Art. 2.
Alla fine di ciascun esercizio finanziario la Societa' Umanitaria presentera' al Ministero dell'interno, insieme col rendiconto delle entrate e delle spese approvato dalla autorita' tutoria ai sensi dell' articolo 22 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 , sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tra le quali l'Opera pia e' annoverata, una relazione sull'attivita' svolta nel periodo considerato.
Alla fine di ciascun esercizio finanziario la Societa' Umanitaria presentera' al Ministero dell'interno, insieme col rendiconto delle entrate e delle spese approvato dalla autorita' tutoria ai sensi dell' articolo 22 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 , sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tra le quali l'Opera pia e' annoverata, una relazione sull'attivita' svolta nel periodo considerato.