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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/01/2024, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 5983/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Claudia Dal Martello Giudice
dott. Marco Nappi Quintiliano Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
(C. F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
assistita dagli avv.ti UGOLINI SARA e CAUDANA GIACOMO, e da Pt_2
(C. F. ), rappresentato e assistito dagli avv.ti
[...] C.F._2
AGNOLI GIORGIO e MISCHI SARA;
RICORRENTI
CONCLUSIONI
1 I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Codesto
Ill.mo Tribunale disporre la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
condizioni:
- disporsi la separazione personale dei coniugi con obbligo del rispetto reciproco e
della comunicazione da parte di entrambi di ogni variazione di residenza o domicilio,
senza alcuna dichiarazione di addebito a carico del marito;
- disporsi in favore della moglie un assegno di mantenimento da porre a carico del
marito nella misura mensile di € 400,00 e senza alcun onere aggiuntivo, fatto salvo
l'aggiornamento Istat, da corrispondersi secondo la variazione annualmente
intervenuta a partire dall'anno successivo a quello dell'emissione del provvedimento
di omologa, da pagarsi entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della
pubblicazione della sentenza di separazione;
- disporsi che il marito versi alla moglie la somma di € 15.000,00 a saldo e stralcio di
ogni pretesa in relazione alle c.d. “polizze” (piano individuale pensionistico di tipo
assicurativo – fondo pensione PIP n. 2009964 e assicurazione sulla vita – polizza n.
929696), nonché versi direttamente la somma di € 5.000,00 in favore del figlio
a titolo di contributo per le spese sostenute in suo favore;
Per_1
- autorizzarsi reciprocamente i coniugi al rilascio e/o al rinnovo del passaporto;
- spese di lite interamente compensate tra le parti;
* * * * *
con contestuale richiesta di:
1) disporsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti
civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti medesime in data 20.08.1983
2 nel Comune di Rizziconi (RC), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Gioia Tauro (RC) [anno 1983, Numero 31, Parte 2, Serie B], decorso a tal
fine il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che
pronuncia la separazione, e ciò alle medesime condizioni di quest'ultima, ossia:
- disponendo in favore della moglie un assegno divorzile da porre a carico del marito
nella misura mensile di € 400,00 e senza alcun onere aggiuntivo, fatto salvo
l'aggiornamento Istat, da corrispondersi secondo la variazione annualmente
intervenuta a partire dall'anno successivo a quello dell'emissione del provvedimento
di omologa, da pagarsi entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della
pubblicazione della sentenza di divorzio;
- autorizzandosi reciprocamente i coniugi al rilascio e/o al rinnovo del passaporto;
- con spese di lite interamente compensate tra le parti.”
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente, per relationem, il contenuto del ricorso introduttivo, deve preliminarmente essere esaminata la questione dell'ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti.
Tale questione, come è noto, è estremamente controversa tanto da essere stata oggetto di un recente rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., esitato in un provvedimento con cui tale Corte ha ritenuto ammissibile il suddetto cumulo.
Sul punto, vanno quindi richiamate integralmente, per relationem, le condivisibili
3 motivazioni della sentenza di questo Tribunale (sentenza del 20.6.2023), a sostegno della cumulabilità di tali domande anche nell'ambito dei ricorsi congiunti e relative anche all'iter da seguire dopo la pronuncia della separazione.
In relazione a tale ultimo aspetto, nello specifico, si è ritenuto che occorra procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione e di una contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3, n.
2, lett. b) della l. 889/1970, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Nel merito, con riguardo alla domanda di separazione, le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative, motivo per cui devono essere recepite. Il Collegio prende inoltre atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dalle parti.
P. Q. M.
Non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, promosso da e congiuntamente, così dispone: Parte_1 Parte_2
omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui alle conclusioni sopra esposte, condizioni da ritenersi qui integralmente riportate,
prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dai medesimi coniugi;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000,
all'ufficiale di stato civile del Comune di Rizziconi-RC (registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1983, atto n. 31, parte II, serie B);
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
4 Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 19.12.2023.
Il Giudice relatore La Presidente
Marco Nappi Quintiliano Antonella Guerra
5 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Claudia Dal Martello Giudice
dott. Marco Nappi Quintiliano Giudice rel.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3368/2023 R.G.,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevato che in data odierna è stata emessa sentenza di omologa della separazione personale delle parti;
che il giudizio deve proseguire per la decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di scioglimento del matrimonio e che, pertanto, va fissata udienza davanti al giudice relatore dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b) della l. 889/1970;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo, fissando innanzi al Giudice relatore l'udienza dell'11.7.2024, che si terrà in forma scritta, assegnando alle parti termine fino a tale data per il deposito di note in sostituzione d'udienza;
Si comunichi.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 19.12.2023.
