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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1656/2025 cont.
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE V STATUS DELLE PERSONE MINORENNI
VERBALE DI UDIENZA A DISTANZA CON COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO
SULLA RICHIESTA DI CONVALIDA DI TRATTENIMENTO DI STRANIERO PRESSO IL
C.P.R. CORELLI DI MILANO
proposta da:
Parte_1 nei confronti di:
nato in [...] - Senegal, il 15.2.1998, Codice unico di Persona_1 identificazione (C.U.I.) , munito di passaporto del Senegal nr. Nume_1
Numero_2
Oggi 6 giugno 2025, alle ore 14:33, innanzi al Dott. Fabio Laurenzi, giudice della richiesta convalida del trattenimento, collegato dal proprio studio con il
CPR di mediante Microsoft Teams. Pt_1
È presente nello studio del giudice l'avv.to Federica Franchi in sostituzione del difensore di fiducia avv.to Alberto Bosio.
Per la Questura di , è presente presso il l'agente Pt_1 Testimone_1 per le determinazioni in ordine alla convalida.
È presente il vicequestore dott.ssa , il quale attesta l'identità Testimone_2
del trattenuto e dichiara di aver inviato il verbale di identificazione.
Si dà atto che è presente, altresì, la dott.ssa Funzionario Testimone_3
Addetto all'Ufficio del Processo presso la presidenza di Questa Sezione, che svolge funzioni di verbalizzazione.
Il trattenuto è presente presso il medesimo locale del . Persona_1
È inoltre presente l'interprete dott.ssa , che dichiara di Testimone_4
accettare l'incarico e presta il giuramento di rito, impegnandosi quindi di bene fedelmente adempiere all'incarico affidatogli, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità e dichiara di non avere incompatibilità rispetto alla persona del trattenuto.
1 Il giudice verifica la funzionalità del collegamento e accertata la piena visibilità del trattenuto e al contempo la piena visibilità da parte del trattenuto dell'immagine delle persone presenti nello studio del giudice (giudice, interprete e difensore) dichiara aperta l'udienza per la convalida.
Il trattenuto, informato della presenza dell'interprete ne richiede la relativa prestazione professionale e dichiara di comprendere quanto detto dall'interprete.
Il trattenuto dichiara di riconoscere, tra le diverse dichiarate in atti, le generalità che il giudice declina coincidenti con quelle in epigrafe indicate.
ADR: si sono le mie generalità.
Il giudice illustra il contenuto del fascicolo processuale, da lettura del decreto e spiega le ragioni del trattenimento.
Il giudice chiede se vuole dichiarare qualcosa.
Il trattenuto inizia a parlare in un italiano stentato e grammaticalmente equivoco quanto al significato.
Il giudice invita il trattenuto ad esprimersi in lingua francese, lingua che lui ha indicato come ben conosciuta.
L'interprete traduce questi scambi e il trattenuto replica che intende comunque tentare di esprimersi in italiano, perché non parla bene il francese benché lo capisca.
A questo punto il giudice lo autorizza ad esprimersi nella lingua che meglio crede cercando di dare un senso compiuto alle frasi, in modo da consentire al giudice e al difensore di svolgere i loro incarichi.
L'esame continua con le dichiarazioni del giudice pronunciate in italiano e tradotto in francese, mentre il trattenuto resta libero di esprimersi come meglio crede.
L'avvocato chiede al trattenuto di parlare della sua situazione attuale e se ha dei contatti sul territorio italiano.
L'avvocato interviene ribadendo al trattenuto che deve parlare della sua situazione attuale.
ADR difesa: in Italia si trova la sorella di mio padre, abita a Genova
2 ADR difesa: Ho una fidanzata in Italia e ci dobbiamo sposare, si chiama Per_2
[...]
Viene chiesto ripetutamente il luogo e la data di nascita della fidanzata
la mia fidanzata vive a San Cristoforo, Aosta.
