TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 21083/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 21083/2024 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 10.3.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 21083 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
Parte_1
, P.I. in persona del legale rappresentante p.t., ,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ciccarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via via Dante Alighieri n. 3 – 5,
Villaricca (NA), giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca
Malchiodi e dall'avv. Giannino Bettazzi e, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Marco de Marchi n.2, Milano (MI), giusta procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 21083/2024 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.9.2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il d.i. n. 3966/2024, depositato in data 16.7.2024 e regolarmente notificato in data 18.7.2024, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a la somma di € 11.994,81, oltre Controparte_1
interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo derivante da fatture per la fornitura di prodotti farmaceutici.
In particolare l'opponente eccepiva il difetto di prova del credito azionato, fondato solo su fatture, nonché l'inesistenza del rapporto contrattuale tra le parti, oltre che il difetto di prova delle prestazioni, disconoscendo inoltre le sottoscrizioni apposte sui d.d.t. depositati dalla ricorrente in monitorio.
3. Si costituiva l'opposta eccependo che, in relazione alle fatture e alle diffide in atti, “nessuna contestazione sia stata ex adverso sollevata prima della notifica del decreto”. Eccepiva la genericità
n. 21083/2024 r.g.a.c. Pag. 3 dell'opposizione e del disconoscimento dei d.d.t., oltre che la natura dilatoria dell'opposizione, per cui domandava il rigetto.
4. Con decreto ex art. 171-bis c.p.c., il Giudice disponeva la prosecuzione nelle forme del rito semplificato ex art. 281-duodecies
c.p.c., e rinviava per la prima udienza al 6.2.2025.
5. In prima udienza 6.2.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e rinviato il giudizio direttamente per le conclusioni, con la seguente motivazione:
“Il Giudice,
… ritenuta l'opposizione manifestamente pretestuosa e dilatoria, in quanto il credito è pienamente provato non solo su fatture ma anche su
d.d.t. avverso i quali il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. è palesemente generico, senza sollevare peraltro alcuna contestazione - neppure generica - sul timbro della apposto sui predetti documenti, Pt_1
dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 3966/24.
Dichiara superflue le istanze istruttorie avanzate dalla sola parte opposta.
…
Dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 3966/24;
Ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10.3.2025, con termine per note fino al 24.2.2025.”
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto già esposto in prima udienza ed il cui contenuto è stato supra riportato.
7.1. In merito all'esistenza del credito e del rapporto contrattuale, questo risulta provato in base alle fatture allegate in atti già nel procedimento monitorio. L'opponente ha eccepito con l'atto di citazione l'inesistenza del rapporto contrattuale ma, a ben vedere, la
S.C. (n. 3581/2024) in tempi recenti si è espressa in senso contrario n. 21083/2024 r.g.a.c. Pag. 4 affermando che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del
15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del
04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2,
Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del
20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti (vedi l'invio della
e-mail del 12 febbraio 2015 e le deposizioni testimoniali assunte)”.
Nel caso in esame vi è una diffida ad adempiere del 12.4.2024 e un sollecito del 23.5.2024 (già depositati in sede monitoria), cui non è seguita alcuna contestazione circa le fatture.
Né l'opponente ha depositato, come sarebbe stato agevole fare, le proprie scritture contabili, al fine di eccepire che le fatture contestate non fossero state annotate.
7.2. Oltremodo generico appare, inoltre, il disconoscimento sollevato dall'opponente sia nell'atto di citazione che nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 6.2.2025, ove, per di più, la stessa non adduce alcuna spiegazione circa l'apposizione del timbro della
[...]
sui d.d.t. allegati dall'opposta in sede monitoria, Parte_1
n. 21083/2024 r.g.a.c. Pag. 5 dai quali si evince l'avvenuta corresponsione delle prestazioni addebitate nelle fatture e l'importo del credito dell'opposta.
7.3. In definitiva l'opposizione va rigettata, con conferma del d.i..
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad € 26.000,00), riducendo così la nota spese depositata con la quale sono stati chiesti i compensi ai valori massimi.
9. Parte opponente va anche condannata per lite temeraria, ex art. 96 commi 3 e 4 c.p.c.
Invero l'opponente si è limitata a notificare un atto di opposizione di del tutto pretestuoso, al solo fine di procrastinare l'esecuzione del decreto ingiuntivo.
Ne è prova l'inconsistenza delle eccezioni sollevate, per quanto sopra visto. Tale comportamento processuale dimostra come l'opposizione sia manifestamente dilatoria.
Ebbene, la manifesta infondatezza della opposizione, alla luce di quanto poc'anzi evidenziato e del comportamento processuale tenuto dal debitore, costituisce elemento rilevatore in sé del carattere chiaramente pretestuoso dell'opposizione esercitata, ed in quanto tale valutabile alla stregua di una forma di “abuso del processo” (cfr. Cass. S.U. n.
16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018).
Ai fini della relativa liquidazione la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n.
21570).
Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere quantificata nella stessa misura di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. (con riferimento al solo giudizio di opposizione).
n. 21083/2024 r.g.a.c. Pag. 6 10. Ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. condanna quindi parte opponente anche al versamento in favore della Cassa delle Ammende di importo pari alla sanzione minima processuale applicabile nelle ipotesi di accertato abuso dello strumento processuale, ossia di €
500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al Parte_1
pagamento, in favore di delle spese del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali oltre
I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
3) condanna al Parte_1
pagamento, in favore di dell'ulteriore importo Controparte_1 di € 2.540,00, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
4) condanna al Parte_1 versamento in favore della di € 500,00. Parte_2
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Alessia Vollero, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
n. 21083/2024 r.g.a.c. Pag. 7
11 SEZIONE CIVILE
N. 21083/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 21083/2024 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 10.3.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 21083 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
Parte_1
, P.I. in persona del legale rappresentante p.t., ,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ciccarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via via Dante Alighieri n. 3 – 5,
Villaricca (NA), giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca
Malchiodi e dall'avv. Giannino Bettazzi e, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Marco de Marchi n.2, Milano (MI), giusta procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 21083/2024 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.9.2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il d.i. n. 3966/2024, depositato in data 16.7.2024 e regolarmente notificato in data 18.7.2024, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a la somma di € 11.994,81, oltre Controparte_1
interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo derivante da fatture per la fornitura di prodotti farmaceutici.
