Articolo 34 della Legge 11 giugno 1954, n. 409
Articolo 33Articolo 35
Versione
27 luglio 1954
Art. 34.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro di concerto con gli altri Ministri competenti, udito il parere del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno riunite in testo unico, nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, tutte le disposizioni legislative riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, con facolta' di introdurvi le modificazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie ai fini del coordinamento della legislazione vigente in materia.
Entrata in vigore il 27 luglio 1954