ADR: non ricordo la data di nascita della mia fidanzata, è di Casablanca (Marocco), non so l'età della mia fidanzata, ma è scritta nella carta d'identità.
Il giudice chiede se è senza fissa dimora.
ADR: la mia dimora è ad Aosta, San Cristoforo 114.
Alla richiesta di specificazioni dichiara che è una casa per lavoro.
Il giudice chiede se ha un titolo per l'abitazione ad Aosta.
ADR: nella casa abita la mia fidanzata, che è titolare del contratto.
Richiesto nuovamente di precisare i termini di questa abitazione risponde in maniera elusiva dicendo che lì abita la sua fidanzata.
Il giudice fa presente al trattenuto che non aveva mai dichiarato questo indirizzo di abitazione in nessuno dei fogli notizie presenti in atti.
Il trattenuto non risponde affermando che in Italia c'è qualcuno che lo tradisce.
Il trattenuto nega di sapere che con sentenza del 31.5.2025 il gip del tribunale di Aosta gli ha applicato il divieto di dimora in tutti i comuni della Valle
d'Aosta. Dichiara, altresì, di non sapere di essere stato condannato dal
Tribunale di Aosta, previo arresto dal personale dei carabinieri della medesima città, condanna in via direttissima alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, pena sospesa.
Il giudice chiede al trattenuto se ha altre dichiarazioni da rendere
ADR: chiedo di essere portato a casa
A questo punto, sentite le parti, il giudice dichiara aperta la discussione.
Per la Questura il funzionario chiede la convalida del trattenimento in ragione della pretestuosità della domanda di protezione interinazione, in quanto presentata solo dopo l'accoglimento da parte del giudice di pace della richiesta
3 di convalida del trattenimento e altresì per l'assenza di dichiarazioni a sostegno della domanda di protezione internazionale;
inoltre, in ragione della pericolosità sociale del soggetto, elemento questo di carattere autonomo e parimenti idoneo a determinare la convalida del provvedimento, per le plurime denunce e condanne per spaccio di stupefacenti, l'ultima delle quali il
9.12.2024 in esito alla quale è stato condannato in direttissima alla pena sopra indicata;
dopo ciò il 29.5.2025, sempre ad Aosta, veniva arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.
Precisa, inoltre, che da verifiche di polizia effettuate risulta che la presunta compagna del trattenuto esisterebbe, ma si tratterebbe di persona che risiede in altra frazione, diversa Gressan.
La difesa conclude chiedendo la non convalida del trattenimento o comunque la convalida con remissione in libertà, ritendo possibile la permanenza del trattenuto in Italia senza necessità di misure di trattenimento. Riserva il deposito dell'istanza di liquidazione dei propri compensi.
L'interprete deposita richiesta di liquidazione del compenso.
Il giudice:
1. sentite le conclusioni delle parti riserva la decisione e le avverte che il provvedimento sarà comunicato dalla Cancelleria, mediante PCT (il verbale si chiude alle ore 15:30). Dispone al contempo la chiusura del collegamento
Teams.
2. Rilevato che:
2.1) i termini stabiliti per il procedimento di convalida del trattenimento dello straniero irregolare di cui all'art. 6 d.lgs. n. 142/2015 risultano rispettati.
2.2) ciascuno dei motivi posti a fondamento del decreto di trattenimento in esame risulta idoneo a giustificare la convalida del provvedimento questorile.
Ed in particolare:
A) Quanto alla pretestuosità della domanda di protezione internazionale si osserva che effettivamente in nessuno dei fogli notizie presenti nel fascicolo, compilati di pugno dallo straniero nelle seguenti date 3.6.2024, 18.9.2024,
4 9.12.2024, 19.5.2025, egli risulta aver richiesto la protezione interazione;
infatti, ivi, in tempi diversi, ha risposto sempre negativamente alla relativa domanda che è espressa al paragrafo secondo di pag. 2 di ciascuno dei questionari in esame.
