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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il
24.03.2025 e dalla parte resistente il 21.03.2025, in sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2666 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
e ivi elettivamente domiciliato in via Matteo Cimarra n. 38, presso lo studio dell'avv. Antonina
Scifo, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
Controparte_1
(c.f.: - p.iva: ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
la e legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso il CP_2 CP_3 [...]
sito in via Vito Sorba n. 18, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_4
Battista Di Vincenzo, giusta procura generale alle liti depositata il 21.10.2024 unitamente alla memoria di costituzione di nuovo avvocato
* RESISTENTE *
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2021 il sig. esponeva che: Parte_1
- “la mattina del 12.07.2012, trovandosi sul posto di lavoro con la mansione di operaio/meccanico di mezzi pesanti, mentre smontava una ruota veniva travolto ed investito da quest'ultima; dall'evento riportava la frattura sovra condiloidea del femore sn, alla quale susseguiva intervento chirurgico con osteosintesi metallica”;
- “dopo regolare denuncia di infortunio all' gli “veniva riconosciuta la percentuale CP_1
1 invalidante del 21%”;
- “in data 01.10.2020 procedeva a domanda di aggravamento dei postumi conseguenti al detto infortunio per un grado invalidante pari al 25%; … l'ente convenuto, anziché aumentare la percentuale a causa dell'aggravamento, la abbassava dal 21% al 16%” e poi, a seguito di
“opposizione la percentuale veniva elevata dal 16% al 18%”.
Chiedeva, dunque, al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, di “- accertare e dichiarare che il ricorrente in data 12.07.2012 subiva un infortunio lavorativo …; - accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data di modifica della percentuale, un grado di inabilità pari almeno al 25%, o una percentuale maggiore o minore o comunque superiore al 18% che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica
d'Ufficio …; - per l'effetto condannare l' alla corresponsione della rendita da inabilità CP_1
permanente nella misura del 25% o nella percentuale maggiore o minore o comunque superiore al 18% che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
- vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
L' in persona del per la e legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 CP_3
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 20 maggio 2022 memoria con cui resisteva al ricorso chiedendo la conferma del grado di inabilità nella misura riconosciuta del 18%.
In particolare, evidenziava che oggetto del giudizio è solo “l'esito della revisione del 2.10.2020”
e, quindi, eccepiva per il riconoscimento della “inabilità “ab initio” o con decorrenza dalle date di revisioni precedenti quella del 2020” e “la prescrizione del diritto alla rendita per decorso del termine triennale previsto dall'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124”.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante l'espletamento di consulenza tecnica medico legale affidata, da ultimo, al dott. Persona_1
Con memoria depositata il 21 ottobre 2024 si costituiva per il resistente l'avv. CP_1
Giovanni Battista Di Vincenzo in sostituzione dell'avv. Antonio Giaquinta cancellatosi dall'albo professionale.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione del 25.03.2025.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Oggetto del presente giudizio è solo l'esito della “istanza di aggravamento postumi
2 infortunistici” presentata dal ricorrente al 02 ottobre 2020, con cui la percentuale invalidante è stata dall' ridotta dal 21% al 16% e poi con provvedimento del 30.08.2021, in sede di CP_1
opposizione in via amministrativa, rideterminata, a seguito a visita collegiale, nella misura del
18%.
3. Tanto premesso, nel merito il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Al fine di valutare solo i postumi invalidanti subiti dal Sig. , quale Parte_1 conseguenza dell'infortunio sul lavoro avuto il 12.07.2012 - non essendo l'an debeatur oggetto di contestazione tra le parti - è stata disposta CTU medico legale.
Orbene, il dott. consulente tecnico d'ufficio, sulla base della “disamina Persona_1
della documentazione sanitaria riportata in atti e di quanto emerso nel corso dell'accertamento clinico” ha motivatamente concluso che il ricorrente ha riportato a seguito dell'infortunio sul lavoro subito “in data 12/7/2012 … la frattura sovra condiloidea del femore sinistro” e “presenta un danno biologico del 18%”.
Le conclusioni del C.T.U. - che non hanno formato oggetto di osservazioni presentate dalle parti nei termini loro assegnati, ma solo di generica contestazione del ricorrente con richiesta di rinnovo della ctu (v. note per la trattazione scritta in atti) - devono essere condivise, con particolare riferimento alle voci tabellari utilizzate e alle percentuali riconosciute alle singole infermità, così come al calcolo della percentuale complessiva, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione in atti).
Si deve, da ultimo, rilevare che la relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata non è stata oggetto neanche di osservazioni presentate dalle parti nei termini loro assegnati.
Solo parte ricorrente, con le note per la trattazione scritta depositate il 22.04.2024 e il
24.03.2025, ha in modo assolutamente generico contestato “le risultanze della CTU, in quanto non corrispondenti alla reale situazione clinica del ricorrente” chiedendo “il rinnovo della stessa”.
