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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/09/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 23/09/2025, dinanzi al Giudice dott.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento iscritto al n. 1229/2024 R.G.A.C., è presente l'avv. Ruggero DE BRUNO, il quale discute la causa riportandosi ai propri atti e verbali di causa e conclude insistendo in tutte le domande ed eccezioni ivi proposte.
Il Giudice
Preso atto, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono a far parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria
Teresa Gentile, nella causa civile iscritta al n. 1229 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminati gli atti;
udito il procuratore delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso ex art. 1159 bis c.c. (L. 10.05.1976 n. 346), notificato in diverse date a partire dal
03.01.2025, (nato in [...] il [...] - c.f. Parte_1 C.F._1
) ha dedotto di essere possessore da oltre vent'anni di un fondo agricolo sito nel Comune di
[...]
Delianuova e censito al NCT di quel Comune al foglio 9, particella n. 9 (qualità castagneto, classe 3, are 8 e ca 20, 820 mq, reddito dominicale euro 1,69 e agrario 0,51), che risulta classificato quale montano con destinazione urbanistica E.3 – centri rurali – privo di vincoli (prot. n. 6995 del 18.06.2024 del Comune di Delianuova) e privo di trascrizioni negli ultimi vent'anni (certificato n.
RC 69697 anno 2024); ha aggiunto che, secondo le visure ipocatastali prodotte in giudizio,
l'appezzamento risulta intestato alla sig.ra - ovvero , (nata a Parte_2 Parte_2
Delianuova il 21.07.1886), che, secondo il certificato rilasciato dal Comune di Delianuova il
30.05.2024, risulta essere la stessa persona -, deceduta in Delianuova il 06.02.1946, lasciando quali eredi legittimi il marito (nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Delianuova il 14.04.1957) e i figli:
- (nato a [...] il [...]) - ovvero che, secondo il Persona_2 Persona_3 certificato rilasciato dal Comune di Delianuova il 30.05.2025, sono la stessa persona -, emigrato in
Palermo il 12.12.1958 e poi deceduto in Siracusa il 31.08.1982, lasciando quale eredi la moglie
(nata a [...] il [...] e residente in [...]
94) ed i figli (nata a [...] il [...] e residente in [...]
94), (nato a [...] il [...] e residente in [...]); Controparte_2
- (nato a [...] il [...]), deceduto in Reggio di Calabria il 27.02.1979, Persona_5 vedovo di (nata a [...] l'[...] e deceduta il 22.04.1962), lasciando Persona_6 quali eredi i figli: (nato a [...] l'[...] e residente in [...]
Giovanni Pavese n. 29); (nato a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
San Martino Vico I n. 4);
- (nata a [...] il [...]), deceduta in Delianuova il 19.01.2009, vedova Persona_8 di (nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 12.06.1986), lasciando Persona_9 quali eredi i figli: (nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Umberto I); (nato a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
Umberto I, Vico VIII n. 3);
- (nato a [...] il [...]), di cui si disconosce ogni vicenda e nessuna Controparte_2 notizia è riportata nemmeno nel foglio di famiglia, come attestato dell'ufficiale di anagrafe del
Comune di Delianuova.
Tutto ciò premesso, l'odierno ricorrente ha chiesto l'accertamento del pieno ed esclusivo diritto di proprietà di essa ricorrente, per intervenuta usucapione del sito nel Comune di Delianuova e censito al NCT di quel Comune al foglio 9, particella n. 9 (qualità castagneto, classe 3, are 8 e ca 20, 820 mq, reddito dominicale euro 1,69 e agrario 0,51), riconosciuto quale comune montano. 1.1.- Con decreto del 31.10.2024, parte ricorrente è stata onerata di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 3 della L. n. 346/1976 ed al deposito della documentazione comprovante il corretto adempimento degli oneri imposti dalla norma sopra citata.
A seguito di alcune integrazioni per la notifica in favore di (cl. 29), è stata ammessa Controparte_2
e assunta la prova testimoniale articolata in ricorso.
1.2. I resistenti, benché regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
2. La domanda è fondata e va accolta, per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, il ricorrente ha prodotto, a riprova della legittimazione passiva dei resistenti, le visure ipocatastali e catastali della particella oggetto di domanda, nonché i certificati di famiglia e di residenza, da cui risulta l'intestazione formale del terreno per cui è causa per l'intero alla sig.ra
[...]