Coerente con la ritenuta pretestuosità è anche il fatto che la domanda di protezione internazionale è stata formulata dal trattenuto, e per la prima volta, solo dopo l'accoglimento della richiesta di convalida del suo trattenimento da parte del Giudice di pace di , in data 31.5.2025. Pt_1
La circostanza, per la sua estemporaneità ingiustificata, evidenzia anche la conoscenza da parte del trattenuto dei momenti processuali in cui è più utile presentare la domanda, senza perciò pregiudicare un grado di giudizio.
Si ritiene, in esito e complessivamente, che la domanda sia stata presentata ai sensi del co. 3) del d.lgs. n. 142/2015 al solo fine di ritardare o impedire l'espulsione dal territorio dello Stato italiano.
Non sembra necessario aggiungere altro a questo proposito;
non compete infatti a questo giudice l'esame dettagliato della domanda di protezione internazionale formulata dal trattenuto.
B) È, peraltro, fondata anche la richiesta di convalida del trattenimento sotto il profilo autonomo della pericolosità sociale, come è desumibile dai gravi reati riportati sopra in dettaglio.
In particolare, con riferimento alla previsione di cui all'art. 6, co. 2 lett. c), d.lgs.
n. 142/2015, il trattenuto risulta denunciato per reati consumati di spaccio di stupefacenti in cinque diversi episodi, e ciò nello spazio temporale tra l'8.9.2023 e il 29.5.2025; pertanto, nel breve lasso di un anno e mezzo è stato colto cinque volte nell'esecuzione del medesimo genere di reato.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. c), d.lgs. n. 142/2015 il legislatore indica tra i criteri legali per la valutazione della pericolosità anzitutto condanne per reati inerenti agli stupefacenti, dal che deriva la peculiare rilevanza di tale argomento ai fini che qui interessano.
Oltre che la manifesta pericolosità derivante dalla reiterazione delle condotte penalmente rilevanti, si osserva anche che egli ha delitto sin da un momento, incerto ma comunque prossimo, all'ingresso in Italia, dato che egli stesso fissa tale data al 1.9.2023.
5 Questo nella dichiarazione resa il 6.6.2025 con la quale ha per la prima volta formulato domanda di protezione internazionale;
in altra dichiarazioni riporta altra data comunque prossima a quella testé indicata.
Dall'insieme di questi elementi è lecito desumere l'esistenza di stretti contatti con ambienti criminali in grado di rifornirlo di stupefacenti ai fini dello spaccio sul mercato al dettaglio.
In ogni caso continuità e contiguità con l'ambiente dello spaccio di stupefacenti sono fatti ad oggi difficilmente contestabili.
L'insieme di questi elementi milita univocamente nel senso della fondatezza del giudizio di pericolosità sociale formulato dalla Questura a carico del trattenuto.
C) Sussistono anche elementi di contorno che si pongono in continuità logica con quanto sin qui detto sono:
1. l'assenza di un'attività lavorativa del trattenuto di cui non v'è traccia in atti e nemmeno è stata ventilata dal trattenuto e dalla difesa – non solo non è documentata, ma nemmeno meramente enunciata;
2. l'assenza di una fissa dimora desumibile dall'insieme delle dichiarazioni da lui rese in diversi momenti e risultanti dai documenti in atti, ed infine oggetto di specifica contestazione da parte del giudice con richiesta di chiarimento;
3.
l'assoluta indeterminatezza riguardo all'esistenza di un qualsivoglia titolo giuridico sulla base del quale egli potrebbe possedere una fissa dimora in Valle
d'Aosta, e ciò malgrado la reiterazione della domanda e la richiesta di specificazioni al proposito da parte del giudice e anche del difensore;
4. la non corrispondenza dell'indirizzo della persona che egli ha indicato come propria conoscente, la non conoscenza del luogo dove essa vivrebbe dell'attività che svolgerebbe e finanche dei dati anagrafici più elementari;
ignoranza incompatibile con la qualità di fidanzata che egli le attribuisce e con una sera intenzione di contrarre con lei il matrimonio;
5. L'implausibilità di altre dichiarazioni rese, quali, ancora una volta, la dichiarata assoluta ignoranza riguardo alla condanna recentemente riportata ad anni 1 e mesi 4 di reclusione (sempre per spaccio di stupefacenti), condanna per direttissima emessa dal Tribunale di Aosta il 9 dicembre.
