato, da un'eventuale falsa testimonianza deriverebbero non solo conseguenze penali, ma anche disciplinari, entrambe particolarmente nocive per un professionista che esercita l'attività suddetta. Dall'altra, il teste ha deposto su circostanze facilmente controvertibili attraverso prova contraria che non è stata dedotta da parte convenuta. Per esempio, si sarebbe potuto sentire sugli stessi fatti il direttore dei lavori presso l'unità immobiliare di , che avrebbe potuto smentire con relativa facilità la Controparte_1 versione del teste , se falsa. Appare inverosimile, quindi, che il teste abbia riferito il Tes_1 falso esponendosi a una così facile smentita. Tutto ciò premesso, la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'odierna convenuta appare provata. In data 31.03.2020 aveva effettivamente intrapreso dei lavori di Controparte_1 ristrutturazione dell'unità immobiliare appena acquisita. Ciò trova conferma nella testimonianza resa da , nella richiesta di occupazione del suolo pubblico per i Testimone_1 primi giorni di marzo per lo svolgimento di lavori edili (doc. 6 att.) e nella CILA allegata alle planimetrie fotografate dallo stesso teste (doc. 6 att.). In particolare, il testimone ha confermato di essersi recato presso l'appartamento di parte attrice il 31.03.2020, di aver constatato la presenza di un cantiere anche presso l'unità immobiliare adiacente della convenuta e di aver addirittura parlato con il direttore dei lavori.
stesso era completo di tutte le finiture, ricordo che all'ingresso c'era la moquette, che nelle stanze c'era il parquet e delle scrivanie, che in cucina c'erano le piastrelle e che il bagno era completo di sanitari. Cap. 3) Confermo, in data 31.3.2020, appena ho trovato l'appartamento nelle descritte condizioni, ho telefonato al sig. che ha pensato si trattasse di uno scherzo, fino a che non gli ho mandato le fotografie dell'appartamento e lui mi Pt_2 ha detto di sistemare gli oggetti di sua proprietà in cantina. Cap. 4) Confermo che notai un'apertura nella parete che collegava l'appartamento di all'appartamento contiguo di Pt_1
Riconosco la fotografia sub doc. 3pag. 1 che mi viene mostrata sul computer del giudice, poiché l'ho scattata io CP_1 quel giorno su richiesta del sig. la esibisco, autorizzato dal Giudice, in quanto ancora presente sul mio Pt_2 smartphone. Preciso che la prima volta che mi ero recato nell'appartamento in compagnia del sig. el punto in cui Pt_2 ho poi notato l'apertura che consentiva l'accesso all'appartamento contiguo c'era qualcosa che la copriva e che non lasciava intuire la possibilità di accedere ad un altro appartamento, tanto che io non ci avevo fatto neppure caso. ADR: Mi sono affacciato dall'apertura in questione e ho visto che anche l'appartamento attiguo era in stato di cantiere, ma voglio aggiungere che nell'appartamento di c'erano i secchi con le macerie ed alcuni attrezzi da lavoro, come martelli Pt_1 pneumatici. Cap. 5) Confermo, affacciandomi all'apertura di cui ho parlato ho notato la planimetria del progetto dalla quale si capiva la conformazione del palazzo e degli appartamenti e ho notato che in tale progetto era ricompreso anche l'appartamento di
Riconosco le prima tre pagine del doc. 6 att., si tratta di fotografie che ho scattato io. Voglio aggiungere che sul Pt_1 pianerottolo c'era un avviso di lavori da cui risultava la denominazione della società committente CP_3 Cap. 6) Confermo. Infatti successivamente il sig. i telefonò e mi disse di recarmi nell'appartamento in questione Pt_2 e lì mi accordai con i rappresentati delle ditte esecutrici dei lavori e fu raggiunto l'accordo di non proseguire nelle lavorazioni presso l'appartamento di proprietà di e di riprendersi l'attrezzatura. Il sig. i disse anche che Pt_1 Pt_2 sarebbe poi venuto lui a per occuparsi della questione della chiusura dell'apertura di cui ho parlato. CP_1 Cap. 7) Confermo, il sig. enne personalmente a per far chiudere l'apertura, la sera