In particolare l'opponente eccepiva il difetto di prova del credito azionato, fondato solo su fatture, nonché l'inesistenza del rapporto contrattuale tra le parti, oltre che il difetto di prova delle prestazioni, disconoscendo inoltre le sottoscrizioni apposte sui d.d.t. depositati dalla ricorrente in monitorio.
3. Si costituiva l'opposta eccependo che, in relazione alle fatture e alle diffide in atti, “nessuna contestazione sia stata ex adverso sollevata prima della notifica del decreto”. Eccepiva la genericità
n. 21083/2024 r.g.a.c. Pag. 3 dell'opposizione e del disconoscimento dei d.d.t., oltre che la natura dilatoria dell'opposizione, per cui domandava il rigetto.
4. Con decreto ex art. 171-bis c.p.c., il Giudice disponeva la prosecuzione nelle forme del rito semplificato ex art. 281-duodecies
c.p.c., e rinviava per la prima udienza al 6.2.2025.
5. In prima udienza 6.2.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e rinviato il giudizio direttamente per le conclusioni, con la seguente motivazione:
“Il Giudice,
… ritenuta l'opposizione manifestamente pretestuosa e dilatoria, in quanto il credito è pienamente provato non solo su fatture ma anche su
d.d.t. avverso i quali il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. è palesemente generico, senza sollevare peraltro alcuna contestazione - neppure generica - sul timbro della apposto sui predetti documenti, Pt_1
dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 3966/24.
Dichiara superflue le istanze istruttorie avanzate dalla sola parte opposta.
…
Dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 3966/24;
Ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10.3.2025, con termine per note fino al 24.2.2025.”
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto già esposto in prima udienza ed il cui contenuto è stato supra riportato.
7.1. In merito all'esistenza del credito e del rapporto contrattuale, questo risulta provato in base alle fatture allegate in atti già nel procedimento monitorio. L'opponente ha eccepito con l'atto di citazione l'inesistenza del rapporto contrattuale ma, a ben vedere, la
S.C. (n. 3581/2024) in tempi recenti si è espressa in senso contrario n. 21083/2024 r.g.a.c. Pag. 4 affermando che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del
15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del
04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2,
Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del
20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti (vedi l'invio della
e-mail del 12 febbraio 2015 e le deposizioni testimoniali assunte)”.
Nel caso in esame vi è una diffida ad adempiere del 12.4.2024 e un sollecito del 23.5.2024 (già depositati in sede monitoria), cui non è seguita alcuna contestazione circa le fatture.
Né l'opponente ha depositato, come sarebbe stato agevole fare, le proprie scritture contabili, al fine di eccepire che le fatture contestate non fossero state annotate.
7.2. Oltremodo generico appare, inoltre, il disconoscimento sollevato dall'opponente sia nell'atto di citazione che nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 6.2.2025, ove, per di più, la stessa non adduce alcuna spiegazione circa l'apposizione del timbro della
[...]
sui d.d.t. allegati dall'opposta in sede monitoria, Parte_1
n. 21083/2024 r.g.a.c. Pag. 5 dai quali si evince l'avvenuta corresponsione delle prestazioni addebitate nelle fatture e l'importo del credito dell'opposta.
7.3. In definitiva l'opposizione va rigettata, con conferma del d.i..
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad € 26.000,00), riducendo così la nota spese depositata con la quale sono stati chiesti i compensi ai valori massimi.
9. Parte opponente va anche condannata per lite temeraria, ex art. 96 commi 3 e 4 c.p.c.
Invero l'opponente si è limitata a notificare un atto di opposizione di del tutto pretestuoso, al solo fine di procrastinare l'esecuzione del decreto ingiuntivo.
Ne è prova l'inconsistenza delle eccezioni sollevate, per quanto sopra visto. Tale comportamento processuale dimostra come l'opposizione sia manifestamente dilatoria.
Ebbene, la manifesta infondatezza della opposizione, alla luce di quanto poc'anzi evidenziato e del comportamento processuale tenuto dal debitore, costituisce elemento rilevatore in sé del carattere chiaramente pretestuoso dell'opposizione esercitata, ed in quanto tale valutabile alla stregua di una forma di “abuso del processo” (cfr. Cass. S.U. n.
16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018).
Ai fini della relativa liquidazione la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n.
21570).
Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere quantificata nella stessa misura di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. (con riferimento al solo giudizio di opposizione).
n. 21083/2024 r.g.a.c. Pag. 6 10. Ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. condanna quindi parte opponente anche al versamento in favore della Cassa delle Ammende di importo pari alla sanzione minima processuale applicabile nelle ipotesi di accertato abuso dello strumento processuale, ossia di €
500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al Parte_1
pagamento, in favore di delle spese del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali oltre
I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
3) condanna al Parte_1
pagamento, in favore di dell'ulteriore importo Controparte_1 di € 2.540,00, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
4) condanna al Parte_1 versamento in favore della di € 500,00. Parte_2
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Alessia Vollero, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
n. 21083/2024 r.g.a.c. Pag. 7