6 Anche a tutto concedere, si osserva che un giudizio col rito per direttissima non può essere ignorato dall'imputato svolgendosi alla sua presenza e in ipotesi di arresto in flagranza di reato;
6. infine, ci sono altre dichiarazioni che appaiono parimenti prive di verosimiglianza, come per esempio l'esistenza di una rete parentale in Italia, che viene riferita a soggetti di volta in volta diversi (padre, fratello, zia) e resta comunque priva di riscontri obiettivi necessari per poterla individuare sul territorio prima ancora di poterla valutare come riferimento abitativo stabile e sicuro.
L'insieme delle circostanze sopra esaminate depone univocamente per il riconoscimento della sussistenza di entrambe le fattispecie previste dalla norma in esame (comma 2 lett. c) e comma 3 dell'art. 6 Dlgs n. 142/2015) ai fini della convalida del provvedimento di trattenimento, pertanto:
CONVALIDA
il provvedimento di trattenimento del Questore della Provincia di , Pt_1 prot. 57/2025, emesso in data 6.6.2025, notificato in pari data al trattenuto, con il quale è stato disposto il trattenimento di nato in [...] Persona_1
- Senegal, il 15.2.1998, Codice unico di identificazione (C.U.I.) , ai Nume_1 sensi dell'art. 6, co. 2 lett. c) e co. 3 del d.lgs. n. 142/2015.
Si comunichi alla Questura, alle parti costituite e ai rispettivi difensori.
Milano, 6 giugno 2025.
Il giudice
Fabio Laurenzi
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CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE V STATUS DELLE PERSONE MINORENNI
VERBALE DI UDIENZA A DISTANZA CON COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO
SULLA RICHIESTA DI CONVALIDA DI TRATTENIMENTO DI STRANIERO PRESSO IL
C.P.R. CORELLI DI MILANO
proposta da:
Parte_1 nei confronti di:
nato in [...] - Senegal, il 15.2.1998, Codice unico di Persona_1 identificazione (C.U.I.) , munito di passaporto del Senegal nr. Nume_1
Numero_2
Oggi 6 giugno 2025, alle ore 14:33, innanzi al Dott. Fabio Laurenzi, giudice della richiesta convalida del trattenimento, collegato dal proprio studio con il
CPR di mediante Microsoft Teams. Pt_1
È presente nello studio del giudice l'avv.to Federica Franchi in sostituzione del difensore di fiducia avv.to Alberto Bosio.
Per la Questura di , è presente presso il l'agente Pt_1 Testimone_1 per le determinazioni in ordine alla convalida.
È presente il vicequestore dott.ssa , il quale attesta l'identità Testimone_2
del trattenuto e dichiara di aver inviato il verbale di identificazione.
Si dà atto che è presente, altresì, la dott.ssa Funzionario Testimone_3
Addetto all'Ufficio del Processo presso la presidenza di Questa Sezione, che svolge funzioni di verbalizzazione.
Il trattenuto è presente presso il medesimo locale del . Persona_1
È inoltre presente l'interprete dott.ssa , che dichiara di Testimone_4
accettare l'incarico e presta il giuramento di rito, impegnandosi quindi di bene fedelmente adempiere all'incarico affidatogli, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità e dichiara di non avere incompatibilità rispetto alla persona del trattenuto.
1 Il giudice verifica la funzionalità del collegamento e accertata la piena visibilità del trattenuto e al contempo la piena visibilità da parte del trattenuto dell'immagine delle persone presenti nello studio del giudice (giudice, interprete e difensore) dichiara aperta l'udienza per la convalida.