andammo a cena Pt_2 CP_1 insieme e salii anche io con lui nell'appartamento, verificando tale chiusura. Cap. 8) Rammostratemi sul computer di Giudice le fotografie di cui al doc. 2 att., riconosco le stesse come raffiguranti lo stato dell'appartamento di che avevo visto la prima volta quando me lo aveva mostrato il sig. oco dopo Pt_1 Pt_2 l'acquisto. Si dà atto che il teste, mentre il Giudice fa scorrere le fotografie, indica i locali che ricorda di aver visto, ad esempio l'ingresso e la porta di accesso al bagno e la posizione della cucina. Riconosce anche le foto relative ai bagni, in particolare quello con la vasca, ma afferma, tenuto conto delle risposte già date, che non ricorda a distanza di tempo se i bagni fossero uno o due. Cap. 9) Dopo aver visto sul computer del Giudice le fotografie sub doc. 4 att., riconosco le stesse come raffiguranti lo stato dell'appartamento di che riscontrai in data 31.3.2020. Pt_1 pagina 3 di 6 Il teste ha precisato di avere visionato l'unità immobiliare una volta acquistata dall'odierna attrice, pressoché a ridosso dei lavori successivamente riscontrati, e di averla trovata del tutto in ordine (ossia: non interessata da lavoro alcuno). Ciò evidenzia come sia implausibile, data la prossimità temporale degli eventi, che terzi soggetti ulteriori rispetto alle odierne parti possano avere posto in essere i lavori. Risulta, altresì, acclarato che i lavori abbiano interessato anche l'unità immobiliare di proprietà di Tale circostanza è, innanzitutto, provata dalle foto scattate il Parte_1
31.03.2020 (doc. 3 att.) e da quelle datate 5.05.2020 (doc. 4 att.), le quali mostrano chiaramente la sussistenza di lavori presso l'immobile dell'attrice. Lo stesso ha confermato poi di aver trovato l'appartamento in stato di Testimone_1 cantiere il 31.03.2020 e ha raccontato di aver riscontrato la presenza di lavori anche presso l'immobile adiacente e di aver notato una planimetria che comprendeva anche l'unità immobiliare di Ha, infine, affermato che su indicazione di Pt_1 Testimone_2 rappresentante legale e amministratore unico della società attrice, si è recato nell'appartamento confinante e si è accordato con il responsabile dei lavori per una loro immediata interruzione (punto quest'ultimo, come già visto, che sarebbe stato ampiamente controvertibile se non veritiero). Da tutti questi elementi si deduce che i danni relativi all'appartamento di parte attrice siano stato causati da un fatto quantomeno colposo della società convenuta che ha fatto eseguire dai lavori su una proprietà altrui senza un'autorizzazione in tal senso. A ciò consegue che deve essere condannata ex art. 2043 c.c. al pagamento Controparte_1 dei danni patiti dall'attrice.
2. Quantificazione dei danni risarcibili Quanto ai danni patrimoniali subiti e domandati da parte attrice, premette il Tribunale che la relazione del consulente in sede di accertamento tecnico preventivo si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione dell'unità immobiliare e della documentazione presente in atti (in particolare la perizia estimativa fotografica svolta in sede di procedura esecutiva) sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale. In particolare, nella relazione, il CTU evidenzia come a seguito di un intervento di manutenzione straordinaria che da atti risulta non commissionata dalla proprietà vi sia stata la rimozione della pavimentazione, dei serramenti interni, degli arredi fissi lignei, dell'impianto elettrico. Inoltre, segnala la formazione di tracce sulle pareti per la modifica degli impianti elettrici e di riscaldamento. Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato i costi di ripristino per i danni subiti in 31.009,97 euro, oltre oneri di legge. La convenuta contesta la valutazione del CTU perché basata su una perizia fotografica attinente alla procedura esecutiva iniziata nel 2016 e che quindi non permetterebbe di constatare il reale stato dell'immobile prima dei lavori del 2020.
