Articolo 2 della Legge 15 aprile 1965, n. 441
Articolo 1Articolo 3
Versione
30 maggio 1965
Art. 2.
Alla fine di ciascun esercizio finanziario la Societa' Umanitaria presentera' al Ministero dell'interno, insieme col rendiconto delle entrate e delle spese approvato dalla autorita' tutoria ai sensi dell' articolo 22 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 , sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tra le quali l'Opera pia e' annoverata, una relazione sull'attivita' svolta nel periodo considerato.
Entrata in vigore il 30 maggio 1965