Il trattenuto, informato della presenza dell'interprete ne richiede la relativa prestazione professionale e dichiara di comprendere quanto detto dall'interprete.
Il trattenuto dichiara di riconoscere, tra le diverse dichiarate in atti, le generalità che il giudice declina coincidenti con quelle in epigrafe indicate.
ADR: si sono le mie generalità.
Il giudice illustra il contenuto del fascicolo processuale, da lettura del decreto e spiega le ragioni del trattenimento.
Il giudice chiede se vuole dichiarare qualcosa.
Il trattenuto inizia a parlare in un italiano stentato e grammaticalmente equivoco quanto al significato.
Il giudice invita il trattenuto ad esprimersi in lingua francese, lingua che lui ha indicato come ben conosciuta.
L'interprete traduce questi scambi e il trattenuto replica che intende comunque tentare di esprimersi in italiano, perché non parla bene il francese benché lo capisca.
A questo punto il giudice lo autorizza ad esprimersi nella lingua che meglio crede cercando di dare un senso compiuto alle frasi, in modo da consentire al giudice e al difensore di svolgere i loro incarichi.
L'esame continua con le dichiarazioni del giudice pronunciate in italiano e tradotto in francese, mentre il trattenuto resta libero di esprimersi come meglio crede.
L'avvocato chiede al trattenuto di parlare della sua situazione attuale e se ha dei contatti sul territorio italiano.
L'avvocato interviene ribadendo al trattenuto che deve parlare della sua situazione attuale.
ADR difesa: in Italia si trova la sorella di mio padre, abita a Genova
2 ADR difesa: Ho una fidanzata in Italia e ci dobbiamo sposare, si chiama Per_2
[...]
Viene chiesto ripetutamente il luogo e la data di nascita della fidanzata
la mia fidanzata vive a San Cristoforo, Aosta.
ADR: non ricordo la data di nascita della mia fidanzata, è di Casablanca (Marocco), non so l'età della mia fidanzata, ma è scritta nella carta d'identità.
Il giudice chiede se è senza fissa dimora.
ADR: la mia dimora è ad Aosta, San Cristoforo 114.
Alla richiesta di specificazioni dichiara che è una casa per lavoro.
Il giudice chiede se ha un titolo per l'abitazione ad Aosta.
ADR: nella casa abita la mia fidanzata, che è titolare del contratto.
Richiesto nuovamente di precisare i termini di questa abitazione risponde in maniera elusiva dicendo che lì abita la sua fidanzata.
Il giudice fa presente al trattenuto che non aveva mai dichiarato questo indirizzo di abitazione in nessuno dei fogli notizie presenti in atti.
Il trattenuto non risponde affermando che in Italia c'è qualcuno che lo tradisce.
Il trattenuto nega di sapere che con sentenza del 31.5.2025 il gip del tribunale di Aosta gli ha applicato il divieto di dimora in tutti i comuni della Valle
d'Aosta. Dichiara, altresì, di non sapere di essere stato condannato dal
Tribunale di Aosta, previo arresto dal personale dei carabinieri della medesima città, condanna in via direttissima alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, pena sospesa.
Il giudice chiede al trattenuto se ha altre dichiarazioni da rendere
ADR: chiedo di essere portato a casa
A questo punto, sentite le parti, il giudice dichiara aperta la discussione.
Per la Questura il funzionario chiede la convalida del trattenimento in ragione della pretestuosità della domanda di protezione interinazione, in quanto presentata solo dopo l'accoglimento da parte del giudice di pace della richiesta
3 di convalida del trattenimento e altresì per l'assenza di dichiarazioni a sostegno della domanda di protezione internazionale;
inoltre, in ragione della pericolosità sociale del soggetto, elemento questo di carattere autonomo e parimenti idoneo a determinare la convalida del provvedimento, per le plurime denunce e condanne per spaccio di stupefacenti, l'ultima delle quali il
9.12.2024 in esito alla quale è stato condannato in direttissima alla pena sopra indicata;
dopo ciò il 29.5.2025, sempre ad Aosta, veniva arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.