pagina 4 di 6 L'osservazione non convince in quanto la relazione fotografica era l'unico punto oggettivo di partenza da cui il consulente poteva partire per verificare lo stato antecedente dell'unità immobiliare. Inoltre, dagli atti è impossibile capire in quale data tra il 2016 e il 2019 siano state scattate quelle foto. In ultimo, essendo l'immobile sottoposto a pignoramento già dal 2016, difficilmente il suo stato manutentivo può essere mutato in maniera decisiva nei successivi tre anni (non si comprenderebbe in altri termini chi, in attesa dell'assegnazione, avrebbe avuto interesse a svolgervi lavori).
contesta anche la circostanza che il consulente abbia tenuto conto nella Controparte_1 quantificazione di un 5% per eventuali imprevisti durante i lavori. Non essendo stati effettuati i lavori di ripristino e mancando, dunque, una fattura, la valutazione del CTU, tuttavia, non poteva che essere prognostica e in questa prognosi, data la natura dei lavori da svolgere, appare condivisibile tenere conto di una minima percentuale di costi che possono variare a causa degli imprevisti. chiede altresì il risarcimento del danno da lucro cessante per non aver Parte_1 potuto mettere a reddito l'immobile in quanto inagibile dal 31.03.2020 e per i quattordici mesi successivi. Non fornisce tuttavia alcuna prova della volontà di dare in locazione l'unità immobiliare e anzi dal riscontro probatorio sembra emergere un'intenzione contraria. Infatti, come è emerso dalla dichiarazione del teste, il 31.03.2020 si è recato Testimone_1 nell'appartamento di piazza Savona su indicazione di amministratore unico Parte_2 dell'attrice, al fine di depositarvi alcuni oggetti di proprietà di quest'ultimo dal momento che era in scadenza il contratto di locazione dell'immobile che egli conduceva. Da ciò emerge una volontà di utilizzare l'appartamento di piazza Savona quanto meno come deposito temporaneo di beni propri. Per tali ragioni la voce di danno in oggetto non può essere riconosciuta. Non può nemmeno riconoscersi il risarcimento del danno non patrimoniale da stress chiesto da parte attrice, in quanto non specificamente allegato. In particolare, va richiamato il condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass. 25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.). Nel caso di specie, ha allegato solo genericamente e non puntualmente le Parte_1 sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento. Pertanto, il danno complessivo subito dall'attrice e che deve essere risarcito dalla convenuta è pari ad euro 31.009,97. A tale importo va aggiunta la rivalutazione dalla data del 31.03.2020 alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. pagina 5 di 6
3. Spese di lite, spese di ATP e spese CTP Le spese del presente grado sono poste integralmente a carico di parte convenuta, in quanto soccombente, e sono liquidate nella misura di euro 7.616 oltre 15 % spese generali e C.P.A. (non anche iva essendo parte attrice soggetto passivo d'imposta che in tale qualità già porta a credito l'iva esposta in fattura dal suo patrocinante), oltre 786 euro per esborsi, con distrazione a favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario. Per le medesime ragioni, le spese relative alla fase di istruzione preventiva sono poste integralmente a carico di e sono liquidate, nella misura di euro 3.460, oltre Controparte_1
15% per spese generali forfetarie e C.P.A.. A carico della convenuta è posto anche il compenso CTP sostenuto dall'odierna attrice, pari ad euro 1.333,93, essendo congruo l'importo documentato (cfr. fattura doc. 12 att.). Dichiara definitivamente a carico di parte convenuta le spese CTU, già liquidate in fase di ATP, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, CONDANNA a pagare a Controparte_1 Parte_1