- ovvero , (nata a [...] il [...]), che, secondo il certificato Parte_2 Parte_2 rilasciato dal Comune di Delianuova il 30.05.2024, risulta essere la stessa persona - deceduta in
Delianuova il 06.02.1946, lasciando quali eredi:
- (nato a [...] il [...]), deceduto in Siracusa il 31.08.1982, lasciando Persona_2 quale eredi la moglie (nata a [...] il [...] e residente in Persona_4
Siracusa alla Via Filisto n. 94) ed i figli (nata a [...] il [...] e residente in CP_1
Siracusa alla Via Filisto n. 94), (nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2
Siracusa alla Via Damone n. 4);
- (nato a [...] il [...]), deceduto in Reggio di Calabria il 27.02.1979, Persona_5 vedovo di (nata a [...] l'[...] e deceduta il 22.04.1962), lasciando Persona_6 quali eredi i figli: (nato a [...] l'[...] e residente in [...]
Giovanni Pavese n. 29); (nato a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
San Martino Vico I n. 4);
- (nata a [...] il [...]), deceduta in Delianuova il 19.01.2009, vedova Persona_8 di (nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 12.06.1986), lasciando Persona_9 quali eredi i figli: (nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Umberto I); (nato a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
Umberto I, Vico VIII n. 3); - (nato a [...] il [...]), di cui si disconosce ogni vicenda e nessuna Controparte_2 notizia è riportata nel foglio di famiglia.
I suindicati eredi sono tutti stati regolarmente convenuti nel presente procedimento.
2.2.- Nel merito, sussistono entrambi gli elementi costitutivi previsti dall'art. 1159 bis c.c. per l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo stabilito dalla legge.
L'elemento oggettivo del possesso è stato accertato attraverso la prova testimoniale.
I testimoni, escussi alla udienza del 27.06.2025, hanno invero confermato la circostanza che il ricorrente ha posseduto per più di venti anni il terreno oggetto di domanda, in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto;
in particolare, i testi escussi hanno precisato che il ricorrente si occupa del suddetto fondo da solo, provvedendo alla pulizia e alla raccolta e vendita delle castagne, comportandosi come proprietario [(v. deposizione teste , indifferente: << Si è Testimone_1 vero che il Sig. possiede da oltre un ventennio in modo pacifico ed ininterrotto il Parte_1 terreno agricolo in Delianuova in contrada Santa Marina, sulla strada provinciale che da Delianuova conduce alla frazione di Carmelia di Delianuova. Ciò posso affermare in quanto dai primi anni '90 del secolo scorso io e mio suocero avevamo un allevamento di suini ed il ci Parte_1 lasciava prendere gli scarti delle castagne che raccoglieva sul fondo che prima descritto in premessa, scarti che noi utilizzavamo come mangime per i maiali. Le castagne che venivano prodotte sul fondo, invece, mi risulta che il le vendesse […] Come ho già detto sono stato più volte sul fondo Pt_1 che io ho sempre ritenuto fosse di proprietà del . L'accesso avviene direttamente dalla strada Pt_1 provinciale attraversando un cancello di recinzione in ferro e proseguendo su di una stradina ripida cementata. Il terreno è tutto recintato con pali in legno e rete metallica. Il terreno ha la forma, all'incirca, di un quadrilatero irregolare ed è esteso all'incirca 900 metri quadrati>>; deposizione confermata dal teste (indifferente): << Si è vero che il Sig. possiede Testimone_2 Parte_1 da oltre un ventennio in modo pacifico ed ininterrotto un castagneto esteso circa 850 metri quadrati in Delianuova località Santa Marina. Ciò posso affermare non solo perché sin da piccolo frequento i luoghi in quanto mio zio paterno era proprietario di un fondo confinante ma anche perché il cancello in ferro apposto all'ingesso della proprietà è stato da me trasportato sul posto per essere montato […]
Si è vero che il ricorrente ha coltivato e coltiva il fondo indisturbatamente da solo e ne fa propri i frutti perché le castagne prodotte il le vende mentre gli scarti di produzione delle castagne Pt_1 solitamente li cede a coloro che hanno gli allevamenti di maiali>>]. Le deposizioni sopra citate paiono attendibili, perché congruenti tra di loro e non contrastanti con altri elementi.
Accertato in capo all'istante il possesso del bene, incombeva ai resistenti l'onere di dedurre e dimostrare che tale potere costituisse espressione di mera detenzione o derivasse da atti di tolleranza;
in mancanza di siffatta contestazione deve, dunque, ritenersi acclarato nel caso in esame l'elemento oggettivo della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1159 bis del Codice civile.