Precisa, inoltre, che da verifiche di polizia effettuate risulta che la presunta compagna del trattenuto esisterebbe, ma si tratterebbe di persona che risiede in altra frazione, diversa Gressan.
La difesa conclude chiedendo la non convalida del trattenimento o comunque la convalida con remissione in libertà, ritendo possibile la permanenza del trattenuto in Italia senza necessità di misure di trattenimento. Riserva il deposito dell'istanza di liquidazione dei propri compensi.
L'interprete deposita richiesta di liquidazione del compenso.
Il giudice:
1. sentite le conclusioni delle parti riserva la decisione e le avverte che il provvedimento sarà comunicato dalla Cancelleria, mediante PCT (il verbale si chiude alle ore 15:30). Dispone al contempo la chiusura del collegamento
Teams.
2. Rilevato che:
2.1) i termini stabiliti per il procedimento di convalida del trattenimento dello straniero irregolare di cui all'art. 6 d.lgs. n. 142/2015 risultano rispettati.
2.2) ciascuno dei motivi posti a fondamento del decreto di trattenimento in esame risulta idoneo a giustificare la convalida del provvedimento questorile.
Ed in particolare:
A) Quanto alla pretestuosità della domanda di protezione internazionale si osserva che effettivamente in nessuno dei fogli notizie presenti nel fascicolo, compilati di pugno dallo straniero nelle seguenti date 3.6.2024, 18.9.2024,
4 9.12.2024, 19.5.2025, egli risulta aver richiesto la protezione interazione;
infatti, ivi, in tempi diversi, ha risposto sempre negativamente alla relativa domanda che è espressa al paragrafo secondo di pag. 2 di ciascuno dei questionari in esame.
Coerente con la ritenuta pretestuosità è anche il fatto che la domanda di protezione internazionale è stata formulata dal trattenuto, e per la prima volta, solo dopo l'accoglimento della richiesta di convalida del suo trattenimento da parte del Giudice di pace di , in data 31.5.2025. Pt_1
La circostanza, per la sua estemporaneità ingiustificata, evidenzia anche la conoscenza da parte del trattenuto dei momenti processuali in cui è più utile presentare la domanda, senza perciò pregiudicare un grado di giudizio.
Si ritiene, in esito e complessivamente, che la domanda sia stata presentata ai sensi del co. 3) del d.lgs. n. 142/2015 al solo fine di ritardare o impedire l'espulsione dal territorio dello Stato italiano.
Non sembra necessario aggiungere altro a questo proposito;
non compete infatti a questo giudice l'esame dettagliato della domanda di protezione internazionale formulata dal trattenuto.
B) È, peraltro, fondata anche la richiesta di convalida del trattenimento sotto il profilo autonomo della pericolosità sociale, come è desumibile dai gravi reati riportati sopra in dettaglio.
In particolare, con riferimento alla previsione di cui all'art. 6, co. 2 lett. c), d.lgs.
n. 142/2015, il trattenuto risulta denunciato per reati consumati di spaccio di stupefacenti in cinque diversi episodi, e ciò nello spazio temporale tra l'8.9.2023 e il 29.5.2025; pertanto, nel breve lasso di un anno e mezzo è stato colto cinque volte nell'esecuzione del medesimo genere di reato.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. c), d.lgs. n. 142/2015 il legislatore indica tra i criteri legali per la valutazione della pericolosità anzitutto condanne per reati inerenti agli stupefacenti, dal che deriva la peculiare rilevanza di tale argomento ai fini che qui interessano.
Oltre che la manifesta pericolosità derivante dalla reiterazione delle condotte penalmente rilevanti, si osserva anche che egli ha delitto sin da un momento, incerto ma comunque prossimo, all'ingresso in Italia, dato che egli stesso fissa tale data al 1.9.2023.