€ 31.009,97 euro, oltre la rivalutazione secondo indice Istat dal 31.03.2020 alla data della pubblicazione della sentenza e interessi al tasso legale ex art. 1284 c. I c.c. sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma IV c.c. su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
€ euro 7.616 per compensi oltre 15% per spese generali forfettarie, C.P.A., oltre euro 786 per esborsi, oltre € euro 3.460 per compensi oltre 15% per spese generali forfetarie, C.P.A., ed oltre euro 1333,93 per spese CTP, con distrazione in favore dell'avv. Gianpaolo Caruso dichiaratosi antistatario DICHIARA a carico di le spese CTU, già liquidate in fase di ATP Controparte_1
, 17.9.2025 CP_1
Il Giudice Claudio Antonio Tranquillo
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 SI RIPORTA LA TESTIMONIANZA DEL TESTE: “Cap. 1) Confermo. Voglio chiarire che io svolgo la mia attività professionale a e che il mio amico in quel periodo conduceva in locazione un appartamento sito a CP_1 Parte_2
in viale McMahon, con contratto che sarebbe scaduto a breve. Pertanto nel mese di febbraio 2020, prima di partire CP_1 per la Calabria, mi consegnò le chiavi dell'appartamento che aveva appena acquistato in piazza Savoia 2 sempre a , CP_1 affinché io potessi trasportare gli oggetti del menzionato appartamento di viale McMahon nell'appartamento di piazza Savoia. ADR: Ricordo che, mi pare sempre nel mese di febbraio 2020 e comunque poco dopo l'acquisto dell'appartamento di piazza Savoia 2, il sig. i invitò a fare un giro con lui in zona Stazione Centrale e salimmo insieme a vedere Pt_2 l'appartamento in questione. Cap. 2) Confermo che quando in data 31.3.2020 mi sono recato nell'appartamento di piazza Savoia 2 per trasportare gli oggetti del sig. ale appartamento si trovava in stato di cantiere, ovvero con pavimentazione e sanitari divelti e Pt_2 tubazioni a vista. ADR: Preciso che quando avevo visto la prima volta l'appartamento in questione come sopra riferito, lo pagina 2 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sesta Sezione Civile IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Claudio Antonio Tranquillo, ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 29904/2021 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. CARUSO GIANPAOLO, elettivamente Parte_1 domiciliata presso il difensore parte attrice contro con il patrocinio dell'avv. PUCCI STEFANO, elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il difensore parte convenuta CONCLUSIONI Parte attrice Nel merito: condannare ex art 2043 cc la convenuta al pagamento della somma di Euro 59.422,86 ( per come indicato nel paragrafo 2 dell'atto di citazione ) in favore della società oltre rivalutazione Parte_1 ed interessi sino al soddisfo, ovvero quell'altra somma che riterrà il Giudice;
Con il favore delle spese legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario Parte convenuta Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata l'inammissibilità e l'infondatezza di quanto ex adverso dedotto, sostenuto e richiesto: a) Attesa la manifesta estraneità della convenuta nella causazione dell'asserito danno lamentato da parte attrice, rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate e, in ogni caso, non provate;
b) in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di condanna di CP_2 rigettare per i motivi indicati in narrativa- le pretese risarcitorie dubbie e, in ogni caso, non provate o comunque limitare la condanna stessa al risarcimento della minor somma che risulterà di giustizia e su cui parte attrice ha pienamente assolto al proprio onere probatorio. c) in ogni caso, con vittoria di spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Causa riassegnata all'estensore in data 11.7.2025. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