In assenza di una specifica contestazione all'elaborato peritale, con puntuale evidenza delle incongruenze e/o degli errori eventualmente commessi dal consulente d'ufficio, la richiesta di rinnovo della ctu non può trovare accoglimento.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, avendo il C.T.U. confermato la valutazione dei postumi già formulata dall' all'esito del procedimento amministrativo. CP_1
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico
3 del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento il 25/03/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il
24.03.2025 e dalla parte resistente il 21.03.2025, in sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2666 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
e ivi elettivamente domiciliato in via Matteo Cimarra n. 38, presso lo studio dell'avv. Antonina
Scifo, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
Controparte_1
(c.f.: - p.iva: ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
la e legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso il CP_2 CP_3 [...]
sito in via Vito Sorba n. 18, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_4
Battista Di Vincenzo, giusta procura generale alle liti depositata il 21.10.2024 unitamente alla memoria di costituzione di nuovo avvocato
* RESISTENTE *
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2021 il sig. esponeva che: Parte_1
- “la mattina del 12.07.2012, trovandosi sul posto di lavoro con la mansione di operaio/meccanico di mezzi pesanti, mentre smontava una ruota veniva travolto ed investito da quest'ultima; dall'evento riportava la frattura sovra condiloidea del femore sn, alla quale susseguiva intervento chirurgico con osteosintesi metallica”;
- “dopo regolare denuncia di infortunio all' gli “veniva riconosciuta la percentuale CP_1
1 invalidante del 21%”;
- “in data 01.10.2020 procedeva a domanda di aggravamento dei postumi conseguenti al detto infortunio per un grado invalidante pari al 25%; … l'ente convenuto, anziché aumentare la percentuale a causa dell'aggravamento, la abbassava dal 21% al 16%” e poi, a seguito di
“opposizione la percentuale veniva elevata dal 16% al 18%”.
Chiedeva, dunque, al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, di “- accertare e dichiarare che il ricorrente in data 12.07.2012 subiva un infortunio lavorativo …; - accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data di modifica della percentuale, un grado di inabilità pari almeno al 25%, o una percentuale maggiore o minore o comunque superiore al 18% che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica
d'Ufficio …; - per l'effetto condannare l' alla corresponsione della rendita da inabilità CP_1
permanente nella misura del 25% o nella percentuale maggiore o minore o comunque superiore al 18% che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
- vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
L' in persona del per la e legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 CP_3
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 20 maggio 2022 memoria con cui resisteva al ricorso chiedendo la conferma del grado di inabilità nella misura riconosciuta del 18%.
In particolare, evidenziava che oggetto del giudizio è solo “l'esito della revisione del 2.10.2020”
e, quindi, eccepiva per il riconoscimento della “inabilità “ab initio” o con decorrenza dalle date di revisioni precedenti quella del 2020” e “la prescrizione del diritto alla rendita per decorso del termine triennale previsto dall'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124”.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante l'espletamento di consulenza tecnica medico legale affidata, da ultimo, al dott. Persona_1
Con memoria depositata il 21 ottobre 2024 si costituiva per il resistente l'avv. CP_1
Giovanni Battista Di Vincenzo in sostituzione dell'avv. Antonio Giaquinta cancellatosi dall'albo professionale.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione del 25.03.2025.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Oggetto del presente giudizio è solo l'esito della “istanza di aggravamento postumi
2 infortunistici” presentata dal ricorrente al 02 ottobre 2020, con cui la percentuale invalidante è stata dall' ridotta dal 21% al 16% e poi con provvedimento del 30.08.2021, in sede di CP_1
opposizione in via amministrativa, rideterminata, a seguito a visita collegiale, nella misura del
18%.
3. Tanto premesso, nel merito il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Al fine di valutare solo i postumi invalidanti subiti dal Sig. , quale Parte_1 conseguenza dell'infortunio sul lavoro avuto il 12.07.2012 - non essendo l'an debeatur oggetto di contestazione tra le parti - è stata disposta CTU medico legale.
Orbene, il dott. consulente tecnico d'ufficio, sulla base della “disamina Persona_1
della documentazione sanitaria riportata in atti e di quanto emerso nel corso dell'accertamento clinico” ha motivatamente concluso che il ricorrente ha riportato a seguito dell'infortunio sul lavoro subito “in data 12/7/2012 … la frattura sovra condiloidea del femore sinistro” e “presenta un danno biologico del 18%”.
Le conclusioni del C.T.U. - che non hanno formato oggetto di osservazioni presentate dalle parti nei termini loro assegnati, ma solo di generica contestazione del ricorrente con richiesta di rinnovo della ctu (v. note per la trattazione scritta in atti) - devono essere condivise, con particolare riferimento alle voci tabellari utilizzate e alle percentuali riconosciute alle singole infermità, così come al calcolo della percentuale complessiva, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione in atti).
Si deve, da ultimo, rilevare che la relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata non è stata oggetto neanche di osservazioni presentate dalle parti nei termini loro assegnati.
Solo parte ricorrente, con le note per la trattazione scritta depositate il 22.04.2024 e il
24.03.2025, ha in modo assolutamente generico contestato “le risultanze della CTU, in quanto non corrispondenti alla reale situazione clinica del ricorrente” chiedendo “il rinnovo della stessa”.
In assenza di una specifica contestazione all'elaborato peritale, con puntuale evidenza delle incongruenze e/o degli errori eventualmente commessi dal consulente d'ufficio, la richiesta di rinnovo della ctu non può trovare accoglimento.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, avendo il C.T.U. confermato la valutazione dei postumi già formulata dall' all'esito del procedimento amministrativo. CP_1
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico
3 del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento il 25/03/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
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