5 Questo nella dichiarazione resa il 6.6.2025 con la quale ha per la prima volta formulato domanda di protezione internazionale;
in altra dichiarazioni riporta altra data comunque prossima a quella testé indicata.
Dall'insieme di questi elementi è lecito desumere l'esistenza di stretti contatti con ambienti criminali in grado di rifornirlo di stupefacenti ai fini dello spaccio sul mercato al dettaglio.
In ogni caso continuità e contiguità con l'ambiente dello spaccio di stupefacenti sono fatti ad oggi difficilmente contestabili.
L'insieme di questi elementi milita univocamente nel senso della fondatezza del giudizio di pericolosità sociale formulato dalla Questura a carico del trattenuto.
C) Sussistono anche elementi di contorno che si pongono in continuità logica con quanto sin qui detto sono:
1. l'assenza di un'attività lavorativa del trattenuto di cui non v'è traccia in atti e nemmeno è stata ventilata dal trattenuto e dalla difesa – non solo non è documentata, ma nemmeno meramente enunciata;
2. l'assenza di una fissa dimora desumibile dall'insieme delle dichiarazioni da lui rese in diversi momenti e risultanti dai documenti in atti, ed infine oggetto di specifica contestazione da parte del giudice con richiesta di chiarimento;
3.
l'assoluta indeterminatezza riguardo all'esistenza di un qualsivoglia titolo giuridico sulla base del quale egli potrebbe possedere una fissa dimora in Valle
d'Aosta, e ciò malgrado la reiterazione della domanda e la richiesta di specificazioni al proposito da parte del giudice e anche del difensore;
4. la non corrispondenza dell'indirizzo della persona che egli ha indicato come propria conoscente, la non conoscenza del luogo dove essa vivrebbe dell'attività che svolgerebbe e finanche dei dati anagrafici più elementari;
ignoranza incompatibile con la qualità di fidanzata che egli le attribuisce e con una sera intenzione di contrarre con lei il matrimonio;
5. L'implausibilità di altre dichiarazioni rese, quali, ancora una volta, la dichiarata assoluta ignoranza riguardo alla condanna recentemente riportata ad anni 1 e mesi 4 di reclusione (sempre per spaccio di stupefacenti), condanna per direttissima emessa dal Tribunale di Aosta il 9 dicembre.
6 Anche a tutto concedere, si osserva che un giudizio col rito per direttissima non può essere ignorato dall'imputato svolgendosi alla sua presenza e in ipotesi di arresto in flagranza di reato;
6. infine, ci sono altre dichiarazioni che appaiono parimenti prive di verosimiglianza, come per esempio l'esistenza di una rete parentale in Italia, che viene riferita a soggetti di volta in volta diversi (padre, fratello, zia) e resta comunque priva di riscontri obiettivi necessari per poterla individuare sul territorio prima ancora di poterla valutare come riferimento abitativo stabile e sicuro.
L'insieme delle circostanze sopra esaminate depone univocamente per il riconoscimento della sussistenza di entrambe le fattispecie previste dalla norma in esame (comma 2 lett. c) e comma 3 dell'art. 6 Dlgs n. 142/2015) ai fini della convalida del provvedimento di trattenimento, pertanto:
CONVALIDA
il provvedimento di trattenimento del Questore della Provincia di , Pt_1 prot. 57/2025, emesso in data 6.6.2025, notificato in pari data al trattenuto, con il quale è stato disposto il trattenimento di nato in [...] Persona_1
- Senegal, il 15.2.1998, Codice unico di identificazione (C.U.I.) , ai Nume_1 sensi dell'art. 6, co. 2 lett. c) e co. 3 del d.lgs. n. 142/2015.
Si comunichi alla Questura, alle parti costituite e ai rispettivi difensori.
Milano, 6 giugno 2025.
Il giudice
Fabio Laurenzi
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