Ha esposto che, in data 31.03.2020, veniva a conoscenza che presso l'unità immobiliare sita in Milano (MI), Piazza Luigi di Savoia n. 2, poco prima acquisita all'esito di asta in proceduta pagina 1 di 6 esecutiva, erano stati intrapresi dei lavori edili senza una sua autorizzazione e che gli stessi lavori erano in corso presso l'appartamento adiacente, acquistato dall'odierna convenuta nella medesima procedura esecutiva di cui sopra. In particolare, era già stata rimossa la porta di comunicazione tra le due unità immobiliari, oltre che la pavimentazione con i relativi massetti, i sanitari e le piastrelle. Erano state, inoltre, create tracce per modificare l'impianto elettrico. L'attrice, dopo aver introdotto un giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 669 bis c.p.c., ha, pertanto, convenuto in giudizio l'odierna convenuta, avanti a questo Tribunale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, che quantificava in 59.422,86 euro. Si è costituita che ha in via principale chiesto il rigetto della domanda di Controparte_1 parte attrice per mancanza di prova della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.; in subordine, ha contestato la domanda attorea sotto il profilo del quantum. Escusso il teste , la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del Testimone_1
7.03.2024. dalla dott.ssa Grazia Fedele. Riassegnata la controversia con decreto del 14.07.2025, le parti venivano invitate a precisare di nuovo le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione. La domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità In premessa, occorre ribadire la capacità a testimoniare di e valutarne Testimone_1
l'attendibilità. Sotto il primo profilo, la giurisprudenza è costante nel sostenere che non sussista un'incompatibilità tra l'ufficio di testimone e quello del difensore in assenza di contestualità dei due ruoli (cfr. Cass. ord. 29301/2017). Nel caso di specie il teste ha assunto il ruolo di difensore solo nella fase cautelare antecedente al giudizio di merito ed è, dunque, compatibile con il ruolo di testimone, non essendo portatore di un interesse giuridico concreto e attuale, ma solo tuttalpiù di un interesse di fatto alla riscossione della parcella e delle spese anticipate nel giudizio cautelare. Sotto il secondo profilo, appare attendibile (1). Da una parte, considerato che Testimone_1 svolge la professione di avvocato, da un'eventuale falsa testimonianza deriverebbero non solo conseguenze penali, ma anche disciplinari, entrambe particolarmente nocive per un professionista che esercita l'attività suddetta. Dall'altra, il teste ha deposto su circostanze facilmente controvertibili attraverso prova contraria che non è stata dedotta da parte convenuta. Per esempio, si sarebbe potuto sentire sugli stessi fatti il direttore dei lavori presso l'unità immobiliare di , che avrebbe potuto smentire con relativa facilità la Controparte_1 versione del teste , se falsa. Appare inverosimile, quindi, che il teste abbia riferito il Tes_1 falso esponendosi a una così facile smentita. Tutto ciò premesso, la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'odierna convenuta appare provata. In data 31.03.2020 aveva effettivamente intrapreso dei lavori di Controparte_1 ristrutturazione dell'unità immobiliare appena acquisita. Ciò trova conferma nella testimonianza resa da , nella richiesta di occupazione del suolo pubblico per i Testimone_1 primi giorni di marzo per lo svolgimento di lavori edili (doc. 6 att.) e nella CILA allegata alle planimetrie fotografate dallo stesso teste (doc. 6 att.). In particolare, il testimone ha confermato di essersi recato presso l'appartamento di parte attrice il 31.03.2020, di aver constatato la presenza di un cantiere anche presso l'unità immobiliare adiacente della convenuta e di aver addirittura parlato con il direttore dei lavori.
