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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile, composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4011 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Monti Crastu, n°14-16 elettivamente domiciliata in Cagliari, Piazza Repubblica, n°10, presso lo studio dell'Avv. Maria Sole Mossa, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al presente atto;
ATTRICE
CONTRO
, nato il [...] a [...], (SU) C.F. CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Massimo Graziano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al presente atto;
CONVENUTO
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENUTO PER LEGGE
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale
disporre l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso l'abitazione materna in Serrenti, Via Monti Crastu, n°14-16. il padre,
potrà vedere e tenere con sé le figlie il martedì o altro giorno dallo stesso indicato, dalle 18 alle 20
occupandosi di somministrare il pasto serale, oltre all'intera giornata della domenica, tenendole con sé dopo la messa domenicale dalle ore 11,00 alle ore 20,00 facendole frequentare il catechismo ove ne sia previsto l'incontro nella medesima giornata. Il primo weekend di ciascun mese sarà trascorso dalle minori con la madre. Il padre si premurerà di prendere e riaccompagnare le figlie presso la casa materna negli orari concordati salvo diversi intendimenti da comunicarsi almeno 24 ore prima;
Durante le ferie estive le minori potranno stare con il genitore non collocatario per almeno 7 giorni consecutivi sia nel mese di luglio che nel mese di agosto previamente comunicati alla madre con congruo preavviso. Feste comandate, come Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo,
compleanni, anniversari seguiranno anch'essi il principio dell'alternanza. disporre che entrambi i genitori incoraggino e favoriscano i rapporti tra il minore e la famiglia di origine di ciascuno di essi;
disporre che, ai fini delle registrazioni anagrafiche, le minori risultino residenti presso la madre in
Serrenti; porre a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambe le CP_1
figlie, mediante versamento di un assegno mensile in misura non inferiore ad € 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT del costo della vita, da corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese alla madre , mediante accredito su conto corrente Parte_1
bancario e/o postale le cui coordinate verranno in prosieguo indicate, oltre al 50% alle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche (ivi comprese refezioni, trasferte, centri estivi e vacanze studio), sportive, ludico-ricreative che si rendessero necessarie nel preminente interesse delle minori previamente concordate e documentate mediante fatture e/o ricevute. Le parti manifestano piena disponibilità alla comunicazione tramite wapp/sms circa le questioni strettamente legate alla gestione delle minori figlie. Le parti rappresentano la piena disponibilità al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio/passaporto. Spese compensate.”
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2024, ha chiesto la regolamentazione delle Parte_1
modalità di affido e di mantenimento delle figlie minori (18.06.2020) e ( Per_1 Per_2
24.02.2017) avuti dalla relazione more uxorio intercorsa con il sig. . CP_1
Con memoria difensiva depositata in data 6.12.2024 si è costituito in giudizio il resistente.
All'udienza del 23.01.2025 sono comparse personalmente le parti, le quali hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso l'abitazione materna in Serrenti, Via Monti Crastu, n°14-16. il padre, potrà vedere e tenere con sé le figlie il martedì o altro giorno dallo stesso indicato, dalle 18 alle 20 occupandosi di somministrare il pasto serale, oltre all'intera giornata della domenica, tenendole con sé dopo la messa domenicale dalle ore 11,00 alle ore 20,00 facendole frequentare il catechismo ove ne sia previsto l'incontro nella medesima giornata.
Il primo weekend di ciascun mese sarà trascorso dalle minori con la madre. Il padre si premurerà di prendere e riaccompagnare le figlie presso la casa materna negli orari concordati salvo diversi intendimenti da comunicarsi almeno 24 ore prima;
Durante le ferie estive le minori potranno stare con il genitore non collocatario per almeno 7 giorni consecutivi sia nel mese di luglio che nel mese di agosto previamente comunicati alla madre con congruo preavviso. Feste comandate, come Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, compleanni, anniversari seguiranno anch'essi il principio dell'alternanza. disporre che entrambi i genitori incoraggino e favoriscano i rapporti tra il minore e la famiglia di origine di ciascuno di essi;
- disporre che, ai fini delle registrazioni anagrafiche, le minori risultino residenti presso la madre in Serrenti;
- porre a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambe le figlie, CP_1
mediante versamento di un assegno mensile in misura non inferiore ad € 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT del costo della vita, da corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese alla madre , mediante Parte_1
accredito su conto corrente bancario e/o postale le cui coordinate verranno in prosieguo indicate, oltre al 50% alle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche (ivi comprese refezioni, trasferte, centri estivi e vacanze studio), sportive, ludico-ricreative che si rendessero necessarie nel preminente interesse delle minori previamente concordate e documentate mediante fatture e/o ricevute.
- Le parti manifestano piena disponibilità alla comunicazione tramite wapp/sms circa le questioni strettamente legate alla gestione delle minori figlie. Le parti rappresentano la piena disponibilità al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio/passaporto.
- Spese compensate.
Il giudice ha disposto ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. in conformità agli accordi tra le parti, come sopra riportati e ha trattenuto la causa in decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) Dispone in conformità agli accordi raggiunti come sopra riportati.
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 25.3.2025, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice
Dott. Mario Farina
Il presidente
Dott. Giorgio Latti