Con riguardo all'elemento soggettivo, occorre aggiungere che non vi è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dell'istante, in presenza del corpus possessionis.
Quanto al decorso del tempo, dalle deposizioni testimoniali sopra indicate risulta che il ricorrente ha iniziato ad esercitare il possesso in epoca anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale, integrandosi così il requisito temporale normativamente previsto, in assenza di prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulla parte convenuta – sull'interruzione o sospensione del decorso del termine per l'usucapione.
Pertanto, sussistendo tutti i presupposti, deve dichiararsi che (nato in Parte_1
Delianuova il 13.07.1971 - c.f. ), è esclusivo proprietario del terreno indicato CodiceFiscale_1 nell'atto di citazione per averlo usucapito.
3. In assenza di alcuna difesa da parte dei resistenti contumaci, e, quindi, di sostanziale soccombenza, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione ex art. 2643 c.c. ed è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa
Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, notificato in varie date a partire dal 03.01.2025, da (nato in [...] il [...] - c.f. Parte_1 [...]
) nei confronti dei sigg.ri (nata a [...] il [...] e C.F._1 Persona_4 residente in [...]), (nata a [...] il [...] e residente CP_1 in Siracusa alla Via Filisto n. 94), (nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2
Siracusa alla Via Damone n. 4), (nato a [...] l'[...] e residente in Controparte_2
Asti alla Via Giovanni Pavese n. 29), (nato a [...] l'[...] ed ivi Persona_7 residente a[...]), (nato a [...] il [...] Controparte_3 ed ivi residente a[...].01.1958 ed ivi Controparte_4 residente a[...]), (nato a [...] il [...]), Controparte_2 così provvede:
• Dichiara che ha acquistato per usucapione il diritto di proprietà del terreno Parte_1 sito nel Comune di Delianuova e censito al NCT di quel Comune al foglio 9, particella n. 9 (qualità castagneto, classe 3, are 8 e ca 20, 820 mq, reddito dominicale euro 1,69 e agrario 0,51)
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
Sentenza soggetta a trascrizione e provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 23.09.2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
Sezione Civile
All'udienza del 23/09/2025, dinanzi al Giudice dott.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento iscritto al n. 1229/2024 R.G.A.C., è presente l'avv. Ruggero DE BRUNO, il quale discute la causa riportandosi ai propri atti e verbali di causa e conclude insistendo in tutte le domande ed eccezioni ivi proposte.
Il Giudice
Preso atto, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono a far parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria
Teresa Gentile, nella causa civile iscritta al n. 1229 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminati gli atti;
udito il procuratore delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso ex art. 1159 bis c.c. (L. 10.05.1976 n. 346), notificato in diverse date a partire dal
03.01.2025, (nato in [...] il [...] - c.f. Parte_1 C.F._1
) ha dedotto di essere possessore da oltre vent'anni di un fondo agricolo sito nel Comune di
[...]
Delianuova e censito al NCT di quel Comune al foglio 9, particella n. 9 (qualità castagneto, classe 3, are 8 e ca 20, 820 mq, reddito dominicale euro 1,69 e agrario 0,51), che risulta classificato quale montano con destinazione urbanistica E.3 – centri rurali – privo di vincoli (prot. n. 6995 del 18.06.2024 del Comune di Delianuova) e privo di trascrizioni negli ultimi vent'anni (certificato n.
RC 69697 anno 2024); ha aggiunto che, secondo le visure ipocatastali prodotte in giudizio,
l'appezzamento risulta intestato alla sig.ra - ovvero , (nata a Parte_2 Parte_2
Delianuova il 21.07.1886), che, secondo il certificato rilasciato dal Comune di Delianuova il
30.05.2024, risulta essere la stessa persona -, deceduta in Delianuova il 06.02.1946, lasciando quali eredi legittimi il marito (nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Delianuova il 14.04.1957) e i figli:
- (nato a [...] il [...]) - ovvero che, secondo il Persona_2 Persona_3 certificato rilasciato dal Comune di Delianuova il 30.05.2025, sono la stessa persona -, emigrato in
Palermo il 12.12.1958 e poi deceduto in Siracusa il 31.08.1982, lasciando quale eredi la moglie
(nata a [...] il [...] e residente in [...]
94) ed i figli (nata a [...] il [...] e residente in [...]