stesso era completo di tutte le finiture, ricordo che all'ingresso c'era la moquette, che nelle stanze c'era il parquet e delle scrivanie, che in cucina c'erano le piastrelle e che il bagno era completo di sanitari. Cap. 3) Confermo, in data 31.3.2020, appena ho trovato l'appartamento nelle descritte condizioni, ho telefonato al sig. che ha pensato si trattasse di uno scherzo, fino a che non gli ho mandato le fotografie dell'appartamento e lui mi Pt_2 ha detto di sistemare gli oggetti di sua proprietà in cantina. Cap. 4) Confermo che notai un'apertura nella parete che collegava l'appartamento di all'appartamento contiguo di Pt_1
Riconosco la fotografia sub doc. 3pag. 1 che mi viene mostrata sul computer del giudice, poiché l'ho scattata io CP_1 quel giorno su richiesta del sig. la esibisco, autorizzato dal Giudice, in quanto ancora presente sul mio Pt_2 smartphone. Preciso che la prima volta che mi ero recato nell'appartamento in compagnia del sig. el punto in cui Pt_2 ho poi notato l'apertura che consentiva l'accesso all'appartamento contiguo c'era qualcosa che la copriva e che non lasciava intuire la possibilità di accedere ad un altro appartamento, tanto che io non ci avevo fatto neppure caso. ADR: Mi sono affacciato dall'apertura in questione e ho visto che anche l'appartamento attiguo era in stato di cantiere, ma voglio aggiungere che nell'appartamento di c'erano i secchi con le macerie ed alcuni attrezzi da lavoro, come martelli Pt_1 pneumatici. Cap. 5) Confermo, affacciandomi all'apertura di cui ho parlato ho notato la planimetria del progetto dalla quale si capiva la conformazione del palazzo e degli appartamenti e ho notato che in tale progetto era ricompreso anche l'appartamento di
Riconosco le prima tre pagine del doc. 6 att., si tratta di fotografie che ho scattato io. Voglio aggiungere che sul Pt_1 pianerottolo c'era un avviso di lavori da cui risultava la denominazione della società committente CP_3 Cap. 6) Confermo. Infatti successivamente il sig. i telefonò e mi disse di recarmi nell'appartamento in questione Pt_2 e lì mi accordai con i rappresentati delle ditte esecutrici dei lavori e fu raggiunto l'accordo di non proseguire nelle lavorazioni presso l'appartamento di proprietà di e di riprendersi l'attrezzatura. Il sig. i disse anche che Pt_1 Pt_2 sarebbe poi venuto lui a per occuparsi della questione della chiusura dell'apertura di cui ho parlato. CP_1 Cap. 7) Confermo, il sig. enne personalmente a per far chiudere l'apertura, la sera andammo a cena Pt_2 CP_1 insieme e salii anche io con lui nell'appartamento, verificando tale chiusura. Cap. 8) Rammostratemi sul computer di Giudice le fotografie di cui al doc. 2 att., riconosco le stesse come raffiguranti lo stato dell'appartamento di che avevo visto la prima volta quando me lo aveva mostrato il sig. oco dopo Pt_1 Pt_2 l'acquisto. Si dà atto che il teste, mentre il Giudice fa scorrere le fotografie, indica i locali che ricorda di aver visto, ad esempio l'ingresso e la porta di accesso al bagno e la posizione della cucina. Riconosce anche le foto relative ai bagni, in particolare quello con la vasca, ma afferma, tenuto conto delle risposte già date, che non ricorda a distanza di tempo se i bagni fossero uno o due. Cap. 9) Dopo aver visto sul computer del Giudice le fotografie sub doc. 4 att., riconosco le stesse come raffiguranti lo stato dell'appartamento di che riscontrai in data 31.3.2020. Pt_1 pagina 3 di 6 Il teste ha precisato di avere visionato l'unità immobiliare una volta acquistata dall'odierna attrice, pressoché a ridosso dei lavori successivamente riscontrati, e di averla trovata del tutto in ordine (ossia: non interessata da lavoro alcuno). Ciò evidenzia come sia implausibile, data la prossimità temporale degli eventi, che terzi soggetti ulteriori rispetto alle odierne parti possano avere posto in essere i lavori. Risulta, altresì, acclarato che i lavori abbiano interessato anche l'unità immobiliare di proprietà di Tale circostanza è, innanzitutto, provata dalle foto scattate il Parte_1
31.03.2020 (doc. 3 att.) e da quelle datate 5.05.2020 (doc. 4 att.), le quali mostrano chiaramente la sussistenza di lavori presso l'immobile dell'attrice. Lo stesso ha confermato poi di aver trovato l'appartamento in stato di Testimone_1 cantiere il 31.03.2020 e ha raccontato di aver riscontrato la presenza di lavori anche presso l'immobile adiacente e di aver notato una planimetria che comprendeva anche l'unità immobiliare di Ha, infine, affermato che su indicazione di Pt_1 Testimone_2 rappresentante legale e amministratore unico della società attrice, si è recato nell'appartamento confinante e si è accordato con il responsabile dei lavori per una loro immediata interruzione (punto quest'ultimo, come già visto, che sarebbe stato ampiamente controvertibile se non veritiero). Da tutti questi elementi si deduce che i danni relativi all'appartamento di parte attrice siano stato causati da un fatto quantomeno colposo della società convenuta che ha fatto eseguire dai lavori su una proprietà altrui senza un'autorizzazione in tal senso. A ciò consegue che deve essere condannata ex art. 2043 c.c. al pagamento Controparte_1 dei danni patiti dall'attrice.