La Presidente
Antonella Guerra
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Claudia Dal Martello Giudice
dott. Marco Nappi Quintiliano Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
(C. F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
assistita dagli avv.ti UGOLINI SARA e CAUDANA GIACOMO, e da Pt_2
(C. F. ), rappresentato e assistito dagli avv.ti
[...] C.F._2
AGNOLI GIORGIO e MISCHI SARA;
RICORRENTI
CONCLUSIONI
1 I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Codesto
Ill.mo Tribunale disporre la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
condizioni:
- disporsi la separazione personale dei coniugi con obbligo del rispetto reciproco e
della comunicazione da parte di entrambi di ogni variazione di residenza o domicilio,
senza alcuna dichiarazione di addebito a carico del marito;
- disporsi in favore della moglie un assegno di mantenimento da porre a carico del
marito nella misura mensile di € 400,00 e senza alcun onere aggiuntivo, fatto salvo
l'aggiornamento Istat, da corrispondersi secondo la variazione annualmente
intervenuta a partire dall'anno successivo a quello dell'emissione del provvedimento
di omologa, da pagarsi entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della
pubblicazione della sentenza di separazione;
- disporsi che il marito versi alla moglie la somma di € 15.000,00 a saldo e stralcio di
ogni pretesa in relazione alle c.d. “polizze” (piano individuale pensionistico di tipo
assicurativo – fondo pensione PIP n. 2009964 e assicurazione sulla vita – polizza n.
929696), nonché versi direttamente la somma di € 5.000,00 in favore del figlio
a titolo di contributo per le spese sostenute in suo favore;
Per_1
- autorizzarsi reciprocamente i coniugi al rilascio e/o al rinnovo del passaporto;
- spese di lite interamente compensate tra le parti;
* * * * *
con contestuale richiesta di:
1) disporsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti
civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti medesime in data 20.08.1983
2 nel Comune di Rizziconi (RC), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Gioia Tauro (RC) [anno 1983, Numero 31, Parte 2, Serie B], decorso a tal
fine il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che
pronuncia la separazione, e ciò alle medesime condizioni di quest'ultima, ossia:
- disponendo in favore della moglie un assegno divorzile da porre a carico del marito
nella misura mensile di € 400,00 e senza alcun onere aggiuntivo, fatto salvo
l'aggiornamento Istat, da corrispondersi secondo la variazione annualmente
intervenuta a partire dall'anno successivo a quello dell'emissione del provvedimento
di omologa, da pagarsi entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della
pubblicazione della sentenza di divorzio;
- autorizzandosi reciprocamente i coniugi al rilascio e/o al rinnovo del passaporto;
- con spese di lite interamente compensate tra le parti.”
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente, per relationem, il contenuto del ricorso introduttivo, deve preliminarmente essere esaminata la questione dell'ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti.
Tale questione, come è noto, è estremamente controversa tanto da essere stata oggetto di un recente rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., esitato in un provvedimento con cui tale Corte ha ritenuto ammissibile il suddetto cumulo.
Sul punto, vanno quindi richiamate integralmente, per relationem, le condivisibili
3 motivazioni della sentenza di questo Tribunale (sentenza del 20.6.2023), a sostegno della cumulabilità di tali domande anche nell'ambito dei ricorsi congiunti e relative anche all'iter da seguire dopo la pronuncia della separazione.
In relazione a tale ultimo aspetto, nello specifico, si è ritenuto che occorra procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione e di una contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3, n.
2, lett. b) della l. 889/1970, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Nel merito, con riguardo alla domanda di separazione, le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative, motivo per cui devono essere recepite. Il Collegio prende inoltre atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dalle parti.
P. Q. M.
Non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, promosso da e congiuntamente, così dispone: Parte_1 Parte_2
omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui alle conclusioni sopra esposte, condizioni da ritenersi qui integralmente riportate,
prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dai medesimi coniugi;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000,
all'ufficiale di stato civile del Comune di Rizziconi-RC (registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1983, atto n. 31, parte II, serie B);
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
4 Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 19.12.2023.
Il Giudice relatore La Presidente
Marco Nappi Quintiliano Antonella Guerra
5 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Claudia Dal Martello Giudice
dott. Marco Nappi Quintiliano Giudice rel.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3368/2023 R.G.,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevato che in data odierna è stata emessa sentenza di omologa della separazione personale delle parti;
che il giudizio deve proseguire per la decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di scioglimento del matrimonio e che, pertanto, va fissata udienza davanti al giudice relatore dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b) della l. 889/1970;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo, fissando innanzi al Giudice relatore l'udienza dell'11.7.2024, che si terrà in forma scritta, assegnando alle parti termine fino a tale data per il deposito di note in sostituzione d'udienza;
Si comunichi.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 19.12.2023.
La Presidente
Antonella Guerra
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