94), (nato a [...] il [...] e residente in [...]); Controparte_2
- (nato a [...] il [...]), deceduto in Reggio di Calabria il 27.02.1979, Persona_5 vedovo di (nata a [...] l'[...] e deceduta il 22.04.1962), lasciando Persona_6 quali eredi i figli: (nato a [...] l'[...] e residente in [...]
Giovanni Pavese n. 29); (nato a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
San Martino Vico I n. 4);
- (nata a [...] il [...]), deceduta in Delianuova il 19.01.2009, vedova Persona_8 di (nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 12.06.1986), lasciando Persona_9 quali eredi i figli: (nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Umberto I); (nato a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
Umberto I, Vico VIII n. 3);
- (nato a [...] il [...]), di cui si disconosce ogni vicenda e nessuna Controparte_2 notizia è riportata nemmeno nel foglio di famiglia, come attestato dell'ufficiale di anagrafe del
Comune di Delianuova.
Tutto ciò premesso, l'odierno ricorrente ha chiesto l'accertamento del pieno ed esclusivo diritto di proprietà di essa ricorrente, per intervenuta usucapione del sito nel Comune di Delianuova e censito al NCT di quel Comune al foglio 9, particella n. 9 (qualità castagneto, classe 3, are 8 e ca 20, 820 mq, reddito dominicale euro 1,69 e agrario 0,51), riconosciuto quale comune montano. 1.1.- Con decreto del 31.10.2024, parte ricorrente è stata onerata di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 3 della L. n. 346/1976 ed al deposito della documentazione comprovante il corretto adempimento degli oneri imposti dalla norma sopra citata.
A seguito di alcune integrazioni per la notifica in favore di (cl. 29), è stata ammessa Controparte_2
e assunta la prova testimoniale articolata in ricorso.
1.2. I resistenti, benché regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
2. La domanda è fondata e va accolta, per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, il ricorrente ha prodotto, a riprova della legittimazione passiva dei resistenti, le visure ipocatastali e catastali della particella oggetto di domanda, nonché i certificati di famiglia e di residenza, da cui risulta l'intestazione formale del terreno per cui è causa per l'intero alla sig.ra
[...]
- ovvero , (nata a [...] il [...]), che, secondo il certificato Parte_2 Parte_2 rilasciato dal Comune di Delianuova il 30.05.2024, risulta essere la stessa persona - deceduta in
Delianuova il 06.02.1946, lasciando quali eredi:
- (nato a [...] il [...]), deceduto in Siracusa il 31.08.1982, lasciando Persona_2 quale eredi la moglie (nata a [...] il [...] e residente in Persona_4
Siracusa alla Via Filisto n. 94) ed i figli (nata a [...] il [...] e residente in CP_1
Siracusa alla Via Filisto n. 94), (nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2
Siracusa alla Via Damone n. 4);
- (nato a [...] il [...]), deceduto in Reggio di Calabria il 27.02.1979, Persona_5 vedovo di (nata a [...] l'[...] e deceduta il 22.04.1962), lasciando Persona_6 quali eredi i figli: (nato a [...] l'[...] e residente in [...]
Giovanni Pavese n. 29); (nato a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
San Martino Vico I n. 4);
- (nata a [...] il [...]), deceduta in Delianuova il 19.01.2009, vedova Persona_8 di (nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 12.06.1986), lasciando Persona_9 quali eredi i figli: (nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Umberto I); (nato a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
Umberto I, Vico VIII n. 3); - (nato a [...] il [...]), di cui si disconosce ogni vicenda e nessuna Controparte_2 notizia è riportata nel foglio di famiglia.
I suindicati eredi sono tutti stati regolarmente convenuti nel presente procedimento.
2.2.- Nel merito, sussistono entrambi gli elementi costitutivi previsti dall'art. 1159 bis c.c. per l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo stabilito dalla legge.
L'elemento oggettivo del possesso è stato accertato attraverso la prova testimoniale.