2. Quantificazione dei danni risarcibili Quanto ai danni patrimoniali subiti e domandati da parte attrice, premette il Tribunale che la relazione del consulente in sede di accertamento tecnico preventivo si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione dell'unità immobiliare e della documentazione presente in atti (in particolare la perizia estimativa fotografica svolta in sede di procedura esecutiva) sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale. In particolare, nella relazione, il CTU evidenzia come a seguito di un intervento di manutenzione straordinaria che da atti risulta non commissionata dalla proprietà vi sia stata la rimozione della pavimentazione, dei serramenti interni, degli arredi fissi lignei, dell'impianto elettrico. Inoltre, segnala la formazione di tracce sulle pareti per la modifica degli impianti elettrici e di riscaldamento. Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato i costi di ripristino per i danni subiti in 31.009,97 euro, oltre oneri di legge. La convenuta contesta la valutazione del CTU perché basata su una perizia fotografica attinente alla procedura esecutiva iniziata nel 2016 e che quindi non permetterebbe di constatare il reale stato dell'immobile prima dei lavori del 2020.
pagina 4 di 6 L'osservazione non convince in quanto la relazione fotografica era l'unico punto oggettivo di partenza da cui il consulente poteva partire per verificare lo stato antecedente dell'unità immobiliare. Inoltre, dagli atti è impossibile capire in quale data tra il 2016 e il 2019 siano state scattate quelle foto. In ultimo, essendo l'immobile sottoposto a pignoramento già dal 2016, difficilmente il suo stato manutentivo può essere mutato in maniera decisiva nei successivi tre anni (non si comprenderebbe in altri termini chi, in attesa dell'assegnazione, avrebbe avuto interesse a svolgervi lavori).
contesta anche la circostanza che il consulente abbia tenuto conto nella Controparte_1 quantificazione di un 5% per eventuali imprevisti durante i lavori. Non essendo stati effettuati i lavori di ripristino e mancando, dunque, una fattura, la valutazione del CTU, tuttavia, non poteva che essere prognostica e in questa prognosi, data la natura dei lavori da svolgere, appare condivisibile tenere conto di una minima percentuale di costi che possono variare a causa degli imprevisti. chiede altresì il risarcimento del danno da lucro cessante per non aver Parte_1 potuto mettere a reddito l'immobile in quanto inagibile dal 31.03.2020 e per i quattordici mesi successivi. Non fornisce tuttavia alcuna prova della volontà di dare in locazione l'unità immobiliare e anzi dal riscontro probatorio sembra emergere un'intenzione contraria. Infatti, come è emerso dalla dichiarazione del teste, il 31.03.2020 si è recato Testimone_1 nell'appartamento di piazza Savona su indicazione di amministratore unico Parte_2 dell'attrice, al fine di depositarvi alcuni oggetti di proprietà di quest'ultimo dal momento che era in scadenza il contratto di locazione dell'immobile che egli conduceva. Da ciò emerge una volontà di utilizzare l'appartamento di piazza Savona quanto meno come deposito temporaneo di beni propri. Per tali ragioni la voce di danno in oggetto non può essere riconosciuta. Non può nemmeno riconoscersi il risarcimento del danno non patrimoniale da stress chiesto da parte attrice, in quanto non specificamente allegato. In particolare, va richiamato il condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass. 25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.). Nel caso di specie, ha allegato solo genericamente e non puntualmente le Parte_1 sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento. Pertanto, il danno complessivo subito dall'attrice e che deve essere risarcito dalla convenuta è pari ad euro 31.009,97. A tale importo va aggiunta la rivalutazione dalla data del 31.03.2020 alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. pagina 5 di 6
3. Spese di lite, spese di ATP e spese CTP Le spese del presente grado sono poste integralmente a carico di parte convenuta, in quanto soccombente, e sono liquidate nella misura di euro 7.616 oltre 15 % spese generali e C.P.A. (non anche iva essendo parte attrice soggetto passivo d'imposta che in tale qualità già porta a credito l'iva esposta in fattura dal suo patrocinante), oltre 786 euro per esborsi, con distrazione a favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario. Per le medesime ragioni, le spese relative alla fase di istruzione preventiva sono poste integralmente a carico di e sono liquidate, nella misura di euro 3.460, oltre Controparte_1
15% per spese generali forfetarie e C.P.A.. A carico della convenuta è posto anche il compenso CTP sostenuto dall'odierna attrice, pari ad euro 1.333,93, essendo congruo l'importo documentato (cfr. fattura doc. 12 att.). Dichiara definitivamente a carico di parte convenuta le spese CTU, già liquidate in fase di ATP, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, CONDANNA a pagare a Controparte_1 Parte_1
€ 31.009,97 euro, oltre la rivalutazione secondo indice Istat dal 31.03.2020 alla data della pubblicazione della sentenza e interessi al tasso legale ex art. 1284 c. I c.c. sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma IV c.c. su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
€ euro 7.616 per compensi oltre 15% per spese generali forfettarie, C.P.A., oltre euro 786 per esborsi, oltre € euro 3.460 per compensi oltre 15% per spese generali forfetarie, C.P.A., ed oltre euro 1333,93 per spese CTP, con distrazione in favore dell'avv. Gianpaolo Caruso dichiaratosi antistatario DICHIARA a carico di le spese CTU, già liquidate in fase di ATP Controparte_1
, 17.9.2025 CP_1
Il Giudice Claudio Antonio Tranquillo
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 SI RIPORTA LA TESTIMONIANZA DEL TESTE: “Cap. 1) Confermo. Voglio chiarire che io svolgo la mia attività professionale a e che il mio amico in quel periodo conduceva in locazione un appartamento sito a CP_1 Parte_2
in viale McMahon, con contratto che sarebbe scaduto a breve. Pertanto nel mese di febbraio 2020, prima di partire CP_1 per la Calabria, mi consegnò le chiavi dell'appartamento che aveva appena acquistato in piazza Savoia 2 sempre a , CP_1 affinché io potessi trasportare gli oggetti del menzionato appartamento di viale McMahon nell'appartamento di piazza Savoia. ADR: Ricordo che, mi pare sempre nel mese di febbraio 2020 e comunque poco dopo l'acquisto dell'appartamento di piazza Savoia 2, il sig. i invitò a fare un giro con lui in zona Stazione Centrale e salimmo insieme a vedere Pt_2 l'appartamento in questione. Cap. 2) Confermo che quando in data 31.3.2020 mi sono recato nell'appartamento di piazza Savoia 2 per trasportare gli oggetti del sig. ale appartamento si trovava in stato di cantiere, ovvero con pavimentazione e sanitari divelti e Pt_2 tubazioni a vista. ADR: Preciso che quando avevo visto la prima volta l'appartamento in questione come sopra riferito, lo pagina 2 di 6