I testimoni, escussi alla udienza del 27.06.2025, hanno invero confermato la circostanza che il ricorrente ha posseduto per più di venti anni il terreno oggetto di domanda, in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto;
in particolare, i testi escussi hanno precisato che il ricorrente si occupa del suddetto fondo da solo, provvedendo alla pulizia e alla raccolta e vendita delle castagne, comportandosi come proprietario [(v. deposizione teste , indifferente: << Si è Testimone_1 vero che il Sig. possiede da oltre un ventennio in modo pacifico ed ininterrotto il Parte_1 terreno agricolo in Delianuova in contrada Santa Marina, sulla strada provinciale che da Delianuova conduce alla frazione di Carmelia di Delianuova. Ciò posso affermare in quanto dai primi anni '90 del secolo scorso io e mio suocero avevamo un allevamento di suini ed il ci Parte_1 lasciava prendere gli scarti delle castagne che raccoglieva sul fondo che prima descritto in premessa, scarti che noi utilizzavamo come mangime per i maiali. Le castagne che venivano prodotte sul fondo, invece, mi risulta che il le vendesse […] Come ho già detto sono stato più volte sul fondo Pt_1 che io ho sempre ritenuto fosse di proprietà del . L'accesso avviene direttamente dalla strada Pt_1 provinciale attraversando un cancello di recinzione in ferro e proseguendo su di una stradina ripida cementata. Il terreno è tutto recintato con pali in legno e rete metallica. Il terreno ha la forma, all'incirca, di un quadrilatero irregolare ed è esteso all'incirca 900 metri quadrati>>; deposizione confermata dal teste (indifferente): << Si è vero che il Sig. possiede Testimone_2 Parte_1 da oltre un ventennio in modo pacifico ed ininterrotto un castagneto esteso circa 850 metri quadrati in Delianuova località Santa Marina. Ciò posso affermare non solo perché sin da piccolo frequento i luoghi in quanto mio zio paterno era proprietario di un fondo confinante ma anche perché il cancello in ferro apposto all'ingesso della proprietà è stato da me trasportato sul posto per essere montato […]
Si è vero che il ricorrente ha coltivato e coltiva il fondo indisturbatamente da solo e ne fa propri i frutti perché le castagne prodotte il le vende mentre gli scarti di produzione delle castagne Pt_1 solitamente li cede a coloro che hanno gli allevamenti di maiali>>]. Le deposizioni sopra citate paiono attendibili, perché congruenti tra di loro e non contrastanti con altri elementi.
Accertato in capo all'istante il possesso del bene, incombeva ai resistenti l'onere di dedurre e dimostrare che tale potere costituisse espressione di mera detenzione o derivasse da atti di tolleranza;
in mancanza di siffatta contestazione deve, dunque, ritenersi acclarato nel caso in esame l'elemento oggettivo della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1159 bis del Codice civile.
Con riguardo all'elemento soggettivo, occorre aggiungere che non vi è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dell'istante, in presenza del corpus possessionis.
Quanto al decorso del tempo, dalle deposizioni testimoniali sopra indicate risulta che il ricorrente ha iniziato ad esercitare il possesso in epoca anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale, integrandosi così il requisito temporale normativamente previsto, in assenza di prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulla parte convenuta – sull'interruzione o sospensione del decorso del termine per l'usucapione.
Pertanto, sussistendo tutti i presupposti, deve dichiararsi che (nato in Parte_1
Delianuova il 13.07.1971 - c.f. ), è esclusivo proprietario del terreno indicato CodiceFiscale_1 nell'atto di citazione per averlo usucapito.
3. In assenza di alcuna difesa da parte dei resistenti contumaci, e, quindi, di sostanziale soccombenza, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione ex art. 2643 c.c. ed è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa
Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, notificato in varie date a partire dal 03.01.2025, da (nato in [...] il [...] - c.f. Parte_1 [...]
) nei confronti dei sigg.ri (nata a [...] il [...] e C.F._1 Persona_4 residente in [...]), (nata a [...] il [...] e residente CP_1 in Siracusa alla Via Filisto n. 94), (nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2
Siracusa alla Via Damone n. 4), (nato a [...] l'[...] e residente in Controparte_2
Asti alla Via Giovanni Pavese n. 29), (nato a [...] l'[...] ed ivi Persona_7 residente a[...]), (nato a [...] il [...] Controparte_3 ed ivi residente a[...].01.1958 ed ivi Controparte_4 residente a[...]), (nato a [...] il [...]), Controparte_2 così provvede:
• Dichiara che ha acquistato per usucapione il diritto di proprietà del terreno Parte_1 sito nel Comune di Delianuova e censito al NCT di quel Comune al foglio 9, particella n. 9 (qualità castagneto, classe 3, are 8 e ca 20, 820 mq, reddito dominicale euro 1,69 e agrario 0,51)
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
Sentenza soggetta a trascrizione e provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 23.09.2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile